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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Udienza del 17.04.2025 nella causa iscritta al N. di R.G. 30391 del 2022.
Alle ore 10.20 è presente per l'appellante l'Avv. Fabio Felaco, che conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite. Rappresenta che la non ha depositato la CP_1 produzione di I grado, rinunziando quindi ai relativi atti. Si riporta a quanto già esposto in atto di appello. Alle ore 10.22, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice d'appello, esaminati gli atti della causa n. 30391/22 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con atto di citazione notificato in data 27.12.2022 ed iscritto a ruolo in pari data
DA
, cod. fiscale nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Giuseppe Recco n. 23, presso lo studio degli Avv.ti Ersilio
Luca Capone e Fabio Felaco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso in I grado
(Avv.ti Ersilio Luca Capone e Fabio Felaco)
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliato ex lege presso la sede di quest'ultima sita in Napoli, via Diaz n. 11
(Avvocatura dello Stato)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza n. M_IT PR_NAUTG
00233614 del 09/07/2020 Area III, notificata in data 30.07.2020, con cui la prefettura di Napoli ha ingiunto a il pagamento di € 5.000,00 (oltre € 7,70 di spese per di Parte_1 accertamento e notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto, in data 23.03.2015, “circolava senza aver mai conseguito la patente di guida” in sella al ciclomotore targato 9CWNN,.
Con sentenza n. 23398/2022, pubblicata in data 27.06.2022, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, con condanna del al pagamento di € 100,00, a titolo di spese a favore Pt_1 della resistente.
Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello, censurando la sentenza, in Pt_1
1 quanto: - il giudice di primo grado non aveva valutato l'eccepita violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 8/2016; - secondo quanto previsto da tale norma, l'autorità giudiziaria doveva trasmettere gli atti alla entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, ossia CP_1 entro 90 giorni dal 06.02.2016; - poiché il suddetto termine scadeva in data 06.05.2016, la doveva a sua volta notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dal CP_1
06.05.2016 e quindi entro il 04.08.2016; - la gli aveva tardivamente notificato gli CP_1 estremi della violazione in data 18.11.2016, con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione;
- il giudice non aveva considerato il disposto dell'art. 11 della legge n. 689/1981; - il giudice “avrebbe dovuto tener di conto dell'assenza di qualunque circostanza utile ad aggravare la sanzione, l'assenza di recidiva, la giovane età dell'appellante alla data dell'infrazione, nonché le precarie condizioni economiche dello stesso, al fine di ridurre la sanzione” (cfr. p. 6 atto di appello). Ciò dedotto, ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita, eccependo l'infondatezza dell'appello e concludendo per il suo CP_1 rigetto con vittoria di spese di lite.
*****
§ 2. L' appello è infondato.
La presente fattispecie rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 8 del 15.01.2016, che ha depenalizzato una serie di reati, tra cui quello previsto dall'art. 116, comma 15, del codice della strada (guida senza la prescritta patente).
Dalla disamina degli atti prodotti si evince che: - il detto reato (ora illecito amministrativo) è stato commesso dal in data 23.03.2015; - come precisato nella sentenza del giudice di Pt_1 pace e non contestato dall'appellante, la ha ricevuto gli atti relativi alla violazione CP_1 commessa dall'appellante in data 20.10.2016 (come attestato dal timbro di ricezione della
); - la notifica degli estremi della violazione, prevista dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. CP_1
n. 8 del 2016, è stata effettuata in data 18.11.2016 (circostanza pacifica).
Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del d. lgs. 8/2016: “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.” In base al successivo comma 4,
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.”
Come è agevole constatare dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'autorità giudiziaria trasmetta all'autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati depenalizzati in illeciti amministrativi oltre il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016. Pertanto, tale termine, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve
2 considerarsi meramente ordinatorio, così come statuito in più occasioni dalla Corte di Cassazione in riferimento ad altra disposizione formulata negli stessi termini di quella richiamata dall'opponente. Si tratta dell'art. 102, del d.lgs. n. 507 del 1999 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n.
