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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1563/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 794/2023, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
28/02/2023, e notificata il 01.03.2023, pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Costantino Maglione (C.F.
); C.F._1
APPELLANTE
E Avv. LI IC, (C.F. , rappresentato e C.F._2
difeso congiuntamente e disgiuntamente da sé stesso e dall' Avv.
LU LI, (C.F. ), in virtù di procura speciale C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: risoluzione di diritto del contratto d'opera intellettuale.
Conclusioni: l'appellante, nelle note depositate ai sensi dell'art 352, n.
1, c.p.c., riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di appello, così concludeva: “La scrivente difesa del Parte_1
si riporta all'atto di appello ed ai motivi e conclusioni di cui ivi,
[...]
insistendo perché l'intestata A.G., ogni contraria eccezione difesa e conclusione disattesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza N.
794/2023 del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il
28/02/2023 nonché ex adverso notificata il 01/03/2023, Voglia rigettare, siccome destituita di fattuale e giuridico fondamento, la formulata domanda dell'avv. IC LI, nei confronti del
[...]
di risoluzione del disciplinare di incarico Parte_1
legale stipulato inter partes il 21 gennaio 2010 di cui in atti di causa”;
l'appellato concludeva come segue: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: - Rigettare l'impugnazione proposta perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 in ragione della natura e del valore della controversia”.
pag. 2/21
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato il 09/04/2019, Avv. LI IC citava in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il convenuto Parte_1
rappresentando: che con disciplinare sottoscritto in data 21.01.2010
(Determinazione n. 9 del 21.01.2010), il Parte_1 Pt_1
gli conferiva incarico, al fine di proporre appello innanzi alla
[...]
Corte di Napoli per la riforma della sentenza n. 1782/2009 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
che il giudizio dallo stesso incardinato in forza del predetto incarico si concludeva con sentenza n.
673 del 17.02.2016; che non avendo percepito il compenso spettantegli per il predetto incarico procedeva a depositare ricorso, ex art. 14 D. Lgs. 150/2011, dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, iscritto al R.G. n. 4054/2018, chiedendo, previo accertamento della risoluzione del disciplinare di incarico legale tra le parti sottoscritto, la liquidazione dei compensi per l'attività professionale dallo stesso svolta in favore del con Parte_1
riferimento al giudizio di appello R.G.N. 504/2010 e la condanna di controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c.; di aver inizialmente ricevuto un acconto pari ad € 1.400,00 per compensi e spese generali, oltre oneri di legge, come da fattura n. 9 del 2010 e, di aver richiesto, a conclusione della propria prestazione, il pagamento del saldo delle competenze;
che, l'ente, tuttavia, comunicava per le vie brevi pag. 3/21 l'impossibilità di procedere al saldo per insufficienza del, a suo tempo assunto, impegno di spesa a coprire integralmente il saldo competenze prospettato dal professionista, ed invitava questi ad emettere fattura parziale per l'importo lordo di € 9.999,96 (di cui € 7.881,43 per compensi e spese generali), effettivamente pagata, con l'intesa di procedere al saldo delle ulteriori spettanze nel mese di settembre
2016; di aver trasmesso, su invito dell'ente, fattura relativa al saldo dei compensi salvo, poi, emettere nota di credito, su invito dello stesso ente che lamentava l'impossibilità di procedere al pagamento attesa la necessità di riconoscere la somma richiesta “quale debito fuori bilancio”; di avere inviato, successivamente, una serie di comunicazioni e che, riscontrato il contegno dilatorio dell'Ente, con nota del
04.05.2017, invitava lo stesso, alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 L. 162/2014 al fine di comporre bonariamente la vicenda;
che il convenuto riscontrava le Pt_1
richieste attoree, solo con nota del 08.08.2017, manifestando la propria disponibilità al saldo delle competenze ammontanti, secondo quanto determinato dall'Ente, ad € 644,74; che esso istante replicava a tale quantificazione, da ultimo con nota del 05.09.2017, mediante la quale rappresentava la spettanza di un di un credito residuo che, al netto degli acconti ricevuti, risultava pari ad € 21.621,37, comprensivo di spese generali ed oneri di legge, quantificati applicando i minimi di tariffa professionale vigente al tempo della sottoscrizione del disciplinare (D.M. n. 127 dell'08.04.2004); che, al converso, l'ente, sul presupposto che la determinazione del compenso doveva eseguirsi in base ai parametri di cui al DM 55/2014, e non, come invece sostenuto pag. 4/21 dal professionista, in forza del previgente D.M. n. 127 del 08.04.2004, in data 28.09.2017, riscontrando le note inviate dal professionista, rappresentava l'errata contabilizzazione del compenso e riconosceva il proprio debito per un residuo pari ad € 4.380,09; che esso istante si attivava presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si S. C.V., il Pt_1
quale rendeva in data 28.11.2017 parere di congruità per un onorario complessivamente quantificato in euro 48.000,00; che, in data
01.03.2018, diffidava, mediante notifica a mezzo pec, il ad Pt_1
adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., al pagamento dell'importo pari ad € 21.621,37, comprensivo di spese ed oneri di legge, nel termine di
15 giorni, con espresso avvertimento che, in mancanza di pagamento entro tale termine, il disciplinare di incarico era da intendersi risolto;
che, a tale diffida, rimasta inadempiuta, ne faceva seguire una seconda, datata 18.05.2018, con la quale diffidava il al pagamento, Pt_1
entro giorni 15, dell'importo pari ad euro 4.380,09, rispetto al quale, il medesimo si era riconosciuto debitore, con l'avvertimento che Pt_1
in caso di inadempimento nel termine prescritto il disciplinare si sarebbe senz'altro risolto con la conseguenza dell'inapplicabilità dei minimi tariffari previsti dalla convenzione;
che l'Ente locale procedeva tardivamente a comunicare di aver avviato la procedura amministrativa per il riconoscimento del debito fuori bilancio e che, nel mese di dicembre 2018, l'Ente procedeva effettivamente a liquidare il predetto importo;
che, a fronte di ciò, esso istante eccepiva di aver già incardinato, con ricorso depositato in data 26.07.2018, procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte d'Appello, rilevando che, per effetto della tardività del pagamento rispetto al termine di cui pag. 5/21 all'ultima diffida del 18.05.2018, il contratto doveva intendersi risolto e che, pertanto, la somma liquidata di euro 4.380,09 doveva intendersi accettata a titolo di acconto sui maggiori compensi nella misura in cui gli stessi sarebbero stati liquidati dall'adita Corte;
che, nel giudizio incardinato presso la Corte di Appello, si costituiva il convenuto ente, il quale eccepiva l'inammissibilità della domanda chiedendone, nel merito, il rigetto;
che l'adita Corte d'Appello, con ordinanza comunicata il 18.01.2019, previa separazione, dalla domanda di pagamento del compenso, delle domande di risoluzione del disciplinare e di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto estranee all'oggetto del giudizio di cui all'art 14 del D. Lgs.
