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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 357/2022 R.G.
TRA rappresentata e difesa dall'avv. F. Parte_1
CIRILLO;
Ricorrente
E
in Controparte_1 persona del Direttore p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti U. FERRATO e M. CARNOVALE;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2022, la sig.ra Pt_1 deduceva che, con provvedimento n.
.6800.20/11/2020.0449114, l'ente resistente aveva CP_1 disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato
Cont fra la stessa e l'azienda “per il periodo del CP_3
09/2014, del 09/2015, dal 05/2016 al 06/2016, del 09/2016, dal 05/2019 al 06/2017 in quanto risultati insussistenti per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.” con conseguente invalidità del rapporto di lavoro ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali.
Allegava di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento e che il Comitato provinciale – con CP_1 delibera n. 17 del 14.4.2021 – lo rigettava sul presupposto della “inoperatività della società nel periodo 2012-2017 e
l'inesistenza dei rapporti di lavoro denunciati”. Chiedeva, in via principale, l'accertamento della regolare sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con l'azienda MA S.r.l.
e, per l'effetto, la condanna dell' alla ricostruzione CP_1 della posizione assicurativa e contributiva ed, in via subordinata, l'accertamento della regolare sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società MA S.r.l. con la reiezione di ogni domanda di ripetizione delle somme percepite, ovvero, con condanna della MA S.r.l. al pagamento delle somme a lui dovute, anche a titolo di risarcimento per il danno subito.
Ritualmente costituito in giudizio, l' deduceva la non CP_1 genuinità del rapporto di lavoro instaurato fra il ricorrente e la società MA (società oggetto di ispezione da parte dei
Cont funzionari di vigilanza dell' di RE EM e dell' CP_1 di RE EM e coinvolta in un procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Paola avente ad oggetto l'imputazione per truffa aggravata ai danni dell' e CP_1 concludeva per il rigetto della domanda giudiziale anche in relazione alle ulteriori prestazioni genericamente richieste.
Istruita documentalmente ed a mezzo di prova testimoniale, le parti – con note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
– insistevano nelle rispettive conclusioni ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato. Pacifico, per quanto già sopra ricordato, è che l' - con CP_1 provvedimento n. .6800.20/11/2020.0449114 emesso a CP_1 seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n.
Cont 2019011332/DDL del 23.8.2019 dell' di Parma-RE EM
(cui l'Istituto scrivente dichiara di fare richiamo integrale) – abbia disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato fra la ricorrente e la società MA
s.r.l. nei periodi: “del 09/2014, del 09/2015, dal 05/2016 al 06/2016, del 09/2016, dal 05/2017 al 06/2017 in quanto risultati insussistenti per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”.
In ragione di tale disconoscimento, l' si è premurato di CP_1 chiarire che il rapporto di lavoro non poteva ritenersi valido al fine delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali.
Al contempo si avvisava il destinatario della facoltà di ricorrere ex art. 42 e ss. L. n. 88/1989 contro il provvedimento emesso.
Ulteriormente pacifica è la circostanza secondo cui il ricorrente ha impugnato in sede amministrativa, con esito negativo, il suesposto provvedimento.
Ciò posto, la ricorrente agisce in sede giudiziale al fine di chiedere l'accertamento della sussistenza effettiva del rapporto di lavoro subordinato con la MA S.r.l., e, per l'effetto, la ricostruzione della posizione assicurativa e contributiva e, dunque, la revoca del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.
La domanda azionata è, dunque, costituita dall'accertamento della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e la MA S.r.l.
Giova premettere come il giudizio dinanzi all'AGO non sia – pacificamente - un giudizio impugnatorio di atti amministrativi.
Invero, il rapporto che lega la lavoratrice e l'Istituto previdenziale è un rapporto obbligatorio che ha ad oggetto una prestazione attesa dal privato e che spetta in ragione esclusiva della sussistenza di determinate condizioni di legge. Resta estraneo al rapporto l'esercizio da parte dell' di alcun potere autoritativo e di alcuna CP_1 discrezionalità.
Gli atti amministrativi che pone in essere l e che CP_1 ineriscono alla gestione del rapporto obbligatorio (ad es. accertamento dell'obbligazione, adempimento o rifiuto, ripetizione dell'indebita prestazione) non hanno, quindi, natura autoritativa, ma meramente ricognitiva della sussistenza delle condizioni di legge.
E, allora, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente,
l'eventuale inosservanza delle prescrizioni concernenti il procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori, senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato. Infatti, è chiaro che non sarebbe concepibile far dipendere dall'osservanza delle regole di un procedimento ricognitivo la consistenza della situazione creditoria o debitoria.
Opera, quindi, il principio dell'inesistenza di un'autonoma tutela dell'interesse procedimentale, dal momento che l'interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice dei diritti soggettivi (cfr. Cass. n. 2804/2003).
Peraltro, anche a voler prescindere dai principi di diritto suesposti, giova evidenziare come il provvedimento n.
.6800.20/11/2020.0449114 appare congruamente motivato in CP_1 relazione al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato atteso il riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019011332/DDL del 23.8.2019 ed all'accertata “carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”.
Così necessariamente delimitato l'oggetto del contendere (e ritenuta l'irrilevanza dei vizi supposti formali che la ricorrente imputa al provvedimento ), merita rammentare CP_1 che l' è legittimato a compiere atti di ricognizione CP_1 di situazioni giuridiche anche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale–assicurativo, deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (cfr. Cass. n. 809/2021;
Cass. n. 1399/2000), mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (cfr. Cass. n. 7139/2003).
