TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3207/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Mandarino
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CP_1
Bonifacio
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Controparte_2
Castaldi
CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Giovanni Gallo
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.06.2015
, nato il [...], conveniva in giudizio l Parte_1 CP_1
e il dott. , esponendo di aver subito danni
[...] Controparte_2 alla persona (biologici, morali, patrimoniali, da relazione, esistenziali, perdita di chance) in conseguenza dell'intervento chirurgico malamente eseguito dal dott. in data CP_2
05/10/2012, presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Contr Inferiore, che fa capo all convenuta. In particolare l'attore, anche in base alle ctp medico legali di specialisti del settore prodotte in atti, allegava di essersi ricoverato in data 28.9.2012 presso la
Divisione di Oculistica del P.O. di Nocera Inferiore per essere sottoposto ad intervento di cataratta OS e che in data 5.10.2012 fu operato di ECCE “Extracapsular Cataract Extraction” + IOL (Intra-
Ocular Lens) ed in data 6.10.2012 fu dimesso.
Deduceva che, nonostante l'intervento fosse riuscito, nel dicembre dello stesso anno iniziò ad accusare una visione doppia monoculare all'occhio sinistro e confusa, per cui nel gennaio 2013 si sottopose a visita oculistica presso uno specialista di che riscontrò CP_1 lieve sublussazione della IOL, per cui in data 14.1.2013 si ricoverò nuovamente presso la Divisione Oculistica dell'Ospedale di Nocera
Inferiore dove fu operato di apposizione di punto di sutura corneale
(“vitreo in camera posteriore sinistra e pupilla lievemente stirata nel settore posteriore”) e dimesso con diagnosi di “OS postumi di cataratta disturbanti la vista”. Nonostante tale intervento, i disturbi all'occhio sinistro continuarono ed in data 12.9.2013, da uno specialista di Nocera
Inferiore, fu accertata una “IOL decentrata in basso e temporalmente”. Tale anomalia fu riscontrata anche nel corso della visita oculistica del 1.10.2013, e in data 9.12.2013 il Prof. Pt_2 ebbe a relazionare una “pseudoafachia con IOL decentrata inferiormente, sacco capsulare ampiamente aperto”, per cui, per la coesistenza di un marcato astigmatismo, lo stesso consigliava l'applicazione di una lente a contatto rigida e nel prosieguo, nell'ipotesi di persistenza del disturbo, nuovo intervento chirurgico.
In data 28.5.2014 l'attore venne nuovamente operato di
“riposizionamento di IOL dislocata in OS e di plastica papillare mediante vitrecromia anteriore del vitreo prolassato che deforme il forame pupillare”.
In relazione alla complessa vicenda medico sanitaria l'attore lamentava segnatamente nei confronti dei convenuti:
- la sottoscrizione di un consenso “in bianco” con apposizione della firma del paziente su di un modulo prestampato, privo di qualsivoglia informazione a riguardo dell'espletando primo intervento chirurgico;
- l'utilizzazione della tecnica chirurgica di estrazione extracapsulare della cataratta, già in epoca assolutamente desueta e non già della ben migliore facoemulsificazione, in assoluta assenza di controindicazioni verso quest'ultima;
- la mancata menzione del ricorso alla prima tecnica (conversione di FACO in ECCE) per fallimento della seconda tecnica chirurgica da errore intra-operatorio, successivamente ammesso per iscritto con lettera del Dr. a Prof. del Per_1 Pt_2
21.11.2013, con sfondamento della parete posteriore della capsula;
- la totale assenza in cartella clinica di una descrizione dell'atto chirurgico e di qualsivoglia annotazione a riguardo del motivo dell'adozione dell'ECCE invece della FACO;
- l'assenza di motivazione in ordine all'impianto del cristallino artificiale nel solco ciliare e non, invece, subito innanzi la parete posteriore della capsula del cristallino naturale, posizione quest'ultima ortodossa.
