Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N 1009/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 29 aprile 2022 con il n. 1009/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra:
e elettivamente domiciliati in Prato, via Parte_1 Parte_2
Baldinucci, n 57 presso lo studio dell'avv, Salvatore BALLETTA- Associazione Professionale, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. David BALLETTA;
in virtù di procura allegata all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01; Fax: 0574-29318 Pec vvocati.prato.it Email_1
Opponenti contro n persona del legale rappresentante p.t., e per essa, Controparte_1 quale mandataria , già , a seguito di mero Controparte_2 CP_3 cambio di denom ment presso lo studio legale dell'avv. Gabriele ROSSI, che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione. Fax: 055/2269319 Pec: Email_2
Opposta All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli opponenti: “… Voglia il Tribunale di Prato, contrariis reiectis, stante la manifesta e documentata infondatezza della pretesa creditoria della somma ex adverso azionata , per i motivi tutti esplicitati negli atti difensivi e, determinato alla luce dell'espletata ctu l'importo effettivamente dovuto dagli odierni ricorrenti alla
[...] accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della Controparte_1 a di € 37.596,46 , oltre accessori di legge, dichiarando, altresì, che CP l'importo dovuto a saldo alla data del 09.10.2019 dagli opponenti alla è di € 17.973,73 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Disponendo, i e , in ordine alle spese di lite la compensazione integrale delle stesse stante l'accertata sostanziale riduzione (ca. 52%) rispetto al credito azionato con il ricorso monitorio …” Per la opposta: “..precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2022, E Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Parte_2
1
A sostegno dell'opposizione evidenziava: che il credito oggetto della pretesa trovava titolo nel contratto n.10123029826590 del 23/01/2014 stipulato da con Parte_1 Parte_3
, sottoscritto anche da in qualità di “coobbligato”, e
[...] Parte_2 finalizzato all'acquisto di un'autovettura “Honda Civic “ per il prezzo di € 22.890,00, dando atto, altresì, che al momento della sottoscrizione veniva versato al fornitore da parte del la somma di € 3.210,00 , talché il residuo Pt_1 da versare risultava essere di € 19.680,00;
- che dai movimenti eseguiti da alla data del 09/10/2019 la somma Parte_3 innanzi richiesta di € 37.596,46 al 08/04/2015 era imputata per € 20.988,67 a
“Saldo” e per € 16.607,79 per “ Interessi di mora” ;
- che, in ogni caso, gli interessi computati sulla somma capitale indicata erano stati determinati con applicazione di tassi usurari in violazione delle disposizioni di cui alla legge 108/1996 e s.m, nonché degli art. 33, comma 2 , lett. f e 36, comma 1 del Dlsg n. 206/2005 posti a tutela dei consumatori , in quanto era stata addebitata la somma complessiva di € 3.245,71, conteggiando, oltre all'interesse pattuito, spese varie, come riportate nell'estratto conto, con decorrenza dal 28/02/2014 fino alla data del 08/04/2015, comprendendo in particolare anche le spese di assicurazione, remunerative per la finanziaria. A riguardo, deducevano altresì che aveva applicato un tasso di CP_1 interesse del 17.5' % superando ampiamente il tasso soglia usuraio, e ciò anche per quanto concerne il tasso di mora commisurato in aumento rispetto al tasso contrattuale, in misura pari allo 0,30 % mensile , con un minimo dell'1,5 % mensile, corrispondente al 18 % annuo. Tanto premesso chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, previa ammissione di CTU contabile, e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 tramite la mandataria , la quale deduceva: Controparte_2
- che la pretesa di credito trovava titolo nel contratto di finanziamento n 10123029826590 del 23/01/2014, originariamente concluso con Parte_3
,, rispetto al quale era infondata l'eccezione di erronea indicazione del TAEG
[...] in quanto la polizza assicurativa era da escludere da tale determinazione in quanto non proposta come necessaria per ottenere il finanziamento e quindi facoltativa;
2 - che il contratto di finanziamento personale, recante le condizioni economiche del rapporto, prevedeva clausola di salvaguardia, idonea ad escludere in radice l'usurarietà del tasso di mora;
- che. nel merito erano infondati gli argomenti a sostegno delle dedotte nullità negoziali. Concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito, ovvero in subordine per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria. Disattesa la istanza di provvisoria esecuzione all'udienza del 22 settembre 2022, veniva assegnato termine alle parti per attivare la procedura di mediazione obbligatoria, senza esito positivo. Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti ed espletamento di CTU;
infine, all'udienza del 28 novembre 2024, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti delle seguenti motivazioni. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Nel caso di specie, la pretesa di credito per l'importo di € 37.596,46, trae causa giustificativa nel contratto di prestito personale n 304910387, sottoscritto da
, in qualità di consumatore e obbligato principale, e da Parte_1 Pt_2
in qualità di coobbligata. con .
