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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 1427/2023 rgl
Svolgimento del processo.
(C.F. Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonio Panella a mezzo ricorso depositato il 14/12/2023
contro
(P.I.: Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e Legale P.IVA_1
Rappresentante pro tempore Prof. Parte_2
( , con sede legale in Siena Strade delle Scotte C.F._2
difesa, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 453/2024 e da procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Nicoletta Silipo e dall'avv. Filippo Frignani
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 31-, letterali):
“Previa ogni più opportuna declaratoria Voglia codesto l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via preliminare e pregiudiziale
- Previa eventuale sospensione del presente procedimento e rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost., accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione adottato dall
[...]
mediante deliberazione n. 257 del Controparte_1
con conseguente Parte_1 annullamento e/o disapplicazione del provvedimento medesimo;
- Previa eventuale sospensione del presente procedimento e 1 rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle questioni dedotte al paragrafo n. 2 del presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione adottato dall mediante Controparte_1 deli ig. Pt_1
con conseguente annullamento e/o disapplicazione del
[...] provvedimento medesimo;
Nel merito In via principale
- Accertare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 e/o dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 e dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità della Deliberazione n. 257 del 10.03.2022, mediante la quale l ha disposto la Controparte_1 sospensione del sig. dall'attività lavorativa e dalla Pt_1 retribuzione dal 10.03.2022 al 4.05.2022, revocando e/o disapplicando, con effetto retroattivo, l'efficacia del provvedimento medesimo nei confronti del lavoratore;
- Conseguentemente, condannare l Controparte_1
a risarcire la somma di € 3.457,84, e/o la
[...] somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del sig. a titolo di danno Pt_1 patrimoniale da mancato guadagno;
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'illegittimità parziale del provvedimento datoriale di sospensione, nella parte in cui prevede che durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
Conseguentemente, condannare l Controparte_1
a risarcire al sig. l'assegno alimentare,
[...] Pt_1 pari al 50% dello stipendio da ultimo percepito, per la somma di € 1.728,92, e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi;
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione dei medesimi in favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c., che si dichiara antistatario. In via istruttoria (…)”.
L convenuta si costituiva in giudizio, contestando la CP_1 fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 8, letterali):
2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa”
*
All'udienza 3/6/2024 nella causa n. 1427/2023 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Antonio Panella;
Parte_1
, l'avv. Filippo Controparte_1
Frignani.
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che to si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta senza positivo esito la conciliazione.
Il ricorrente contesta la posizione dell convenuta dove CP_1 sostiene che l'illegittimità della sospensione sia limitata al periodo dal 10/3 al 31/3/2022, in quanto è l'intero procedimento di sospensione ad essere viziato poichè l'Azienda avrebbe dovuto attendere il rientro in servizio del lavoratore prima di contestargli l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. L conferma l'integrale legittimità del proprio operato, CP_1 solo in ipotesi limitata al periodo indicato.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 26/9/2025 ore 12:30, autorizzando note al 16/9.
All'udienza 26/9/2025 nella causa n. 1427/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Antonio Panella;
Parte_1 per l' , l'avv. Nicoletta Controparte_1
Silipo.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
3 L'avv. Panella sottolinea, alla luce della sopravvenienza interpretativa, il fondamento della propria domanda in base al motivo n. 3 del ricorso.
L'avv. Silipo per l' propone all'avversario l'abbandono CP_1 del giudizio con spese compensate.
L'avv. Panella ritiene di non poter accettare la proposta.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
1.1 dipendente dell' Parte_1 Controparte_1
, inquadrato come Coadiutore Amministrativo
[...]
B/2, non si è sottoposto a vaccinazione per Covid19 ed è stato per tale motivo sospeso dal diritto a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 4ter d.l. n. 44/2021, dal 10/3/2022 al 4/5/2022.
1.2 Poiché il lavoratore, al momento dell'adozione della deliberazione aziendale sospensiva si trovava già in astensione dal lavoro per malattia, e comunque l'obbligo vaccinale non poteva estendersi anche al personale amministrativo, ha formulato domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, pari all'importo delle retribuzioni non corrisposte durante l'intero periodo di sospensione, ovvero, in denegata ipotesi, alla corresponsione dell'assegno alimentare nella misura del 50% della retribuzione.
