Articolo 2 della Legge 1 aprile 1971, n. 217
Articolo 1Articolo 3
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20 maggio 1971
Art. 2. (Ufficio centrale)

L'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ha per scopo:
a) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del personale dei monopoli di Stato, delle ore libere dal servizio mediante attivita' atte a sviluppare le capacita' intellettuali, morali e fisiche del personale stesso;
b) di provvedere all'assistenza morale e materiale del personale dei monopoli di Stato nei modi e con le forme che saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo articolo 3, nonche' di provvedere alla istituzione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti dei monopoli di Stato.
L'Ufficio centrale e' posto alle dirette dipendenze del direttore generale dei monopoli di Stato ed e diretto da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo.
Entrata in vigore il 20 maggio 1971