[...] Parte_3
Gli opponenti, attraverso la verifica fatta svolgere da un consulente di fiducia ha sollevato due ordini di rilievi, contestati a , in qualità di Controparte_1 cessionaria:
• la non corretta indicazione del TAEG dichiarato in contratto inferiore a quello effettivo, pari al 14,80%, includendo le spese di assicurazione e garanzie, con conseguente violazione delle norme in materia di trasparenza, applicato in violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m. c.d. antiusura, anche con riferimento al tasso di mora;
3 • il contrasto delle clausole negoziali con la disciplina di cu agli artt 33, comma 2, lett f, e 36, comma 1, del d.lsvo 206/2005, a tutela dei consumatori, attesa la vessatorietà e abusività della misura del tasso di mora applicato in concreto. Non sono state invece sollevate contestazioni in ordine alla titolarità del credito da parte di , Controparte_1
Sul piano sostanziale, la creditrice opposta ha allegato che il credito sarebbe stato ceduto a da con atto di cessione del 14 CP_1 Parte_3 novembre 2018, e tale cessione, con contestuale intimazione di pagamento è stata notificata ad entrambi i coobbligati a mezzo di lettera raccomandata , la cui notifica si è perfezionata in data 11 novembre 2019 ad entrambi i soggetti, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130. all'esito delle cessioni e tramite la propria Controparte_1 procuratrice , assume di avere cambiato denominazione da Controparte_2
e da CP_1 CP_3
Quanto all'acquisto da parte di , l'oggetto della cessione sarebbe CP_1 costituito non dal contratto, ma esclusivamente dal credito oggetto del medesimo, che trova originario titolo costitutivo nel contratto di finanziamento e la cui cessione non è oggetto di contestazioni.
1. ANALISI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO Nella determinazione del thema decidendum della presente controversia, va rilevato che oggetto della domanda principale di parte attrice è quindi rappresentato dall'accertamento della invalidità delle clausole relative alla determinazione degli interessi previste nel contratto di prestito personale n 304910387, per un importo di € 21.322,65 (importo richiesto pari ad € 15.250,00, € 1.342,65 prezzo dell'assicurazione facoltativa, € 300,00 spese di istruttoria) della durata di 84 mesi, a partire dal 28.2.2014 al tasso annuale (TAN) del 5.75% e con un TAEG del 6.78 % indicato nel contratto, sottoscritto il 23 gennaio 2014 con ( anche se, come si vedrà, recante in calce a Parte_3 penna la data del 23 gennaio 2013). L'importo delle rate mensili era pari ad € 308,95, con € 3.00, spese di incasso, nel caso di ritardi nei pagamenti, le parti hanno concordato l'addebito di spese per solleciti e interventi di recupero, spese di notifica e altro, nonché interessi di mora al tasso del 15 % annuo sulle rate scadute, nei limiti dei tassi c.d. soglia determinati ai sensi della legge 108/1996. Ora, nel caso in esame dalla relazione depositata in data 31 maggio 2024 dal CTU, rag. , le caratteristiche del contratto vengono in tal Persona_1 modo riassunte (pag. 6).
“ (in seguito “Finanziaria”) ed i Sigg.ri (in qualità di Parte_3 Parte_1 cliente) e (in qualità di coobbligata), in seguito “debitori”, in Parte_2 data 23.01.2014, stipulavano un contratto di credito finalizzato, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento di € 21.322,65 per l'acquisto di
4 un'autovettura nuova, marca Honda, tipo Civic 5DR, targata ET169TC, per il prezzo di € 22.890,00, di cui:
- € 19.680,00, a titolo di prezzo residuo da versarsi al venditore dell'autovettura (atteso il versamento in favore di quest'ultimo di € 3.210,00 da parte del debitore);
- € 300,00, a titolo di spese di istruttoria;
- € 1.342,65, a titolo di assicurazione formalmente “facoltativa” a garanzia del rimborso del finanziamento denominata “Sicuro Light 2011”, il cui premio è pari
“allo 0,08% del capitale finanziato moltiplicato per il numero delle rate del finanziamento”; da rimborsarsi alle seguenti condizioni: a. durata: n. 7 (sette) anni;
b. data di inizio ammortamento: 28.02.2014; c. modalità di rimborso (anche del premio assicurativo, come desumibile dal contratto): n. 84 rate mensili di € 308,94 ciascuna, aventi scadenza il giorno 28 di ciascun mese;
d. TAN fisso degli interessi corrispettivi pari al 5,75%; e. tasso degli interessi di mora: da determinarsi maggiorando di 0,30% punti percentuali il tasso mensile degli interessi corrispettivi convenuto, “con un minimo dell'1,50% mensile e, in ogni caso nella misura massima consentita dalla legge”.
