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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.916/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Giuseppe MARINO) Parte_1
contro l (contumace), l' (Avv. Leonardo Lucio Moretti e Raffaele CP_1 CP_2
Esposito) e (Avv.Antonella Controparte_3
Pagnottella) e avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso del 12.09.2024, premesso di aver ricevuto in data 27/08/2024 l'intimazione di pagamento n. 03220249005393930000, lamentava che l'atto impugnato conteneva “avvisi di addebito che non sono mai stati ritualmente notificati e anche prescritti”, deducendo, in particolare, sulla “violazione degli artt.58-
60 Dpr 600/73 – artt.139-140 e ss cpc”, sulla “Inesistenza della notifica degli atti impugnati tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege, Cass., ord. 27 giugno 2019, n.17346, violazione o falsa applicazione dell'art. 16-ter del D.L. n.179/2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” e dall'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82” e alla “Carenza di motivazione e incertezza sull'ammontare del debito iscritto a ruolo, violazione o falsa applicazione degli art. 7 l.212/2000. Art. 3 L.241/1990 e art. 474 cpc” relativamente alle “spese esecutive non giustificate per € 33,52”. Concludeva chiedendo “- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo di CP_2
“Rigettarsi integralmente il ricorso nei confronti dell' . Con vittoria di spese e CP_2
competenze professionali di causa, oltre accessori (per le Avvocature Pubbliche cd.
“oneri riflessi” nella misura del 23,81%, come da recente giurisprudenza di merito, cfr.
TAR Piemonte, sez. II, 06.10.17, n. 1104, TAR Emilia Romagna, sez. II, 03.02.16, n.
151).
In subordine, qualora Codesto On. Giudice dovesse rilevare difetti nella notifica delle cartelle e degli atti conseguenziali o altri vizi formali, non imputabili all'Ente, o comunque dovesse accertare il maturarsi della prescrizione nel periodo successivo alla notifica delle cartelle, si chiede di tenerne conto in sede di distribuzione dell'onere delle spese di lite, non potendo essere addossate all' responsabilità per il CP_2
compimento di atti riservati dalla legge alla competenza ed alla responsabilità di altri soggetti.”.
Si costituiva in giudizio anche l' chiamata in causa, Controparte_4
deducendo di aver provveduto a notificare atti interruttivi della prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 33220160001886456000, chiedendo di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Il ricorrente ha agito in questa sede lamentando, da un lato la “mancata notificazione dell'avviso di addebito” presupposto dall'intimazione e dall'altro la prescrizione del credito portato dalla stessa.
Procedendo ad esaminare in tale sequenza le predette eccezioni appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi (cfr. Cass. sez. VI sent. 2 settembre 2020, n. 18256), a monte delle quali si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a
Pag. 2 di 9 ruolo del debito e con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale (e all'avviso di addebito ex art.30, c.14 DL n.78/10, conv. con mod.
L.122/10) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo (e dell'avviso addebito) per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (o intimazioni di pagamento), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Pag. 3 di 9 Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Come ha avuto modo di precisare la Suprema
Corte - Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016 - “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio”.
Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria
o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha, dunque, proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
-3-
In via preliminare deve osservarsi come all'udienza del 3 febbraio 2025 parte ricorrente abbia dichiarato “di rinunciare all'impugnativa delle cartelle di competenza dell' e CP_2
Pag. 4 di 9 al motivo di opposizione relativo alle spese esecutive”. In relazione alle pretese in questione, allora, non può che essere dichiarata cessata la materia del contendere, e deve disporsi sulle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Da questo punto di vista, occorre evidenziare come l' avesse fornito prova delle CP_2
notifica della sola cartella n. 03220190000774555000 in data 14.01.19 (come si evince dal doc. n. 1 dell' , e come abbia fornito CP_2 Controparte_5
per la cartella n. 03220190007177306000 prova della notifica in questione mediante deposito telematico e pubblicazione sul sito infocamere ex art. 26 DPR n. 602/73
(doc.n. 6 del fascicolo di . Vanno, pertanto, Controparte_5
riconosciute in favore dell' le spese di lite (liquidate in considerazione del valore CP_2
del credito portato dalla sola cartella validamente notificata), nella misura indicata in dispositivo.
