Articolo 4 della Legge 11 aprile 1955, n. 288
Articolo 3
Versione
12 maggio 1955
Art. 4.
Alle spese previste dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 12 maggio 1955