Il motivo dell'adozione della diversa (e peggiore) sede di impianto
(recte solco ciliare) non risultava annotato (come dovuto) in cartella clinica, ma veniva dichiarato nella missiva a mano spedita il
21.11.2013 dal Dr. al Prof. : “… il latore della Per_1 Pt_2 presente è stato operato circa 1 anno fa di cataratta in occhio sinistro di miei collaboratori. Si è verificata rottura della capsula posteriore ed il cristallino artificiale è stato posizionato nel colco ciliare (cristallino rigido)…”. Rilevava che nella cartella clinica non risultava alcun cenno a condizioni particolari, non conosciute e non conoscibili preoperatoriamente, che abbiano reso necessaria ed indispensabile la discontinuazione della parete posteriore della capsula, ovvero che abbiano condizionato una tale adesione e concarnificazione della lente degenerata alla sua capsula in maniera tale da rendere impossibile l'asportazione della cataratta senza ledere la parete posteriore della capsula medesima.
L'attore concludeva che sulla base di tali presupposti era evidente che ricorrevano precise responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di
Nocera Inferiore.
Allegava che era derivata una percentuale di danno pari al 15% con
I.T.T. di giorni 30 ed una I.T.P. al valore medo del 50% pari a giorni
30”. Per tali motivi chiedeva la condanna in solido dei predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituivano in giudizio l ed il Controparte_4
deducendo la totale infondatezza in fatto ed in Controparte_2 diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Il NT, in particolare, allegava che la scelta di intervenire sul paziente con la tecnica ECCE + IOL era stata necessariamente dettata da complicanze impreviste insorte durante l'intervento. Infatti, il convenuto, circa 8 mesi prima dall'intervento contestato, aveva già sottoposto il al medesimo intervento di cataratta Pt_1 all'occhio destro che venne eseguito con la tecnica FACO + IOL.
Ebbene, anche per l'eliminazione della cataratta occhio sinistro la tecnica programmata era la . CP_5
Tuttavia, in corso di esecuzione della fase iniziale del trattamento chirurgico, cioè nella fase di capsuloressi circolare continua, si era evidenziata una particolare rigidità della capsula anteriore del cristallino (non prevedibile e non prevenibile) e, nel procedere, si era presentata una brusca e tenace retrazione della capsula anteriore del cristallino stesso. La fuga non era imputabile ad una errata manovra chirurgica non essendo né prevedibile né prevenibile pre-operatoriamente, in quanto era rapportabile alle caratteristiche individuali del paziente e poteva essere condizionata da concomitanti o preesistenti patologie (diabete, malattie autoimmuni, processi infiammatori) ed era per questo che rientrava nelle complicanze possibili e previste
(1-5%) di questo tipo di intervento.
La conversione intra-operatoria da ad rappresentava CP_5 CP_6 quindi, la naturale ed obbligata prosecuzione dell'intervento per la sopravvenuta complicanza.
Il NT evidenziava che l'attore aveva contattato successivamente altro specialista, il dott. che in data CP_7
28.05.2014 lo aveva operato di riposizionamento di IOL dislocata in occhio sinistro, intervento che dovrebbe intendersi definitivo e risolutivo dell'unica sintomatologia soggettiva riferita dall'attore, cioè della diplopia monoculare in occhio sinistro al solo ruotare della testa.
Orbene, proprio la allegata presenza/persistenza di tale sintomo era stata lamentata dal in atto di citazione, a significare che allora Pt_1
l'intervento del dott. non era andato a buon fine. CP_7
Il NT , oltre a chiedere il rigetto della domanda, CP_2 faceva presente che era, al momento dell'intervento, assicurato, per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di €
515.000,00, presso la Controparte_8 generale per l'Italia, con polizza “responsabilità civile professionale Parte dei medici soci di n. ITDMM14A200321200003. Allegava di aver denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa con raccomandata a.r. del 9.9.2015, a seguito della notifica dell'atto di citazione.
