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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19065/2024 R.G., promossa da:
(C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Torino, C.so Francia 82, presso e nello studio P.IVA_1 dell'avv. COMPARETTO PIETRO che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORE in OPPOSIZIONE -
-
contro
-
ARCH. , - elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1 presso Weigmann Studio Legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 43, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSOMANDO MATTEO per delega allegata alla comparsa di costituzione risposta
- CONVENUTO in OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.5044 emesso in data 19/9/24 nella procedura monitoria RG 15939/24, dal Tribunale Ordinario di Torino
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9.4.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2024 Parte_1
72-74-76-80-82 (di seguito “ ”) ha proposto opposizione al Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5044 emesso in data 19/9/24 nella procedura monitoria RG 15939/24, con cui il Tribunale di Torino ha ingiunto all'ente, su ricorso dell'arch. CP_1
, il pagamento della somma complessiva di € 10.531,04, oltre interessi, legali
[...] maturati e maturandi e spese legali, a titolo di compensi dovuti per l'esecuzione di incarico pagina 1 di 9 conferito al fine di accertare la fattibilità di interventi di efficientamento energetico nello stabile condominiale, con i benefici di cui al c.d. Superbonus 110%.
Preliminarmente e per ciò che rileva in questa sede, parte opponente ha dedotto l'incompetenza del Tribunale adito, posto che il CONDOMINIO attoreo ha sede in Pt_1
, presso il circondario del Tribunale di Ivrea, instando dunque per la declaratoria di
[...] nullità/annullamento/inefficacia del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, con vittoria di spese di giudizio.
Ha motivato l'eccezione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
. trova applicazione all'ipotesi in esame la disciplina consumeristica, avuto riguardo alla qualifica di professionista dell'ingiungente ed alla qualità di consumatore dell'ente di gestione ingiunto, in quanto le unità immobiliari costituenti parte del sono di proprietà Parte_1 di persone fisiche e, soprattutto, sono (non solo prevalentemente, ma) tutte adibite ad uso abitativo e, per quel che ancora più rileva, non ad attività imprenditoriali o professionali, avendo inoltre il , con la stipulazione del contratto d'opera con l'arch. , Parte_1 CP_1 perseguito scopi non imprenditoriali;
. ex art.33 – 2° comma lettera u) e art. 66 bis del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del
6/9/2005), il foro competente territorialmente per le controversie tra professionisti e consumatori è da individuarsi in relazione alla residenza o al domicilio elettivo del consumatore e trattasi di foro di competenza esclusivo e speciale e, come tale, inderogabile e prevalente su ogni possibile alternativo criterio;
. il foro del CONDOMINIO – consumatore coincide con l'ufficio della società che ne cura l'amministrazione, in quanto “domicilio elettivo” ai sensi del relativo art.33, comma 2, lett. u), sebbene differente dal luogo ove è sito l'immobile;
. in ogni caso, lo stabile condominiale è sito in e dal 25/2/2022 lo stesso Parte_1 condominio ha il proprio domicilio ex lege in , via Verga 6, ove la propria Parte_1 amministratrice pro-tempore, InCondominio s.n.c. di RE OR & c. - nominata in data
23/2/2022 - ha la propria sede legale;
. la sede di Torino via Mercadante 101 costituisce una mera unità locale, peraltro, presso la sede legale di altra società, ove non vi è alcun bene aziendale e che, dalla formale apertura, non è stata utilizzata dalla InCondominio, non trattandosi neppure di sede secondaria ex art.
pagina 2 di 9 2197 c.c., non essendo iscritto il nome e cognome di alcun preposto alla relativa rappresentanza stabile;
. il Comune di rientra nel circondario di competenza territoriale del Tribunale Parte_1
Ordinario di Ivrea.
L'arch. costituendosi in giudizio non ha contestato l'applicazione, all'ipotesi in CP_1 esame, della disciplina consumeristica ma ha eccepito che ai fini dell'individuazione del giudice competente occorra aver riguardo alla sede dove effettivamente viene esercitata l'attività di gestione da parte dell'amministratore del Condominio che, nella presente fattispecie, va individuato nello studio di via Mercadante 101 a Torino e ciò in quanto:
. presso la predetta sede operativa si sarebbe tenuta la gran parte delle riunioni organizzative tra i professionisti coinvolti (ivi compreso l'arch. ) e l'amministratore del CP_1
; Parte_1
. l'ufficio di Torino via Mercadante 101 costituisce la sede legale della società
[...]
che avrebbe Controparte_2 CP_3 avviato un percorso di fusione aziendale con lo studio InCondominio come dimostrato dal fatto che le due società hanno indicato nelle visure camerali le rispettive sedi legali quali proprie unità locali e che gli amministratori dello sono divenuti soci CP_2 amministratori della InCondominio sin dalla sua costituzione;
. l'unità locale di Torino via Mercadante 101 è attiva e operativa sia per lo studio che CP_2 per lo studio di InCondominio.
