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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c , nella causa civile iscritta al n. 14244 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza dell'8.10.2024 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Ferdinando Martoriello e Parte_1 presso lo studio legale Bosone elett.te, come da procura in calce all'atto di citazione opponente
E in persona del rapp.t. legale, rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura rilasciata su documento informatico separato, dall'avv. Flavia Lenhardy, elettivamente domiciliata presso il suo studio opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.10.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il Parte_1
25.05.2022 dallo sulla base del decreto ingiuntivo N. 3926/2021, emesso nei Controparte_1 confronti del di cui l'opponente è condomino. Controparte_2
il giudice 1 Maria Ludovica Russo Quest'ultimo illustrava come il decreto ingiuntivo avesse trovato fonte in un contratto di appalto, per lavori all'immobile condominiale, stipulato tra il predetto condominio e la società opposta.
Deduceva, come, dai verbali assembleari allegati del 15.11.2018, 6.12.2018, 25.1.2019, 4.4.2019, si evincessero tutti gli adempimenti nelle attività oggetto di contratto, da ascriversi alla società appaltatrice, così come nel verbale assembleare del 08.6.2021, dove lo stesso opponente votata a favore dell'impugnazione al decreto ingiuntivo alla base del precetto, impugnazione però non coltivata.
Sottolineava inoltre, come la condotta della società appaltatrice avesse creato danni anche alla proprietà dello stesso istante.
Ciò posto, chiedeva “accertarsi l'illegittimità del decreto ingiuntivo e del precetto notificati congiuntamente il 25.05.2022 dichiarando che l'opponente nulla deve allo in Controparte_1 forza dei titoli azionati prima nei confronti del Condominio e poi del Parte_2
”; “sanzionare il comportamento dello condannandolo al pagamento a favore
[...] CP_1 dell'attore di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art 96 III c cpc. (non inferiore ad € 5.000 o nella misura che la S.V. vorrà determinare), con vittoria delle spese di lite.
Nelle memorie di cui all'art. 183 cpc, deduceva come i danni derivanti alla propria unità immobiliare dai lavori effettuati dalla società opposta fossero emersi nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere nel separato giudizio n. 15619/2017 (udienza del 19.02.2019), per risarcimento danni all'udienza, proposta dallo stesso odierno opponente contro il Controparte_2
Si costituiva la contestando in toto l'assunto attoreo, in particolare Controparte_1
l'inammissibilità delle deduzioni in sede di opposizione a precetto e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte, oltre la condanna alle spese con attribuzione.
Senza necessità di istruttoria, la causa all'udienza del 18.10.2024 veniva introitata per la decisione, con la concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione (art. 615 c. 1 c.p.c.) non risulta fondata per quanto di seguito illustrato.
Lo afferma che non siano dovuti gli importi a lui richiesti (pro quota) quale Parte_1 condomino del condannato al pagamento dell'intera somma indicata nel decreto Controparte_2 ingiuntivo 3926/2021, a favore della società opposta.
In particolare, afferma che la non debenza sarebbe dovuta dagli inadempimenti contrattuali già emersi nelle riunioni assembleari del 15.11.2018, 6.12.2018, 25.1.2019, 4.4.2019, che avrebbero determinato alcuni condomini a votare a favore della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso contro il La condotta contraria ai doveri contrattuali e foriera di danni CP_2
il giudice 2 Maria Ludovica Russo risarcibili sarebbe anche emersa dall'attività istruttoria espletata in altro giudizio, all'udienza del
19.02.2019.
Orbene a parere di questo giudicante, siffatte deduzioni non sono proponibili in questa sede.
Sul punto, infatti, costituisce principio ormai indiscusso in giurisprudenza, quello secondo cui, al
GE spetta solo individuare l'esatto contenuto e la portata precettiva del titolo esecutivo, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, senza avere alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale, salva la facoltà del debitore di impugnare il titolo – ove non ancora passato in giudicato - nelle specifiche forme ordinarie previste dall'ordinamento (cfr. ex plurimis Cass. 14 gennaio 2003 n. 445 e Cass. Sez. Lavoro 2002 n. 12901).
Pertanto, quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale bisogna tenere conto della particolarità che l'opposizione all'esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata che frattanto può essersi formata. Per questi casi, risulta enunciato il principio generale secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione (ex plurimis, CFR Cass. 29 novembre 1996 n. 10650; Cass. 10 ottobre 1992 n. 1108; Cass. 18 giugno 1991 e succ. conf.).
In sintesi, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr, tra le tante, cass. 2015 n. 3277).
Il che vale a dire che in questa materia non trova spazio alcuna forma di concorso tra opposizione all'esecuzione e mezzi di impugnazione ordinari del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo.