150/2011, sospendeva, sensi dell'art. 295 c.p.c., tale ultimo giudizio fino alla definizione di quello rimesso al Tribunale, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la relativa riassunzione dinanzi al
Giudice di primo grado territorialmente competente.
Riassunto ritualmente dal professionista il giudizio innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si costituiva, nello stesso, il convenuto contestando l'assunto attoreo per avere Pt_1
rappresentato, con diverse note notificate all'avv. LI, la disponibilità dell'ente a saldare esclusivamente il residuo importo da esso contabilizzato ai sensi del D.M. 55/2014 in € 4.380,09, poi effettivamente erogato solo con mandato di pagamento del 14.11.2018.
Il concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità Pt_1
della domanda di nullità, proposta da parte attrice con l'atto di riassunzione, perché nuova, rispetto a quelle originariamente pag. 6/21 proposte, e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda di risoluzione, perché infondata in fatto e diritto, con declaratoria di non luogo a provvedere in ordine alla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice, concessi alle parti i termini di cui all'art. art. 183, comma 6,
c.p.c., pronunciava all'esito la sentenza n. 794/2023, pubblicata il
28.02.2023, con la quale così decideva: “… 1) accertato
l'inadempimento del dichiara Parte_1
risolto il disciplinare di incarico stipulato dalle odierne parti processuali in data 21.1.2010; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 III comma c.p.c.; 3) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna il convenuto Ente al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.693,00 per onorari (già calcolati tenendo conto della parziale compensazione) e in € 550,00 per spese, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.”
§ 2.
Avverso tale sentenza, notificata in data 01.03.2023, il Pt_1
interponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato in data
27.03.2023, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 18.07.2023, l'Avv. LI, nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, rinviata d'ufficio al 15.09.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
pag. 7/21 questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 07.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., disposta la sostituzione dell'udienza con il deposto di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate, la causa, con ordinanza emessa il
07.11.2025, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
La gravata sentenza, accogliendo la domanda di parte attrice, dichiarava la risoluzione del disciplinare, in quanto in essa il Giudice riteneva che “…alla luce della documentazione prodotta in atti, viene in rilievo il ripetuto inadempimento del rispetto alle due Pt_1
intimazioni di pagamento ex art. 1454 c.c., inoltrate da parte attrice che, eseguita la propria prestazione professionale, ha reclamato formalmente il pagamento delle proprie spettanze sin dal momento in cui si è concluso
l'incarico (2016). Non può tacersi, peraltro, come il convenuto ente nonostante si sia riconosciuto debitore della diversa somma di €
4.380,09 non abbia, comunque, dato seguito al pagamento della predetta somma a seguito della ulteriore diffida attorea del 18.05.2018.…” ed osservava che “alla luce delle risultanze processuali, può ritenersi che il convenuto ente sia venuto meno all'obbligazione di pagamento del compenso professionale che discende dal conferimento dell'incarico
pag. 8/21 oggetto di causa, pur avendo beneficiato della prestazione eseguita integralmente dal professionista.”
Il Tribunale riteneva, inoltre, che l'accertato inadempimento del convenuto potesse qualificarsi come di “non scarsa Pt_1
importanza” ai sensi dell'art 1455 c.c. anche alla luce del fatto che “non
è stata offerta in giudizio alcuna prova dell'esecuzione tempestiva dell'obbligazione assunta (anzi il ha ammesso di aver emesso Pt_1
mandato di pagamento solo in data 14.11.2018), né sono stati provati i fatti che avrebbero determinato il mancato adempimento non colpevole”.
Per le ragioni sopra esposte il giudice concludeva, osservando che “…la condotta posta in essere dal convenuto è espressione di un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, non avendo il eseguito la prestazione oggetto dell'accordo Pt_1
contrattuale, pur avendo già ottenuto la prestazione dal professionista incaricato”.
Il Tribunale, invece, rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., pure formulata dall'attore, ritenendo che la condotta processualmente serbata dal convenuto non integrasse una Pt_1
condotta qualificabile come un “abuso del processo”.
§ 4.
Con un unico motivo di appello, il Parte_1
, dolendosi della valutazione dei fatti operata dal primo Giudice,
[...]
pag. 9/21 censurava la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'inadempimento e lo aveva qualificato come di non scarsa importanza.
A sostegno del proprio assunto, il deduceva che il Tribunale Pt_1
aveva omesso di valorizzare il contegno, contraddittorio e fuorviante, serbato dall'appellato e manifestatosi attraverso l'invio di plurime richieste di liquidazione, non rilevando, in particolare, che, nelle note spese, trasmesse dal professionista all'ente sin dall'anno 2016, l'Avv.
LI aveva determinato il compenso secondo parametri di volta in volta diversi e, in ogni caso, contrastanti con il disciplinare vigente tra le parti.
Il Tribunale, inoltre, sempre secondo l'appellante, non aveva tenuto conto del fatto che il aveva già liquidato gran parte delle Pt_1
spettanze a titolo di acconto e che, inoltre, non aveva mai negato l'esistenza del proprio residuo debito né, tantomeno, la propria disponibilità a liquidare lo stesso, limitandosi solo a contestare il quantum preteso dal professionista, in quanto ritenuto contrario alla convenzione di incarico.