Peraltro, in merito alla dimostrazione del vincolo di subordinazione, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che si sostanzia nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione dell'autonomia del lavoratore (cfr., tra le tante, Cass. n.
18660/2005; Cass. n. 20669/2004; Cass. n. 20002/2004; Cass.
n. 15275/2004).
Pochi dubbi si pongono allorquando la relazione di supremazia, che produce l'assoggettamento, si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. n. 7171/2003; Cass.
n.14664/2001; Cass. n. 4036/2000; Cass. n. 14284/1999) - quanto meno nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione (così precisa Cass. n. 6570/2000)
– quando risulti difficile l'accertamento diretto del tratto essenziale del lavoro subordinato come sopra delineato, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi di carattere sussidiario e funzione indiziaria, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della natura subordinata del rapporto (ad es. la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio).
Così ricostruito il quadro normativo e processuale di riferimento (anche in relazione alla distribuzione dell'onere della prova) ritiene il giudicante che parte ricorrente, di tanto onerata, non abbia dato adeguata dimostrazione del vincolo di subordinazione nei confronti della MA s.r.l.
In particolare, il teste sentito all'udienza del Tes_1
22.11.2023, non è stato ritenuto sufficientemente attendibile atteso il proprio interesse nel giudizio (in quanto affettivamente legato alla ricorrente e promotore di un giudizio nei confronti dell' pendente innanzi il CP_1
Tribunale di Cosenza – R.G. n. 157/2022 ed avente analogo tenore).
La teste , sentita all'udienza del 12.6.2024, ha Tes_2 dichiarato quanto segue: la ricorrente “veniva a fare la manutenzione […] Non ricordo di averla vista nel 2016, ma io ci sono stata pochissimi giorni […] La ricorrente come anche le altre operaie era una tuttofare all'inizio. Poi quando venivano aperti i vari puti di ristoro, la ricorrente, come anche le altre, venivano addette ai punti di ristoro […] La ricorrente l'ho vista per diversi anni, penso a partire dal
2011/2012 […] la ricorrente lavorava come manutentore, poi lavorava anche al self services negli ultimi giorni antecedenti l'apertura del parco, dopodiché io non la vedevo più perché andava al parco di Torremezzo. In particolare, ad aprile/maggio rimaneva al parco a Praia a Mare;
poi quando stava per aprire l'acqua park a Torremezzo (verso giugno) andava via”.
Sebbene le dichiarazioni rese confermino in linea di massima lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della ricorrente, si ritiene non sufficiente dimostrato lo svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività lavorativa a carattere subordinato nei confronti della datrice di lavoro MA S.r.l. per il periodo in contestazione.
In particolare, non risulta dimostrato il concreto assoggettamento della ricorrente all'altrui direzione nonché la sottoposizione della stessa agli ordini specifici;
l'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni da ella svolte;
la continuità e l'esclusività della prestazione;
il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione.
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente (si v. contratti di lavoro e buste paga) risulta frammentaria ed insufficiente in quanto non fa riferimento a tutti i periodi oggetto di contestazione da parte dell' resistente. CP_1
In sostanza non v'è prova (né documentale né testimoniale) della regolare sussistenza del rapporto di lavoro subordinato occorso tra la ricorrente e la MA S.r.l. per il periodo in contestazione.
A fronte dell'insufficienza probatoria di parte ricorrente,
l'istituto resistente ha offerto elementi da cui desumere la non genuinità del rapporto di lavoro instaurato fra la ricorrente e la società MA S.r.l.
In particolare, il verbale ispettivo n. 2019011332/DDL prodotto in atti rileva come, presso la sede legale della società MA S.r.l. sita in Poviglio in Via Piccola Angolo
Via Molinara Frazione Fodico, fosse presente “una costruzione tipo capannone di modeste dimensioni in muratura recintata con all'interno un'auto. Sul cancello chiuso di accesso sono presenti n. 4 buchette della posta intestate a varie società.
Dietro i vetri delle finestre della costruzione si intravedono mobili accatastati in maniera disordinata. Il tutto versa in evidente stato di abbandono/dismissioni da anni. Dalla struttura delle ditte, perlomeno in provincia di
RE EM, non risultano aver avuto nessuna attività […] in riferimento agli anni di imposta considerati, ovvero dal
2012 al 2017, per quel che attiene alla indebita compensazione, è emersa la certezza dell'inoperatività della società MA S.r.l. A tale conclusione, per le finalità del presente accertamento ispettivo è stato possibile giungere considerando i seguenti elementi, accertati anche dalla
Guardia di Finanza: assenza di sede legale ed operativa;
assenza di documentazione presso i professionisti indicati come tenutari della stessa;
assenza di alcun riscontro rispetto alle ingenti operazioni generatrici di IVA a credito”.
Peraltro, in ordine alla valenza probatoria dei verbali di accertamento degli organi ispettivi si precisa che gli stessi
“fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o ai fatti da lui compiuti […] La fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità i medesimi si siano convinti in virtù di presunzioni
o di personali considerazioni” (ex multis, Cass., n.
36573/2022).
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, non si rinvengono elementi solidi, specifici e concreti da cui desumere il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e la MA S.r.l.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 oltre accessori ove dovuti.
Così deciso in Cosenza, 04/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino