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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3115/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura Parte_1 nfredi, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Controparte_1 lberti e dall'Avv. Gaetano Giamboi, domiciliato presso l'Avv. Giamboi
CONVENUTO
e
nato a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
Mondovì il 23.12.2014 e , nata a [...] il [...], con il curatore speciale CP_4
Avv. Giosetta Pianezze
INTERVENUTI
e
Controparte_5
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
pagina 1 di 9 Previa ove del caso rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento degli incombenti dedotti dalla ricorrente e non ammessi (prova per interrogatorio e testi ed indagini reddituali/patrimoniali sul convenuto).
A modifica del provvedimento del Tribunale per i Minorenni 08.03.2022.
- Disporsi l'affido esclusivo “rafforzato” alla madre dei tre minori Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , e , CP_3 C.F._2 CP_4 nata a [...] il [...], C.F. prevedendo che ella assuma in autonomia C.F._3 anche le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
- Disporsi la collocazione dei minori presso la madre, ove già sono collocati ed ove hanno già la loro residenza anagrafica;
- Disporsi che, a fine detenzione, il padre possa incontrare i figli in luogo neutro secondo modalità e tempistiche stabilite dal Servizio Sociale, fermo restando il diritto dello stesso di contattarli per il tramite di chiamata o video chiamata una volta la settimana, alla presenza degli educatori del carcere sino a fine detenzione e, successivamente, alla presenza della nonna paterna;
- Disporsi a carico del sig. ed in favore della NO un Controparte_1 Parte_1 assegno di contributo al mantenimento dei figli di importo di € 150,00 cadauno, per un totale mensile di € 450,00 (somma così concordata tra le parti all'udienza del 26.03.2024), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul conto corrente bancario intestato alla NO , Parte_1
a decorrere dalla data in cui egli avrà reperito attività lavorativa e comunque quantomeno, in difetto di attività lavorativa retribuita in carcere, dalla data di scarcerazione;
- Disporsi che i genitori sostengano nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie relative ai tre minori, come da Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati adottato dal Tribunale di
Torino;
- Disporsi la prosecuzione gli interventi terapeutici ed educativi già attivati dai servizi per i Cont minori (ADM per e per presso la casa materna e, ove del caso, presa in carico presso CP_2
Cont il servizio di NPI presso ASL CN1 di Mondovì, con intervento logopedico per – Centro per l'autismo per ). CP_3
pagina 2 di 9 L'assegno Unico ed Universale Inps e le detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 100% alla madre affidataria in via esclusiva.
Con il favore delle spese.”
Per il convenuto:
“ NEL MERITO:
Con parziale adesione alle domande svolte da parte ricorrente, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di
Cuneo adito Voglia: revocare il Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano dell'08/03/2022 limitatamente alla parte in cui dispone l'affido dei minori al Comune di Mondovì, disponendo l'affidamento della prole in capo alla madre sig.ra ; Parte_1 disporre il collocamento dei minori presso madre;
disporre che il sig. possa vedere i minori, con le modalità già in atto gestite dal Controparte_1
CSSM, e con quelle più ampie che verranno ritenute idonee ed opportune nell'interesse esclusivo dei minori, almeno ogni tre settimane, anche di persona, sia pure nell'attuale stato detentivo, fruendo degli appositi e dedicati spazi “neutri” per i minori presenti nella Casa Circondariale di
Monza, con le modalità protette e con l'ausilio degli Educatori, oltre che mediante videochiamata settimanale, sempre secondo le modalità che verranno ritenute più opportune e tutelanti i minori;
a fine detenzione, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, con le modalità e le tempistiche che verranno stabilite e gestite dal CSSM, in spazio “neutro” ovvero alla presenza dei nonni paterni, compatibilmente con la volontà, lo stato di salute e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, senza pernotto;
rigettare la domanda formulata dalla ricorrente di condanna del sig. al Controparte_1 versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della NO , Parte_1 dell'importo mensile di almeno € 600,00= a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie relative ai minori, come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati adottato dal Tribunale di Torino, e ciò per le ragioni tutte di cui in narrativa, ossia in virtù delle condizioni restrittive nelle quali il resistente attualmente si trova e che gli impediscono di fatto di potersi procurare qualsivoglia entrata economica;
