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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/10/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 341/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore -
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello di Divorzio proposta da:
nato a [...] il 7.3. 1973, Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Ospedale A. Gallino 6/3, presso l'Avv. Greta Oliveri, che lo rappresenta e difende iuxta mandatum contenuto nella busta telematica con cui è stato depositato il ricorso
- Appellante -
-
contro
-
nata a [...] il [...], CP_1
rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'avv. Diego Ghisilieri del Foro di Genova, con studio in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 13a/3 come da come da mandato in calce e disgiuntamente alla comparsa di risposta
-Appellata -
E nei confronti di
, nata a [...] il 12.09.) e , nata a [...] il CP_2 CP_3
17.04.2018, entrambe rappresentate e difese nel presente procedimento di appello dal curatore speciale Avv. Chiara Carbonaro del Foro della Spezia, come da nomina contenuta nell'ordinanza del
Tribunale della Spezia datata 9.11.2023 emessa nel procedimento identificato con R.g. n. 518/2023 ad esito del quale è stata emessa la sentenza 7.03.2025 n. 119 oggetto della presente impugnazione ed elettivamente domiciliate agli effetti del presente procedimento presso lo studio di quest'ultima in
ZA (SP), in viale della Pace, 6
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
avverso la sentenza n. 119/2025 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 7.3.2025.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Genova, in riforma dell'impugnata decisione del Tribunale della
Spezia n. 119/2025 in data 7 marzo u.s., rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annullare e/o revocare il provvedimento con cui è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. e, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso Parte_1
delle figlie minori nata a [...] il [...], e [AV CP_2 CP_3
(GE), 17-9-2018], con collocamento presso la madre;
-consentire in ogni caso l'effettuazione di videochiamate protette per poi passare ad incontri protetti tra il Sig. le figlie. Parte_1
Con integrale compensazione di spese processuali, diritti ed onorari”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita
1) IN VIA PRELIMINARE
dichiarare l'appello di parte inammissibile e/o improcedibile per i motivi di cui sub 1) Parte_1
2) IN VIA PRINCIPALE
dichiarare l'appello di parte inefficace, improponibile, inammissibile, improcedibile per i Parte_1 motivi di cui sub 2)
3) IN VIA PRINCIPALE GRADATA respingere tutte le domande avversarie perchè infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i motivi di cui sub 3), 4), 5)
4) Con vittoria di spese giudiziali, competenze, spese forfettarie per entrambi i gradi di giudizio
5) Con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Per il curatore speciale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, reiectis contrariis, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare il gravame proposto perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto, conseguentemente respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate con conferma della decisione impugnata.
Con vittoria di spese giudiziali, competenze e spese forfettarie di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27/02/2023 e regolarmente notificato, ha CP_1 adito il Tribunale della Spezia, esponendo:
-di aver contratto matrimonio civile in Levanto (SP) in data 8.5.2010 con;
Parte_1
-che dall'unione sono nate le figlie (il 12.9.2010) e (il 17.9.2018); CP_2 CP_3
- che sin dall'inizio erano emersi problemi, dovuti alla dipendenza dall'alcool del signor Parte_1
Riportava in particolare che il primo episodio di violenza rilevante si era verificato nel marzo 2011, quando il marito, rientrato a casa in stato di alterazione, aveva cominciato ad urlare e lanciare oggetti
(immondizia, pannolini) contro la sig.ra e la figlia di pochi mesi, arrivando a spintonare la CP_1 moglie per le scale di casa: quest'ultima, per proteggere la bambina, aveva urtato con violenza gli scalini e ciò aveva comportato per lei problemi fisiatrici cronici a due vertebre e al bacino.
Ricordava ancora che al fine di agevolare la situazione, il padre della stessa aveva offerto al genero un lavoro all'interno del Servizio di Assistenza Caldaie di cui era proprietario, ma che il signor si era rivelato incostante, mai puntuale, protagonista di comportamenti censurabili quali ad Parte_1 esempio portare incassi incongruenti con gli interventi eseguiti, sostenendo di aver smarrito le somme mancanti, utilizzare l'auto aziendale per scopi personali, restituendola in più casi danneggiata, ritardare con i clienti inventando scuse ma venendo poi visto presso bar e locali.