Né tantomeno, secondo l'appellante, il Giudice aveva considerato che il già prima del deposito del ricorso ex art 702 bis c.p.c. da parte Pt_1
del professionista, e segnatamente l'11.07.2018, aveva provveduto a comunicare, all'odierno appellato, l'avvio dell'iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio, procedura, a suo avviso, propedeutica al pagamento del residuo debito di euro 4.380,09.
pag. 10/21 Infine, l'appellante stigmatizzava il mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, del fatto che il professionista, successivamente alla proposizione della domanda finalizzata ad ottenere la dichiarazione di risoluzione contrattuale, aveva, comunque, proceduto ad incassare l'importo oggetto del mandato di pagamento emesso dal Pt_1
In forza di tali considerazioni, l'appellante deduceva che il Tribunale aveva errato sia nel ritenere integrato l'inadempimento, sia nell'attribuire a tale inadempimento carattere di gravità.
L'appellante, infine, invocava l'inefficacia della diffida del 18.05.2018, dalla quale il giudice aveva fatto discendere la risoluzione del disciplinare, poiché l'effetto della stessa risultava, a suo avviso, inficiato dalla precedente diffida del 01.03.2018, che, a rigore, doveva avere già risolto il contratto, e poiché affetta da vizi formali e strutturali.
§ 5.
L'appello è fondato.
In diritto si deve premettere che “…L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell'art. 1455 c.c. dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi
pag. 11/21 rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento (nella specie la suprema corte ha escluso la gravità dell'inadempimento in relazione alla circostanza dell'offerta da parte della compratrice del prezzo alcuni giorni dopo la scadenza del termine e della mancanza di elementi da cui desumere che il decorso del termine fissato nella diffida comportasse la perdita dell'utilità economica perseguita con il contratto)…”. (Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2007 n. 9314).
Ciò posto, giova, preliminarmente, rilevare come sia incontestato tra le parti che il già prima dell'inoltro delle diffide ad adempiere da Pt_1
parte del professionista, aveva allo stesso liquidato complessivi euro
13.499,96, a titolo di acconto sul compenso dovuto in forza del disciplinare di incarico professionale stipulato con l'odierno appellato in data 21.01.2010. Parimenti pacifico, in quanto non contestato tra le parti, risulta essere l'avvenuto pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo di euro 4.380,09, in esecuzione del mandato di pagamento n. 4220 datato 14.11.2018, sebbene dopo la scadenza del termine concesso dal creditore ex art 1454 c.c..
Tanto osservato in fatto, il Collegio rileva che, in effetti, il motivo di gravame in esame non sia fondato nella parte in cui con esso si è inteso negare la sussistenza dell'inadempimento.
Sul punto, invero, questa Corte, concordando con quanto osservato dal
Tribunale, rileva che, alla scadenza del termine fissato dal professionista nell'ultimo atto di diffida ex art 1454 c.c., il sia Pt_1
rimasto inadempiente. Infatti, la circostanza, invocata dal di Pt_1
pag. 12/21 aver comunque provveduto alla liquidazione della somma, sebbene in ritardo, e il fatto di avere comunicato al professionista, già in data
11.07.2018, l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento del debito fuori bilancio, che, a dire dell'appellante, risultava essere indispensabile alla liquidazione del predetto saldo, non valgono ad escludere l'esistenza dell'inadempimento rispetto alla parte di prestazione ancora da eseguirsi.
A conforto di quanto appena osservato giova rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudice di merito, nel valutare l'inadempimento dedotto nella diffida ad adempiere, deve avere riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine contenuto nella diffida (Cass. n. 2929/1991; Cass. n. 4425/1986; Cass. n.
3980/1983).
Tuttavia, ad onta dell'accertato inadempimento del la Pt_1
sentenza non resiste alle critiche dell'appellante, laddove con esse si è inteso confutare la valutazione, operata dal Giudice, in termini di gravità, del predetto inadempimento e della relativa idoneità a produrre l'effetto risolutorio.
Al riguardo, si deve rilevare che, come del resto correttamente osservato anche dal Tribunale, il ricorso allo strumento della diffida ad adempiere non esclude la necessità per il giudice di procedere ad una valutazione della gravità dell'inadempimento. A tal fine, peraltro, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. n. 13784/2024; Cass. n. 7187/2022; Cass. n. pag. 13/21 8220/2021; Cass. n. 15052/2018; Cass. n. 10995/2015). In particolare, si è ritenuto che "…In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" (ex multis, Cass. n. 22346/2014).
Orbene, atteso l'insanabile contrasto emerso tra le parti in merito alla determinazione del compenso ancora da corrispondersi, a titolo di saldo, al professionista, e, ritenuto che una valutazione della gravità dell'inadempimento possa operarsi solo previa identificazione, per i fini che qui interessano, della prestazione complessivamente dovuta dall'appellante, si impone, a questa Corte, un'indagine, da operarsi incidentalmente, circa l'entità di tale prestazione.
Tanto chiarito, occorre rilevare che, nel disciplinare di incarico legale sottoscritto dalle parti, era stabilito che il compenso, da riconoscersi al professionista per l'opera dallo stesso svolta, fosse da determinarsi in ragione dei “…minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali
pag. 14/21 vigenti […], tenuto conto che il valore della presente controversia è pari ad euro 1.792.491,52..” (Cfr. copia del contratto, datato 21.1.2010, allegato sub. n. 6 del fascicolo dell'appellato).
Tale essendo il contenuto della pattuizione negoziale, deve osservarsi che i minimi tariffari “vigenti”, in esso richiamati, in assenza di ulteriori specificazioni in grado di evidenziare una diversa volontà delle parti e, in specie, l'intenzione delle stesse di riferirsi a quelli in vigore alla data di stipula della convenzione (identificantisi in quelli di cui al successivamente abrogato D.M. n., 127/04), debbano essere individuati in ossequio alla regola generale secondo la quale “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza n. 18680 del
27 luglio 2017).
Pertanto, sulla scorta di quanto appena osservato, deve ritenersi che, nel caso in esame, il compenso da corrispondere dall'avvocato LI debba determinarsi alla stregua dei minimi tabellari, di cui allo scaglione riferito alle controversie di valore compreso tra euro
1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00, previsti dal D.M. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, essendo pacificamente acquisito al giudizio che la prestazione resa dall'appellato sia stata dal medesimo conclusa nell'anno 2016.
pag. 15/21 Ciò posto, giova, poi, rilevare che, come si ricava dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, il professionista procedeva ad inviare al Comune, sin dall'anno 2016, diverse richieste di pagamento, di importo sempre differente e, comunque, determinate secondo parametri diversi da quelli sopra indicati.
