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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Massimiliano De Vita, giusta procura in atti
Ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° Persona_1
37875/7313;
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 02/07/2024, , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1687/2023 R.G.), chiedeva che al giudicante: “Accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1
1 è invalida al 100% e non è capace di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' in data 11/02/2025, la quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta la CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata Persona_2 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data 15/07/2025, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita, “ è affetta da Parte_1
Artrosi polidistrettuale osteoporotica con deficit della deambulazione. Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo. Malattia renale cronica stadio G3A in monorene funzionante. Diabete mellito tipo II in labile compenso glicometabolico ed in terapia combinata (orale ed analoghi dell'insulina). Incidentaloma surrenalico sinistro. Malattia venosa cronica agli arti inferiori (III stadio CEAP) in esiti di varico-flebite a destra. Incontinenza urinaria. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Bronchite cronica con episodi di insufficienza respiratoria. Ipoacusia. Ipotiroidismo post-tiroidectomia. Obesità di I classe. Edentulia”. Pertanto, esso CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina il diritto di ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento Parte_1 ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n°104) a decorrere dal novembre 2024. Orbene, la domanda merita accoglimento, per quanto di ragione, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in questa sede si Per_2 condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari invocati dall'istante. Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste. Le spese relative alla CTU, espletata tanto nella presente fase quanto in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
2 quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata a [...] Parte_1
(SA), il 08.12.1952] si trova, a decorrere dal Novembre 2024, nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché nella condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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