-4-
Venendo, adesso, al merito dell'opposizione, quanto alle pretese relative agli avvisi di addebito portanti crediti dell' , deve in primo luogo osservarsi come CP_1 [...]
abbia fornito adeguata prova documentale della regolarità della Controparte_5
notifica a parte ricorrente di tutti gli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento: gli allegati al doc.n. 4 di contengono, Controparte_5
CP_ infatti, le ricevute di consegna di tutti gli avvisi di addebito emessi dall' e tali documenti non sono stati contestati da parte ricorrente alla prima difesa utile.
-5-
Venendo, adesso, all'esame dell'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti, devono ritenersi non prescritti i crediti di seguito indicati per le ragioni di seguito indicate e documentate da Controparte_5
-per crediti portati dall'Avviso di addebito 33220160001973186000, per cui la notifica era stata validamente effettuata il 28/12/2016, la prescrizione può dirsi interrotta nei successivi 5 anni, in quanto sebbene il doc. n. 8 non contenga una prova della validità della notifica dell' intimazione n. 03220199002707636000, la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'istanza di definizione agevolata del 20.03.2018
(doc. n. 13 di e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 09.11.2017 e dal CP_6
04.04.2022 al 19.07.2024 (doc. n. 18 dell' - richiamandosi, al riguardo, il CP_6
Pag. 5 di 9 principio per cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore -;
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220170000003892000 notificato il 09.02.2017 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'istanza di definizione agevolata del
27.03.2017 (doc. n.12) e con l'istanza di definizione agevolata del 20.03.2018 (doc. 13)
e coi pagamenti di cui all'istanza, decorsi dal 09.05.2017 al 03.01.2018; il 28.12.2018 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18 dell' ; CP_6
- per i crediti portati dall'avviso 33220170000014210000 la prescrizione quinquennale
è stata interrotta con l'istanza di definizione agevolata del 27.03.2017 (doc. 11) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal dal 09.05.2017 al 09.11.2017, dal 03.01.2018 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220170001314788000 notificato il 24.11.2017 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'istanza di definizione agevolata dell'11.05.2018 (doc. n. 14 di , con la notifica dell'intimazione CP_6
n.03220189003257868000 del 19.11.2018 (doc. n. 7 di e con i pagamenti di cui CP_6
all' istanza, decorsi dal 17.04.2018 al 20.02.2019 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024 (doc.
n. 18 dell' ; CP_6
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220170001314889000 notificato il 24.11.2017 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con la notifica dell'intimazione n.
03220189003257868000 del 19.11.2018 (doc. 7) con l'istanza di definizione agevolata dell'11.05.2018 (doc. 15) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 17.04.2019 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);- per i crediti portati dall'avviso
33220180000080101000 notificato il 16/06/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 20.02.2019 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024(doc. n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso 33220180000100519000 notificato il 16/06/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'istanza di rateizzazione del 15.03.2022
(doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 04.04.2022 al 12.07.2024(doc.
Pag. 6 di 9 n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220180000295516000 notificato il 18/06/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione del
15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 04.04.2022 al
12.07.2024(doc. n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220180000626571000 notificato il 05/07/2018 dal
04.04.2022 al 30.10.2023 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 30.10.2023(doc. n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220180001193669000 notificato il 26/07/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'invio del “PPT n.
03284201900002146001” notificato il 27.06.2019 (doc. 9) e del “PPT n.
03284201900002147001 notificato il 27.06.2019 (doc. 10), con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- anche per i crediti portati dall'avviso n. 33220180001239765000 notificato l'
11/10/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'invio del “PPT n.
03284201900002146001” notificato il 27.06.2019 (doc. 9) e del “PPT n.
03284201900002147001 notificato il 27.06.2019 (doc. 10), con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- anche per i crediti portati dall'avviso n. 33220180001420311000 notificato il
03/12/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'invio del “PPT n.
03284201900002146001” notificato il 27.06.2019 (doc. 9) e del “PPT n.
03284201900002147001 notificato il 27.06.2019 (doc. 10), con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- anche per i crediti portati dall'avviso n. 33220180001577090000 notificato il
05/12/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'invio del “PPT n.
