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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3785 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BUONTEMPI SIMONETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avvocati SOLIGNANI TIZIANO e PALAMA' EMANUELA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza depositate in data 31/03/2025 da ambo le parti.
pagina 1 di 10 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Galatina (LE) in data
16/06/2007 e dalla loro unione sono nati i figli in data 06/05/2008 e R_ Per_2
in data 03/01/2011.
2. Con ricorso del 19/07/2024, ha chiesto la separazione con Parte_1
addebito al marito, oltre a statuizioni accessorie, di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra coniugi, nonché tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato, si è costituito , concordando con la CP_1
separazione, da addebitarsi però alla moglie, e chiedendo e una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. All'esito dell'udienza del 08/01/2025 le parti hanno domandato al G.I. un rinvio per trattative, andate poi a buon fine con il raggiungimento del seguente accordo:
“1) Pronunciarsi la separazione personale delle parti senza reciproco addebito di responsabilità, rinunciando le parti alla relativa domanda.
2) Stabilirsi che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto delle rispettive scelte individuali di vita: la casa familiare è assegnata alla moglie ed ai figli con quanto ivi contenuto, quali mobili ed arredi, eccezion fatta per i mobili che il marito vorrà prelevare, in accordo con la moglie, per arredare il proprio nuovo domicilio non appena avrà reperito idonea abitazione.
3) si impegna a cedere a che accetta, la proprietà CP_1 Parte_1
della casa famigliare posta in MO alla via Archirola n. 75, costituita da porzione di fabbricato urbano ad uso civile abitazione e precisamente:
a) piena proprietà su appartamento al piano primo composto da ingresso, tinello, soggiorno, cucina, tre camere, corridoio, due ripostigli, due bagni e due balconi, confinante con vano scala comune, area cortiliva comune per tre lati, salvo altri;
con annesse due cantine al piano S1 confinanti con corridoio comune, vano scala comune, area cortiliva comune per tre lati, salvo altri, censita nel catasto
Fabbricati del Comune di MO al foglio 175, particella:
-63 sub.5, Via Archirola n.75, piano S1-1-3, zc 2, cat. A/2, cl.3, consistenza 9 vani, rendita euro 1.208,51;
pagina 2 di 10 b) -quota di 6/12 di porzione di fabbricato urbano ad uso civile abitazione in altro corpo di fabbrica sito nel Comune di MO in Via Archirola n.75, costituita da:
-autorimessa pertinenziale al piano terra confinante con area cortiliva comune per tre lati, particella 62 sub.2 del foglio 175, salvo altri;
censita nel Catasto Fabbricati del Comune di MO al foglio 175, particella:
-62 sub.1, Via Archirola n.75, zc 2, cat. C/6, cl.6, consistenza 24 mq., rendita euro
136,34.
Ai fini di una migliore e corretta identificazione dell'immobile in oggetto si fa riferimento alle copie delle planimetrie depositate in Catasto che le parti dichiarano di ben conoscere ed alle quali fanno pieno riferimento pur senza allegarle.
La parte venditrice dichiara, e la parte acquirente prende atto, che i dati catastali e le planimetrie come sopra riportati sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che sull'area comune condominiale è stato eretto, da altri condomini, un corpo di fabbrica attualmente adibito a ricovero per cani e rinuncia a qualsiasi questione a riguardo nei confronti del venditore.
4) La consistenza immobiliare dianzi descritta e oggetto di cessione è pervenuta al venditore con rogito a ministero notaio in data 15/11/2013 rep. Persona_3
n.4140 racc. n.2584 registrato a MO il 20/11/2013 n.14050 serie 1T e trascritto a MO il 21/11/2013 n.reg.gen: 23420, n.reg.part.: 15500;
5) Il rogito, in relazione al quale le parti chiederanno di poter usufruire delle esenzioni di imposta stabilite dalla norma tributaria (art.19 L.6/3/1987 n.74 quindi l'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa), per la definizione dei rapporti matrimoniali, verrà stipulato, a semplice richiesta della moglie, avanti notaio da quest'ultima prescelto, entro sessanta giorni dal deposito della sentenza di separazione. All'uopo le parti dichiarano che la presente cessione immobiliare si è resa necessaria per la definizione di ogni rapporto fondato sul matrimonio talché le parti, con pagina 3 di 10 l'esecuzione della compravendita in esame dichiarano fin d'ora di non avere null'altro da pretendere, l'una nei confronti dell'altra per ragione alcuna.