A mente della ricostruzione del convenuto opposto, dunque, sarebbe competente a dirimere la presente controversia il Tribunale di Torino, già correttamente adito in sede monitoria, in quanto è presso lo studio di Torino via Mercadante 101 che si è svolta in concreto l'attività gestoria di amministrazione del , odierno opponente. Parte_1
*************
Ora, nessun dubbio sorge in merito all'applicazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo (d.lgs n. 206 del 6/9/2005) alla fattispecie in esame che vede frapposti un professionista – l'arch. – ed il 72-74-76-80-82 CP_1 Parte_1 [...]
, dandosi atto peraltro che non vi è contestazione in merito tra le parti e che Parte_1 in questo senso si è espressa, con un diffuso e costante orientamento, la giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché comunitaria (cfr. tra le più recenti e significative, Cassazione
pagina 3 di 9 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015, conf. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,
(ud. 31/01/2019, dep. 28/05/2019), n.14475, Cassazione civile , sez. III , 23/05/2024 , n.
14410 “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” conf. Tribunale , Lamezia Terme , 31/05/2023 , n. 434, Tribunale , Pavia , sez. III ,
16/12/2022 , n. 1585, conf. Corte appello , Genova , sez. I , 28/09/2020 , n. 859, conf. Corte giustizia UE , sez. I , 02/04/2020 , n. 329).
Per ciò che concerne poi nello specifico l'individuazione del giudice competente a dirimere la controversia insorta tra professionista e consumatore, occorre ribadire che in forza dell'art. 33 co. 2 lett. u) si considera vessatoria la clausola che stabilisce come sede del foro una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, peraltro come ha chiarito la giurisprudenza, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri stabiliti dal codice di procedura civile (Cass. civ. SS.UU. del
1^.10.2003 ord. n. 14669 e conf. Cass. civ. sez.
6-2 del 19.04.2021 n. 10278; Cass. civ. sez.
6-2 del 15.03.2022 n. 8406; Cass. civ. sez.
6-2 dell'11.11.2021 n. 33439).
Con particolare riferimento al foro del condominio-consumatore la giurisprudenza ha chiarito che deve ritenersi correttamente promosso un procedimento monitorio presso il giudice nel cui circondario è posto l'ufficio della società che ne cura l'amministrazione, poiché
“domicilio elettivo” ai sensi del relativo art. 33, comma 2, lett. u), sebbene differente dal luogo ove è sito l'immobile (cfr. Tribunale Milano, sez. XI, 01/02/2020, n.885).
Detto orientamento, invero, deve ritenersi condivisibile in quanto si fonda sul presupposto che il sia sprovvisto di personalità giuridica e di una sede legale e Parte_1 che giuridicamente il suo domicilio coincida con quello dell'amministratore pro tempore, per cui tutti gli atti giuridici ad esso indirizzati devono essere notificati presso il domicilio dell'amministratore (in questo senso, cfr. Tribunale, Roma , sez. IV , 28/04/2022 , n. 6425); invero, non essendo il una persona giuridica, ma un ente di gestione, lo stesso Parte_1 non ha una sede in senso tecnico - ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della pagina 4 di 9 gestione condominiale – e, dunque, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (v. Cass. civ. 2999 del 2010, Cass. civ. 976 del 2000,
Cass. civ. n. 6906 del 2001, Cass. civ. n. 16141 del 2005 e Cass. civ., Sez. II, 11/12/1993, n.
12208).
Ora l'orientamento poc'anzi citato fa riferimento al luogo utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività gestoria, al solo fine di individuare l'edificio condominiale quale sede per la determinazione del foro competente, in alternativa rispetto alla residenza/sede dell'amministratore condominiale che ne ha la rappresentanza, e detta individuazione – dello stabile in luogo della sede del suo amministratore - risulta residuale, posto che trova applicazione solo se nell'edificio condominiale vi siano locali destinati ed utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale.