Essendo inferiore a quello minimo determinabile maggiorando di 0,30% punti il tasso mensile degli interessi corrispettivi pari al 9,60% [= ((5,75/12) + 0,30) * 12)], il TAN degli interessi di mora, è pari al 18 % ( 1,50* 12). La metodologia di calcolo del TEG, ovvero del tasso effettivo da raffrontare con il TSU di riferimento onde verificarne l'eventuale superamento, varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. Per quanto concerne la categoria delle operazioni oggetto di interesse, la NC d'LI nelle proprie istruzioni3 dispone che “in analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente: “
5
2. VERIFICA DELL'USURA
2.a) IL PARAMETRO DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In particolare, per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la CA ,già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". L'art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". A riguardo , nella relazione depositata in data il 31 maggio 2024, il CTU, rag.
ha fatto riferimento al tasso soglia per “Crediti finalizzati ad Persona_2 acquisto rateale” di importo superiore ad € 5000,00, ( DM 19.12.2013, tasso medio pari a 9,95 %, tasso soglia 16,4575%) assumendo quale data di conclusione del contratto non quella riportata in calce ( 23 gennaio 2013)m bensì quella riportata meccanograficamente su tutte le pagine ( 23 gennaio 2014), tenendo presente che l'auto per la quale è stato concesso il finanziamento è risultata essere stata immatricolata il 31 gennaio 2014. Quindi alla data di conclusione del contratto il tasso soglia era pari al 16,4375 % (al 17.0125 %, e quindi ancora superiore, se si considera 23 gennaio 2013), in conformità alle istruzioni della NC d'LI ed alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF che distinguono specificamente tali operazioni. Tale limite, viene fissato dall'art. 2 c. 4 della legge
6 sopra indicata "nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso ), aumentato della metà". Con decorrenza 30/06/2011, per effetto della conversione in legge n. 106/2011 del decreto- legge n. 70/2011, il limite rideterminato aggiungendo al tasso medio di cui sopra del 25%, a cui si aggiunge un ulteriore 4% (senza che venga superato il tasso medio di 8 punti percentuali). Indi per cui, è sufficiente "(...) farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi(...) (art. 644 c. 1 c.p.)" in misura superiore al cd. "tasso soglia”, che viene determinato ogni tre mesi con Decreto del Ministero Dell'Economia E Delle Finanze (già Ministero Del Tesoro), per attivare gli effetti dell'art. 1815 c. 2 c.c., il quale dispone che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Ai fini della verifica dell'usura contrattuale ha poi provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TEG, inclusivo delle spese iniziali e delle spese per rate, nonché- successivamente- degli interessi di mora.
2.b) IN RIFERIMENTO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI In particolare, ai fini della determinazione del TEG e del occorre richiamare le circolari emanate ad agosto 2009 dalla NC d'LI già vigenti alla data di conclusione del contratto, procedendo a confrontare il TEG, determinato in funzione dei costi ed oneri desumibili e collegabili al singolo contratto di Finanziamento, con il tasso soglia di riferimento, desunto dalle rilevazioni periodiche della NC d'LI e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ora, facendo applicazione dei criteri di cui al paragrafo C4) delle istruzioni NC d'LI, secondo cui “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza”, nella relazione si dà conto di avere preso in considerazione le spese iniziali di istruttoria, le spese addebitate dalla banca a titolo di rimborso degli oneri di incasso della singola rata nonché i costi delle garanzie accessorie collegati all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”); le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b); 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
le spese per assicurazioni e garanzie
7 non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza. 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria. Sono esclusi: a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario: - il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali;
spese custodia pegno;
nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso); - gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Ai fini della verifica dell'usura contrattuale la CTU ha provveduto quindi a confrontare la conformità dei parametri rappresentati dal TAN e dal TAEG ai cd tassi soglia, sia con riferimento ai tassi originari ( cd usura contrattuale) che nel corso del rapporto ( cd usura sopravvenuta). Rispetto al tasso soglia usura rilevato da NC d'LI per le operazioni classificate come “ Crediti finalizzati all'acquisto rateale
”, per importi superiori a € 5000,00 il TAEG originario, inclusivo delle spese sopra indicate, ad esclusione dell'indennizzo per estinzione anticipata, è risultato inferiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 (dati di riferimento il periodo 1.10.2013 al 31.12.2013, sulla rilevazione del TEGM, periodo di applicazione dal I gennaio 2014 al 31 marzo 2014).