Chiedeva pertanto di chiamare in causa e chiamava in causa detta compagnia assicurativa, affinchè, in caso di ritenuta responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa, la stessa fosse condannata a manlevarlo e tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli della decisione.
Si costituiva in giudizio la – Controparte_9 rappresentanza generale per l'Italia, la quale chiedeva il rigetto della domanda del ed eccepiva l'inoperatività della polizza del Pt_1 chiamante in causa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero, l'intervento chirurgico di “ECCE + IOL” fu effettuato con diligenza e scrupolo professionale dal Dott. e non Controparte_2 sussiste la prova che l'attuale situazione clinica del sia Pt_1 conseguenza dell'intervento svoltosi presso la struttura ospedaliera di Nocera.
In particolare, non risulta provata alcuna colpa medica commissiva o omissiva, tanto è vero che per mesi, dopo il predetto intervento, il paziente nulla ebbe a soffrire e contestare ai medici.
Non vi è la prova del nesso causale. Nell'ambito dell'onere probatorio in ambito di responsabilità medica, la prova del nesso di causalità ricopre una fondamentale rilevanza. Peraltro, deve essere il paziente a provare la connessione causale tra l'azione o l'omissione del medico.
La Suprema Corte, negli anni recenti ha affermato a più riprese che in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari (ex multis cfr. Cass. 975/2009).
Solo dopo che il presunto danneggiato abbia fornito la prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta” (cfr. Cass. 18341/2013). Quanto sopra trova il conforto nella consulenza medica di ufficio affidata al dott. , il quale, sull'abbondante Persona_2 documentazione sanitaria prodotta in giudizio, dopo aver ricostruito fase per fase la vicenda medico sanitaria ed esaminato le istanze e i pareri dei ctp, ha risposto a tutti i questi dati dal giudice, anche quello sul consenso informato sottoscritto dall'attore, dandone logica e dettagliata motivazione.
Per le risposte ai singoli quesiti si richiamano le risposte date dal ctu, qui da intendersi trascritte a integrazione della presente motivazione, ritenendo opportuno qui riportare testualmente le sole conclusioni finali: “Su un occhio “difficile” per la presenza di concomitanti patologie, legate prevalentemente alla malattia diabetica e con una considerevole riduzione del visus, il sanitario convenuto, Dr. per la cura della cataratta sinistra, ha CP_2 optato per una scelta chirurgica alternativa alla tecnica FACO, già adoperata per analogo trattamento in occhio destro. Nel corso di tale intervento si è verificata una complicanza prevista (rottura capsula posteriore), legata con maggiore probabilità alle condizioni oculari pre-esistenti, ma per cui non può escludersi un difetto di manualità dell'operatore. Il convenuto ha prontamente ovviato all'evento avverso, posizionando la lente artificiale nel solco ciliare, ripristinando una buona acuità visiva nell'occhio operato e con totale soddisfazione clinica del paziente. Per cause non deducibili, ma tra cui è più probabile annoverare eventi traumatici esterni rispetto ad un erroneo posizionamento chirurgico, a distanza di circa 70 giorni dall'intervento si è avuta una dislocazione della lente artificiale con conseguente diplopia monoculare. Nonostante l'intervento chirurgico correttivo fosse stato proposto fin dal gennaio 2013, esso è stato condotto, con perdurante successo, solo nel maggio del 2014. Il danno biologico richiesto da parte attrice non sussiste e non sussisteva, come tale, nemmeno all'epoca di redazione della consulenza medica di parte”. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
Considerata l'operatività della polizza assicurativa del NT e l'evidente opportunità di far partecipare al processo la compagnia assicurativa per il caso in cui la domanda attorea fosse stata accolta, sussistono giusti motivi per compensare tra convenuto assicurato e compagnia chiamata in causa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio, che liquida per ciascuno di essi in euro
10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore per quanto riguarda il
NT Raffaele.