Inoltre, quanto alla ratio di favore e maggior tutela del consumatore, sottesa alla previsione di un foro esclusivo ed inderogabile, lo stesso Tribunale di Milano, nel precedente sopra citato, in parte motiva, chiarisce che detta finalità è “senz'altro realizzata ove la causa nei confronti del si svolga dinanzi al Tribunale, in cui si trova l'ufficio del soggetto
Parte_1 che rappresenta processualmente il ed è in grado di difenderne meglio le ragioni,
Parte_1 gestendo il ed essendo in possesso di tutta la documentazione rilevante ai fini
Parte_1 della difesa”, aggiungendo poi che “ciò salvo che lo svolgimento dell'attività di amministrazione del si sia svolto in uno dei locali di pertinenza del
Parte_1 Parte_1 stesso, ciò che non è nel caso di specie, in cui, al più, si può affermare che in uno di tali locali potevano essere ricevuti gli atti diretti al , essendo invece pacifico che l'attività di
Parte_1 gestione fosse svolta presso lo studio dell'amministratore”.
In detto caso, infatti, oggetto di contesa era l'individuazione del foro competente, determinato con riferimento alla sede dell'ufficio dell'amministratore del condominio oppure all'ubicazione dello stesso edificio condominiale.
Ne consegue, a mente dell'orientamento sopra citato ed a cui si intende dare continuità, che la tutela del si realizza mediante l'individuazione di Parte_2 un foro nel cui circondario abbia sede l'ufficio o la residenza del soggetto che lo rappresenta, il quale è certamente in grado di meglio difenderne le ragioni, oltre ad essere normalmente il destinatario degli atti giuridici indirizzati al stesso, salvo che non emerga che Parte_1
pagina 5 di 9 l'attività di gestione sia esercitata nei locali dello stabile condominiale, nel qual caso è
l'indirizzo del che determina il foro competente. Parte_1
Nel caso che ci occupa, diversamente, ciò che è in contestazione non è l'individuazione del foro competente in base al luogo in cui è ubicato lo stabile condominiale (in Pt_1
), non essendo peraltro dedotto che l'amministratore esercitasse ivi la propria attività
[...] gestoria o che in detto stabile si trovino “locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore” (Cass. 2.9.2015, n. 17474), bensì tra due diverse unità locali dello studio di amministrazione condominiale, l'una sita in Torino e l'altra sita in . Parte_1
In altri termini, non vi è contestazione in merito al fatto che il foro vada individuato in base al luogo ove l'amministratore esercita la propria attività gestoria, anziché rispetto al luogo ove è ubicato lo stabile condominiale, ma è in discussione tra le parti ove la
InCondominio abbia in concreto esercitato la propria attività nella gestione del progetto in corso con l'arch. . CP_1
Ora, evidenziando il rischio di ancorare l'individuazione del foro competente a parametri eccessivamente discrezionali e fonti di possibili decisioni incoerenti od ondivaghe, posto che l'attività di gestione di un può ragionevolmente non svolgersi tutta Parte_1 presso gli uffici della società che lo amministra, ma anche in altri e diversi luoghi e contesti e ciò non potrebbe motivare un trasferimento della competenza ad altro ufficio giudiziario, fatto salvo, per ragioni di maggior tutela del , che si possa invece far Parte_2 riferimento alla sede dello stesso stabile condominiale come sopra indicato, deve aversi riguardo ad un parametro sufficientemente predeterminato qual è, appunto, quello della residenza o domicilio o sede legale dell'amministratore, formalmente dichiarata ed opponibile nei rapporti con i terzi soggetti che vengono ad interfacciarsi a vario titolo con l'ente di gestione.
E', peraltro, incontestato che la sede legale o domicilio elettivo, dichiarato dal opponente sia in , Via Verga 6 quale sede legale della Parte_1 Parte_1
InCondominio s.n.c.