1.3 Nonostanti immutati personali convincimenti del giudice, espressi anche in numerosi propri precedenti sulla materia, l'orientamento assunto sulla medesima anche dal giudice di appello
4 territoriale sconsiglia contrapposizioni non utili al lavoratore stesso, contro un mainstream governato dagli interventi della Corte Costituzionale, della Cassazione e dalla ragion di Stato pur ad ogni logica ed empiria contraria.
1.4 La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale è stata vagliata positivamente con più pronunce dal Giudice delle leggi (Corte Cost. nn. 186/2023; n. 185/2023; n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, n. 188/2024).
1.5 In considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione – il legislatore, in un successivo momento, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 5.1.), concludendo, in continuità con precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
1.6 Muovendo da Cass. SL 2025/n. 1881 “la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta «priorità della causa sospensiva», sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia. Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che «per il periodo di sospensione … non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria. Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad «accertato pericolo per la salute», e questa scelta, motivata dalla eccezionalità
5 e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto. D'altro canto la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, è chiara nell'escluderne l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. 18528/2011). Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del d.l. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva. Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento
6 riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.
8. A quanto si è sin qui argomentato va ancora aggiunto che l'inapplicabilità del principio della priorità della causa di sospensione opera anche con riferimento al periodo compreso fra l'entrata in vigore del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021 e la successiva modifica normativa attuata dal d.l. 26 novembre 2021 n. 172. Infatti l'onere posto a carico del datore di lavoro di esperire il tentativo di repechage prima di disporre la sospensione, può eventualmente incidere sulla legittimità del provvedimento adottato, qualora quest'ultimo venga impugnato dal lavoratore sotto questo profilo ed il datore medesimo non dimostri che, ove il rapporto fosse stato normalmente funzionante, non avrebbe avuto possibilità alcuna di impiegare diversamente l'operatore non vaccinato. Si tratta, quindi, di un piano diverso e distinto da quello che qui viene in rilievo, perché, come evidenziato dalla Corte territoriale «la ricorrente non ha impugnato la intervenuta sospensione dall'esercizio della professione infermieristica ….» né ha fatto cenno alcuno, anche in questa sede, alla possibilità, che avrebbe avuto, ove fosse risultata in servizio al momento della conclusione del procedimento (la malattia, infatti, è intervenuta quando il procedimento avviato ai sensi del citato art. 4 si avviava alla conclusione ed ha preceduto di soli tre giorni il provvedimento finale), di essere utilizzata in mansioni diverse, avendo posto l'accento unicamente sulla giuridica impossibilità di sospendere il rapporto per una causa diversa da quella già operante, sul presupposto, come si è visto errato, che a quest'ultima dovesse essere data priorità.
1.6 bis. Ricorda l che la Corte di Cassazione ha poi dato CP_1 seguito a tale orientamento, confermandone i principi nelle successive sentenze nn. 2412 e 4245/2025.
1.7 Quanto alla mancata previsione dell'assegno alimentare, se il riconoscimento “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver
7 adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. La successiva giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che «non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.» (Corte Cost. n. 188/2024).
1.8 In sintetica conclusione, alla luce della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi, può ritenersi la legittimità della deliberazione n. 257 del 10/3/2022 con la quale veniva accertata l'inosservanza di all'obbligo Parte_1 vaccinale e ne veniva disposta la sospensione del diritto a svolgere attività lavorativa con privazione della retribuzione. Irrilevante la pregressa assenza del lavoratore per malattia, non essendo applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, nonché le mansioni amministrative svolte dal ricorrente, dovendo darsi rilievo alla comunanza del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. Quanto alla domanda subordinata di riconoscimento del diritto a percepire l'assegno alimentare, la stessa risulta parimenti infondata non potendo prevedersi l'accollo al datore di lavoro di una provvidenza di natura assistenziale determinata dalla libera scelta del lavoratore.
1.9 Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la estrema complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
8 intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da
contro
Parte_1
l . Controparte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del processo.
Siena, 26/9/2025
il giudice Delio Cammarosano
9
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 1427/2023 rgl
Svolgimento del processo.