Deduceva ancora che la condotta del marito era parsa normalizzarsi almeno nei confronti della figlia tutto ciò fino all'estate del 2018, quando le condotte riprovevoli si verificavano anche nei CP_2 confronti di quest'ultima: a quel punto, a dicembre 2018, dopo l'ennesima scenata con lancio di oggetti, la sig.ra aveva deciso di portare le bambine via di casa e rifugiarsi dai genitori. CP_1
Questa decisione aveva ha comportato un progressivo intensificarsi delle condotte violente e minacciose da parte del signor che la signora dettagliatamente ivi descriveva. Parte_1 CP_1
Con decreto di omologazione n. 5797 del 5.8.2019 i coniugi si sono separati, e l'accordo di separazione prevedeva che il marito versasse alla moglie € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie: tuttavia, al momento della presentazione del ricorso, il signor aveva versato solo una mensilità. Parte_1
Altri episodi violenti e minacciosi erano riferiti dalla ricorrente, accaduto nel febbraio 2020, nell'estate successiva e nel dicembre 2020.
Riportava poi che il rapporto con le figlie era praticamente inesistente e che per tutto quanto sopra pendeva procedimento penale, oltre altro procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di
Genova volto ad ottenere la decadenza della potestà genitoriale del signor Parte_1
Tanto premesso, chiedeva lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva con cui contestava tutto quanto ex adverso dedotto, Parte_1 nulla opponendo quanto allo scioglimento del matrimonio, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Affermava in particolare:
- di non essere stato dipendente da alcool e gioco;
- che controparte non aveva mai depositato certificati a prova dei problemi fisici asseritamente causati dalle violenze del resistente;
- che prima di svolgere attività lavorativa con il suocero, aveva svolto numerosi altri lavori, sempre con precisione e puntualità;
- che non aveva mai fatto uso di sostanze, quando invece la signora ha sempre fatto uso di CP_1 cocaina e cannabinoidi;
- di contestare gli episodi dell'estate 2018 narrati da controparte e che nel dicembre 2018, senza spiegazione, la signora aveva abbandonato il tetto coniugale, andando a vivere a casa dei CP_1 propri genitori unitamente alle proprie figlie. Tutto ciò dopo 8 anni dalla nascita della prima figlia, circostanza che smentirebbe il fatto che egli fosse un individuo pericoloso, altrimenti non sarebbe rimasta a vivere insieme alla figlia con lui per tutto quel tempo;
- che la signora aveva un comportamento altalenante, un giorno permettendo al resistente di CP_1 vedere le figlie, un giorno no: comportamenti che gli avevano provocato un forte malessere;
- che aveva dedicato molto tempo alle sue figlie, accompagnandole a eventi, portandole in piscina e dal pediatra, e si era occupato della loro cura senza mai far loro mancare nulla. Tuttavia, ha sostenuto che la madre fosse infastidita dal suo coinvolgimento e dalla relazione affettuosa che aveva con le figlie, al punto da contestare episodi come la cena con la figlia maggiore nel 2019, nonostante lei avesse dichiarato di dover "sfuggire" al padre per motivi di violenza.
- che sussistevano anche dubbi sulla responsabilità genitoriale della madre, sottolineando che nel
2019 si è trasferita con un nuovo compagno, un muratore con cui aveva avuto una relazione durante il matrimonio. La madre avrebbe dovuto adottare misure di sicurezza se le figlie fossero state davvero in pericolo, ma invece non ha preso precauzioni adeguate.
- che non aveva potuto versare completamente l'assegno di mantenimento a causa di difficoltà economiche, ma ha ribadito che aveva versato due mensilità e che voleva regolarizzare la sua situazione. Inoltre, contestava l'episodio del 21 dicembre 2020, in cui si è recato sotto casa della madre per prendere la figlia, ma non è stato fatto entrare senza giustificato motivo.
- che aveva sempre rispettato le disposizioni del tribunale, effettuando telefonate protette con le figlie, anche se aveva lamentato che la comunicazione con la figlia minore, che era molto piccola al momento della separazione, è stata difficile. Affermava ancora la madre avesse intenzionalmente ostacolato il rapporto tra il padre e le figlie, al punto da temere che la figlia più piccola potesse non ricordarsi più di lui.
- che, nonostante le difficoltà, aveva sempre cercato di rimanere presente nella vita delle figlie, collaborando con i servizi sociali e partecipando attivamente alle sedute presso il SERD.
Evidenziava anche che c'erano questioni in sospeso riguardo alla casa coniugale, per la quale i suoi genitori avevano prestato dei soldi per l'acquisto, e che durante il periodo in cui ha vissuto nella casa coniugale, ha sostenuto numerose spese.