Segnatamente, nella nota inviata dal professionista al in data Pt_1
03.05.2017, l'Avv. LI affermava testualmente che “i minimi di tariffa, proposti con la convenzione avevano perso ormai ogni efficacia, per cui la notula integralmente contabilizzata alla luce del D.M. 55/2014 si adeguava a complessivi € 71.645,00 meno gli acconti ricevuti”, facendo in questo caso applicazione, in deroga a quanto pattuito nel disciplinare, dei valori tabellari medi, e, di poi, con la successiva nota del 05.09.2017, ritenendo inapplicabili i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed invocando, per converso, l'applicabilità del D.M. n. 127 dell'08.04.2004, richiedeva una somma che, al netto degli acconti ricevuti e detratto uno sconto di euro 700,00, ascendeva ad euro
20.921,37, oltre accessori come per legge.
Ed ancora, nella diffida successivamente inoltrata in data 01.03.2018,
l'avv. LI, ancora una volta rimarcando la necessità che il compenso venisse quantificato ai sensi dell'abrogata tariffa professionale di cui al
D.M. n. 127 del 20024, intimava alla controparte il pagamento dell'importo di complessivi euro 21.621,37, comprensivo di accessori.
Nondimeno, nella successiva diffida del 18.05.2018, l'appellato, pur intimando, ai sensi del 1454 c.c., il pagamento dell'importo di euro
4.380,09, di cui il in applicazione della regola di cui al Pt_1
pag. 16/21 predetto disciplinare, si riteneva debitore, esplicitamente dichiarava di non rinunciare agli effetti delle precedenti diffide e, in ogni caso, di non voler rinunciare al preteso maggior credito sopra citato, dichiarando di accettare il pagamento della prestazione, offerta dal Comune, esclusivamente quale acconto sul saldo complessivo ancora dovutogli.
Tanto debitamente premesso, occorre, poi, osservare che “…In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell' art. 1454 c.c. , grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talché, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacché in tal caso è l'intimante che non intende adempiere al contratto.” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
26/04/2023, n. 10968).
Discende dal principio appena richiamato che, nella specie, il professionista, intimando il pagamento di importi che, per le ragioni dinanzi esposte, non erano conformi a quanto previsto nel disciplinare di incarico, poneva in essere una condotta incompatibile con la volontà di dare attuazione secondo buona fede alla convenzione di incarico del
21.01.2010.
Dunque, il contegno serbato dal professionista, integrando un inadempimento della convenzione pattizia conclusa con il ha Pt_1
prodotto l'inidoneità della diffida ad adempiere del 18.05.2018 a risolvere il contratto. pag. 17/21 Ad abundantiam, va osservato, che, anche volendo ritenere l'astratta idoneità della diffida da ultimo richiamata, in ragione del fatto che con essa l'Avv. LI, pur non rinunciando al preteso maggior credito, intimava in via diretta la sola esecuzione della quota di prestazione che questa Corte ha comunque, incidentalmente, accertato essere dovuta al professionista, si impone una valutazione, in termini di scarsa importanza, dell'inadempimento parziale posto in essere dal Pt_1
Al riguardo, va osservato che “…Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale...”
(Cassazione civile, sez. II, 11/06/2018, n. 15052)
Sulla base delle premesse sopra esposte, accertato che l'inadempimento, nel quale il incorreva, aveva ad oggetto Pt_1
esclusivamente una quota pari ad un quarto del valore del contratto e che tale saldo veniva, di fatto, poi effettivamente liquidato dal Pt_1
al professionista, se ne può dedurre che il ritardo con cui l'adempimento avveniva non sia idoneo a rivestire quel carattere di non scarsa importanza richiesto, ai sensi del 1455 c.c., e tale da alterare il sinallagma contrattuale.
Invero, la tardività dell'adempimento, se non è idonea ad escludere l'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento, al momento dello pag. 18/21 spirare del termine concesso ex art 1454, può certamente influenzare l'indagine circa la gravità, quantomeno sotto il profilo soggettivo, dello stesso.
Deve altresì osservarsi che, quando vi è ritardo nell'adempimento, la gravità va stabilita con riferimento al tempo del ritardo, nel senso che si deve stabilire se il creditore abbia interesse a ricevere la prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte (cfr. Cass.
2.5.2006 n. 10127; cfr. Cass.
5.6.2018 n. 14409; Cass., 28/03/1980, n.
2057; Cass. 30/01/1982 n. 590).
Orbene, poiché, nella specie, il ritardo nell'adempimento è in parte dovuto alla necessità da parte del di procedere a specifico Pt_1
procedimento amministrativo di riconoscimento del debito fuori bilancio e considerato, altresì, che tale pagamento era accettato dal professionista, con dimostrazione della permanenza dell'interesse del medesimo alla prestazione, se ne può inferire che il ritardo, nel quale l'ente incorreva nel pagamento della prestazione ancora dovuta, non abbia comportato, per il professionista, un danno irreparabile o rilevante.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dal
è fondato, sicché, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda di dichiarazione della risoluzione del disciplinare di incarico del 21.10.2010 formulata dal professionista, con conseguente accertamento della perdurante efficacia dello stesso. pag. 19/21 § 6.
In ragione dell'integrale riforma della gravata sentenza e della conseguente automatica caducazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche del capo relativo alle spese processuali, occorre procedere, d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ.
n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza dell'Avv. IC
LI, essendosi la domanda, da esso proposta con l'atto di citazione in riassunzione, rivelatasi infondata.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputarsi adeguati in ragione della ridotta complessità della lite e del numero limitato di questioni trattate.
P.Q.M.
pag. 20/21 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda, proposta da
IC LI, di risoluzione del disciplinare di incarico professionale stipulato in data 21.01.2010 tra l'Avv. IC
LI ed il Comune;
Parte_1
b) condanna l'Avv. LI IC, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 3.890,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 804,00 per esborsi, euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1563/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 794/2023, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
28/02/2023, e notificata il 01.03.2023, pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Costantino Maglione (C.F.