Deve poi essere condivisa l'impostazione ermeneutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito. Di conseguenza, con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, certamente non può ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la insussistenza di usura ab origine, ove si considerino le condizioni originarie del contratto. Per quanto concerne eventuali sconfinamenti in corso di rapporto, con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della CA hanno tuttavia enunciato il principio di
8 diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura oggettiva ab origine, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità l'usura sopravvenuta non è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi se non limitatamente ai trimestri in cui lo sconfinamento è riferibile a modifiche contrattuali ( e non per effetto dell'automatico andamento dei tassi). In concreto, il TEG e stato calcolato includendo nel relativo computo i seguenti oneri correlati al finanziamento, il cui effettivo sostenimento risulta essere documentato: a) spese di istruttoria di € 300,00; b) premio unico di assicurazione di € 1.342,65; c) spese di incasso delle singole rate di € 3,00; d) costi di rendicontazione annuale per complessivi € 8,40 (= € 1,20 * 7 anni).
Come desumibile dalle elaborazioni effettuate (all. n. 9), il tasso corrispettivo effettivamente applicato al contratto (TEG) risulta essere pari all' 8,8420%, come tale inferiore al TSU di riferimento del 16,4375%, con conseguente insussistenza di usurarietà del tasso di interesse corrispettivo convenuto in contratto.
2.c) CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI MORATORI Con riferimento alle ipotesi di mora, il contratto in esame prevedeva all'art 3.1 del regolamento contrattuale l'applicazione del tasso in misura pari all'1 % mensile , prevedendo peraltro in caso di ritardo del pagamento una serie di voci addebitabili al cliente e costituite quali spese per solleciti epistolari effettuati a mezzo posta pari ad € 15,00 cadauno, spese per esazione telefonica ( 10% dell'importo scaduto), domiciliare (15% sull'importo scaduto e la l'applicazione della penale in percentuale ( massimo 6%) sull'importo scaduto, che tuttavia non è in funzione dei giorni di durata della mora e in concreto non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la data di mancato pagamento e quella in cui è previsto il rimborso della somma. il tasso di mora viene convenuto maggiorando di 0,30% punti percentuali il tasso mensile degli interessi corrispettivi del contratto, “con un minimo dell'1,50% mensile e, in ogni caso nella misura massima consentita dalla legge”. Ne consegue che il TAN degli interessi di mora viene convenuto in misura pari al 18,00% (= 1,50 * 12), essendo nettamente inferiore a siffatto tasso “minimo”
9 quello determinabile maggiorando di 0,30% punti percentuali il tasso mensile degli interessi corrispettivi convenuto, pari al 9,60% [= ((5,75/12) + 0,30) * 12)]. Tale tasso, ove comparato con il TSU di riferimento del 16,4375%, dovrebbe ritenersi dunque superiore. Tuttavia, anche sugli interessi di mora, la verifica del superamento dei c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996 è stata oggetto di sviluppi interpretativi in dottrina e in giurisprudenza. L'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, ha portato alla considerazione che al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà esclusivamente del tasso di mora e che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che
“se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e che ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla CA con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari 8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa
10 dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382 c.c. (Cass , 17.10.2019, n 26286; Cass, 18.11.2010, n 23273; Cass, 21.6. 2001 , n 8481 ; in sede penale, Cass. 5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato".
Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso – come pure era stato ritenuto nelle sentenze di questo CP_4
Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione
11 ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di NC d'LI sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso- soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla NC d'LI solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato .Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la CA, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce ( Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass. 3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n 12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso, solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, “..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597). Nella relazione il CTU, in assenza di altri parametri di rilevazione e conformemente all'approdo interpretativo offerto dalla pronuncia della S.C., è stato richiamata la necessità di operare la verifica nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato rispetto a quello rilevato, trattandosi di valori omogenei. In conformità al c.d. “principio di simmetria” statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19.597 del 18.09.2020, l'usurarietà del tasso di mora deve essere accertata operandone il raffronto con il TSU di riferimento maggiorato di ulteriori 2,1 punti percentuali, sino al 31.12.2018 e 3,1 punti percentuali dal 01.01.2019.