(CFR. Cass. Sez. Lavoro 2002 n. 12901). In conclusione, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass 2004 n. 10504 e numerose altre , tra cui Cass. 3716 del
14/02/2020) o che avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di cognizione preordinato alla
il giudice 3 Maria Ludovica Russo costituzione del titolo giudiziale, e che risulterebbero conseguentemente in contrasto con l'accertamento ivi contenuto (Confr. Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9912; Cass. civ. 9 maggio 1983, n. 3182, v. anche cass
17903/12, in tema di interessi che sarebbero usurari alla base delle norme sull'usura, all'epoca del DI non ancora in vigore).
In pratica, nel nostro caso, tutte le doglianze emerse nei verbali di assemblea precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, nonché le questioni eventualmente dirimenti venuta allo scoperto all'udienza del 9.02.2019, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, la posizione del , raggiunto dal precetto (pro quota) sulla base del decreto CP_2 ingiuntivo emesso nei confronti del , non determina una facoltà eccezionale per il CP_2 condomino di rimettere in discussione fatti precedenti all'emissione del titolo stesso.
Invero, l'eventuale limitazione all'iniziativa giudiziaria autonoma dei condomini – ai soli casi nei soli casi in cui essi facciano valere un diritto proprio ed autonomo, distinto da quello del condominio, come nel caso in cui la controversia incida sul loro diritto reale sui beni e servizi comuni – si spiega con la scelta normativa di conferire al condominio una soggettività giuridica distinta dai singoli condomini, attribuendo all'amministratore la rappresentanza unitaria degli interessi degli stessi
(cfr. Cass. 2024 n. 7053), dunque senza concepire una deroga ai principi ormai consolidati in materia di circostanze deducibili in sede di opposizione a precetto fondato su titoli giudiziali.
A comprova di tale inquadramento si pone la distinzione concettuale fatta propria dalla stessa
Suprema Corte ove chiarisce come: “al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del , va CP_2 riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (cfr.
Cass. n. 5811 del 22/02/2022), così sottolineando nuovamente l'oggetto del “deducibile” nel giudizio di opposizione a precetto.
L'opposizione va pertanto rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con eliminazione della fase istruttoria in concreto non svoltasi.
P. Q. M.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € 2126,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Così deciso in Napoli, lì 23.01.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 5 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c , nella causa civile iscritta al n. 14244 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza dell'8.10.2024 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Ferdinando Martoriello e Parte_1 presso lo studio legale Bosone elett.te, come da procura in calce all'atto di citazione opponente
E in persona del rapp.t. legale, rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura rilasciata su documento informatico separato, dall'avv. Flavia Lenhardy, elettivamente domiciliata presso il suo studio opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.10.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il Parte_1
25.05.2022 dallo sulla base del decreto ingiuntivo N. 3926/2021, emesso nei Controparte_1 confronti del di cui l'opponente è condomino. Controparte_2
il giudice 1 Maria Ludovica Russo Quest'ultimo illustrava come il decreto ingiuntivo avesse trovato fonte in un contratto di appalto, per lavori all'immobile condominiale, stipulato tra il predetto condominio e la società opposta.
Deduceva, come, dai verbali assembleari allegati del 15.11.2018, 6.12.2018, 25.1.2019, 4.4.2019, si evincessero tutti gli adempimenti nelle attività oggetto di contratto, da ascriversi alla società appaltatrice, così come nel verbale assembleare del 08.6.2021, dove lo stesso opponente votata a favore dell'impugnazione al decreto ingiuntivo alla base del precetto, impugnazione però non coltivata.
Sottolineava inoltre, come la condotta della società appaltatrice avesse creato danni anche alla proprietà dello stesso istante.
Ciò posto, chiedeva “accertarsi l'illegittimità del decreto ingiuntivo e del precetto notificati congiuntamente il 25.05.2022 dichiarando che l'opponente nulla deve allo in Controparte_1 forza dei titoli azionati prima nei confronti del Condominio e poi del Parte_2
”; “sanzionare il comportamento dello condannandolo al pagamento a favore
[...] CP_1 dell'attore di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art 96 III c cpc. (non inferiore ad € 5.000 o nella misura che la S.V. vorrà determinare), con vittoria delle spese di lite.
Nelle memorie di cui all'art. 183 cpc, deduceva come i danni derivanti alla propria unità immobiliare dai lavori effettuati dalla società opposta fossero emersi nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere nel separato giudizio n. 15619/2017 (udienza del 19.02.2019), per risarcimento danni all'udienza, proposta dallo stesso odierno opponente contro il Controparte_2
Si costituiva la contestando in toto l'assunto attoreo, in particolare Controparte_1
l'inammissibilità delle deduzioni in sede di opposizione a precetto e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte, oltre la condanna alle spese con attribuzione.