); C.F._1
APPELLANTE
E Avv. LI IC, (C.F. , rappresentato e C.F._2
difeso congiuntamente e disgiuntamente da sé stesso e dall' Avv.
LU LI, (C.F. ), in virtù di procura speciale C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: risoluzione di diritto del contratto d'opera intellettuale.
Conclusioni: l'appellante, nelle note depositate ai sensi dell'art 352, n.
1, c.p.c., riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di appello, così concludeva: “La scrivente difesa del Parte_1
si riporta all'atto di appello ed ai motivi e conclusioni di cui ivi,
[...]
insistendo perché l'intestata A.G., ogni contraria eccezione difesa e conclusione disattesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza N.
794/2023 del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il
28/02/2023 nonché ex adverso notificata il 01/03/2023, Voglia rigettare, siccome destituita di fattuale e giuridico fondamento, la formulata domanda dell'avv. IC LI, nei confronti del
[...]
di risoluzione del disciplinare di incarico Parte_1
legale stipulato inter partes il 21 gennaio 2010 di cui in atti di causa”;
l'appellato concludeva come segue: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: - Rigettare l'impugnazione proposta perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 in ragione della natura e del valore della controversia”.
pag. 2/21
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato il 09/04/2019, Avv. LI IC citava in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il convenuto Parte_1
rappresentando: che con disciplinare sottoscritto in data 21.01.2010
(Determinazione n. 9 del 21.01.2010), il Parte_1 Pt_1
gli conferiva incarico, al fine di proporre appello innanzi alla
[...]
Corte di Napoli per la riforma della sentenza n. 1782/2009 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
che il giudizio dallo stesso incardinato in forza del predetto incarico si concludeva con sentenza n.
673 del 17.02.2016; che non avendo percepito il compenso spettantegli per il predetto incarico procedeva a depositare ricorso, ex art. 14 D. Lgs. 150/2011, dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, iscritto al R.G. n. 4054/2018, chiedendo, previo accertamento della risoluzione del disciplinare di incarico legale tra le parti sottoscritto, la liquidazione dei compensi per l'attività professionale dallo stesso svolta in favore del con Parte_1
riferimento al giudizio di appello R.G.N. 504/2010 e la condanna di controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c.; di aver inizialmente ricevuto un acconto pari ad € 1.400,00 per compensi e spese generali, oltre oneri di legge, come da fattura n. 9 del 2010 e, di aver richiesto, a conclusione della propria prestazione, il pagamento del saldo delle competenze;
che, l'ente, tuttavia, comunicava per le vie brevi pag. 3/21 l'impossibilità di procedere al saldo per insufficienza del, a suo tempo assunto, impegno di spesa a coprire integralmente il saldo competenze prospettato dal professionista, ed invitava questi ad emettere fattura parziale per l'importo lordo di € 9.999,96 (di cui € 7.881,43 per compensi e spese generali), effettivamente pagata, con l'intesa di procedere al saldo delle ulteriori spettanze nel mese di settembre
2016; di aver trasmesso, su invito dell'ente, fattura relativa al saldo dei compensi salvo, poi, emettere nota di credito, su invito dello stesso ente che lamentava l'impossibilità di procedere al pagamento attesa la necessità di riconoscere la somma richiesta “quale debito fuori bilancio”; di avere inviato, successivamente, una serie di comunicazioni e che, riscontrato il contegno dilatorio dell'Ente, con nota del
04.05.2017, invitava lo stesso, alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 L. 162/2014 al fine di comporre bonariamente la vicenda;
che il convenuto riscontrava le Pt_1
richieste attoree, solo con nota del 08.08.2017, manifestando la propria disponibilità al saldo delle competenze ammontanti, secondo quanto determinato dall'Ente, ad € 644,74; che esso istante replicava a tale quantificazione, da ultimo con nota del 05.09.2017, mediante la quale rappresentava la spettanza di un di un credito residuo che, al netto degli acconti ricevuti, risultava pari ad € 21.621,37, comprensivo di spese generali ed oneri di legge, quantificati applicando i minimi di tariffa professionale vigente al tempo della sottoscrizione del disciplinare (D.M. n. 127 dell'08.04.2004); che, al converso, l'ente, sul presupposto che la determinazione del compenso doveva eseguirsi in base ai parametri di cui al DM 55/2014, e non, come invece sostenuto pag. 4/21 dal professionista, in forza del previgente D.M. n. 127 del 08.04.2004, in data 28.09.2017, riscontrando le note inviate dal professionista, rappresentava l'errata contabilizzazione del compenso e riconosceva il proprio debito per un residuo pari ad € 4.380,09; che esso istante si attivava presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si S. C.V., il Pt_1
quale rendeva in data 28.11.2017 parere di congruità per un onorario complessivamente quantificato in euro 48.000,00; che, in data
01.03.2018, diffidava, mediante notifica a mezzo pec, il ad Pt_1
adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., al pagamento dell'importo pari ad € 21.621,37, comprensivo di spese ed oneri di legge, nel termine di
15 giorni, con espresso avvertimento che, in mancanza di pagamento entro tale termine, il disciplinare di incarico era da intendersi risolto;
che, a tale diffida, rimasta inadempiuta, ne faceva seguire una seconda, datata 18.05.2018, con la quale diffidava il al pagamento, Pt_1
entro giorni 15, dell'importo pari ad euro 4.380,09, rispetto al quale, il medesimo si era riconosciuto debitore, con l'avvertimento che Pt_1
in caso di inadempimento nel termine prescritto il disciplinare si sarebbe senz'altro risolto con la conseguenza dell'inapplicabilità dei minimi tariffari previsti dalla convenzione;
che l'Ente locale procedeva tardivamente a comunicare di aver avviato la procedura amministrativa per il riconoscimento del debito fuori bilancio e che, nel mese di dicembre 2018, l'Ente procedeva effettivamente a liquidare il predetto importo;
che, a fronte di ciò, esso istante eccepiva di aver già incardinato, con ricorso depositato in data 26.07.2018, procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte d'Appello, rilevando che, per effetto della tardività del pagamento rispetto al termine di cui pag. 5/21 all'ultima diffida del 18.05.2018, il contratto doveva intendersi risolto e che, pertanto, la somma liquidata di euro 4.380,09 doveva intendersi accettata a titolo di acconto sui maggiori compensi nella misura in cui gli stessi sarebbero stati liquidati dall'adita Corte;
che, nel giudizio incardinato presso la Corte di Appello, si costituiva il convenuto ente, il quale eccepiva l'inammissibilità della domanda chiedendone, nel merito, il rigetto;
che l'adita Corte d'Appello, con ordinanza comunicata il 18.01.2019, previa separazione, dalla domanda di pagamento del compenso, delle domande di risoluzione del disciplinare e di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto estranee all'oggetto del giudizio di cui all'art 14 del D. Lgs.