per quando sarà concesso dalla Magistratura di Sorveglianza al sig. di lavorare e lo CP_2 stesso avrà reperito un'occupazione, si chiede, ora per allora, che l'Ill.mo Tribunale adito, valutata pagina 3 di 9 l'effettiva condizione lavorativa del resistente, Voglia fissare l'obbligo mensile di contributo al mantenimento della prole in capo allo stesso quantificandolo compatibilmente con le sue effettive condizioni economiche, e in ogni caso in misura non superiore ad € 300,00 (€ 100,00 a figlio) mensili, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%; confermare e mantenere gli interventi terapeutici ed educativi già attivati per i minori (ADM per Cont e per presso la casa materna e, ove del caso, mantenimento della presa in carico CP_2
Cont presso il servizio di NPI presso ASL CN1 di Mondovì, con intervento per logopedico per –
Centro per l'Autismo per Massimiliano). In via istruttoria: il ricorrente chiede di essere ammesso a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie che dovessero trovare ingresso nel presente giudizio con i medesimi testi indicati e quelli che ci si riserva di indicare.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Per il curatore speciale:
“Voglia l'ill.ma Autorità Giudiziaria adita
- confermare i provvedimenti provvisori emesso dal GI su affido, collocazione e esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre;
- mantenendo, a cautela dell'interesse dei minori per un ragionevole lasso di tempo il monitoraggio sulle condizioni di vita, emotive e, se ritenuto, sanitarie della madre, sulla sua capacità educativa sui minori e prevedendo di proseguire un opportuno percorso di sostegno alla di lei genitorialità;
- disporsi che le visite del padre ai minori siano gestite dal Servizio Sociale competente, che le calendarizzerà con le modalità più opportune con potestà di valutarne interruzione, se dovessero risultare pregiudizievoli ai figli;
- disporsi a carico del padre ed in favore della madre la corresponsione di assegno di mantenimento a favore dei tre figli minori nella misura già determinata dal provvedimento provvisorio o in quella equa ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere dal passaggio in giudicato della Sentenza definitoria del giudizio, con termine mensile al versamento o con altra migliore decorrenza ritenuta da Giudice;
- statuire sulle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso a Tribunale di Torino;
- confermarsi e mantenere gli interventi terapeutici ed educativi già attivati per i minori;
- ponendo a carico solidale delle parti l'onorario del curatore speciale, per l'attività svolta fino alla revisione dell'ammissione operata successivamente dal Consiglio dell'Ordine, in ragione della mutata situazione abitativa formale.”
pagina 4 di 9 Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni del curatore speciale”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I minori e sono nati rispettivamente il 2.5.2013, il CP_2 CP_3 CP_4
23.12.2014 e il 19.12.2015 dalla relazione more uxorio tra e . Parte_1 Controparte_1
Con provvedimento del 28.8.2018, confermato con successivo decreto dell'8.3.2022, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha affidato i minori al Comune di Mondovì collocandoli presso i nonni materni, in quanto era emersa un'inadeguatezza di entrambi i genitori, principalmente dovuta all'abuso di sostanze stupefacenti.
Con ricorso del 21.12.2023, ha rappresentato di aver superato le Parte_1 problematiche di tossicodipendenza, tant'è che già a partire dal settembre 2022 i servizi sociali hanno consentito il rientro dei minori presso l'abitazione materna, fermo restando il formale affidamento al Comune di Mondovì. Stante il perdurare delle difficoltà paterne, la ricorrente ha domandato l'affidamento superesclusivo dei minori con collocazione presso di sé e incontri in luogo neutro con il padre, chiedendo altresì un contributo al mantenimento di 200,00 euro a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito, dando atto di essere attualmente detenuto presso il carcere di Monza
e di stare ancora seguendo un percorso di riabilitazione. Essendo pertanto impossibilitato ad esercitare pienamente la responsabilità genitoriale, nulla ha opposto all'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre, chiedendo però di poterli incontrare compatibilmente con il proprio stato di detenzione. Dal punto di vista economico, si è reso disponibile a versare un contributo di 100,00 euro a figlio, data l'attuale condizione di disoccupazione.