03284201900002146001” notificato il 27.06.2019 (doc. 9) e del “PPT n.
03284201900002147001 notificato il 27.06.2019 (doc. 10), con l' istanza di
Pag. 7 di 9 rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- anche per i crediti portati dall'avviso n. 33220190000290340000 notificato il
14/06/2019 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 04.04.2022 al
12.07.2024 (doc. n. 18).
-6-
Quanto, infine, alla eccezione di “Inesistenza della notifica degli atti impugnati tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege”, basti osservare come a partire dall'adozione da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione della sentenza del 18.05.2022 n. 15979 la S.C. sia costante nell'affermare la validità della notifica proveniente da un indirizzo pec comunque riconducibile all'amministrazione, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, come avvenuto nel caso di specie. Nel merito, pertanto, l'opposizione non può che essere integralmente rigettata.
-7-
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell
[...]
che, tenuto conto dei valori di cui al d.m. 55/2014 (tenuto Controparte_4
conto, in particolare, dei valori medi relativi allo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 euro) si liquidano in complessivi euro 18.916,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge. Il medesimo ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che, CP_2
tenuto conto dei valori di cui al d.m. 55/2014 (tenuto conto, in particolare, dei valori medi relativi allo scaglione da 5200,00 a 26.000,00 a euro), si liquidanote in complessivi euro 5391,00 per compensi professionali, oltre ad eventuali oneri accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da contro l'intimazione di pagamento n. Parte_1
03220249005393930000 e lo condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti
Pag. 8 di 9 dell , liquidate in complessivi euro 18.916,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 03220190000774555000 e alla cartella n. 03220190007177306000 di competenza dell' condanna al pagamento delle spese di lite nei CP_2 Parte_1
confronti dell' liquidate in complessivi euro 5391,00 per compensi, oltre ad CP_2
eventuali oneri accessori dovuti per legge.
Chieti, lì 8 luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 9 di 9
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.916/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Giuseppe MARINO) Parte_1
contro l (contumace), l' (Avv. Leonardo Lucio Moretti e Raffaele CP_1 CP_2
Esposito) e (Avv.Antonella Controparte_3
Pagnottella) e avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso del 12.09.2024, premesso di aver ricevuto in data 27/08/2024 l'intimazione di pagamento n. 03220249005393930000, lamentava che l'atto impugnato conteneva “avvisi di addebito che non sono mai stati ritualmente notificati e anche prescritti”, deducendo, in particolare, sulla “violazione degli artt.58-
60 Dpr 600/73 – artt.139-140 e ss cpc”, sulla “Inesistenza della notifica degli atti impugnati tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege, Cass., ord. 27 giugno 2019, n.17346, violazione o falsa applicazione dell'art. 16-ter del D.L. n.179/2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” e dall'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82” e alla “Carenza di motivazione e incertezza sull'ammontare del debito iscritto a ruolo, violazione o falsa applicazione degli art. 7 l.212/2000. Art. 3 L.241/1990 e art. 474 cpc” relativamente alle “spese esecutive non giustificate per € 33,52”. Concludeva chiedendo “- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo di CP_2
“Rigettarsi integralmente il ricorso nei confronti dell' . Con vittoria di spese e CP_2
competenze professionali di causa, oltre accessori (per le Avvocature Pubbliche cd.
“oneri riflessi” nella misura del 23,81%, come da recente giurisprudenza di merito, cfr.
TAR Piemonte, sez. II, 06.10.17, n. 1104, TAR Emilia Romagna, sez. II, 03.02.16, n.
151).
In subordine, qualora Codesto On. Giudice dovesse rilevare difetti nella notifica delle cartelle e degli atti conseguenziali o altri vizi formali, non imputabili all'Ente, o comunque dovesse accertare il maturarsi della prescrizione nel periodo successivo alla notifica delle cartelle, si chiede di tenerne conto in sede di distribuzione dell'onere delle spese di lite, non potendo essere addossate all' responsabilità per il CP_2
compimento di atti riservati dalla legge alla competenza ed alla responsabilità di altri soggetti.”.
