Art. 4. 1. E' autorizzato infine l'aumento da 2.259.600.000 a 2.514.000.000 dollari USA, del peso e titolo in vigore al 1 luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132 .
2. Le somme relative al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte ad apposito capitolo degli stati di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e per l'anno finanziario 1989.
Nota all' art. 4:
La legge n. 132/1947 concerne la partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
2. Le somme relative al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte ad apposito capitolo degli stati di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e per l'anno finanziario 1989.
Nota all' art. 4:
La legge n. 132/1947 concerne la partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.