12 Posto che, come gia riferito, a far data dal periodo 01.07.2011 – 30.09.2011 il TSU viene determinato aumentando il TEGM rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di un quarto, con l'aggiunta di un margine di ulteriori n. 4 punti percentuali, la “mora – soglia” e stata calcolata come segue:
“mora – soglia” = (TEGM + 2,10/3,10)/4 + (TEGM + 2,10) + 4 In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora, così che assunto il tasso medio pari all'11,99 % e la maggiorazione del 2,10 %, il tasso soglia di mora sarà pari al 21,6125 %. In effetti, il CTU, operando in linea con i principi sopra richiamati, segnala che dalle verifiche operate, dettagliatamente riportate nel relativo prospetto di calcolo (all. n. 10, pag. 18 e 19 della relazione), è emerso quanto segue: a. il TAN degli interessi di mora del 18,00% convenuto, alla data di stipula del 23.01.2014, non e affetto da usura in quanto il relativo saggio e inferiore alla
“mora – soglia” 19,0625% [= (9,95 + 2,10)/4 + (9,95 + 2.10) + 4]; b. il TAN degli interessi di mora del 18,00% convenuto, nei periodi 23.01.2014 – 30.06.2016 e 01.04.2017 – 30.09.2019, non e affetto da usurarietà in quanto il relativo saggio e inferiore alla “mora – soglia” di riferimento (si allegano per opportuna verifica i D.M. di riferimento, all. nn. 11 e 12); c. il TAN degli interessi di mora del 18,00% convenuto, nel terzo trimestre 2016 appare affetto da usurarietà in quanto il relativo saggio e superiore alla “mora – soglia” di riferimento del 17,8750% [= (9,00 + 2,10)/4 + (9,00 + 2,10) + 4] di 0,125 punti percentuali (all. n. 13); d. il TAN degli interessi di mora del 18,00% convenuto, nel quarto trimestre 2016 appare affetto da usurarietà in quanto il relativo saggio e superiore alla
“mora – soglia” di riferimento del 17,7750% [= (8,92 + 2,10)/4 + (8,92 + 2,10) + 4] di 0,225 punti percentuali (all. n. 14); e. il TAN degli interessi di mora del 18,00% convenuto, nel primo trimestre 2017 appare affetto da usurarietà in quanto il relativo saggio e superiore alla
“mora – soglia” di riferimento del 17,850% [= (8,98 + 2,10)/4 + (8,98 + 2,10) + 4] di 0,150 punti percentuali (all. nn. 15, 16). Superati dalle argomentazioni già svolte la verifica è stata indirizzata sulle conseguenze delle tipologie di addebiti applicabili per le ipotesi di ritardati pagamenti e sulle conseguenze dell'eventuale riscontrato sconfinamento in corso di rapporto rispetto al tasso soglia di mora. Ad avviso del Tribunale, tali aspetti trovano adeguata risposta nelle conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n a sezioni unite n 19597/2020, già richiamata, e confermata con la sentenza 16.2.2021, n 4033. Invero con tale autorevole pronuncia, acquisito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la S.C. ha
13 precisato che dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.. Inoltre, nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio. D'altra parte, precisa ancora la S.C. l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Pertanto, come correttamente rilevato dalla CTU in risposta alle dettagliate osservazioni dei CTP, “ il solo fatto di avere contrattualmente previsto l'applicazione potenziale di un costo connesso alla situazione oggettiva di ritardato pagamento (mora) da rientrare tale costo nel perimetro di analisi del TAEG ( moratorio) del finanziamento” e tale motivazione appare in linea con l'affermazione che la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, qualora manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi ( Cass., 28.1.2021, n 1818), anche se si condivide la necessità di procedere alla verifica del rispetto del TSU con riguardo alle spese in concreto addebitate e, in caso positivo, applicando gli interessi nella misura di quelli corrispettivi ( validamente pattuiti). Dovendosi concludere per la validità degli interessi corrispettivi, il ricalcolo degli interessi moratori dovrebbe essere comunque effettuato facendo applicazione del tasso previsto per i primi, ma solo per le ipotesi di sconfinamenti ab origine ( esclusi nel caso concreto) ovvero in presenza di mala fede contrattuale.
14 debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2, rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto: "1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
15
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito." Qualora l'ISC indicato risulti scorretto, va rilevata la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB. In tal caso si deve computare il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto. Nel caso in esame, gli opponenti lamentano che , essendo stati addebitati costi per la concessione del finanziamento e previsto un tasso di interesse annuale a fronte di pagamenti effettuati mensilmente, nonché per il non corretto inserimento dei costi, il TAEG era diverso e superiore al tasso indicato in contratto, così come emergente dalla consulenza allegata al ricorso. In senso contrario, parte convenuta deduce che gli unici costi applicati erano quelli connessi alla polizza assicurativa che, non essendo stata prevista come obbligatoria, correttamente non è stata considerata al fine della determinazione del TAEG indicato nel contratto. In applicazione dei principi sopra esposti, quindi, atteso l'inserimento di tutti gli altri costi, occorre in primo luogo verificare se l'esclusione delle spese di assicurazione dal computo del TAEG risulti giustificata. Il presupposto è che il premio assicurativo non è stato legittimamente inserito nel TAEG sull'assunto del carattere formalmente e sostanzialmente facoltativo della polizza sottoscritta dal cliente (qualificata come "facoltativa" -nel contratto di finanziamento). Ebbene, con riferimento alle polizze assicurative stipulate in corrispondenza di un contratto di finanziamento ci si è interrogati in ordine alla inclusione o meno nel costo complessivo dell'operazione di finanziamento. Come è noto, la questione è oggetto di ancora aperte questioni interpretative.