In data 15.6.2023 venivano assunti provvedimenti provvisori e urgenti, parzialmente modificati alla luce del sopravvenuto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del
19.6.2023, con cui era stata disposta la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle Parte_1 figlie e ed era stato disposta la sospensione delle frequentazioni tra le minori ed il padre, CP_2 CP_3 con la previsione che i contatti delle figlie col padre avrebbero potuto riprendere “su richiesta delle minori, previo accertamento delle loro condizioni emotive e nel loro preminente interesse, sentita la madre”. Il Tribunale della Spezia pronunciava quindi lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n. 799/2023, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Nominava, in favore delle minori, un curatore speciale nella persona dell'avv. Chiara Carbonaro, la quale - in data 22.12.2023 - si è costituita in giudizio per entrambe le minori depositando separate memorie di costituzione.
Con decreto del Prefetto della Spezia del 7.12.2023 entrambe le minori – a seguito di apposita istanza presentata dalla madre in data 3.7.2023 – hanno mutato il proprio cognome da Parte_1
(cognome del padre) a (cognome della madre) e tale modifica è stata recepita dagli uffici CP_1 anagrafici.
Ad esito del giudizio, con la sentenza in oggi impugnata, il Tribunale di La Spezia ha:
-confermato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulle figlie, richiamando la decisione del Tribunale per i Minorenni e sostenendo che fosse nell'interesse superiore delle minori e disposto l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, quale conseguenza diretta della decadenza del padre.
Riteneva inoltre che le circostanze non permettessero una ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie.
L'interruzione dei legami non riguardava solo il padre, ma anche il nucleo familiare paterno.
La figlia ascoltata dal Tribunale in data 0.4.2024, aveva espressamente dichiarato di voler CP_2 interrompere i rapporti con il padre, preferendo chiamarlo ” anziché “papà”. troppo Pt_1 CP_3 piccola per esprimere un'opinione, non è stata ascoltata a causa della sua età.
- respinto la richiesta del padre di riattivare le videochiamate e gli incontri protetti, in quanto contraria all'interesse delle minori e non supportata da un senso critico da parte del padre. Il
Tribunale ha stabilito che tali attività potrebbero riprendere solo se richieste dalle minori in futuro, previa valutazione delle loro condizioni emotive e previa consultazione della madre.
- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento e la contribuzione alle spese straordinarie, confermato i provvedimenti provvisori già assunti. Non vi era alcuna contestazione tra le parti su questo punto, e il padre era comunque tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie, indipendentemente dalla sua attività lavorativa.
Il signor proponeva appello avverso la suddetta sentenza, sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA PRONUNCIA DI DECADENZA DALLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE Sosteneva che, a differenza di quanto richiesto dall' articolo 330 c.c. e dalla giurisprudenza, nel caso di specie non vi era un concreto pregiudizio a danno delle minori riconducibile alla figura paterna.
Sottolineava che "non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave".
In sintesi, riteneva che il Tribunale si fosse adagiato sulla decisione del Tribunale per i minorenni senza operare nessun rilievo critico, omettendo di fornire una motivazione valida.
2) ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA CONCESSIONE DELLE VIDEOCHIAMATE
PRODROMICHE A SUCCESSIVI INCONTRI PROTETTI
Riteneva innanzitutto che la videochiamata non poteva essere in alcun modo sostitutiva della relazione fisica, quindi chiedeva che fosse tenuta come strumento integrativo a supporto degli incontri veri e propri con le figlie.
Affermava inoltre che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere le videochiamate contrarie al benessere e alla serenità delle figlie, sottolineando come con tale limitazione egli avrebbe perso completamente ogni tipo di contatto con le due figlie. Poneva poi l'accento sul rapporto con CP_3 sostenendo di non essere mai riuscito a costruirlo in quanto la separazione con la signora era avvenuta quando la stessa era molto piccola.
Infine sosteneva che "durante le videochiamate effettuate in precedenza con la figlia egli non CP_2 aveva mai tenuto comportamenti inadeguati, né disdicevoli”.
3) ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE CIRCA LA CONDANNA
ALLE SPESE PROCESSUALI
Riteneva infine che il Giudice di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 92 c.p.c. dopo la l.162/2014, avrebbe dovuto compensare le spese, tenuto conto che era stato lui stesso ad aver sottolineato la peculiarità del caso.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio la signora sostenendo: CP_1
1) La nullità o l'inesistenza della procura di controparte, in quanto la stessa non indicava né il procedimento né il grado di giudizio né l'autorità adita. Inoltre è priva di attestazione di conformità.