4) Compensa le spese di giudizio per quanto concerne il rapporto processuale fra convenuto chiamante in causa e chiamata in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 8.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3207/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Mandarino
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CP_1
Bonifacio
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Controparte_2
Castaldi
CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Giovanni Gallo
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.06.2015
, nato il [...], conveniva in giudizio l Parte_1 CP_1
e il dott. , esponendo di aver subito danni
[...] Controparte_2 alla persona (biologici, morali, patrimoniali, da relazione, esistenziali, perdita di chance) in conseguenza dell'intervento chirurgico malamente eseguito dal dott. in data CP_2
05/10/2012, presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Contr Inferiore, che fa capo all convenuta. In particolare l'attore, anche in base alle ctp medico legali di specialisti del settore prodotte in atti, allegava di essersi ricoverato in data 28.9.2012 presso la
Divisione di Oculistica del P.O. di Nocera Inferiore per essere sottoposto ad intervento di cataratta OS e che in data 5.10.2012 fu operato di ECCE “Extracapsular Cataract Extraction” + IOL (Intra-
Ocular Lens) ed in data 6.10.2012 fu dimesso.
Deduceva che, nonostante l'intervento fosse riuscito, nel dicembre dello stesso anno iniziò ad accusare una visione doppia monoculare all'occhio sinistro e confusa, per cui nel gennaio 2013 si sottopose a visita oculistica presso uno specialista di che riscontrò CP_1 lieve sublussazione della IOL, per cui in data 14.1.2013 si ricoverò nuovamente presso la Divisione Oculistica dell'Ospedale di Nocera
Inferiore dove fu operato di apposizione di punto di sutura corneale
(“vitreo in camera posteriore sinistra e pupilla lievemente stirata nel settore posteriore”) e dimesso con diagnosi di “OS postumi di cataratta disturbanti la vista”. Nonostante tale intervento, i disturbi all'occhio sinistro continuarono ed in data 12.9.2013, da uno specialista di Nocera
Inferiore, fu accertata una “IOL decentrata in basso e temporalmente”. Tale anomalia fu riscontrata anche nel corso della visita oculistica del 1.10.2013, e in data 9.12.2013 il Prof. Pt_2 ebbe a relazionare una “pseudoafachia con IOL decentrata inferiormente, sacco capsulare ampiamente aperto”, per cui, per la coesistenza di un marcato astigmatismo, lo stesso consigliava l'applicazione di una lente a contatto rigida e nel prosieguo, nell'ipotesi di persistenza del disturbo, nuovo intervento chirurgico.
In data 28.5.2014 l'attore venne nuovamente operato di
“riposizionamento di IOL dislocata in OS e di plastica papillare mediante vitrecromia anteriore del vitreo prolassato che deforme il forame pupillare”.
In relazione alla complessa vicenda medico sanitaria l'attore lamentava segnatamente nei confronti dei convenuti:
- la sottoscrizione di un consenso “in bianco” con apposizione della firma del paziente su di un modulo prestampato, privo di qualsivoglia informazione a riguardo dell'espletando primo intervento chirurgico;
- l'utilizzazione della tecnica chirurgica di estrazione extracapsulare della cataratta, già in epoca assolutamente desueta e non già della ben migliore facoemulsificazione, in assoluta assenza di controindicazioni verso quest'ultima;
- la mancata menzione del ricorso alla prima tecnica (conversione di FACO in ECCE) per fallimento della seconda tecnica chirurgica da errore intra-operatorio, successivamente ammesso per iscritto con lettera del Dr. a Prof. del Per_1 Pt_2
21.11.2013, con sfondamento della parete posteriore della capsula;
- la totale assenza in cartella clinica di una descrizione dell'atto chirurgico e di qualsivoglia annotazione a riguardo del motivo dell'adozione dell'ECCE invece della FACO;
- l'assenza di motivazione in ordine all'impianto del cristallino artificiale nel solco ciliare e non, invece, subito innanzi la parete posteriore della capsula del cristallino naturale, posizione quest'ultima ortodossa.
