Ordinanza cautelare 19 luglio 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto prot. n. -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Palermo ha disposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e udito un difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. n. -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Palermo ha disposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti;
CONSIDERATO che l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO che, con documento depositato in data 04.02.2025, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse stante la sua volontà di non voler più ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che l’amministrazione intimata nulla ha eccepito al riguardo;
RITENUTO che va pronunciata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito;
RITENUTO che, data la particolarità della vicenda, sussistono ragioni per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.