150/2011, sospendeva, sensi dell'art. 295 c.p.c., tale ultimo giudizio fino alla definizione di quello rimesso al Tribunale, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la relativa riassunzione dinanzi al
Giudice di primo grado territorialmente competente.
Riassunto ritualmente dal professionista il giudizio innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si costituiva, nello stesso, il convenuto contestando l'assunto attoreo per avere Pt_1
rappresentato, con diverse note notificate all'avv. LI, la disponibilità dell'ente a saldare esclusivamente il residuo importo da esso contabilizzato ai sensi del D.M. 55/2014 in € 4.380,09, poi effettivamente erogato solo con mandato di pagamento del 14.11.2018.
Il concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità Pt_1
della domanda di nullità, proposta da parte attrice con l'atto di riassunzione, perché nuova, rispetto a quelle originariamente pag. 6/21 proposte, e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda di risoluzione, perché infondata in fatto e diritto, con declaratoria di non luogo a provvedere in ordine alla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice, concessi alle parti i termini di cui all'art. art. 183, comma 6,
c.p.c., pronunciava all'esito la sentenza n. 794/2023, pubblicata il
28.02.2023, con la quale così decideva: “… 1) accertato
l'inadempimento del dichiara Parte_1
risolto il disciplinare di incarico stipulato dalle odierne parti processuali in data 21.1.2010; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 III comma c.p.c.; 3) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna il convenuto Ente al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.693,00 per onorari (già calcolati tenendo conto della parziale compensazione) e in € 550,00 per spese, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.”
§ 2.
Avverso tale sentenza, notificata in data 01.03.2023, il Pt_1
interponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato in data
27.03.2023, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 18.07.2023, l'Avv. LI, nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, rinviata d'ufficio al 15.09.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
pag. 7/21 questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 07.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., disposta la sostituzione dell'udienza con il deposto di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate, la causa, con ordinanza emessa il
07.11.2025, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
La gravata sentenza, accogliendo la domanda di parte attrice, dichiarava la risoluzione del disciplinare, in quanto in essa il Giudice riteneva che “…alla luce della documentazione prodotta in atti, viene in rilievo il ripetuto inadempimento del rispetto alle due Pt_1
intimazioni di pagamento ex art. 1454 c.c., inoltrate da parte attrice che, eseguita la propria prestazione professionale, ha reclamato formalmente il pagamento delle proprie spettanze sin dal momento in cui si è concluso
l'incarico (2016). Non può tacersi, peraltro, come il convenuto ente nonostante si sia riconosciuto debitore della diversa somma di €
4.380,09 non abbia, comunque, dato seguito al pagamento della predetta somma a seguito della ulteriore diffida attorea del 18.05.2018.…” ed osservava che “alla luce delle risultanze processuali, può ritenersi che il convenuto ente sia venuto meno all'obbligazione di pagamento del compenso professionale che discende dal conferimento dell'incarico
pag. 8/21 oggetto di causa, pur avendo beneficiato della prestazione eseguita integralmente dal professionista.”
Il Tribunale riteneva, inoltre, che l'accertato inadempimento del convenuto potesse qualificarsi come di “non scarsa Pt_1
importanza” ai sensi dell'art 1455 c.c. anche alla luce del fatto che “non
è stata offerta in giudizio alcuna prova dell'esecuzione tempestiva dell'obbligazione assunta (anzi il ha ammesso di aver emesso Pt_1
mandato di pagamento solo in data 14.11.2018), né sono stati provati i fatti che avrebbero determinato il mancato adempimento non colpevole”.
Per le ragioni sopra esposte il giudice concludeva, osservando che “…la condotta posta in essere dal convenuto è espressione di un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, non avendo il eseguito la prestazione oggetto dell'accordo Pt_1
contrattuale, pur avendo già ottenuto la prestazione dal professionista incaricato”.
Il Tribunale, invece, rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., pure formulata dall'attore, ritenendo che la condotta processualmente serbata dal convenuto non integrasse una Pt_1
condotta qualificabile come un “abuso del processo”.
§ 4.
Con un unico motivo di appello, il Parte_1
, dolendosi della valutazione dei fatti operata dal primo Giudice,
[...]
pag. 9/21 censurava la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'inadempimento e lo aveva qualificato come di non scarsa importanza.
A sostegno del proprio assunto, il deduceva che il Tribunale Pt_1
aveva omesso di valorizzare il contegno, contraddittorio e fuorviante, serbato dall'appellato e manifestatosi attraverso l'invio di plurime richieste di liquidazione, non rilevando, in particolare, che, nelle note spese, trasmesse dal professionista all'ente sin dall'anno 2016, l'Avv.
LI aveva determinato il compenso secondo parametri di volta in volta diversi e, in ogni caso, contrastanti con il disciplinare vigente tra le parti.
Il Tribunale, inoltre, sempre secondo l'appellante, non aveva tenuto conto del fatto che il aveva già liquidato gran parte delle Pt_1
spettanze a titolo di acconto e che, inoltre, non aveva mai negato l'esistenza del proprio residuo debito né, tantomeno, la propria disponibilità a liquidare lo stesso, limitandosi solo a contestare il quantum preteso dal professionista, in quanto ritenuto contrario alla convenzione di incarico.