Ciò invero risulta dal verbale assembleare di nomina del nuovo amministratore
(individuato nello Studio inCondominio nella persona di OR RE) del 23.10.22, cui è allegato il “certificato di attribuzione di codice fiscale” rilasciato dall'Agenza delle Entrate il pagina 6 di 9 25.2.2022 (doc. 8 fasc. opponente) che riporta appunto detto indirizzo quale domicilio fiscale e il codice fiscale di RE OR quale rappresentante, nonché, dalla visura camerale della InCondominio, costituita il 26.2.21 (doc. 7 fasc. opponente), dalle fatture emesse dai fornitori indirizzate al opponente (doc. 41 fasc. opponente), nonché dai dati Parte_1 identificativi indicati nel contratto da questi concluso con l'appaltatore (doc. 43 fasc. opponente).
Detto indirizzo, peraltro, era noto altresì al professionista, odierno ingiungente, poiché ivi ha intestato il proprio preventivo per la progettazione concernente gli interventi di efficientamento energetico relativi al “fabbricato sito c.so 72/82, ” , Pt_1 Parte_1 inviati, appunto, “alla c.a. amministratore geom. RE OR InCondominio snc via
Giovanni Verga 6 10078 Venaria Reale (TO)” (doc. 10 e all. B fasc. opponente).
Non può assumere rilievo a tal fine la circostanza che presso altra unità locale della
InCondominio si siano svolte alcune o anche molte riunioni afferenti il progetto che ha visto coinvolti i professionisti – tra i quali l'arch. – posto che detta attività non esaurisce CP_1 certamente tutta l'attività gestoria posta in essere dall'amministratore del condominio de quo, anche con riferimento alla trattazione dello specifico affare, che ha ragionevolmente riguardato anche altre incombenze quali le convocazioni/relazioni assembleari, la gestione dei rapporti con soggetti terzi, i conteggi delle spese comuni, le comunicazioni, ecc..., attività che potrebbero essersi anche svolte altrove, rispetto alla sede legale della InCondominio o della stessa sede di via Mercadante 101.
Infine, alcuna contestazione può sorgere in merito al fatto che la presente vertenza sia stata radicata dall'ingiungente nei confronti del Controparte_4
, in persona del suo amministratore pro tempore che è appunto la
[...]
InCondominio s.n.c. nella persona di RE OR, non assumendo alcun rilievo i rapporti eventualmente intercorrenti tra lo stesso ed altro soggetto giuridico formalmente distinto – in particolare lo ed i suoi soci – pur se di stretta collaborazione;
Controparte_2 nuovamente va richiamato quanto sopra osservato circa la necessità di far ricorso ad un criterio predeterminabile e verificabile, prima dell'insaturazione del relativo giudizio, per l'individuazione della competenza, ciò non essendo quello che costringa la parte a dover scegliere tra i diversi uffici che fanno tuttavia capo ad un'unica agenzia di amministrazione di condominio, avente una ed una sola sede legale dichiarata.
pagina 7 di 9 L'eccezione di incompetenza è pertanto fondata e va accolta.
Si osserva che il giudizio che verrà eventualmente riassunto non sarà più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione avente per oggetto l'accertamento del credito azionato (cfr. Cass. civ. Sez. VI 1 Ord., 14/01/2022, n. 1121): la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Per l'effetto, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo n.5044 emesso in data 19/9/24 nella procedura monitoria RG 15939/24, dal Tribunale Ordinario di Torino, incompetente (v.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14/01/2022, n. 1121, conf. : Cass. civ. sez. 2 del 7.10.2020 n.
21530).
Quanto precede deve essere dichiarato in dispositivo, con termine per la riassunzione avanti al Tribunale dichiarato competente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte convenuta opposta. Esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n.
147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, oltre agli esborsi documentati (CU, marca), tenuto conto del valore della domanda come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi, per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria
(non essendosi resa necessaria l'assunzione di prove) e decisionale (essendosi svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da 72-74-76-80-82 Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5044/24 nella procedura monitoria RG 15939/24, così
[...] provvede:
pagina 8 di 9 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino a conoscere nel merito della domanda di condanna svolta in via monitoria da contro Parte_3 [...]