Il Giudice, visto l'affidamento eterofamiliare dei minori, ha nominato un curatore speciale che si
è costituito chiedendo che venissero disposti gli opportuni approfondimenti sulla situazione familiare, mantenendo in ogni caso un monitoraggio da parte dei servizi sociali.
Le parti sono state sentite all'udienza del 26.3.2024, nell'ambito della quale è stato raggiunto un parziale accordo circa il versamento da parte del padre di un contributo di 150,00 euro mensili a partire dal momento in cui lo stesso inizierà a prestare attività lavorativa. Il Giudice istruttore delegato, in via provvisoria, ha stabilito l'affidamento superesclusivo dei minori alla madre con collocazione presso la stessa e incontri con il padre secondo modalità indicate dai servizi e ha disposto sul mantenimento in conformità all'accordo delle parti. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione economica e di relazioni da parte dei servizi sociali ed pagina 5 di 9 è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2024. Il
Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del curatore speciale.
2. Il Collegio preliminarmente dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 5.4.2024 con cui il Giudice istruttore ha dichiarato inammissibili gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre è meritevole di accoglimento, potendosi affermare con un ragionevole grado di certezza che la stessa abbia superato le problematiche di inadeguatezza genitoriale poste a base del provvedimento del Tribunale per i
Minorenni del 2018. È stata infatti allegata al ricorso una relazione dei servizi sociali dell'agosto
2023 in cui si dà atto che la mantiene un rapporto collaborante con i servizi, aderendo Parte_1 fattivamente al progetto elaborato in aiuto suo e dei figli e che la stessa è stata dimessa dal Ser.D per fine progetto e ha reperito un'attività lavorativa, trasferendosi con il nuovo compagno in un'abitazione adeguata. Già all'epoca i servizi prospettavano la possibilità di revocare l'affidamento al Comune e di consentire il rientro, anche formale, dei minori presso la madre, di fatto già avvenuto a settembre 2022. La positiva prosecuzione del percorso materno ha trovato conferma anche nelle relazioni acquisite nel corso del presente procedimento. Con
l'aggiornamento trasmesso il 4.3.2024, i servizi rappresentano che la madre è concentrata sulle esigenze di ognuno dei figli e ha imparato a coglierne le peculiarità, ricerca il confronto con gli operatori e continua a svolgere attività lavorativa, conciliando tale occupazione con la gestione dei figli. Non emerge alcuna criticità nemmeno dalla relazione del 17.6.2024, successiva al provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, e in essa viene anche descritta la positività della figura del nuovo compagno della , sul quale Parte_1 avevano inizialmente manifestato perplessità sia il convenuto che il curatore speciale.
Per quanto riguarda il padre, non è invece allo stato possibile effettuare una prognosi favorevole in ordine alla sua capacità genitoriale. Nella relazione sociale allegata al ricorso si dà atto di come il abbia incontrato i figli solamente quattro volte nel corso del 2022 e tre volte nel CP_2 corso del 2023 e che l'affetto per i figli non si esplicita in azioni concrete, ma solamente in dichiarazioni di intenti, non avendo egli mai contattato, nemmeno telefonicamente, i servizi sociali o gli insegnanti. Nella relazione successiva viene rappresentata una scarsa consapevolezza del padre rispetto al benessere dei figli, che si concretizza, ad esempio, nella difficoltà ad ottenere pagina 6 di 9 in tempi adeguati l'autorizzazione per le attività che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
A ciò va aggiunto che il convenuto non ha mai contribuito in maniera adeguata al mantenimento dei figli e, soprattutto, che egli si trova attualmente in stato di detenzione, non potendo partecipare attivamente alla gestione dei figli. È del resto significativo che lo stesso CP_2 nulla opponga all'esclusività dell'affidamento alla madre, riconoscendo evidentemente i propri attuali limiti.
Alla madre va attribuito il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio.
L'attuale stato di detenzione del padre impedirebbe infatti alla di contattarlo Parte_1 tempestivamente in caso di necessità, con conseguente rischio di pregiudizio per i minori.