Né tantomeno, secondo l'appellante, il Giudice aveva considerato che il già prima del deposito del ricorso ex art 702 bis c.p.c. da parte Pt_1
del professionista, e segnatamente l'11.07.2018, aveva provveduto a comunicare, all'odierno appellato, l'avvio dell'iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio, procedura, a suo avviso, propedeutica al pagamento del residuo debito di euro 4.380,09.
pag. 10/21 Infine, l'appellante stigmatizzava il mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, del fatto che il professionista, successivamente alla proposizione della domanda finalizzata ad ottenere la dichiarazione di risoluzione contrattuale, aveva, comunque, proceduto ad incassare l'importo oggetto del mandato di pagamento emesso dal Pt_1
In forza di tali considerazioni, l'appellante deduceva che il Tribunale aveva errato sia nel ritenere integrato l'inadempimento, sia nell'attribuire a tale inadempimento carattere di gravità.
L'appellante, infine, invocava l'inefficacia della diffida del 18.05.2018, dalla quale il giudice aveva fatto discendere la risoluzione del disciplinare, poiché l'effetto della stessa risultava, a suo avviso, inficiato dalla precedente diffida del 01.03.2018, che, a rigore, doveva avere già risolto il contratto, e poiché affetta da vizi formali e strutturali.
§ 5.
L'appello è fondato.
In diritto si deve premettere che “…L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell'art. 1455 c.c. dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi
pag. 11/21 rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento (nella specie la suprema corte ha escluso la gravità dell'inadempimento in relazione alla circostanza dell'offerta da parte della compratrice del prezzo alcuni giorni dopo la scadenza del termine e della mancanza di elementi da cui desumere che il decorso del termine fissato nella diffida comportasse la perdita dell'utilità economica perseguita con il contratto)…”. (Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2007 n. 9314).
Ciò posto, giova, preliminarmente, rilevare come sia incontestato tra le parti che il già prima dell'inoltro delle diffide ad adempiere da Pt_1
parte del professionista, aveva allo stesso liquidato complessivi euro
13.499,96, a titolo di acconto sul compenso dovuto in forza del disciplinare di incarico professionale stipulato con l'odierno appellato in data 21.01.2010. Parimenti pacifico, in quanto non contestato tra le parti, risulta essere l'avvenuto pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo di euro 4.380,09, in esecuzione del mandato di pagamento n. 4220 datato 14.11.2018, sebbene dopo la scadenza del termine concesso dal creditore ex art 1454 c.c..
Tanto osservato in fatto, il Collegio rileva che, in effetti, il motivo di gravame in esame non sia fondato nella parte in cui con esso si è inteso negare la sussistenza dell'inadempimento.
Sul punto, invero, questa Corte, concordando con quanto osservato dal
Tribunale, rileva che, alla scadenza del termine fissato dal professionista nell'ultimo atto di diffida ex art 1454 c.c., il sia Pt_1
rimasto inadempiente. Infatti, la circostanza, invocata dal di Pt_1
pag. 12/21 aver comunque provveduto alla liquidazione della somma, sebbene in ritardo, e il fatto di avere comunicato al professionista, già in data
11.07.2018, l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento del debito fuori bilancio, che, a dire dell'appellante, risultava essere indispensabile alla liquidazione del predetto saldo, non valgono ad escludere l'esistenza dell'inadempimento rispetto alla parte di prestazione ancora da eseguirsi.
A conforto di quanto appena osservato giova rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudice di merito, nel valutare l'inadempimento dedotto nella diffida ad adempiere, deve avere riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine contenuto nella diffida (Cass. n. 2929/1991; Cass. n. 4425/1986; Cass. n.
3980/1983).
Tuttavia, ad onta dell'accertato inadempimento del la Pt_1
sentenza non resiste alle critiche dell'appellante, laddove con esse si è inteso confutare la valutazione, operata dal Giudice, in termini di gravità, del predetto inadempimento e della relativa idoneità a produrre l'effetto risolutorio.
Al riguardo, si deve rilevare che, come del resto correttamente osservato anche dal Tribunale, il ricorso allo strumento della diffida ad adempiere non esclude la necessità per il giudice di procedere ad una valutazione della gravità dell'inadempimento. A tal fine, peraltro, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. n. 13784/2024; Cass. n. 7187/2022; Cass. n. pag. 13/21 8220/2021; Cass. n. 15052/2018; Cass. n. 10995/2015). In particolare, si è ritenuto che "…In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" (ex multis, Cass. n. 22346/2014).
Orbene, atteso l'insanabile contrasto emerso tra le parti in merito alla determinazione del compenso ancora da corrispondersi, a titolo di saldo, al professionista, e, ritenuto che una valutazione della gravità dell'inadempimento possa operarsi solo previa identificazione, per i fini che qui interessano, della prestazione complessivamente dovuta dall'appellante, si impone, a questa Corte, un'indagine, da operarsi incidentalmente, circa l'entità di tale prestazione.
Tanto chiarito, occorre rilevare che, nel disciplinare di incarico legale sottoscritto dalle parti, era stabilito che il compenso, da riconoscersi al professionista per l'opera dallo stesso svolta, fosse da determinarsi in ragione dei “…minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali
pag. 14/21 vigenti […], tenuto conto che il valore della presente controversia è pari ad euro 1.792.491,52..” (Cfr. copia del contratto, datato 21.1.2010, allegato sub. n. 6 del fascicolo dell'appellato).
Tale essendo il contenuto della pattuizione negoziale, deve osservarsi che i minimi tariffari “vigenti”, in esso richiamati, in assenza di ulteriori specificazioni in grado di evidenziare una diversa volontà delle parti e, in specie, l'intenzione delle stesse di riferirsi a quelli in vigore alla data di stipula della convenzione (identificantisi in quelli di cui al successivamente abrogato D.M. n., 127/04), debbano essere individuati in ossequio alla regola generale secondo la quale “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza n. 18680 del
27 luglio 2017).
Pertanto, sulla scorta di quanto appena osservato, deve ritenersi che, nel caso in esame, il compenso da corrispondere dall'avvocato LI debba determinarsi alla stregua dei minimi tabellari, di cui allo scaglione riferito alle controversie di valore compreso tra euro
1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00, previsti dal D.M. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, essendo pacificamente acquisito al giudizio che la prestazione resa dall'appellato sia stata dal medesimo conclusa nell'anno 2016.
pag. 15/21 Ciò posto, giova, poi, rilevare che, come si ricava dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, il professionista procedeva ad inviare al Comune, sin dall'anno 2016, diverse richieste di pagamento, di importo sempre differente e, comunque, determinate secondo parametri diversi da quelli sopra indicati.