, per essere competente in via esclusiva Parte_1 il Tribunale di Ivrea, quale foro del consumatore;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 5044/24, emesso dal Tribunale di Torino il
19.9.2024 nella procedura monitoria RG 15939/24, in favore di ARCH. CP_1
;
[...] assegna alla parte interessata il termine di mesi 3 (tre), decorrente dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di
Ivrea dichiarato esclusivamente competente;
dichiara tenuto e condanna ARCH. all'integrale rimborso delle spese Controparte_1 del giudizio in favore di Parte_1
liquidandole in € 5.261,00, oltre € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 14.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19065/2024 R.G., promossa da:
(C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Torino, C.so Francia 82, presso e nello studio P.IVA_1 dell'avv. COMPARETTO PIETRO che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORE in OPPOSIZIONE -
-
contro
-
ARCH. , - elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1 presso Weigmann Studio Legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 43, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSOMANDO MATTEO per delega allegata alla comparsa di costituzione risposta
- CONVENUTO in OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.5044 emesso in data 19/9/24 nella procedura monitoria RG 15939/24, dal Tribunale Ordinario di Torino
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9.4.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2024 Parte_1
72-74-76-80-82 (di seguito “ ”) ha proposto opposizione al Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5044 emesso in data 19/9/24 nella procedura monitoria RG 15939/24, con cui il Tribunale di Torino ha ingiunto all'ente, su ricorso dell'arch. CP_1
, il pagamento della somma complessiva di € 10.531,04, oltre interessi, legali
[...] maturati e maturandi e spese legali, a titolo di compensi dovuti per l'esecuzione di incarico pagina 1 di 9 conferito al fine di accertare la fattibilità di interventi di efficientamento energetico nello stabile condominiale, con i benefici di cui al c.d. Superbonus 110%.
Preliminarmente e per ciò che rileva in questa sede, parte opponente ha dedotto l'incompetenza del Tribunale adito, posto che il CONDOMINIO attoreo ha sede in Pt_1
, presso il circondario del Tribunale di Ivrea, instando dunque per la declaratoria di
[...] nullità/annullamento/inefficacia del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, con vittoria di spese di giudizio.
Ha motivato l'eccezione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
. trova applicazione all'ipotesi in esame la disciplina consumeristica, avuto riguardo alla qualifica di professionista dell'ingiungente ed alla qualità di consumatore dell'ente di gestione ingiunto, in quanto le unità immobiliari costituenti parte del sono di proprietà Parte_1 di persone fisiche e, soprattutto, sono (non solo prevalentemente, ma) tutte adibite ad uso abitativo e, per quel che ancora più rileva, non ad attività imprenditoriali o professionali, avendo inoltre il , con la stipulazione del contratto d'opera con l'arch. , Parte_1 CP_1 perseguito scopi non imprenditoriali;
. ex art.33 – 2° comma lettera u) e art. 66 bis del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del
6/9/2005), il foro competente territorialmente per le controversie tra professionisti e consumatori è da individuarsi in relazione alla residenza o al domicilio elettivo del consumatore e trattasi di foro di competenza esclusivo e speciale e, come tale, inderogabile e prevalente su ogni possibile alternativo criterio;
. il foro del CONDOMINIO – consumatore coincide con l'ufficio della società che ne cura l'amministrazione, in quanto “domicilio elettivo” ai sensi del relativo art.33, comma 2, lett. u), sebbene differente dal luogo ove è sito l'immobile;
. in ogni caso, lo stabile condominiale è sito in e dal 25/2/2022 lo stesso Parte_1 condominio ha il proprio domicilio ex lege in , via Verga 6, ove la propria Parte_1 amministratrice pro-tempore, InCondominio s.n.c. di RE OR & c. - nominata in data
23/2/2022 - ha la propria sede legale;
. la sede di Torino via Mercadante 101 costituisce una mera unità locale, peraltro, presso la sede legale di altra società, ove non vi è alcun bene aziendale e che, dalla formale apertura, non è stata utilizzata dalla InCondominio, non trattandosi neppure di sede secondaria ex art.
pagina 2 di 9 2197 c.c., non essendo iscritto il nome e cognome di alcun preposto alla relativa rappresentanza stabile;
. il Comune di rientra nel circondario di competenza territoriale del Tribunale Parte_1
Ordinario di Ivrea.
L'arch. costituendosi in giudizio non ha contestato l'applicazione, all'ipotesi in CP_1 esame, della disciplina consumeristica ma ha eccepito che ai fini dell'individuazione del giudice competente occorra aver riguardo alla sede dove effettivamente viene esercitata l'attività di gestione da parte dell'amministratore del Condominio che, nella presente fattispecie, va individuato nello studio di via Mercadante 101 a Torino e ciò in quanto:
. presso la predetta sede operativa si sarebbe tenuta la gran parte delle riunioni organizzative tra i professionisti coinvolti (ivi compreso l'arch. ) e l'amministratore del CP_1
; Parte_1
. l'ufficio di Torino via Mercadante 101 costituisce la sede legale della società
[...]
che avrebbe Controparte_2 CP_3 avviato un percorso di fusione aziendale con lo studio InCondominio come dimostrato dal fatto che le due società hanno indicato nelle visure camerali le rispettive sedi legali quali proprie unità locali e che gli amministratori dello sono divenuti soci CP_2 amministratori della InCondominio sin dalla sua costituzione;
. l'unità locale di Torino via Mercadante 101 è attiva e operativa sia per lo studio che CP_2 per lo studio di InCondominio.