Il motivo dell'adozione della diversa (e peggiore) sede di impianto
(recte solco ciliare) non risultava annotato (come dovuto) in cartella clinica, ma veniva dichiarato nella missiva a mano spedita il
21.11.2013 dal Dr. al Prof. : “… il latore della Per_1 Pt_2 presente è stato operato circa 1 anno fa di cataratta in occhio sinistro di miei collaboratori. Si è verificata rottura della capsula posteriore ed il cristallino artificiale è stato posizionato nel colco ciliare (cristallino rigido)…”. Rilevava che nella cartella clinica non risultava alcun cenno a condizioni particolari, non conosciute e non conoscibili preoperatoriamente, che abbiano reso necessaria ed indispensabile la discontinuazione della parete posteriore della capsula, ovvero che abbiano condizionato una tale adesione e concarnificazione della lente degenerata alla sua capsula in maniera tale da rendere impossibile l'asportazione della cataratta senza ledere la parete posteriore della capsula medesima.
L'attore concludeva che sulla base di tali presupposti era evidente che ricorrevano precise responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di
Nocera Inferiore.
Allegava che era derivata una percentuale di danno pari al 15% con
I.T.T. di giorni 30 ed una I.T.P. al valore medo del 50% pari a giorni
30”. Per tali motivi chiedeva la condanna in solido dei predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituivano in giudizio l ed il Controparte_4
deducendo la totale infondatezza in fatto ed in Controparte_2 diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Il NT, in particolare, allegava che la scelta di intervenire sul paziente con la tecnica ECCE + IOL era stata necessariamente dettata da complicanze impreviste insorte durante l'intervento. Infatti, il convenuto, circa 8 mesi prima dall'intervento contestato, aveva già sottoposto il al medesimo intervento di cataratta Pt_1 all'occhio destro che venne eseguito con la tecnica FACO + IOL.
Ebbene, anche per l'eliminazione della cataratta occhio sinistro la tecnica programmata era la . CP_5
Tuttavia, in corso di esecuzione della fase iniziale del trattamento chirurgico, cioè nella fase di capsuloressi circolare continua, si era evidenziata una particolare rigidità della capsula anteriore del cristallino (non prevedibile e non prevenibile) e, nel procedere, si era presentata una brusca e tenace retrazione della capsula anteriore del cristallino stesso. La fuga non era imputabile ad una errata manovra chirurgica non essendo né prevedibile né prevenibile pre-operatoriamente, in quanto era rapportabile alle caratteristiche individuali del paziente e poteva essere condizionata da concomitanti o preesistenti patologie (diabete, malattie autoimmuni, processi infiammatori) ed era per questo che rientrava nelle complicanze possibili e previste
(1-5%) di questo tipo di intervento.
La conversione intra-operatoria da ad rappresentava CP_5 CP_6 quindi, la naturale ed obbligata prosecuzione dell'intervento per la sopravvenuta complicanza.
Il NT evidenziava che l'attore aveva contattato successivamente altro specialista, il dott. che in data CP_7
28.05.2014 lo aveva operato di riposizionamento di IOL dislocata in occhio sinistro, intervento che dovrebbe intendersi definitivo e risolutivo dell'unica sintomatologia soggettiva riferita dall'attore, cioè della diplopia monoculare in occhio sinistro al solo ruotare della testa.
Orbene, proprio la allegata presenza/persistenza di tale sintomo era stata lamentata dal in atto di citazione, a significare che allora Pt_1
l'intervento del dott. non era andato a buon fine. CP_7
Il NT , oltre a chiedere il rigetto della domanda, CP_2 faceva presente che era, al momento dell'intervento, assicurato, per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di €
515.000,00, presso la Controparte_8 generale per l'Italia, con polizza “responsabilità civile professionale Parte dei medici soci di n. ITDMM14A200321200003. Allegava di aver denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa con raccomandata a.r. del 9.9.2015, a seguito della notifica dell'atto di citazione.