Si ritiene però opportuno, come richiesto anche dal curatore speciale, mantenere la presa in carico dei minori da parte del servizio sociale e del servizio NPI con funzioni di monitoraggio e di predisposizione di intervento educativo, in considerazione delle problematiche che hanno interessato in passato il nucleo familiare e delle difficoltà attuali dei bambini (problemi relazionali e comportamenti adultizzati per sindrome di Asperger per Massimiliano e CP_2
Cont problemi di linguaggio per .
4. La collocazione dei minori va mantenuta presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente sin dal settembre 2022. Quanto ai rapporti con il padre, va garantita la possibilità per lo stesso di contattare i figli per il tramite di chiamata o videochiamata, con la mediazione dei servizi. L'organizzazione di eventuali incontri va rimessa agli stessi servizi, compatibilmente con l'attuale stato di detenzione e fermo restando che i relativi costi dovranno essere sostenuti dal padre, non potendosi di certo onerare la madre degli spostamenti dei figli a Monza.
5. Venendo infine agli aspetti economici, va senz'altro disposto il versamento di un contributo a carico del padre, considerato che gli oneri di mantenimento diretto ricadono integralmente sulla madre. Sul punto si osserva che la ricorrente svolge attività lavorativa come addetta alle pulizie con una retribuzione di 600/700 euro mensili e vive in un'abitazione in locazione, dividendo i relativi costi con il nuovo compagno, mentre il convenuto, come sopra riportato, è attualmente detenuto. La ricorrente ha dichiarato in udienza di essere disponibile ad accettare, in riduzione rispetto alla propria originaria richiesta di 600,00 euro mensili, la somma di 450,00 euro a decorrere da quando il convenuto rinverrà un'occupazione lavorativa e detta proposta è stata accettata dal . Tale importo può ritenersi congruo in considerazione della condizione CP_2 economica delle parti, ma la sua corresponsione deve essere disposta sin d'ora. Va infatti pagina 7 di 9 osservato che la detenzione non esonera dal dovere di contribuire al mantenimento dei figli e che il convenuto non ha dato prova di essersi concretamente attivato per reperire un'attività lavorativa anche in carcere. Al contributo ordinario va aggiunto il 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo. Nulla va invece previsto in relazione all'assegno unico che spetta per legge alla madre affidataria esclusiva.
6. Le spese tra ricorrente e convenuto vengono compensate, tenuto conto della sostanziale coincidenza delle domande in punto affidamento e collocazione dei figli e dell'accordo raggiunto sul quantum del mantenimento. Le spese del curatore speciale, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato (tenuto conto della ridotta complessità della causa ed esclusi la fase istruttoria, non indicata nella nota spese, e l'aumento ai sensi dell'art. 4 d.m. 55/2014, stante l'assoluta identità della posizione processuale dei minori) vengono invece poste solidalmente a carico della ricorrente e del convenuto. La nomina del curatore speciale si è infatti resa necessaria nell'esclusivo interesse dei minori, in virtù del precedente affidamento degli stessi al Comune di
Mondovì determinato dalle condotte di entrambi i genitori. Si precisa che le spese per le fasi di studio ed introduttiva dovranno essere corrisposte direttamente al curatore speciale, costituito in proprio, mentre quelle per la fase decisionale all'erario, in quanto l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello stato è avvenuta solamente in data 5.6.2024, successivamente alla formale collocazione degli stessi presso la madre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, Cont
i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione e Pt_2 CP_2 CP_3 residenza anagrafica presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del CSSM e del servizio NPI
ASL CN 1 con funzioni di monitoraggio e di predisposizione di un intervento educativo,
DISPONE che il padre possa contattare i figli per il tramite di chiamata e videochiamata, con la mediazione dei servizi, e che li possa incontrare, con costi a suo carico, secondo modalità e tempistiche stabilite dai servizi,
pagina 8 di 9 DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di euro 450,00 (150,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra ricorrente e convenuto,
CONDANNA la ricorrente e il convenuto a rifondere, in solido fra loro, le spese di lite al curatore speciale per le fasi di studio ed introduttiva che si liquidano in euro 1.453,00 (di cui 851,00 per fase di studio e 602,00 per fase introduttiva), oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge,
CONDANNA la ricorrente e il convenuto al versamento in favore dell'erario, in solido fra loro delle spese del curatore speciale per la fase decisionale che si liquidano in euro 1.453,00, oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 9.1.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3115/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura Parte_1 nfredi, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in Controparte_1 lberti e dall'Avv. Gaetano Giamboi, domiciliato presso l'Avv. Giamboi
CONVENUTO
e
nato a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
Mondovì il 23.12.2014 e , nata a [...] il [...], con il curatore speciale CP_4
Avv. Giosetta Pianezze
INTERVENUTI
e
Controparte_5
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
pagina 1 di 9 Previa ove del caso rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento degli incombenti dedotti dalla ricorrente e non ammessi (prova per interrogatorio e testi ed indagini reddituali/patrimoniali sul convenuto).
A modifica del provvedimento del Tribunale per i Minorenni 08.03.2022.
- Disporsi l'affido esclusivo “rafforzato” alla madre dei tre minori Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , e , CP_3 C.F._2 CP_4 nata a [...] il [...], C.F. prevedendo che ella assuma in autonomia C.F._3 anche le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
- Disporsi la collocazione dei minori presso la madre, ove già sono collocati ed ove hanno già la loro residenza anagrafica;
- Disporsi che, a fine detenzione, il padre possa incontrare i figli in luogo neutro secondo modalità e tempistiche stabilite dal Servizio Sociale, fermo restando il diritto dello stesso di contattarli per il tramite di chiamata o video chiamata una volta la settimana, alla presenza degli educatori del carcere sino a fine detenzione e, successivamente, alla presenza della nonna paterna;
- Disporsi a carico del sig. ed in favore della NO un Controparte_1 Parte_1 assegno di contributo al mantenimento dei figli di importo di € 150,00 cadauno, per un totale mensile di € 450,00 (somma così concordata tra le parti all'udienza del 26.03.2024), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul conto corrente bancario intestato alla NO , Parte_1
a decorrere dalla data in cui egli avrà reperito attività lavorativa e comunque quantomeno, in difetto di attività lavorativa retribuita in carcere, dalla data di scarcerazione;
- Disporsi che i genitori sostengano nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie relative ai tre minori, come da Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati adottato dal Tribunale di
Torino;
- Disporsi la prosecuzione gli interventi terapeutici ed educativi già attivati dai servizi per i Cont minori (ADM per e per presso la casa materna e, ove del caso, presa in carico presso CP_2
Cont il servizio di NPI presso ASL CN1 di Mondovì, con intervento logopedico per – Centro per l'autismo per ). CP_3
pagina 2 di 9 L'assegno Unico ed Universale Inps e le detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 100% alla madre affidataria in via esclusiva.
Con il favore delle spese.”
Per il convenuto:
“ NEL MERITO:
Con parziale adesione alle domande svolte da parte ricorrente, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di
Cuneo adito Voglia: revocare il Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano dell'08/03/2022 limitatamente alla parte in cui dispone l'affido dei minori al Comune di Mondovì, disponendo l'affidamento della prole in capo alla madre sig.ra ; Parte_1 disporre il collocamento dei minori presso madre;
disporre che il sig. possa vedere i minori, con le modalità già in atto gestite dal Controparte_1
CSSM, e con quelle più ampie che verranno ritenute idonee ed opportune nell'interesse esclusivo dei minori, almeno ogni tre settimane, anche di persona, sia pure nell'attuale stato detentivo, fruendo degli appositi e dedicati spazi “neutri” per i minori presenti nella Casa Circondariale di
Monza, con le modalità protette e con l'ausilio degli Educatori, oltre che mediante videochiamata settimanale, sempre secondo le modalità che verranno ritenute più opportune e tutelanti i minori;
a fine detenzione, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, con le modalità e le tempistiche che verranno stabilite e gestite dal CSSM, in spazio “neutro” ovvero alla presenza dei nonni paterni, compatibilmente con la volontà, lo stato di salute e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, senza pernotto;
rigettare la domanda formulata dalla ricorrente di condanna del sig. al Controparte_1 versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della NO , Parte_1 dell'importo mensile di almeno € 600,00= a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie relative ai minori, come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati adottato dal Tribunale di Torino, e ciò per le ragioni tutte di cui in narrativa, ossia in virtù delle condizioni restrittive nelle quali il resistente attualmente si trova e che gli impediscono di fatto di potersi procurare qualsivoglia entrata economica;