A mente della ricostruzione del convenuto opposto, dunque, sarebbe competente a dirimere la presente controversia il Tribunale di Torino, già correttamente adito in sede monitoria, in quanto è presso lo studio di Torino via Mercadante 101 che si è svolta in concreto l'attività gestoria di amministrazione del , odierno opponente. Parte_1
*************
Ora, nessun dubbio sorge in merito all'applicazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo (d.lgs n. 206 del 6/9/2005) alla fattispecie in esame che vede frapposti un professionista – l'arch. – ed il 72-74-76-80-82 CP_1 Parte_1 [...]
, dandosi atto peraltro che non vi è contestazione in merito tra le parti e che Parte_1 in questo senso si è espressa, con un diffuso e costante orientamento, la giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché comunitaria (cfr. tra le più recenti e significative, Cassazione
pagina 3 di 9 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015, conf. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,
(ud. 31/01/2019, dep. 28/05/2019), n.14475, Cassazione civile , sez. III , 23/05/2024 , n.
14410 “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” conf. Tribunale , Lamezia Terme , 31/05/2023 , n. 434, Tribunale , Pavia , sez. III ,
16/12/2022 , n. 1585, conf. Corte appello , Genova , sez. I , 28/09/2020 , n. 859, conf. Corte giustizia UE , sez. I , 02/04/2020 , n. 329).
Per ciò che concerne poi nello specifico l'individuazione del giudice competente a dirimere la controversia insorta tra professionista e consumatore, occorre ribadire che in forza dell'art. 33 co. 2 lett. u) si considera vessatoria la clausola che stabilisce come sede del foro una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, peraltro come ha chiarito la giurisprudenza, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri stabiliti dal codice di procedura civile (Cass. civ. SS.UU. del
1^.10.2003 ord. n. 14669 e conf. Cass. civ. sez.
6-2 del 19.04.2021 n. 10278; Cass. civ. sez.
6-2 del 15.03.2022 n. 8406; Cass. civ. sez.
6-2 dell'11.11.2021 n. 33439).
Con particolare riferimento al foro del condominio-consumatore la giurisprudenza ha chiarito che deve ritenersi correttamente promosso un procedimento monitorio presso il giudice nel cui circondario è posto l'ufficio della società che ne cura l'amministrazione, poiché
“domicilio elettivo” ai sensi del relativo art. 33, comma 2, lett. u), sebbene differente dal luogo ove è sito l'immobile (cfr. Tribunale Milano, sez. XI, 01/02/2020, n.885).
Detto orientamento, invero, deve ritenersi condivisibile in quanto si fonda sul presupposto che il sia sprovvisto di personalità giuridica e di una sede legale e Parte_1 che giuridicamente il suo domicilio coincida con quello dell'amministratore pro tempore, per cui tutti gli atti giuridici ad esso indirizzati devono essere notificati presso il domicilio dell'amministratore (in questo senso, cfr. Tribunale, Roma , sez. IV , 28/04/2022 , n. 6425); invero, non essendo il una persona giuridica, ma un ente di gestione, lo stesso Parte_1 non ha una sede in senso tecnico - ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della pagina 4 di 9 gestione condominiale – e, dunque, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (v. Cass. civ. 2999 del 2010, Cass. civ. 976 del 2000,
Cass. civ. n. 6906 del 2001, Cass. civ. n. 16141 del 2005 e Cass. civ., Sez. II, 11/12/1993, n.
12208).
Ora l'orientamento poc'anzi citato fa riferimento al luogo utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività gestoria, al solo fine di individuare l'edificio condominiale quale sede per la determinazione del foro competente, in alternativa rispetto alla residenza/sede dell'amministratore condominiale che ne ha la rappresentanza, e detta individuazione – dello stabile in luogo della sede del suo amministratore - risulta residuale, posto che trova applicazione solo se nell'edificio condominiale vi siano locali destinati ed utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale.
