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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7048 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5003/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa NA D'VI Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Raffaello Falagiani (C.F. ) e, con poteri C.F._1 disgiunti, anche dall'avv. Francesco Romeo (C.F. , C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Sicilia, n. 50, come da procura in allegato all'atto di citazione in appello.
Appellanti contro
Controparte_1
(P.IVA ), nella sua qualità di mandataria con
[...] P.IVA_2 rappresentanza di (già Controparte_2 Controparte_3
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Saverio
[...] P.IVA_3
NN (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio di questo, sito in Roma, Via Marcello Prestinari, n.13, in forza di procura speciale alle liti ed elezione di domicilio rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Appellata
e
(già ) (P.IVA ), in persona del CP_4 CP_5 P.IVA_4 legale rappresentante, nella sua qualità di mandataria di CP_6
(C.F. e di (C.F. ,
[...] P.IVA_5 Controparte_7 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4 questo, sito in Roma, Via NA Dionigi, n. 43, in forza della procura generale alle liti.
Interveniente
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
1299/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data XX.XX.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte rinvia integralmente alla sentenza di primo grado e agli scritti difensivi delle parti in lite per la ricostruzione della vicenda oggetto di esame, dovendo essere resa in questa sede la pronuncia di seguito specificata per la preliminare considerazione dell'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo.
Difatti, in via preliminare e logicamente assorbente, si rileva che sentenza di primo grado è stata notificata alle parti, nel loro domicilio eletto, presso il procuratore legale nel loro interesse costituito, in data 22/02/2019, a mezzo di posta elettronica certificata (cfr. all. n. 3 alla comparsa di costituzione in appello nell'interesse della . Controparte_8 Le parti appellanti hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza in data 05/07/2019. Pertanto, l'appello risulta essere stato notificato ben oltre il termine breve, perentorio, previsto dall'art. 325 c.p.c., il quale dispone che l'impugnazione vada proposta entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti in solido, come liquidate in dispositivo, in ragione dei minimi tariffari vigenti per cause di "valore indeterminabile-complessità bassa", esclusi i compensi per la fase "istruttoria/trattazione", non svoltasi. Le medesime spese vanno compensate quanto alle intervenute- cessionarie quale mandataria di e di CP_4 Controparte_6
Controparte_7
Va altresì rilevato che la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
Dichiara l'appello inammissibile.
Pone le spese di lite del grado a carico degli appellanti in solido e le liquida, in favore dell'appellata in € 4.473,00 per compensi di Controparte_8 avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Le compensa quanto al rapporto processuale con le intervenute-cessionarie.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
NA D'VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa NA D'VI Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Raffaello Falagiani (C.F. ) e, con poteri C.F._1 disgiunti, anche dall'avv. Francesco Romeo (C.F. , C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Sicilia, n. 50, come da procura in allegato all'atto di citazione in appello.
Appellanti contro
Controparte_1
(P.IVA ), nella sua qualità di mandataria con
[...] P.IVA_2 rappresentanza di (già Controparte_2 Controparte_3
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Saverio
[...] P.IVA_3
NN (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio di questo, sito in Roma, Via Marcello Prestinari, n.13, in forza di procura speciale alle liti ed elezione di domicilio rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Appellata
e
(già ) (P.IVA ), in persona del CP_4 CP_5 P.IVA_4 legale rappresentante, nella sua qualità di mandataria di CP_6
(C.F. e di (C.F. ,
[...] P.IVA_5 Controparte_7 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4 questo, sito in Roma, Via NA Dionigi, n. 43, in forza della procura generale alle liti.
Interveniente
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
1299/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data XX.XX.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte rinvia integralmente alla sentenza di primo grado e agli scritti difensivi delle parti in lite per la ricostruzione della vicenda oggetto di esame, dovendo essere resa in questa sede la pronuncia di seguito specificata per la preliminare considerazione dell'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo.
Difatti, in via preliminare e logicamente assorbente, si rileva che sentenza di primo grado è stata notificata alle parti, nel loro domicilio eletto, presso il procuratore legale nel loro interesse costituito, in data 22/02/2019, a mezzo di posta elettronica certificata (cfr. all. n. 3 alla comparsa di costituzione in appello nell'interesse della . Controparte_8 Le parti appellanti hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza in data 05/07/2019. Pertanto, l'appello risulta essere stato notificato ben oltre il termine breve, perentorio, previsto dall'art. 325 c.p.c., il quale dispone che l'impugnazione vada proposta entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti in solido, come liquidate in dispositivo, in ragione dei minimi tariffari vigenti per cause di "valore indeterminabile-complessità bassa", esclusi i compensi per la fase "istruttoria/trattazione", non svoltasi. Le medesime spese vanno compensate quanto alle intervenute- cessionarie quale mandataria di e di CP_4 Controparte_6
Controparte_7
Va altresì rilevato che la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
Dichiara l'appello inammissibile.
Pone le spese di lite del grado a carico degli appellanti in solido e le liquida, in favore dell'appellata in € 4.473,00 per compensi di Controparte_8 avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Le compensa quanto al rapporto processuale con le intervenute-cessionarie.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
NA D'VI