Senza necessità di istruttoria, la causa all'udienza del 18.10.2024 veniva introitata per la decisione, con la concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione (art. 615 c. 1 c.p.c.) non risulta fondata per quanto di seguito illustrato.
Lo afferma che non siano dovuti gli importi a lui richiesti (pro quota) quale Parte_1 condomino del condannato al pagamento dell'intera somma indicata nel decreto Controparte_2 ingiuntivo 3926/2021, a favore della società opposta.
In particolare, afferma che la non debenza sarebbe dovuta dagli inadempimenti contrattuali già emersi nelle riunioni assembleari del 15.11.2018, 6.12.2018, 25.1.2019, 4.4.2019, che avrebbero determinato alcuni condomini a votare a favore della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso contro il La condotta contraria ai doveri contrattuali e foriera di danni CP_2
il giudice 2 Maria Ludovica Russo risarcibili sarebbe anche emersa dall'attività istruttoria espletata in altro giudizio, all'udienza del
19.02.2019.
Orbene a parere di questo giudicante, siffatte deduzioni non sono proponibili in questa sede.
Sul punto, infatti, costituisce principio ormai indiscusso in giurisprudenza, quello secondo cui, al
GE spetta solo individuare l'esatto contenuto e la portata precettiva del titolo esecutivo, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, senza avere alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale, salva la facoltà del debitore di impugnare il titolo – ove non ancora passato in giudicato - nelle specifiche forme ordinarie previste dall'ordinamento (cfr. ex plurimis Cass. 14 gennaio 2003 n. 445 e Cass. Sez. Lavoro 2002 n. 12901).
Pertanto, quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale bisogna tenere conto della particolarità che l'opposizione all'esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata che frattanto può essersi formata. Per questi casi, risulta enunciato il principio generale secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione (ex plurimis, CFR Cass. 29 novembre 1996 n. 10650; Cass. 10 ottobre 1992 n. 1108; Cass. 18 giugno 1991 e succ. conf.).
In sintesi, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr, tra le tante, cass. 2015 n. 3277).
Il che vale a dire che in questa materia non trova spazio alcuna forma di concorso tra opposizione all'esecuzione e mezzi di impugnazione ordinari del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo.
(CFR. Cass. Sez. Lavoro 2002 n. 12901). In conclusione, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass 2004 n. 10504 e numerose altre , tra cui Cass. 3716 del
14/02/2020) o che avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di cognizione preordinato alla
il giudice 3 Maria Ludovica Russo costituzione del titolo giudiziale, e che risulterebbero conseguentemente in contrasto con l'accertamento ivi contenuto (Confr. Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9912; Cass. civ. 9 maggio 1983, n. 3182, v. anche cass
17903/12, in tema di interessi che sarebbero usurari alla base delle norme sull'usura, all'epoca del DI non ancora in vigore).
In pratica, nel nostro caso, tutte le doglianze emerse nei verbali di assemblea precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, nonché le questioni eventualmente dirimenti venuta allo scoperto all'udienza del 9.02.2019, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, la posizione del , raggiunto dal precetto (pro quota) sulla base del decreto CP_2 ingiuntivo emesso nei confronti del , non determina una facoltà eccezionale per il CP_2 condomino di rimettere in discussione fatti precedenti all'emissione del titolo stesso.
Invero, l'eventuale limitazione all'iniziativa giudiziaria autonoma dei condomini – ai soli casi nei soli casi in cui essi facciano valere un diritto proprio ed autonomo, distinto da quello del condominio, come nel caso in cui la controversia incida sul loro diritto reale sui beni e servizi comuni – si spiega con la scelta normativa di conferire al condominio una soggettività giuridica distinta dai singoli condomini, attribuendo all'amministratore la rappresentanza unitaria degli interessi degli stessi
(cfr. Cass. 2024 n. 7053), dunque senza concepire una deroga ai principi ormai consolidati in materia di circostanze deducibili in sede di opposizione a precetto fondato su titoli giudiziali.
A comprova di tale inquadramento si pone la distinzione concettuale fatta propria dalla stessa
Suprema Corte ove chiarisce come: “al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del , va CP_2 riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (cfr.
Cass. n. 5811 del 22/02/2022), così sottolineando nuovamente l'oggetto del “deducibile” nel giudizio di opposizione a precetto.
L'opposizione va pertanto rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con eliminazione della fase istruttoria in concreto non svoltasi.
P. Q. M.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € 2126,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Così deciso in Napoli, lì 23.01.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 5 Maria Ludovica Russo