(C.F. Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonio Panella a mezzo ricorso depositato il 14/12/2023
contro
(P.I.: Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e Legale P.IVA_1
Rappresentante pro tempore Prof. Parte_2
( , con sede legale in Siena Strade delle Scotte C.F._2
difesa, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 453/2024 e da procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Nicoletta Silipo e dall'avv. Filippo Frignani
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 31-, letterali):
“Previa ogni più opportuna declaratoria Voglia codesto l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via preliminare e pregiudiziale
- Previa eventuale sospensione del presente procedimento e rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost., accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione adottato dall
[...]
mediante deliberazione n. 257 del Controparte_1
con conseguente Parte_1 annullamento e/o disapplicazione del provvedimento medesimo;
- Previa eventuale sospensione del presente procedimento e 1 rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle questioni dedotte al paragrafo n. 2 del presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione adottato dall mediante Controparte_1 deli ig. Pt_1
con conseguente annullamento e/o disapplicazione del
[...] provvedimento medesimo;
Nel merito In via principale
- Accertare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 e/o dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 e dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità della Deliberazione n. 257 del 10.03.2022, mediante la quale l ha disposto la Controparte_1 sospensione del sig. dall'attività lavorativa e dalla Pt_1 retribuzione dal 10.03.2022 al 4.05.2022, revocando e/o disapplicando, con effetto retroattivo, l'efficacia del provvedimento medesimo nei confronti del lavoratore;
- Conseguentemente, condannare l Controparte_1
a risarcire la somma di € 3.457,84, e/o la
[...] somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del sig. a titolo di danno Pt_1 patrimoniale da mancato guadagno;
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'illegittimità parziale del provvedimento datoriale di sospensione, nella parte in cui prevede che durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
Conseguentemente, condannare l Controparte_1
a risarcire al sig. l'assegno alimentare,
[...] Pt_1 pari al 50% dello stipendio da ultimo percepito, per la somma di € 1.728,92, e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi;
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione dei medesimi in favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c., che si dichiara antistatario. In via istruttoria (…)”.
L convenuta si costituiva in giudizio, contestando la CP_1 fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 8, letterali):
2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa”
*
All'udienza 3/6/2024 nella causa n. 1427/2023 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Antonio Panella;
Parte_1
, l'avv. Filippo Controparte_1
Frignani.
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che to si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta senza positivo esito la conciliazione.
Il ricorrente contesta la posizione dell convenuta dove CP_1 sostiene che l'illegittimità della sospensione sia limitata al periodo dal 10/3 al 31/3/2022, in quanto è l'intero procedimento di sospensione ad essere viziato poichè l'Azienda avrebbe dovuto attendere il rientro in servizio del lavoratore prima di contestargli l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. L conferma l'integrale legittimità del proprio operato, CP_1 solo in ipotesi limitata al periodo indicato.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 26/9/2025 ore 12:30, autorizzando note al 16/9.
All'udienza 26/9/2025 nella causa n. 1427/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Antonio Panella;
Parte_1 per l' , l'avv. Nicoletta Controparte_1
Silipo.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
3 L'avv. Panella sottolinea, alla luce della sopravvenienza interpretativa, il fondamento della propria domanda in base al motivo n. 3 del ricorso.
L'avv. Silipo per l' propone all'avversario l'abbandono CP_1 del giudizio con spese compensate.
L'avv. Panella ritiene di non poter accettare la proposta.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
1.1 dipendente dell' Parte_1 Controparte_1
, inquadrato come Coadiutore Amministrativo
[...]
B/2, non si è sottoposto a vaccinazione per Covid19 ed è stato per tale motivo sospeso dal diritto a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 4ter d.l. n. 44/2021, dal 10/3/2022 al 4/5/2022.
1.2 Poiché il lavoratore, al momento dell'adozione della deliberazione aziendale sospensiva si trovava già in astensione dal lavoro per malattia, e comunque l'obbligo vaccinale non poteva estendersi anche al personale amministrativo, ha formulato domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, pari all'importo delle retribuzioni non corrisposte durante l'intero periodo di sospensione, ovvero, in denegata ipotesi, alla corresponsione dell'assegno alimentare nella misura del 50% della retribuzione.
1.3 Nonostanti immutati personali convincimenti del giudice, espressi anche in numerosi propri precedenti sulla materia, l'orientamento assunto sulla medesima anche dal giudice di appello
4 territoriale sconsiglia contrapposizioni non utili al lavoratore stesso, contro un mainstream governato dagli interventi della Corte Costituzionale, della Cassazione e dalla ragion di Stato pur ad ogni logica ed empiria contraria.