16 Punto di partenza è rappresentato dal principio affermato nella sentenza 5 aprile 2017, n. 8806 della I Sezione civile della Corte di CA secondo cui
“In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito e la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”. Se le istruzioni della NC d'LI emanate nel 2001 e nel 2006 prevedevano l'inclusione a tal fine delle spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito” allo scopo di stigmatizzare la tesi della Corte territoriale, la quale aveva escluso dall'arco delle voci rilevanti per il calcolo usurario le spese “facoltative” , la stessa NC d'LI aveva proceduto nel corso del 2009 , con esplicito riferimento al calcolo del TEG, ad una revisione generale delle medesime precisando – al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo - che restano incluse nel conto di usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”. Nella medesima prospettiva ermeneutica la S.C. (CA civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298), ha evidenziato che il costo della polizza non deve essere escluso dal computo del tasso di usura, in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato. Il principio, invero, è stato riferito alla nozione del TEG ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, nondimeno le argomentazioni richiamate appaiono certamente suscettibili di portata generale ed estensibili al TAEG. Con più specifico riguardo alla difformità tra il TAEG pubblicizzato e quello effettivo in conseguenza dell'inclusione del costo di polizze assicurative connesse al finanziamento nelle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621, del 12 settembre 2017, è il Collegio di Coordinamento che ha avuto modo di precisare che, ancorché contrattualmente definita facoltativa, la polizza assicurativa deve essere considerata obbligatoria
– con conseguente inclusione del suo costo nel TAEG ai sensi dell'art. 121 T.U.B. e delle Disposizioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG – allorché il mutuatario ne provi il carattere obbligatorio. Ai fini probatori, si è affermato, è consentito ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
1) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
2) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
17 3) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. D'altra parte, in senso contrario è stato riconosciuta all'intermediario la possibilità di contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, fornendo elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto: a tal fine deve documentare, in via alternativa, di avere proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento. Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione 9 gennaio 2018, n. 250, si è poi uniformato al principio di diritto enunciato dalla CA , precisando che “ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche, etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta”. Ancora, con la decisione N. 16291 del 26 luglio 2018, il medesimo Collegio ha sottolineato come la visione sistematica della materia induce a ritenere razionale che vi sia una graduazione dei comportamenti sanzionabili tenuti dall'intermediario e che in tale graduazione il superamento del tasso soglia e, dunque, l'accertamento dell'usura debba rappresentare una sorta di extrema ratio e non una situazione diffusa. E rilevato che assume significativo rilievo la difformità normativa delle Istruzioni della NC d'LI emanate nel 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 rispetto a quelle del 2006. In materia, prima dell'avvento delle Istruzioni della NC d'LI dell'agosto 2009, il punto 5 del paragrafo c 4 delle Istruzioni del 2006 stabiliva infatti che dovevano essere considerate nel TEGM anche le assicurazioni e la garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito, dovendosi escludere le medesime voci nel caso in cui queste derivassero dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge o qualora si trattasse di spese assicurative o di garanzia diverse da quelle indicate al citato punto 5. Mentre le precedenti Istruzioni facevano riferimento esclusivamente alle spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso del credito, a norma del punto C4, n 5, di
18 tali ultime istruzioni, sono incluse nel TEG le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009 - 14 - beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. In ogni caso, per valutare della obbligatorietà sostanziale della polizza CPI è necessario analizzare le sue caratteristiche, utilizzando anche le linee guida della Commissione Europea sul calcolo del TAEG . Quindi, al di là del dato formale, nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato." (ex multis ABF Milano - Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo). In realtà dunque per vedere se la polizza CPI è obbligatoria o meno bisogna analizzare le sue caratteristiche, come descritto dalle linee guida della Commissione Europea sul calcolo del TAEG. In definitiva, le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo e le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB. Nel caso in esame, il TAEG /ISC dichiarato nel contratto risulta pari al 6.780%. Tuttavia, secondo la ricostruzione del consulente ( pag. 32 e ss relazione) la polizza assicurativa stipulata, denominata “ Sicura Light 2011), anche se formalmente indicata come “ facoltativa”, appare suscettibile di essere computata come costo del finanziamento. Infatti, viene posto in evidenza che la stessa ha la funzione di garantire il rimborso del finanziamento concesso, è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento ed al ha la medesima durata ( 7 anni, corrispondenti a 84 rate mensili). Infine, il premio viene calcolato in misura pari allo 0.08% del capitale finanziato moltiplicato per il numero delle rate del finanziamento. Si tratta di dati plurimi e concordanti, secondo lo schema imposto dall'art 2729 c.c., per ritenere la connessione genetica e funzionale tra di due negozi e, quindi, la natura solo apparentemente facoltativa dell'assicurazione. Coerentemente, ad avviso del CTU, il calcolo del TAEG effettivo avrebbe dovuto correttamente tenere conto del costo del premio di € 1.342,65, oltre che delle
19 spese di incasso delle singole rate ( € 3,00), di rendicontazione annuale ( € 3,20) e dell'imposta di bollo ( € 16.00) portandone la misura effettiva alla data di stipula del contratto all'8.8867 %. Sulla scorta di tali indicazioni del CTU, la conclusione è che il TAEG dichiarato nel contratto come pari al 6.780% risulta inferiore rispetto a quello effettivo del 8.8867 %, con un differenziale stimato nel 2,1067 %. Tali considerazioni appaiono sostanzialmente convincenti ed idonee a superare le osservazioni sul punto svolte dalla CTP di parte convenuta, sul carattere facoltativo della polizza. Inoltre, le conclusioni sono corroborate dalla presenza di ulteriori profili di nullità delle clausole che impongono in ogni caso la differente accertamento dell'entità della pretesa di credito.
4. ULTERIORI PROFILI DI NULLITA'DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI Con riferimento al tasso di interesse concordato, peraltro, ulteriore questione posta a fondamento della domanda dell'attrice concerne il punto se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e di eventuali incertezze nel meccanismo sotteso al piano di ammortamento. Anche su tali punti sono stati svolte le verifiche attraverso la richiamata consulenza ( pag. 21 e ss). A fonte di un TAN fisso indicato nel 5,75%, il contratto non contiene alcuna indicazione circa il tasso effettivo annuo ( c.d. TAE), né specifica il regime di determinazione del piano di ammortamento, non allegato al contratto. Secondo quanto rilevato dal consulente, il TAE desumibile indicazioni in merito al regime di capitalizzazione ( semplice o composta), oltre che al computo della base di calcolo ( 365 giorni per anno civile , 360 per anno commerciale), oltre che sul TAE applicato. In assenza di ulteriori dettagliate indicazione, acquisito il numero e la scadenza Cont Cont delle rate, la divergenza tra e viene dimostrata attraverso la formula di equivalenza:
In concreto, per gli interessi corrispettivi, avuto riguardo al TAN del 5,75%, il TAE risulta pari a 5,904%.
20 Quanto al tasso di interessi moratorio, indicato in contratto nella misura dl 18% annua, in corso del rapporto risultano periodi di superamento del tasso mora – soglia di riferimento, come sopra specificato. Il difetto delle complete indicazioni sul regime applicabile, entrambe le clausole sono state ritenute non sufficientemente chiare e trasparenti. Invero, l'assenza non solo del piano di ammortamento, ma anche dei criteri per la predisposizione del medesimo e la predisposizione delle quote di capitale e interessi delle singole rate in rapporto al regime di capitalizzazione adottato, comporta una indeterminatezza che impedisce al consumatore una adeguata comprensione anticipata dell'effettivo costo del finanziamento. Nelle condizioni negoziali non risultano neanche indicazioni sul modello di ricostruzione del piano di rimborso, se quello c.d. “ alla francese” con rata costante composta in parte di capitale crescente e interessi decrescente, ovvero c.d. “ all'italiana” con quota di capitale costante. In definitiva, in conformità ai principi esposti, il debito degli opponenti nei confronti della società opposta, per effetto delle riconosciute nullità delle clausole relative alle ipotesi di ritardi nei pagamenti, ammonterà alla somma , importo che deve essere conosciuto, in considerazione della domanda riconvenzionale proposta, alla società convenuta. Valutato il contenuto concreto del regolamento contrattuale, la specifica approvazione della clausola del tasso, nonché il piano di ammortamento come sviluppato alla data di conclusione del contratto e la dettagliata indicazione dei costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi per il costo del finanziamento nella ipotesi di andamento fisiologico del rapporto. Infatti, come già rilevato, tutte le criticità in punto di indeterminatezza delle clausole riguardano le ipotesi di ritardo nei pagamenti e, quindi, le conseguenze della mora.
In coerenza con tale impostazione, la S.C. ( da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del
21 tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110). Invero, la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non la nullità delle clausole negoziali. Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. La ricostruzione dell'intero impianto normativo, secondo tale impostazione, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi. Talché, in tale ottica, anche per tale aspetto deve concludersi che il tasso corrispettivo ed il costo complessivo del finanziamento indicati nel contratto non risultano sufficientemente determinati in quanto il soggetto finanziato, nel corso del rapporto, non aveva la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato, o ricostruito, alle condizioni sottoscritte. Se anche la indicazione del TAEG , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), l'assenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte, e del costo dell'operazione – con specificazione delle diverse componenti – non consente comunque di ricostruire il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, impedendone la determinazione in via induttiva. Per tale aspetto, quindi, non la pretesa di dichiarare la nullità della clausola relativa appare fondata, e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale di cui all'art 117 TUB, così che la relativa richiesta dovrà essere accolta. In conclusione, deve procedersi alla rideterminazione del credito della società opposta procedendo alla ricostruzione del piano di ammortamento utilizzando i tassi sostitutivi di cui agli artt 117, comma VII, e 125 bis comma 7, TUB , ovvero
22 applicando il tasso mi nimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto in misura fissa ( 0,69%, ex pag 35 relazione, allegato n 19). Dalla relazione risulta che i debitori hanno corrisposto, alla data del 9 ottobre 2019, la somma di € 1889,26 € 1.259,64 a titolo di capitale;
€ 593,06 a titolo di interessi corrispettivi;
€ 18,00 a titolo di spese di incasso rata;
€ 18,56 a titolo di spese varie. Il credito residuo di € 20.988,67 vantato dalla Finanziaria a titolo di capitale e di cui al D.I. opposto e dato dalla sommatoria delle seguenti voci:
✓ € 18.335,96, corrispondente al capitale residuo al 28.03.2015 (di cui alla rata n. 14);
✓ € 2.495,52, corrispondente alla sommatoria delle rate insolute nn. 5, 6 e da n. 9 a n. 14 (inclusive di quote capitale, di interessi corrispettivi e delle spese di incasso);
✓ € 9,84, corrispondente alle spese per insoluti;
✓ - 6,00, a storno delle spese di incasso delle rate n. 12 e 14 (in quanto non addebitate nell'estratto conto);
✓ € 3,20, corrispondenti ai costi di rendicontazione annuale;
✓ € 150,15, corrispondenti alla penale di decadenza dal beneficio del termine occorsa il 08.04.2015; L'importo di € 16.647,83 intimato a titolo di interessi di mora, risulta essere stato calcolato assumendo:
✓ il TAN convenuto del 18,00%; a titolo di capitale la sommatoria del capitale residuo al 28.03.2015 (€ 18.335,96) e delle rate insolute nn. 5, 6 e da n. 9 a n. 14, dedotte le spese di incasso non addebitate (€ 2.489,52 = 2.495,52 – 6,00).
In virtù delle elaborazioni effettuate (all. n. 21 della relazione): a. il differenziale degli interessi corrispettivi in favore dei debitori al 09.10.2019 e pari ad € 1.191,10, dato dalla differenza tra gli interessi addebitati relativamente alle rate da n. 1 a n. 14 (€ 1.338,47) e quelli ricalcolati utilizzando in misura fissa i tassi BOT (€ 146,43), nonché assumendo il capitale erogato a titolo di puro finanziamento di € 19.680,00; b. il differenziale delle spese in favore dei debitori al 09.10.2019 e pari ad € 1.642,65, dato dalla sommatoria delle spese di istruttoria ed assicurative. Attesa l'accertata applicabilità del disposto di cui all'art. 125-bis, comma VII, nessuna somma risulta essere dovuta dai debitori a titolo di interessi di mora. Da qui la seguente rielaborazione dei rapporti di credito – debito tra le parti (pag. 38 e 42 relazione):
23 Su tale importo, tuttavia, sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura legale decorrenti dalla data di costituzione in mora ( 11 novembre 2019) all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese processuali, la parziale reciproca soccombenza in ordine alle domande ed eccezioni reciprocamente proposte e, soprattutto, i contrasti giurisprudenziali e interpretativi esistenti nelle materie trattate al momento dell'introduzione del giudizio, inducono a ravvisare le condizioni per la loro integrale compensazione (Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
26 aprile 2022, avverso il decreto ingiuntivo n 121/2022, emesso il 7 febbraio 2022 e notificato il 14 marzo successivo, nei confronti di Controparte_1
rappresentata da mandataria
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna gli opponenti in solido a corrispondere alla società convenuta l'importo di € 17.973,73, quale credito residuo rideterminato in ragione delle riscontrate nullità parziali, con interessi determinati in misura legale dalla data di costituzione in mora indicata in motivazione all'effettivo soddisfo;
c) dichiara compensate le spese processuali comprese quelle di CTU nella misura separatamente liquidata e ripartita nella medesima percentuale.
Così deciso in data 6 giugno 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
24 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 LA NON CORRETTA INDICAZIONE DEL TAEG O ISC Ulteriori censure articolate dagli opponenti si incentrano sulla non corretta indicazione del TAEG e sull'abusività delle clausole relative alla misura degli interessi di mora concretamente applicata. Invero, le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis TUB). Il D.M. 8 luglio 1992, ha in effetti stabilito con quali modalità