Si costituiva in giudizio anche l' chiamata in causa, Controparte_4
deducendo di aver provveduto a notificare atti interruttivi della prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 33220160001886456000, chiedendo di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Il ricorrente ha agito in questa sede lamentando, da un lato la “mancata notificazione dell'avviso di addebito” presupposto dall'intimazione e dall'altro la prescrizione del credito portato dalla stessa.
Procedendo ad esaminare in tale sequenza le predette eccezioni appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi (cfr. Cass. sez. VI sent. 2 settembre 2020, n. 18256), a monte delle quali si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a
Pag. 2 di 9 ruolo del debito e con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale (e all'avviso di addebito ex art.30, c.14 DL n.78/10, conv. con mod.
L.122/10) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo (e dell'avviso addebito) per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (o intimazioni di pagamento), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Pag. 3 di 9 Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Come ha avuto modo di precisare la Suprema
Corte - Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016 - “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio”.
Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria
o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha, dunque, proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
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In via preliminare deve osservarsi come all'udienza del 3 febbraio 2025 parte ricorrente abbia dichiarato “di rinunciare all'impugnativa delle cartelle di competenza dell' e CP_2
Pag. 4 di 9 al motivo di opposizione relativo alle spese esecutive”. In relazione alle pretese in questione, allora, non può che essere dichiarata cessata la materia del contendere, e deve disporsi sulle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Da questo punto di vista, occorre evidenziare come l' avesse fornito prova delle CP_2
notifica della sola cartella n. 03220190000774555000 in data 14.01.19 (come si evince dal doc. n. 1 dell' , e come abbia fornito CP_2 Controparte_5
per la cartella n. 03220190007177306000 prova della notifica in questione mediante deposito telematico e pubblicazione sul sito infocamere ex art. 26 DPR n. 602/73
(doc.n. 6 del fascicolo di . Vanno, pertanto, Controparte_5
riconosciute in favore dell' le spese di lite (liquidate in considerazione del valore CP_2
del credito portato dalla sola cartella validamente notificata), nella misura indicata in dispositivo.
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Venendo, adesso, al merito dell'opposizione, quanto alle pretese relative agli avvisi di addebito portanti crediti dell' , deve in primo luogo osservarsi come CP_1 [...]
abbia fornito adeguata prova documentale della regolarità della Controparte_5
notifica a parte ricorrente di tutti gli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento: gli allegati al doc.n. 4 di contengono, Controparte_5
CP_ infatti, le ricevute di consegna di tutti gli avvisi di addebito emessi dall' e tali documenti non sono stati contestati da parte ricorrente alla prima difesa utile.
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Venendo, adesso, all'esame dell'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti, devono ritenersi non prescritti i crediti di seguito indicati per le ragioni di seguito indicate e documentate da Controparte_5
-per crediti portati dall'Avviso di addebito 33220160001973186000, per cui la notifica era stata validamente effettuata il 28/12/2016, la prescrizione può dirsi interrotta nei successivi 5 anni, in quanto sebbene il doc. n. 8 non contenga una prova della validità della notifica dell' intimazione n. 03220199002707636000, la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'istanza di definizione agevolata del 20.03.2018
(doc. n. 13 di e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 09.11.2017 e dal CP_6
04.04.2022 al 19.07.2024 (doc. n. 18 dell' - richiamandosi, al riguardo, il CP_6
Pag. 5 di 9 principio per cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore -;
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220170000003892000 notificato il 09.02.2017 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'istanza di definizione agevolata del
27.03.2017 (doc. n.12) e con l'istanza di definizione agevolata del 20.03.2018 (doc. 13)
e coi pagamenti di cui all'istanza, decorsi dal 09.05.2017 al 03.01.2018; il 28.12.2018 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18 dell' ; CP_6
- per i crediti portati dall'avviso 33220170000014210000 la prescrizione quinquennale
è stata interrotta con l'istanza di definizione agevolata del 27.03.2017 (doc. 11) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal dal 09.05.2017 al 09.11.2017, dal 03.01.2018 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220170001314788000 notificato il 24.11.2017 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'istanza di definizione agevolata dell'11.05.2018 (doc. n. 14 di , con la notifica dell'intimazione CP_6
n.03220189003257868000 del 19.11.2018 (doc. n. 7 di e con i pagamenti di cui CP_6
all' istanza, decorsi dal 17.04.2018 al 20.02.2019 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024 (doc.
n. 18 dell' ; CP_6
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220170001314889000 notificato il 24.11.2017 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con la notifica dell'intimazione n.