1.4 La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale è stata vagliata positivamente con più pronunce dal Giudice delle leggi (Corte Cost. nn. 186/2023; n. 185/2023; n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, n. 188/2024).
1.5 In considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione – il legislatore, in un successivo momento, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 5.1.), concludendo, in continuità con precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
1.6 Muovendo da Cass. SL 2025/n. 1881 “la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta «priorità della causa sospensiva», sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia. Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che «per il periodo di sospensione … non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria. Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad «accertato pericolo per la salute», e questa scelta, motivata dalla eccezionalità
5 e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato conto. D'altro canto la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, invocata dalla controricorrente anche in questa sede, oltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della priorità della causa sospensiva alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione, è chiara nell'escluderne l'applicazione qualora la causa sopravvenuta sia conseguenza della assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 15941/2013 e Cass. n. 18528/2011). Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni ritenute ostative all'applicazione di quel principio perché, da un lato, la sospensione disposta ai sensi del più volte citato art. 4 del d.l. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
dall'altro la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce all'operatore sanitario di rendere la prestazione e lo espone, ove ciò accada, a sanzione amministrativa, sicché la causa di sospensione sopravvenuta, da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva. Né si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento
6 riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.
8. A quanto si è sin qui argomentato va ancora aggiunto che l'inapplicabilità del principio della priorità della causa di sospensione opera anche con riferimento al periodo compreso fra l'entrata in vigore del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021 e la successiva modifica normativa attuata dal d.l. 26 novembre 2021 n. 172. Infatti l'onere posto a carico del datore di lavoro di esperire il tentativo di repechage prima di disporre la sospensione, può eventualmente incidere sulla legittimità del provvedimento adottato, qualora quest'ultimo venga impugnato dal lavoratore sotto questo profilo ed il datore medesimo non dimostri che, ove il rapporto fosse stato normalmente funzionante, non avrebbe avuto possibilità alcuna di impiegare diversamente l'operatore non vaccinato. Si tratta, quindi, di un piano diverso e distinto da quello che qui viene in rilievo, perché, come evidenziato dalla Corte territoriale «la ricorrente non ha impugnato la intervenuta sospensione dall'esercizio della professione infermieristica ….» né ha fatto cenno alcuno, anche in questa sede, alla possibilità, che avrebbe avuto, ove fosse risultata in servizio al momento della conclusione del procedimento (la malattia, infatti, è intervenuta quando il procedimento avviato ai sensi del citato art. 4 si avviava alla conclusione ed ha preceduto di soli tre giorni il provvedimento finale), di essere utilizzata in mansioni diverse, avendo posto l'accento unicamente sulla giuridica impossibilità di sospendere il rapporto per una causa diversa da quella già operante, sul presupposto, come si è visto errato, che a quest'ultima dovesse essere data priorità.
1.6 bis. Ricorda l che la Corte di Cassazione ha poi dato CP_1 seguito a tale orientamento, confermandone i principi nelle successive sentenze nn. 2412 e 4245/2025.
1.7 Quanto alla mancata previsione dell'assegno alimentare, se il riconoscimento “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver
7 adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. La successiva giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che «non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.» (Corte Cost. n. 188/2024).
1.8 In sintetica conclusione, alla luce della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi, può ritenersi la legittimità della deliberazione n. 257 del 10/3/2022 con la quale veniva accertata l'inosservanza di all'obbligo Parte_1 vaccinale e ne veniva disposta la sospensione del diritto a svolgere attività lavorativa con privazione della retribuzione. Irrilevante la pregressa assenza del lavoratore per malattia, non essendo applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, nonché le mansioni amministrative svolte dal ricorrente, dovendo darsi rilievo alla comunanza del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. Quanto alla domanda subordinata di riconoscimento del diritto a percepire l'assegno alimentare, la stessa risulta parimenti infondata non potendo prevedersi l'accollo al datore di lavoro di una provvidenza di natura assistenziale determinata dalla libera scelta del lavoratore.
1.9 Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la estrema complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
8 intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da
contro
Parte_1
l . Controparte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del processo.
Siena, 26/9/2025
il giudice Delio Cammarosano
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