Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3204/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Maci;
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Cosimo Maci;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
21/10/2021, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato
(Lecce, 12/06/2010). Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
a) i coniugi vivranno separati, il piccolo è affidato a entrambi i Per_1 genitori, e lo stesso dimorerà nella casa della madre in Campi
Salentina, via Stazione 17, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé ogniqualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
b) le vacanze estive e invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
c) il sig. corrisponderà entro il giorno 01 di ogni mese la CP_1 somma di € 300,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, per il mantenimento del minore, ovvero sarà libero di corrispondere anche di più in base alle proprie possibilità, oltre ad € 100,00 per il mantenimento della sig.ra ; Pt_1
d) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
e) Piano genitoriale (sono riportate le stesse condizioni esistenti al momento della separazione) – Le modalità di visita per il minore da parte del coniuge non collocatario sono stabilite in maniera generica poiché il detto risiede al momento all'estero ed in ogni caso le visite del detto genitore saranno comunicate con un preavviso di almeno 10 giorni così anche le vacanze estive che il piccolo trascorrerà con il padre per almeno 15 giorni consecutivi, ove possibile con preavviso entro il 31/05 di ogni anno. L'alternanza per le vacanze natalizie è già iniziata con la madre e così proseguirà secondo sereno avvicendamento tra i genitori. L'assegno alimentare per il minore e per
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la signora verrà versato con bonifico bancario sul conto della detta nella indicata data. Per le spese straordinarie seguirà il protocollo in vigore presso il Tribunale.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 17/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 31/01/2025, la parte ha riferito di Controparte_1 essere tornato dal Canada ove in precedenza risiedeva e di aver aperto una trattoria a Lecce.
Le parti, con il loro difensore, hanno dunque dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le seguenti condizioni:
a) il figlio minore della coppia (Lecce, 12/06/2010) Persona_1 resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e dimorerà in via prevalente presso la madre;
b) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
c) incontrerà e terrà con sé secondo il seguente Controparte_1 Per_1 calendario: a) il martedì e il giorno di chiusura della trattoria (giovedì) dall'uscita di scuola alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la
Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi
- in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra
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i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno del figlio sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
d) le parti si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e delle esigenze della prole;
si impegnano entrambe a favorire i rapporti tra e l'altro genitore;
Per_1
e) si impegna a versare a favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al di lei mantenimento, la somma mensile di € 100,00. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
f) si impegna a versare a favore di , la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento di
. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli Per_1 indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
g) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di
Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
h) l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito in via Per_1 esclusiva e al 100% da . Parte_1
All'esito, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come concordate in occasione dell'udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
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Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3204/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 17/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Campi Salentina in data 05/09/2007 tra (Campi Parte_1
Salentina, 08/04/1983) e (Campi Salentina, Controparte_1
07/04/1981) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 38, parte II, serie A, anno 2007;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate in occasione dell'udienza del 31/01/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campi Salentina per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 03/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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