Chiedeva pertanto di chiamare in causa e chiamava in causa detta compagnia assicurativa, affinchè, in caso di ritenuta responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa, la stessa fosse condannata a manlevarlo e tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli della decisione.
Si costituiva in giudizio la – Controparte_9 rappresentanza generale per l'Italia, la quale chiedeva il rigetto della domanda del ed eccepiva l'inoperatività della polizza del Pt_1 chiamante in causa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero, l'intervento chirurgico di “ECCE + IOL” fu effettuato con diligenza e scrupolo professionale dal Dott. e non Controparte_2 sussiste la prova che l'attuale situazione clinica del sia Pt_1 conseguenza dell'intervento svoltosi presso la struttura ospedaliera di Nocera.
In particolare, non risulta provata alcuna colpa medica commissiva o omissiva, tanto è vero che per mesi, dopo il predetto intervento, il paziente nulla ebbe a soffrire e contestare ai medici.
Non vi è la prova del nesso causale. Nell'ambito dell'onere probatorio in ambito di responsabilità medica, la prova del nesso di causalità ricopre una fondamentale rilevanza. Peraltro, deve essere il paziente a provare la connessione causale tra l'azione o l'omissione del medico.
La Suprema Corte, negli anni recenti ha affermato a più riprese che in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari (ex multis cfr. Cass. 975/2009).
Solo dopo che il presunto danneggiato abbia fornito la prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta” (cfr. Cass. 18341/2013). Quanto sopra trova il conforto nella consulenza medica di ufficio affidata al dott. , il quale, sull'abbondante Persona_2 documentazione sanitaria prodotta in giudizio, dopo aver ricostruito fase per fase la vicenda medico sanitaria ed esaminato le istanze e i pareri dei ctp, ha risposto a tutti i questi dati dal giudice, anche quello sul consenso informato sottoscritto dall'attore, dandone logica e dettagliata motivazione.
Per le risposte ai singoli quesiti si richiamano le risposte date dal ctu, qui da intendersi trascritte a integrazione della presente motivazione, ritenendo opportuno qui riportare testualmente le sole conclusioni finali: “Su un occhio “difficile” per la presenza di concomitanti patologie, legate prevalentemente alla malattia diabetica e con una considerevole riduzione del visus, il sanitario convenuto, Dr. per la cura della cataratta sinistra, ha CP_2 optato per una scelta chirurgica alternativa alla tecnica FACO, già adoperata per analogo trattamento in occhio destro. Nel corso di tale intervento si è verificata una complicanza prevista (rottura capsula posteriore), legata con maggiore probabilità alle condizioni oculari pre-esistenti, ma per cui non può escludersi un difetto di manualità dell'operatore. Il convenuto ha prontamente ovviato all'evento avverso, posizionando la lente artificiale nel solco ciliare, ripristinando una buona acuità visiva nell'occhio operato e con totale soddisfazione clinica del paziente. Per cause non deducibili, ma tra cui è più probabile annoverare eventi traumatici esterni rispetto ad un erroneo posizionamento chirurgico, a distanza di circa 70 giorni dall'intervento si è avuta una dislocazione della lente artificiale con conseguente diplopia monoculare. Nonostante l'intervento chirurgico correttivo fosse stato proposto fin dal gennaio 2013, esso è stato condotto, con perdurante successo, solo nel maggio del 2014. Il danno biologico richiesto da parte attrice non sussiste e non sussisteva, come tale, nemmeno all'epoca di redazione della consulenza medica di parte”. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
Considerata l'operatività della polizza assicurativa del NT e l'evidente opportunità di far partecipare al processo la compagnia assicurativa per il caso in cui la domanda attorea fosse stata accolta, sussistono giusti motivi per compensare tra convenuto assicurato e compagnia chiamata in causa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio, che liquida per ciascuno di essi in euro
10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore per quanto riguarda il
NT Raffaele.
4) Compensa le spese di giudizio per quanto concerne il rapporto processuale fra convenuto chiamante in causa e chiamata in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 8.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo