Sentenza 30 marzo 2015
Massime • 1
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2015, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15024/2012 proposto da:
BE RI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo studio dell'avvocato DI GRAVIO BE GIUSEPPE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584;
- intimata -
Avverso la sentenza n. 627/2011 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 11/06/2011 R.G.N. 2160/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM MA ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza del tribunale di Roma in data 11.6.2011, che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi dallo stesso proposta in relazione alle cartelle esattoriali emesse a seguito di infrazioni al codice della strada.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione del modello previsto dall'art. 281 sexies c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4). Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.
I dati processuali rilevanti e incontroversi sono i seguenti: la causa espressamente fu definita ex art. 281 sexies c.p.c., il dispositivo della sentenza venne letto in udienza, la motivazione non venne esposta contestualmente ma depositata due giorni dopo. Il ricorrente parla di abnormità della fattispecie per poi precisare il motivo come "nullità della sentenza per violazione del modello previsto dall'art. 281 sexies c.p.p.". Va innanzitutto esclusa l'ipotesi dell'abnormità. Non ogni difformità dal modello legale genera abnormità. L'atto processuale è riconoscibile come sentenza e produce gli effetti tipici delle sentenze e non crea nessuna situazione di stallo processuale.
Pertanto, non può parlarsi di abnormità ne' sotto il profilo strutturale ne' sotto il profilo funzionale.
Eliminato tale equivoco, occorre vedere se la sentenza certamente non conforme al tipo di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - può farsi rientrare nel tipo ordinario di sentenza.
Tale operazione concettuale trova un ostacolo in un argomento insormontabile: il dispositivo è stato letto in udienza. La parte essenziale della sentenza è il dispositivo. La sentenza può esistere senza motivazione, non può esistere senza dispositivo.
Pertanto, i tipi di sentenza (ordinario o ex art. 281 sexies c.p.c.) vanno determinati in base al dispositivo: se letto in udienza o depositato in cancelleria.
Invece, ai fini della definizione del tipo di sentenza non conta la motivazione (se letta in udienza o depositata successivamente). Tale conclusione è intrinsecamente coerente ed è congruente con i dati normativi.
Gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo, ed è in quel momento che si consuma il potere decisorio del giudice.
Da questa conclusione derivano alcune inferenze giuridiche. Una sentenza invalida ex art. 281 sexies c.p.c., non può convertirsi in una sentenza valida secondo il modello ordinario. L'assoluta eterogeneità dei modelli preclude questa operazione interpretativa.
Oltretutto, neppure in questo modo si potrebbe affermare la validità della sentenza, posto che la difformità rispetto al modello ordinario di sentenza sarebbe ugualmente vistosa.
La seconda inferenza ci porta direttamente alle conclusioni dell'argomento: la sentenza impugnata è sussumibile sotto il tipo dell'art. 281 sexies c.p.c., ma presenta una difformità strutturale che la rende invalida.
Infatti, un elemento strutturale indefettibile della sentenza ex 281 sexies cpc è la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione.
Questa contestualità nell'intento del legislatore - tradottosi in una norma di agevole interpretazione quale appunto quella dell'art. 281 sexies c.p.c. - significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale.
In altri termini, in base alla norma citata, il giudice può motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
In definitiva, il caso in esame non va inquadrato ne' nell'atto abnorme, ne' in una sentenza di tipo ordinario comunque difforme da tale modello.
Va invece inquadrata nel tipo di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., nulla per mancanza strutturale (potremmo dire, grafica) di motivazione.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
La sentenza è, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rimessa per nuovo esame al Tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015