Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7702/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7702/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Busillo Emmanuela, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
D'Ambrosio Giovanni, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 07.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14.10.2024 [nata a [...] Parte_1 il 10.09.1972 (C.F. ] ha chiesto dichiararsi lo scioglimento C.F._1 del matrimonio contratto con [nato a [...] il [...] Controparte_1
1
(C.F. )] in data 20.12.2007 in Eboli (SA), dal quale erano nate C.F._2
Per_ le figlie (12.01.2001) e (29.06.2003), esponendo che la comunione Per_2 spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza di omologa n.
5418/2023 pubbl. il 29.11.2023.
La ricorrente chiedeva, in particolare, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
si costituiva con comparsa del 18.11.2024 dando atto di aver Controparte_1 raggiunto un accordo con la controparte in ordine alle condizioni del divorzio.
Alla udienza del 07.01.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato con le note del 10.12.2024), chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale sita in Eboli (SA) alla via Sacro Cuore, n. 2, resta assegnata alla Sig.r e rimarrà nella disponibilità della stessa e delle figlie Parte_1
Per_
e , con conseguente accollo da parte della Sig.ra di tutte le Per_2 Pt_1 spese legate alla conduzione dell'immobile; tutti i mobili d'arredo e suppellettili della casa coniugale restano assegnati alla Sig.ra dandosi atto, nel Pt_1 contempo, che il Sig ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali;
CP_1
2. Nessun assegno di mantenimento a carico del sig , essendo le figlie e la CP_1 sig.r economicamente indipendenti”. Pt_1
A tale udienza la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza di omologa n. 5418/2023 emessa dal Tribunale di Salerno in data 29.11.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2
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lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. ] e C.F._1 Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data C.F._2
20.12.2007 in Eboli (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del predetto Comune anno 2007, Atto n. 35 Parte I;
- provvede conformemente alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del
07.01.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 07.01.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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