per quando sarà concesso dalla Magistratura di Sorveglianza al sig. di lavorare e lo CP_2 stesso avrà reperito un'occupazione, si chiede, ora per allora, che l'Ill.mo Tribunale adito, valutata pagina 3 di 9 l'effettiva condizione lavorativa del resistente, Voglia fissare l'obbligo mensile di contributo al mantenimento della prole in capo allo stesso quantificandolo compatibilmente con le sue effettive condizioni economiche, e in ogni caso in misura non superiore ad € 300,00 (€ 100,00 a figlio) mensili, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%; confermare e mantenere gli interventi terapeutici ed educativi già attivati per i minori (ADM per Cont e per presso la casa materna e, ove del caso, mantenimento della presa in carico CP_2
Cont presso il servizio di NPI presso ASL CN1 di Mondovì, con intervento per logopedico per –
Centro per l'Autismo per Massimiliano). In via istruttoria: il ricorrente chiede di essere ammesso a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie che dovessero trovare ingresso nel presente giudizio con i medesimi testi indicati e quelli che ci si riserva di indicare.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Per il curatore speciale:
“Voglia l'ill.ma Autorità Giudiziaria adita
- confermare i provvedimenti provvisori emesso dal GI su affido, collocazione e esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre;
- mantenendo, a cautela dell'interesse dei minori per un ragionevole lasso di tempo il monitoraggio sulle condizioni di vita, emotive e, se ritenuto, sanitarie della madre, sulla sua capacità educativa sui minori e prevedendo di proseguire un opportuno percorso di sostegno alla di lei genitorialità;
- disporsi che le visite del padre ai minori siano gestite dal Servizio Sociale competente, che le calendarizzerà con le modalità più opportune con potestà di valutarne interruzione, se dovessero risultare pregiudizievoli ai figli;
- disporsi a carico del padre ed in favore della madre la corresponsione di assegno di mantenimento a favore dei tre figli minori nella misura già determinata dal provvedimento provvisorio o in quella equa ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere dal passaggio in giudicato della Sentenza definitoria del giudizio, con termine mensile al versamento o con altra migliore decorrenza ritenuta da Giudice;
- statuire sulle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso a Tribunale di Torino;
- confermarsi e mantenere gli interventi terapeutici ed educativi già attivati per i minori;
- ponendo a carico solidale delle parti l'onorario del curatore speciale, per l'attività svolta fino alla revisione dell'ammissione operata successivamente dal Consiglio dell'Ordine, in ragione della mutata situazione abitativa formale.”
pagina 4 di 9 Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni del curatore speciale”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I minori e sono nati rispettivamente il 2.5.2013, il CP_2 CP_3 CP_4
23.12.2014 e il 19.12.2015 dalla relazione more uxorio tra e . Parte_1 Controparte_1
Con provvedimento del 28.8.2018, confermato con successivo decreto dell'8.3.2022, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha affidato i minori al Comune di Mondovì collocandoli presso i nonni materni, in quanto era emersa un'inadeguatezza di entrambi i genitori, principalmente dovuta all'abuso di sostanze stupefacenti.
Con ricorso del 21.12.2023, ha rappresentato di aver superato le Parte_1 problematiche di tossicodipendenza, tant'è che già a partire dal settembre 2022 i servizi sociali hanno consentito il rientro dei minori presso l'abitazione materna, fermo restando il formale affidamento al Comune di Mondovì. Stante il perdurare delle difficoltà paterne, la ricorrente ha domandato l'affidamento superesclusivo dei minori con collocazione presso di sé e incontri in luogo neutro con il padre, chiedendo altresì un contributo al mantenimento di 200,00 euro a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito, dando atto di essere attualmente detenuto presso il carcere di Monza
e di stare ancora seguendo un percorso di riabilitazione. Essendo pertanto impossibilitato ad esercitare pienamente la responsabilità genitoriale, nulla ha opposto all'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre, chiedendo però di poterli incontrare compatibilmente con il proprio stato di detenzione. Dal punto di vista economico, si è reso disponibile a versare un contributo di 100,00 euro a figlio, data l'attuale condizione di disoccupazione.
Il Giudice, visto l'affidamento eterofamiliare dei minori, ha nominato un curatore speciale che si
è costituito chiedendo che venissero disposti gli opportuni approfondimenti sulla situazione familiare, mantenendo in ogni caso un monitoraggio da parte dei servizi sociali.
Le parti sono state sentite all'udienza del 26.3.2024, nell'ambito della quale è stato raggiunto un parziale accordo circa il versamento da parte del padre di un contributo di 150,00 euro mensili a partire dal momento in cui lo stesso inizierà a prestare attività lavorativa. Il Giudice istruttore delegato, in via provvisoria, ha stabilito l'affidamento superesclusivo dei minori alla madre con collocazione presso la stessa e incontri con il padre secondo modalità indicate dai servizi e ha disposto sul mantenimento in conformità all'accordo delle parti. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione economica e di relazioni da parte dei servizi sociali ed pagina 5 di 9 è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2024. Il
Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del curatore speciale.
2. Il Collegio preliminarmente dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 5.4.2024 con cui il Giudice istruttore ha dichiarato inammissibili gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre è meritevole di accoglimento, potendosi affermare con un ragionevole grado di certezza che la stessa abbia superato le problematiche di inadeguatezza genitoriale poste a base del provvedimento del Tribunale per i
Minorenni del 2018. È stata infatti allegata al ricorso una relazione dei servizi sociali dell'agosto
2023 in cui si dà atto che la mantiene un rapporto collaborante con i servizi, aderendo Parte_1 fattivamente al progetto elaborato in aiuto suo e dei figli e che la stessa è stata dimessa dal Ser.D per fine progetto e ha reperito un'attività lavorativa, trasferendosi con il nuovo compagno in un'abitazione adeguata. Già all'epoca i servizi prospettavano la possibilità di revocare l'affidamento al Comune e di consentire il rientro, anche formale, dei minori presso la madre, di fatto già avvenuto a settembre 2022. La positiva prosecuzione del percorso materno ha trovato conferma anche nelle relazioni acquisite nel corso del presente procedimento. Con
l'aggiornamento trasmesso il 4.3.2024, i servizi rappresentano che la madre è concentrata sulle esigenze di ognuno dei figli e ha imparato a coglierne le peculiarità, ricerca il confronto con gli operatori e continua a svolgere attività lavorativa, conciliando tale occupazione con la gestione dei figli. Non emerge alcuna criticità nemmeno dalla relazione del 17.6.2024, successiva al provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, e in essa viene anche descritta la positività della figura del nuovo compagno della , sul quale Parte_1 avevano inizialmente manifestato perplessità sia il convenuto che il curatore speciale.
Per quanto riguarda il padre, non è invece allo stato possibile effettuare una prognosi favorevole in ordine alla sua capacità genitoriale. Nella relazione sociale allegata al ricorso si dà atto di come il abbia incontrato i figli solamente quattro volte nel corso del 2022 e tre volte nel CP_2 corso del 2023 e che l'affetto per i figli non si esplicita in azioni concrete, ma solamente in dichiarazioni di intenti, non avendo egli mai contattato, nemmeno telefonicamente, i servizi sociali o gli insegnanti. Nella relazione successiva viene rappresentata una scarsa consapevolezza del padre rispetto al benessere dei figli, che si concretizza, ad esempio, nella difficoltà ad ottenere pagina 6 di 9 in tempi adeguati l'autorizzazione per le attività che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
A ciò va aggiunto che il convenuto non ha mai contribuito in maniera adeguata al mantenimento dei figli e, soprattutto, che egli si trova attualmente in stato di detenzione, non potendo partecipare attivamente alla gestione dei figli. È del resto significativo che lo stesso CP_2 nulla opponga all'esclusività dell'affidamento alla madre, riconoscendo evidentemente i propri attuali limiti.
Alla madre va attribuito il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio.
L'attuale stato di detenzione del padre impedirebbe infatti alla di contattarlo Parte_1 tempestivamente in caso di necessità, con conseguente rischio di pregiudizio per i minori.
Si ritiene però opportuno, come richiesto anche dal curatore speciale, mantenere la presa in carico dei minori da parte del servizio sociale e del servizio NPI con funzioni di monitoraggio e di predisposizione di intervento educativo, in considerazione delle problematiche che hanno interessato in passato il nucleo familiare e delle difficoltà attuali dei bambini (problemi relazionali e comportamenti adultizzati per sindrome di Asperger per Massimiliano e CP_2
Cont problemi di linguaggio per .
4. La collocazione dei minori va mantenuta presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente sin dal settembre 2022. Quanto ai rapporti con il padre, va garantita la possibilità per lo stesso di contattare i figli per il tramite di chiamata o videochiamata, con la mediazione dei servizi. L'organizzazione di eventuali incontri va rimessa agli stessi servizi, compatibilmente con l'attuale stato di detenzione e fermo restando che i relativi costi dovranno essere sostenuti dal padre, non potendosi di certo onerare la madre degli spostamenti dei figli a Monza.
5. Venendo infine agli aspetti economici, va senz'altro disposto il versamento di un contributo a carico del padre, considerato che gli oneri di mantenimento diretto ricadono integralmente sulla madre. Sul punto si osserva che la ricorrente svolge attività lavorativa come addetta alle pulizie con una retribuzione di 600/700 euro mensili e vive in un'abitazione in locazione, dividendo i relativi costi con il nuovo compagno, mentre il convenuto, come sopra riportato, è attualmente detenuto. La ricorrente ha dichiarato in udienza di essere disponibile ad accettare, in riduzione rispetto alla propria originaria richiesta di 600,00 euro mensili, la somma di 450,00 euro a decorrere da quando il convenuto rinverrà un'occupazione lavorativa e detta proposta è stata accettata dal . Tale importo può ritenersi congruo in considerazione della condizione CP_2 economica delle parti, ma la sua corresponsione deve essere disposta sin d'ora. Va infatti pagina 7 di 9 osservato che la detenzione non esonera dal dovere di contribuire al mantenimento dei figli e che il convenuto non ha dato prova di essersi concretamente attivato per reperire un'attività lavorativa anche in carcere. Al contributo ordinario va aggiunto il 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo. Nulla va invece previsto in relazione all'assegno unico che spetta per legge alla madre affidataria esclusiva.
6. Le spese tra ricorrente e convenuto vengono compensate, tenuto conto della sostanziale coincidenza delle domande in punto affidamento e collocazione dei figli e dell'accordo raggiunto sul quantum del mantenimento. Le spese del curatore speciale, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato (tenuto conto della ridotta complessità della causa ed esclusi la fase istruttoria, non indicata nella nota spese, e l'aumento ai sensi dell'art. 4 d.m. 55/2014, stante l'assoluta identità della posizione processuale dei minori) vengono invece poste solidalmente a carico della ricorrente e del convenuto. La nomina del curatore speciale si è infatti resa necessaria nell'esclusivo interesse dei minori, in virtù del precedente affidamento degli stessi al Comune di
Mondovì determinato dalle condotte di entrambi i genitori. Si precisa che le spese per le fasi di studio ed introduttiva dovranno essere corrisposte direttamente al curatore speciale, costituito in proprio, mentre quelle per la fase decisionale all'erario, in quanto l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello stato è avvenuta solamente in data 5.6.2024, successivamente alla formale collocazione degli stessi presso la madre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, Cont
i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione e Pt_2 CP_2 CP_3 residenza anagrafica presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del CSSM e del servizio NPI
ASL CN 1 con funzioni di monitoraggio e di predisposizione di un intervento educativo,
DISPONE che il padre possa contattare i figli per il tramite di chiamata e videochiamata, con la mediazione dei servizi, e che li possa incontrare, con costi a suo carico, secondo modalità e tempistiche stabilite dai servizi,
pagina 8 di 9 DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di euro 450,00 (150,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra ricorrente e convenuto,
CONDANNA la ricorrente e il convenuto a rifondere, in solido fra loro, le spese di lite al curatore speciale per le fasi di studio ed introduttiva che si liquidano in euro 1.453,00 (di cui 851,00 per fase di studio e 602,00 per fase introduttiva), oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge,
CONDANNA la ricorrente e il convenuto al versamento in favore dell'erario, in solido fra loro delle spese del curatore speciale per la fase decisionale che si liquidano in euro 1.453,00, oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 9.1.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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