Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1968, n. 454
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Sentenza 10 febbraio 1968

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Anche nel caso in cui una deduzione che avrebbe potuto essere fatta in primo grado sia stata fatta in appello, la compensazione delle spese rimane una facolta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di appello, facolta il cui uso e insindacabile in Cassazione, a meno che non risulti violato il fondamentale principio della soccombenza, il che avviene soltanto nel caso in cui la rivalsa delle spese sia stata posta, in tutto od in parte,a carico del litigante che all'esito definitivo del giudizio sia rimasto totalmente vittorioso. ( V. 135-66, massima n. 320268).*

La parte, che abbia chiesto la risoluzione del contratto, non puo invocare la clausola contrattuale contenente un pactum de non petendo, perche questa presuppone la manutenzione del contratto.*

Il patto de non petendo non puo che riguardare le obbligazioni nascenti dal contratto, dato che esso costituisce un mezzo di rafforzamento dell'autotutela prevista dall'art. 1460 cod.civ. e, pero, esso non e configurabile nel caso di responsabilita extracontrattuale.*

Non costituisce vizio della cosa locata la Mancanza, in un edificio di vecchia costruzione, e di cui il conduttore conosceva la vetusta, di quelle caratteristiche costruttive che sono proprie di tecniche edilizie piu recenti. Ne tale Mancanza puo integrare gli estremi di una inadempienza alle obbligazioni di cui all'art. 1575 cod.civ., perche l'Obbligo incombente al locatore di consegnare e mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto non importa, in Mancanza di espresse pattuizioni in proposito, anche quello di eseguire modificazioni e trasformazioni della cosa rispetto allo stato esistente al momento del contratto e dal conduttore comunque riconosciuto idoneo all'uso stesso.*

Un pactum de non petendo diretto a rafforzare l'autotutela consentita dall'art. 1460 cod.civ. non rappresenta una clausola contrattuale contraria a norme imperative, ed in particolare al principio sancito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, giacche una clausola siffatta non implica una rinunzia della parte al diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, ne pregiudica definitivamente i diritti stessi,ma semplicemente ne rimanda il regolamento giurisdizionale a dopo che la parte abbia adempiuto le proprie obbligazioni. ( nella specie, in un contratto di locazione i conduttori si erano, con apposita clausola, impegnati a non esperire azioni nei confronti del locatore se prima non avessero dimostrato di essere in regola con i pagamenti).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1968, n. 454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 454
    Data del deposito : 10 febbraio 1968

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