Segnatamente, nella nota inviata dal professionista al in data Pt_1
03.05.2017, l'Avv. LI affermava testualmente che “i minimi di tariffa, proposti con la convenzione avevano perso ormai ogni efficacia, per cui la notula integralmente contabilizzata alla luce del D.M. 55/2014 si adeguava a complessivi € 71.645,00 meno gli acconti ricevuti”, facendo in questo caso applicazione, in deroga a quanto pattuito nel disciplinare, dei valori tabellari medi, e, di poi, con la successiva nota del 05.09.2017, ritenendo inapplicabili i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed invocando, per converso, l'applicabilità del D.M. n. 127 dell'08.04.2004, richiedeva una somma che, al netto degli acconti ricevuti e detratto uno sconto di euro 700,00, ascendeva ad euro
20.921,37, oltre accessori come per legge.
Ed ancora, nella diffida successivamente inoltrata in data 01.03.2018,
l'avv. LI, ancora una volta rimarcando la necessità che il compenso venisse quantificato ai sensi dell'abrogata tariffa professionale di cui al
D.M. n. 127 del 20024, intimava alla controparte il pagamento dell'importo di complessivi euro 21.621,37, comprensivo di accessori.
Nondimeno, nella successiva diffida del 18.05.2018, l'appellato, pur intimando, ai sensi del 1454 c.c., il pagamento dell'importo di euro
4.380,09, di cui il in applicazione della regola di cui al Pt_1
pag. 16/21 predetto disciplinare, si riteneva debitore, esplicitamente dichiarava di non rinunciare agli effetti delle precedenti diffide e, in ogni caso, di non voler rinunciare al preteso maggior credito sopra citato, dichiarando di accettare il pagamento della prestazione, offerta dal Comune, esclusivamente quale acconto sul saldo complessivo ancora dovutogli.
Tanto debitamente premesso, occorre, poi, osservare che “…In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell' art. 1454 c.c. , grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talché, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacché in tal caso è l'intimante che non intende adempiere al contratto.” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
26/04/2023, n. 10968).
Discende dal principio appena richiamato che, nella specie, il professionista, intimando il pagamento di importi che, per le ragioni dinanzi esposte, non erano conformi a quanto previsto nel disciplinare di incarico, poneva in essere una condotta incompatibile con la volontà di dare attuazione secondo buona fede alla convenzione di incarico del
21.01.2010.
Dunque, il contegno serbato dal professionista, integrando un inadempimento della convenzione pattizia conclusa con il ha Pt_1
prodotto l'inidoneità della diffida ad adempiere del 18.05.2018 a risolvere il contratto. pag. 17/21 Ad abundantiam, va osservato, che, anche volendo ritenere l'astratta idoneità della diffida da ultimo richiamata, in ragione del fatto che con essa l'Avv. LI, pur non rinunciando al preteso maggior credito, intimava in via diretta la sola esecuzione della quota di prestazione che questa Corte ha comunque, incidentalmente, accertato essere dovuta al professionista, si impone una valutazione, in termini di scarsa importanza, dell'inadempimento parziale posto in essere dal Pt_1
Al riguardo, va osservato che “…Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale...”
(Cassazione civile, sez. II, 11/06/2018, n. 15052)
Sulla base delle premesse sopra esposte, accertato che l'inadempimento, nel quale il incorreva, aveva ad oggetto Pt_1
esclusivamente una quota pari ad un quarto del valore del contratto e che tale saldo veniva, di fatto, poi effettivamente liquidato dal Pt_1
al professionista, se ne può dedurre che il ritardo con cui l'adempimento avveniva non sia idoneo a rivestire quel carattere di non scarsa importanza richiesto, ai sensi del 1455 c.c., e tale da alterare il sinallagma contrattuale.
Invero, la tardività dell'adempimento, se non è idonea ad escludere l'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento, al momento dello pag. 18/21 spirare del termine concesso ex art 1454, può certamente influenzare l'indagine circa la gravità, quantomeno sotto il profilo soggettivo, dello stesso.
Deve altresì osservarsi che, quando vi è ritardo nell'adempimento, la gravità va stabilita con riferimento al tempo del ritardo, nel senso che si deve stabilire se il creditore abbia interesse a ricevere la prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte (cfr. Cass.
2.5.2006 n. 10127; cfr. Cass.
5.6.2018 n. 14409; Cass., 28/03/1980, n.
2057; Cass. 30/01/1982 n. 590).
Orbene, poiché, nella specie, il ritardo nell'adempimento è in parte dovuto alla necessità da parte del di procedere a specifico Pt_1
procedimento amministrativo di riconoscimento del debito fuori bilancio e considerato, altresì, che tale pagamento era accettato dal professionista, con dimostrazione della permanenza dell'interesse del medesimo alla prestazione, se ne può inferire che il ritardo, nel quale l'ente incorreva nel pagamento della prestazione ancora dovuta, non abbia comportato, per il professionista, un danno irreparabile o rilevante.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dal
è fondato, sicché, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda di dichiarazione della risoluzione del disciplinare di incarico del 21.10.2010 formulata dal professionista, con conseguente accertamento della perdurante efficacia dello stesso. pag. 19/21 § 6.
In ragione dell'integrale riforma della gravata sentenza e della conseguente automatica caducazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche del capo relativo alle spese processuali, occorre procedere, d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ.
n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza dell'Avv. IC
LI, essendosi la domanda, da esso proposta con l'atto di citazione in riassunzione, rivelatasi infondata.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputarsi adeguati in ragione della ridotta complessità della lite e del numero limitato di questioni trattate.
P.Q.M.
pag. 20/21 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda, proposta da
IC LI, di risoluzione del disciplinare di incarico professionale stipulato in data 21.01.2010 tra l'Avv. IC
LI ed il Comune;
Parte_1
b) condanna l'Avv. LI IC, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 3.890,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 804,00 per esborsi, euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
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