03220189003257868000 del 19.11.2018 (doc. 7) con l'istanza di definizione agevolata dell'11.05.2018 (doc. 15) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 17.04.2019 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);- per i crediti portati dall'avviso
33220180000080101000 notificato il 16/06/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 20.02.2019 e dal 04.04.2022 al 12.07.2024(doc. n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso 33220180000100519000 notificato il 16/06/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'istanza di rateizzazione del 15.03.2022
(doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 04.04.2022 al 12.07.2024(doc.
Pag. 6 di 9 n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220180000295516000 notificato il 18/06/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione del
15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 04.04.2022 al
12.07.2024(doc. n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220180000626571000 notificato il 05/07/2018 dal
04.04.2022 al 30.10.2023 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 30.10.2023(doc. n. 18);
- per i crediti portati dall'avviso n. 33220180001193669000 notificato il 26/07/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'invio del “PPT n.
03284201900002146001” notificato il 27.06.2019 (doc. 9) e del “PPT n.
03284201900002147001 notificato il 27.06.2019 (doc. 10), con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- anche per i crediti portati dall'avviso n. 33220180001239765000 notificato l'
11/10/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'invio del “PPT n.
03284201900002146001” notificato il 27.06.2019 (doc. 9) e del “PPT n.
03284201900002147001 notificato il 27.06.2019 (doc. 10), con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- anche per i crediti portati dall'avviso n. 33220180001420311000 notificato il
03/12/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'invio del “PPT n.
03284201900002146001” notificato il 27.06.2019 (doc. 9) e del “PPT n.
03284201900002147001 notificato il 27.06.2019 (doc. 10), con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- anche per i crediti portati dall'avviso n. 33220180001577090000 notificato il
05/12/2018 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l'invio del “PPT n.
03284201900002146001” notificato il 27.06.2019 (doc. 9) e del “PPT n.
03284201900002147001 notificato il 27.06.2019 (doc. 10), con l' istanza di
Pag. 7 di 9 rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal
04.04.2022 al 12.07.2024 (doc. n. 18);
- anche per i crediti portati dall'avviso n. 33220190000290340000 notificato il
14/06/2019 la prescrizione quinquennale è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione del 15.03.2022 (doc. 16) e con i pagamenti di cui all' istanza, decorsi dal 04.04.2022 al
12.07.2024 (doc. n. 18).
-6-
Quanto, infine, alla eccezione di “Inesistenza della notifica degli atti impugnati tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege”, basti osservare come a partire dall'adozione da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione della sentenza del 18.05.2022 n. 15979 la S.C. sia costante nell'affermare la validità della notifica proveniente da un indirizzo pec comunque riconducibile all'amministrazione, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, come avvenuto nel caso di specie. Nel merito, pertanto, l'opposizione non può che essere integralmente rigettata.
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Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell
[...]
che, tenuto conto dei valori di cui al d.m. 55/2014 (tenuto Controparte_4
conto, in particolare, dei valori medi relativi allo scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 euro) si liquidano in complessivi euro 18.916,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge. Il medesimo ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che, CP_2
tenuto conto dei valori di cui al d.m. 55/2014 (tenuto conto, in particolare, dei valori medi relativi allo scaglione da 5200,00 a 26.000,00 a euro), si liquidanote in complessivi euro 5391,00 per compensi professionali, oltre ad eventuali oneri accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da contro l'intimazione di pagamento n. Parte_1
03220249005393930000 e lo condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti
Pag. 8 di 9 dell , liquidate in complessivi euro 18.916,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 03220190000774555000 e alla cartella n. 03220190007177306000 di competenza dell' condanna al pagamento delle spese di lite nei CP_2 Parte_1
confronti dell' liquidate in complessivi euro 5391,00 per compensi, oltre ad CP_2
eventuali oneri accessori dovuti per legge.
Chieti, lì 8 luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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