Inoltre, quanto alla ratio di favore e maggior tutela del consumatore, sottesa alla previsione di un foro esclusivo ed inderogabile, lo stesso Tribunale di Milano, nel precedente sopra citato, in parte motiva, chiarisce che detta finalità è “senz'altro realizzata ove la causa nei confronti del si svolga dinanzi al Tribunale, in cui si trova l'ufficio del soggetto
Parte_1 che rappresenta processualmente il ed è in grado di difenderne meglio le ragioni,
Parte_1 gestendo il ed essendo in possesso di tutta la documentazione rilevante ai fini
Parte_1 della difesa”, aggiungendo poi che “ciò salvo che lo svolgimento dell'attività di amministrazione del si sia svolto in uno dei locali di pertinenza del
Parte_1 Parte_1 stesso, ciò che non è nel caso di specie, in cui, al più, si può affermare che in uno di tali locali potevano essere ricevuti gli atti diretti al , essendo invece pacifico che l'attività di
Parte_1 gestione fosse svolta presso lo studio dell'amministratore”.
In detto caso, infatti, oggetto di contesa era l'individuazione del foro competente, determinato con riferimento alla sede dell'ufficio dell'amministratore del condominio oppure all'ubicazione dello stesso edificio condominiale.
Ne consegue, a mente dell'orientamento sopra citato ed a cui si intende dare continuità, che la tutela del si realizza mediante l'individuazione di Parte_2 un foro nel cui circondario abbia sede l'ufficio o la residenza del soggetto che lo rappresenta, il quale è certamente in grado di meglio difenderne le ragioni, oltre ad essere normalmente il destinatario degli atti giuridici indirizzati al stesso, salvo che non emerga che Parte_1
pagina 5 di 9 l'attività di gestione sia esercitata nei locali dello stabile condominiale, nel qual caso è
l'indirizzo del che determina il foro competente. Parte_1
Nel caso che ci occupa, diversamente, ciò che è in contestazione non è l'individuazione del foro competente in base al luogo in cui è ubicato lo stabile condominiale (in Pt_1
), non essendo peraltro dedotto che l'amministratore esercitasse ivi la propria attività
[...] gestoria o che in detto stabile si trovino “locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore” (Cass. 2.9.2015, n. 17474), bensì tra due diverse unità locali dello studio di amministrazione condominiale, l'una sita in Torino e l'altra sita in . Parte_1
In altri termini, non vi è contestazione in merito al fatto che il foro vada individuato in base al luogo ove l'amministratore esercita la propria attività gestoria, anziché rispetto al luogo ove è ubicato lo stabile condominiale, ma è in discussione tra le parti ove la
InCondominio abbia in concreto esercitato la propria attività nella gestione del progetto in corso con l'arch. . CP_1
Ora, evidenziando il rischio di ancorare l'individuazione del foro competente a parametri eccessivamente discrezionali e fonti di possibili decisioni incoerenti od ondivaghe, posto che l'attività di gestione di un può ragionevolmente non svolgersi tutta Parte_1 presso gli uffici della società che lo amministra, ma anche in altri e diversi luoghi e contesti e ciò non potrebbe motivare un trasferimento della competenza ad altro ufficio giudiziario, fatto salvo, per ragioni di maggior tutela del , che si possa invece far Parte_2 riferimento alla sede dello stesso stabile condominiale come sopra indicato, deve aversi riguardo ad un parametro sufficientemente predeterminato qual è, appunto, quello della residenza o domicilio o sede legale dell'amministratore, formalmente dichiarata ed opponibile nei rapporti con i terzi soggetti che vengono ad interfacciarsi a vario titolo con l'ente di gestione.
E', peraltro, incontestato che la sede legale o domicilio elettivo, dichiarato dal opponente sia in , Via Verga 6 quale sede legale della Parte_1 Parte_1
InCondominio s.n.c.