6) si accollerà il mutuo contratto da (rogito a Parte_1 CP_1
ministero notaio dr.ssa in data 15/11/2013 registrato a MO Persona_3
il 20/11/2013 al n.14051 serie 1T-iscritto a MO il 21/11/2013 n.reg.gen:23421,
n.reg.part.3359) in occasione dell'acquisto dell'immobile, per la parte ancora in ammortamento, dalla scadenza successiva a quella del trasferimento della proprietà, e corrisponderà un importo a titolo di corrispettivo pari ad € 95.000,00 di cui € 50.000,00 entro giorni 15 dal deposito della sentenza di separazione ed il saldo per € 45.000,00 contestualmente al rilascio della casa di Via Savani di cui infra è detto, anche se dovesse avvenire prima dei due anni, e/o comunque nel momento in cui acquisti una abitazione per adibirla a propria CP_1
residenza, e questo entro e non oltre sette giorni prima della data prevista per la sottoscrizione del compromesso / preliminare di vendita della nuova abitazione che eventualmente acquisterà.
Di detto residuo pagamento verrà dato atto in sede di compravendita della casa famigliare, rinunciando però il venditore all'iscrizione dell'ipoteca legale.
7) si accollerà le spese ordinarie e straordinarie del condominio Parte_1
– via Archirola – scadenti dal mese successivo a quello del deposito della sentenza di separazione, incluse quelle straordinarie già approvate. Parte_1
subentrerà, se esistente, in ogni credito di imposta ancora in essere ed ancora da compensare attinente la casa famigliare.
8) Le parti si impegnano congiuntamente alla redazione, qualora non già esistenti, della documentazione ARE ed APE necessaria alla stipula della compravendita, suddividendo al 50% le spese di redazione.
9) , dichiara che le unità immobiliari qui negoziate sono pienamente CP_1
conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e che nulla osta alla loro commerciabilità, con la precisazione di cui al capo 3.
Le parti si impegnano reciprocamente a rendere le dichiarazioni ed a produrre i documenti, utili e necessari a giudizio del notaio rogante, per il perfezionamento della compravendita.
pagina 4 di 10 10) si trasferirà senza ritardo rispetto al deposito della sentenza di CP_1 separazione, ed in via temporanea, nell'immobile di proprietà di Parte_1
– via Savani, arredato, assumendosene da quel momento ogni costo di gestione
(utenze, spese condominiali e rimborso oneri fiscali - IMU). avrà CP_1
diritto ad occuparlo per un termine massimo di due anni dalla data di deposito della sentenza di separazione. Per questo 2025 le spese (proprietà e utilizzo) sono stimate in € 1.300,00 ca. Qualora durante il periodo di permanenza nella casa di via Savani venissero approvate spese straordinarie saranno comunque a carico di
Parte_1
11) potrà inoltre utilizzare la cantina a servizio della casa famigliare CP_1
per attendervi i propri hobbies per tre anni dalla data della separazione, previo accordo su giorni e orari.
12)I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i R_ Per_2
coniugi a prescindere dalla loro collocazione anagrafica che, per motivi di opportunità, rimarrà presso la casa della madre. Conseguentemente, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo congiunto da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale dei medesimi, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei due minori. Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé i ragazzi, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione, di cura e di educazione di e R_
, avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita dei Per_2
due minori.
In particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative ai figli (es. scolastiche, sanitarie, etc...) ed a condividere i tempi e le modalità di presentazione ai figli di nuovi partners o l'avvio di una nuova convivenza, riconoscendosi però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione pagina 5 di 10 dei minori, pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definite.
13) I genitori cureranno di partecipare entrambi alle occasioni importanti o significative per i figli (compleanni, feste scolastiche, diplomi ecc…) e ciò faranno nel rispetto delle tradizioni sociali e famigliari di festeggiamento per assicurare ai minori un sereno senso di appartenenza alle proprie origini famigliari.
14) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento, dichiarando di avere redditi e capacità economiche adeguate alle proprie necessità.
15) Pur mantenendo ampia libertà di frequentazione di entrambi i domicili dei propri genitori durante la giornata, nel rispetto però dell'organizzazione famigliare, e quindi con congruo preavviso in caso di cambiamenti rispetto ai tempi di accudimento qui condivisi, i ragazzi trascorreranno una settimana con il padre ed una con la madre, con cambio il lunedì mattina. Sarà comunque mantenuta la possibilità per il genitore che non trascorre la settimana con i figli di cenare o pranzare con loro in quella settimana, previo accordo.
I genitori si dichiarano consapevoli che la serenità di e dipende R_ Per_2
anche dal rispetto reciproco degli spazi dell'altro genitore e dalla possibilità per entrambi di trascorrere periodi significativi di tempo (sia nella quotidianità che nel tempo libero e nella vacanza) con loro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e con i propri impegni lavorativi.
Nell'ipotesi in cui i ragazzi passino periodi prolungati a Santa Maria di Leuca durante le vacanze è fin d'ora convenuto che la mamma possa recuperare al loro ritorno tenendoli con sé per periodi più lunghi di quelli ordinari.
I genitori cureranno il rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli nei momenti in cui sono a loro rispettivamente affidati. Nel caso in cui si prospettino problemi di malattia dei ragazzi, si conviene che gli stessi decideranno autonomamente dove trascorrere la malattia e la convalescenza.
I genitori intendono pertanto, come segue, stabilire le regole di rispettivo accudimento e frequentazione di e , fermo restando quanto dianzi R_ Per_2
stabilito nella quotidianità (alternanza settimanale):
pagina 6 di 10 - periodo di chiusura scolastica: verrà osservata la stessa scaletta settimanale.
- vacanze invernali: i ragazzi trascorreranno con la madre il periodo dalla chiusura della scuola al 24 dicembre (vigilia), il Natale sarà invece trascorso con il padre che li avrà con sé dal 26 dicembre al 2 gennaio quando faranno ritorno a
MO (ad anni alterni l'organizzazione del capodanno prevederà il ritorno dalla madre entro il 31 per passare con lei il capodanno).
I genitori festeggeranno insieme il compleanno di il 3 gennaio. I ragazzi Per_4
staranno poi con la madre dal 3 gennaio al 7 gennaio, quando faranno ritorno a scuola.
- chiusura pasquale: ad anni alterni con ciascun genitore. Per questo 2025 i ragazzi staranno con la madre.
- ponti infrannuali: in via alternata fra i genitori (dalla festività successiva alla
Pasqua che trascorreranno con il genitore che non avrà trascorso con loro la
Pasqua), con possibilità del genitore di unire, se possibile, il fine settimana di propria competenza.
I genitori si impegnano a partecipare congiuntamente ad ogni impegno od occasione (ad esempio compleanno, consegna delle pagelle, premiazione sportiva, recita scolastica ecc) importante peri ragazzi. I figli trascorreranno sempre il compleanno del papà e della mamma con il genitore che lo festeggia.
16) Il padre si impegna a corrispondere, dal mese successivo al proprio trasferimento della casa famigliare un contributo per € 250,00 (da assoggettarsi ad aggiornamento ISTAT a decorrere dall'anno successivo) per ciascun figlio con bonifico da eseguirsi entro il 5 di ogni mese sul c/c della madre. Per quanto riguarda le spese straordinarie le stesse saranno assunte al 50% dal padre e al
50% dalla madre e verrà fatto riferimento al protocollo del Tribunale di MO
(che a seguire si riporta) con le modifiche apportate di comune accordo fra i coniugi:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal pagina 7 di 10 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche dando atto che i ragazzi hanno già un oculista e un dentista privato di riferimento concordato fra i genitori;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature già in essere in costanza di matrimonio;
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinente attrezzatura;
b) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
17) I coniugi dichiarano altresì di aver già provveduto a suddividere ogni risparmio comune e di aver definito ogni rapporto economico in epoca antecedente la separazione (i genitori si impegnano reciprocamente a condividere i files delle pagina 8 di 10 foto, filmati ecc. raccolti nel corso degli anni con i figli), dichiarando conseguentemente di null'altro avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per ragione alcuna, fatti salvi gli impegni reciprocamente presi in riferimento alla casa famigliare e nelle presenti conclusioni cui i coniugi dichiarano di voler conferire efficacia immediata.
18) Spese di lite compensate fra le parti.”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti e dalla loro condotta processuale.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di MO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_1
(LE) il 30/07/1969) che hanno contratto matrimonio in data 16/06/2007 a
GALATINA (LE), come risulta dall'atto n. 38, parte 2, serie A, anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GALATINA (LE);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GALATINA
(LE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in MO nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/04/2025
pagina 9 di 10 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10