205, che prevedeva il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore entro cui l'autorità giudiziaria doveva inviare gli atti a quella amministrativa, onde dare impulso al procedimento sanzionatorio. Ebbene, la Corte di Cassazione ha osservato che il detto termine non ha natura perentoria, mancando nella legge un'espressa previsione in tal senso e non essendo applicabile in via analogica quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, trattandosi, in tale ultimo caso, di termine collegato “alla funzione di garanzia assicurata con l'obbligo della contestazione dell'illecito” (cfr. Cass., sez. II, n. 8650 del 13/04/2006; in senso conforme: Cass., sez. I, n. 12679 del 09/07/2004; Cass., sez. I, n. 5735 del 23/03/2004).
Inoltre, sempre con riferimento a precedenti normative di depenalizzazione, la Corte di
Cassazione ha osservato che il termine entro cui l'autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione decorre dalla ricezione degli atti inviati dall'autorità giudiziaria (cfr.
Cass., sez. II, n. 8650 del 13/04/2006; Cass., sez. II, n. 10535 del 08/05/2007).
La sentenza del tribunale di Napoli Nord, prodotta dall'appellante con le note del 12.04.2023,
è inconferente, in quanto la perentorietà è riferita al termine di notifica degli estremi della violazione ex art. 14 della legge n. 689/1981, ma tale termine, come in precedenza osservato, inizia a decorrere dal momento della ricezione degli atti.
Da quanto precede deriva che non vi è stata l'invocata violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, in quanto la Prefettura ha notificato gli estremi della violazione in data
18.11.2016, entro novanta giorni dal 20.10.2016, giorno in cui ha ricevuto gli atti dall'autorità giudiziaria.
§ 3. Anche la doglianza relativa alla quantificazione della sanzione non merita accoglimento, atteso che l'importo di € 5.000,00 rappresenta il minimo edittale (vedi art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 8 del 2016).
In conclusione, l'appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 23398/2022, proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore della liquidate in € 1.278,00 per compenso del difensore (di Controparte_2 cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00
3 per la fase di trattazione/istruttoria; € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovute.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 17.04.2025 Il Giudice
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Alle ore 10.20 è presente per l'appellante l'Avv. Fabio Felaco, che conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite. Rappresenta che la non ha depositato la CP_1 produzione di I grado, rinunziando quindi ai relativi atti. Si riporta a quanto già esposto in atto di appello. Alle ore 10.22, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice d'appello, esaminati gli atti della causa n. 30391/22 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con atto di citazione notificato in data 27.12.2022 ed iscritto a ruolo in pari data
DA
, cod. fiscale nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Giuseppe Recco n. 23, presso lo studio degli Avv.ti Ersilio
Luca Capone e Fabio Felaco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso in I grado
(Avv.ti Ersilio Luca Capone e Fabio Felaco)
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliato ex lege presso la sede di quest'ultima sita in Napoli, via Diaz n. 11
(Avvocatura dello Stato)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza n. M_IT PR_NAUTG
00233614 del 09/07/2020 Area III, notificata in data 30.07.2020, con cui la prefettura di Napoli ha ingiunto a il pagamento di € 5.000,00 (oltre € 7,70 di spese per di Parte_1 accertamento e notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto, in data 23.03.2015, “circolava senza aver mai conseguito la patente di guida” in sella al ciclomotore targato 9CWNN,.
Con sentenza n. 23398/2022, pubblicata in data 27.06.2022, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, con condanna del al pagamento di € 100,00, a titolo di spese a favore Pt_1 della resistente.
Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello, censurando la sentenza, in Pt_1
1 quanto: - il giudice di primo grado non aveva valutato l'eccepita violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 8/2016; - secondo quanto previsto da tale norma, l'autorità giudiziaria doveva trasmettere gli atti alla entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, ossia CP_1 entro 90 giorni dal 06.02.2016; - poiché il suddetto termine scadeva in data 06.05.2016, la doveva a sua volta notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dal CP_1
06.05.2016 e quindi entro il 04.08.2016; - la gli aveva tardivamente notificato gli CP_1 estremi della violazione in data 18.11.2016, con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione;
- il giudice non aveva considerato il disposto dell'art. 11 della legge n. 689/1981; - il giudice “avrebbe dovuto tener di conto dell'assenza di qualunque circostanza utile ad aggravare la sanzione, l'assenza di recidiva, la giovane età dell'appellante alla data dell'infrazione, nonché le precarie condizioni economiche dello stesso, al fine di ridurre la sanzione” (cfr. p. 6 atto di appello). Ciò dedotto, ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita, eccependo l'infondatezza dell'appello e concludendo per il suo CP_1 rigetto con vittoria di spese di lite.
*****
§ 2. L' appello è infondato.
La presente fattispecie rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 8 del 15.01.2016, che ha depenalizzato una serie di reati, tra cui quello previsto dall'art. 116, comma 15, del codice della strada (guida senza la prescritta patente).
Dalla disamina degli atti prodotti si evince che: - il detto reato (ora illecito amministrativo) è stato commesso dal in data 23.03.2015; - come precisato nella sentenza del giudice di Pt_1 pace e non contestato dall'appellante, la ha ricevuto gli atti relativi alla violazione CP_1 commessa dall'appellante in data 20.10.2016 (come attestato dal timbro di ricezione della
); - la notifica degli estremi della violazione, prevista dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. CP_1
n. 8 del 2016, è stata effettuata in data 18.11.2016 (circostanza pacifica).
Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del d. lgs. 8/2016: “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.” In base al successivo comma 4,
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.”
Come è agevole constatare dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'autorità giudiziaria trasmetta all'autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati depenalizzati in illeciti amministrativi oltre il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016. Pertanto, tale termine, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve
2 considerarsi meramente ordinatorio, così come statuito in più occasioni dalla Corte di Cassazione in riferimento ad altra disposizione formulata negli stessi termini di quella richiamata dall'opponente. Si tratta dell'art. 102, del d.lgs. n. 507 del 1999 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n.
205, che prevedeva il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore entro cui l'autorità giudiziaria doveva inviare gli atti a quella amministrativa, onde dare impulso al procedimento sanzionatorio. Ebbene, la Corte di Cassazione ha osservato che il detto termine non ha natura perentoria, mancando nella legge un'espressa previsione in tal senso e non essendo applicabile in via analogica quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, trattandosi, in tale ultimo caso, di termine collegato “alla funzione di garanzia assicurata con l'obbligo della contestazione dell'illecito” (cfr. Cass., sez. II, n. 8650 del 13/04/2006; in senso conforme: Cass., sez. I, n. 12679 del 09/07/2004; Cass., sez. I, n. 5735 del 23/03/2004).
Inoltre, sempre con riferimento a precedenti normative di depenalizzazione, la Corte di
Cassazione ha osservato che il termine entro cui l'autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione decorre dalla ricezione degli atti inviati dall'autorità giudiziaria (cfr.
Cass., sez. II, n. 8650 del 13/04/2006; Cass., sez. II, n. 10535 del 08/05/2007).
La sentenza del tribunale di Napoli Nord, prodotta dall'appellante con le note del 12.04.2023,
è inconferente, in quanto la perentorietà è riferita al termine di notifica degli estremi della violazione ex art. 14 della legge n. 689/1981, ma tale termine, come in precedenza osservato, inizia a decorrere dal momento della ricezione degli atti.
Da quanto precede deriva che non vi è stata l'invocata violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, in quanto la Prefettura ha notificato gli estremi della violazione in data
18.11.2016, entro novanta giorni dal 20.10.2016, giorno in cui ha ricevuto gli atti dall'autorità giudiziaria.
§ 3. Anche la doglianza relativa alla quantificazione della sanzione non merita accoglimento, atteso che l'importo di € 5.000,00 rappresenta il minimo edittale (vedi art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 8 del 2016).
In conclusione, l'appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 23398/2022, proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore della liquidate in € 1.278,00 per compenso del difensore (di Controparte_2 cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00
3 per la fase di trattazione/istruttoria; € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovute.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 17.04.2025 Il Giudice
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