Sentenza 12 novembre 1965
Massime • 2
La servitu di veduta - salvo che il titolo non disponga diversamente non inerisce all'intero fondo nel quale e possibile guardare dal fondo dominante, ma soltanto alla zona a questo contigua, nei limiti nei quali opera per il proprietario, a norma dell'art. 907 cod.civ., il divieto di costruire. Soltanto nell'ambito di tale zona, considerata dal legislatore necessaria e sufficiente per l'Esercizio della servitu di veduta e determinativa,percio,dall'estensione della servitu stessa, la veduta e, infatti, esercitata jure servitutis ed il vantaggio che il fondo dominante ne ritrae costituisce una limitazione ed un peso per il fondo servente, determinando quel vincolo di assoggettamento dall'uno all'altro fondo,in cui si sostanzia il rapporto di servitu. Oltre i limiti di tale zona, la veduta costituisce, invece, esplicazione del diritto di proprieta, cioe una mera res facti esercitata jure proprietatis, che il proprietario del fondo sul quale si esplica ha facolta di eliminare mediante l'utilizzazione della cosa propria. Pertanto, la maggiore possibilita di inspicere nel fondo contiguo, derivava dallo spostamento in altezza del luogo di Esercizio della servitu di veduta, quando si esplica oltre i limiti del fondo servente, e cioe al di la della zona di tre metri misurata a norma dell'art. 907 cod.civ., non esercitandosi jure servitutis, non puo dar luogo ad aggravamento della servitu di veduta e non rende illegittima, a norma dell'art. 1067 cod.civ., l'innovazione dalla quale deriva.*
Nelle memorie illustrative e, a maggior ragione,nelle note di udienza non possono essere trattate questioni non prospettate nel ricorso, che fissa i limiti nei quali e esercitabile il controllo sulla legittimita della decisione impugnata.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/11/1965, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1965 |
Testo completo
La servitu di veduta - salvo che il titolo non disponga diversamente non inerisce all'intero fondo nel quale e possibile guardare dal fondo dominante, ma soltanto alla zona a questo contigua, nei limiti nei quali opera per il proprietario, a norma dell'art. 907 cod.civ., il divieto di costruire. Soltanto nell'ambito di tale zona, considerata dal legislatore necessaria e sufficiente per l'Esercizio della servitu di veduta e determinativa,percio,dall'estensione della servitu stessa, la veduta e, infatti, esercitata jure servitutis ed il vantaggio che il fondo dominante ne ritrae costituisce una limitazione ed un peso per il fondo servente, determinando quel vincolo di assoggettamento dall'uno all'altro fondo,in cui si sostanzia il rapporto di servitu. Oltre i limiti di tale zona, la veduta costituisce, invece, esplicazione del diritto di proprieta, cioe una mera res facti esercitata jure proprietatis, che il proprietario del fondo sul quale si esplica ha facolta di eliminare mediante l'utilizzazione della cosa propria. Pertanto, la maggiore possibilita di inspicere nel fondo contiguo, derivava dallo spostamento in altezza del luogo di Esercizio della servitu di veduta, quando si esplica oltre i limiti del fondo servente, e cioe al di la della zona di tre metri misurata a norma dell'art. 907 cod.civ., non esercitandosi jure servitutis, non puo dar luogo ad aggravamento della servitu di veduta e non rende illegittima, a norma dell'art. 1067 cod.civ., l'innovazione dalla quale deriva.*