Ciò invero risulta dal verbale assembleare di nomina del nuovo amministratore
(individuato nello Studio inCondominio nella persona di OR RE) del 23.10.22, cui è allegato il “certificato di attribuzione di codice fiscale” rilasciato dall'Agenza delle Entrate il pagina 6 di 9 25.2.2022 (doc. 8 fasc. opponente) che riporta appunto detto indirizzo quale domicilio fiscale e il codice fiscale di RE OR quale rappresentante, nonché, dalla visura camerale della InCondominio, costituita il 26.2.21 (doc. 7 fasc. opponente), dalle fatture emesse dai fornitori indirizzate al opponente (doc. 41 fasc. opponente), nonché dai dati Parte_1 identificativi indicati nel contratto da questi concluso con l'appaltatore (doc. 43 fasc. opponente).
Detto indirizzo, peraltro, era noto altresì al professionista, odierno ingiungente, poiché ivi ha intestato il proprio preventivo per la progettazione concernente gli interventi di efficientamento energetico relativi al “fabbricato sito c.so 72/82, ” , Pt_1 Parte_1 inviati, appunto, “alla c.a. amministratore geom. RE OR InCondominio snc via
Giovanni Verga 6 10078 Venaria Reale (TO)” (doc. 10 e all. B fasc. opponente).
Non può assumere rilievo a tal fine la circostanza che presso altra unità locale della
InCondominio si siano svolte alcune o anche molte riunioni afferenti il progetto che ha visto coinvolti i professionisti – tra i quali l'arch. – posto che detta attività non esaurisce CP_1 certamente tutta l'attività gestoria posta in essere dall'amministratore del condominio de quo, anche con riferimento alla trattazione dello specifico affare, che ha ragionevolmente riguardato anche altre incombenze quali le convocazioni/relazioni assembleari, la gestione dei rapporti con soggetti terzi, i conteggi delle spese comuni, le comunicazioni, ecc..., attività che potrebbero essersi anche svolte altrove, rispetto alla sede legale della InCondominio o della stessa sede di via Mercadante 101.
Infine, alcuna contestazione può sorgere in merito al fatto che la presente vertenza sia stata radicata dall'ingiungente nei confronti del Controparte_4
, in persona del suo amministratore pro tempore che è appunto la
[...]
InCondominio s.n.c. nella persona di RE OR, non assumendo alcun rilievo i rapporti eventualmente intercorrenti tra lo stesso ed altro soggetto giuridico formalmente distinto – in particolare lo ed i suoi soci – pur se di stretta collaborazione;
Controparte_2 nuovamente va richiamato quanto sopra osservato circa la necessità di far ricorso ad un criterio predeterminabile e verificabile, prima dell'insaturazione del relativo giudizio, per l'individuazione della competenza, ciò non essendo quello che costringa la parte a dover scegliere tra i diversi uffici che fanno tuttavia capo ad un'unica agenzia di amministrazione di condominio, avente una ed una sola sede legale dichiarata.
pagina 7 di 9 L'eccezione di incompetenza è pertanto fondata e va accolta.
Si osserva che il giudizio che verrà eventualmente riassunto non sarà più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione avente per oggetto l'accertamento del credito azionato (cfr. Cass. civ. Sez. VI 1 Ord., 14/01/2022, n. 1121): la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Per l'effetto, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo n.5044 emesso in data 19/9/24 nella procedura monitoria RG 15939/24, dal Tribunale Ordinario di Torino, incompetente (v.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14/01/2022, n. 1121, conf. : Cass. civ. sez. 2 del 7.10.2020 n.
21530).
Quanto precede deve essere dichiarato in dispositivo, con termine per la riassunzione avanti al Tribunale dichiarato competente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte convenuta opposta. Esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n.
147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, oltre agli esborsi documentati (CU, marca), tenuto conto del valore della domanda come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi, per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria
(non essendosi resa necessaria l'assunzione di prove) e decisionale (essendosi svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da 72-74-76-80-82 Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5044/24 nella procedura monitoria RG 15939/24, così
[...] provvede:
pagina 8 di 9 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino a conoscere nel merito della domanda di condanna svolta in via monitoria da contro Parte_3 [...]
, per essere competente in via esclusiva Parte_1 il Tribunale di Ivrea, quale foro del consumatore;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 5044/24, emesso dal Tribunale di Torino il
19.9.2024 nella procedura monitoria RG 15939/24, in favore di ARCH. CP_1
;
[...] assegna alla parte interessata il termine di mesi 3 (tre), decorrente dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di
Ivrea dichiarato esclusivamente competente;
dichiara tenuto e condanna ARCH. all'integrale rimborso delle spese Controparte_1 del giudizio in favore di Parte_1
liquidandole in € 5.261,00, oltre € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 14.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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