2) L'inammissibilità della domanda nuova, ossia quella di annullare o revocare il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, rilevando come mai prima d'ora la parte odierna appellante ha preso posizione sul Decreto del Tribunale dei Minorenni che ne dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nel merito, chiede il respingersi la domanda avversaria in quanto totalmente infondata. Riteneva che la motivazione fosse presente e che consistesse proprio nel richiamo all'esauriente motivazione data dal Tribunale per i Minorenni.
Confutava, poi, quanto detto da controparte circa l'insussistenza dei presupposti per la decadenza genitoriale, ritenendone la sussistenza provata da più elementi, tra cui l'ascolto della piccola CP_2
Quanto al tenore delle telefonate protette, secondo la signora l'affermazione circa la buona CP_1 condotta nelle pregresse videochiamate con sarebbe smentite dall'ascolto di nonché dalla CP_2 CP_2 relazione dell'educatrice incaricata delle telefonate protette.
In punto spese, contestava quanto ex adverso proposto,
Chiedeva, da ultimo, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva altresì l'Avv. Carbonaro, curatore speciale delle minori e deducendo CP_2 CP_3 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto non integrerebbe i requisiti dell'articolo
342 c.p.c., non avendo l'appellante indicato gli elementi concreti e di fatto che il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato.
Nel merito riteneva comunque che la censura fosse senza fondamento poiché il Tribunale, correttamente, aveva rilevato che:
* la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor non era mai stata Parte_1 contestata dall'odierno appellante né è stata svolta da quest'ultimo espressa domanda di ripristino della responsabilità genitoriale e revoca del decreto ablatorio definitivo;
* le circostanze di fatto emerse ed acquisite nel giudizio di Primo Grado avevano confermato le circostanze poste a fondamento del decreto definitivo di decadenza.
Infatti dagli elementi probatori era emerso: l'esistenza di procedimento penale a carico del signor per minacce, molestie e/o percosse;
per il periodo dal novembre 2021 all'aprile 2022 la Parte_1 positività dell'appellante ad alcool e cocaina, nell'agosto 2022 la positività a cocaina;
per il periodo successivo alla data del 21.04.2023 e fino ad oggi non vi era prova né della sottoposizione del a controlli relativi all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti né del fatto che il medesimo Parte_1
Co avesse seguito stesse seguendo un percorso di riabilitazione e cura e di sostegno alla genitorialità;
l'assenza di contatti diretti tra il Servizio Sociale ed il signor successivi alla metà dell'anno Parte_1
2023; l'interruzione dei rapporti tra il padre e le figlie ed anche tra le minori ed i parenti della linea paterna;
l'irregolare adempimento degli obblighi economici nei confronti delle figlie;
il permanere del disagio e della sofferenza di nei confronti della figura paterna;
l'assenza di rapporti tra CP_2
l'appellante e la minore l'assenza di una rilettura critica della propria condotta da parte del CP_3 signor e la tendenza a minimizzare la gravità della situazione creatasi;
Parte_1
* la domanda di revoca della pronuncia sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta nelle conclusioni dell'appello, è infondata in assenza di circostanze nuove allegate e provate.
- che anche il secondo motivo è inammissibile e infondato poiché si trattava di una generica richiesta.
La curatrice sosteneva pertanto che il Tribunale aveva correttamente statuito anche sul punto, in assenza di concreti e provati elementi da fatto che dimostrassero un concreto e genuino cambiamento della condotta del signor nei confronti delle figlie e l'adesione del medesimo ad un percorso Parte_1 di cura presso il SERD e di sostegno personale e genitoriale.
Il Giudice di prime cure, nel pronunciarsi, aveva ritenuto prevalente l'interesse alla tutela della serenità delle minori rispetto all'aspirazione paterna alla ripresa dei rapporti con le figlie non sostenuta dalla prova della effettiva e genuina adesione ad un percorso di riabilitazione, cura e sostegno alla genitorialità.
L'Avv. Carbonaro affermava quindi che non sussistevano le condizioni per modificare la pronuncia di primo grado sul punto, poiché non c'era stata nessuna modifica delle circostanze di fatto.
- quanto al motivo sulle spese, riteneva che il Tribunale avesse correttamente applicato i principi di cui all'articolo 91 c.p.c.
Comunicata la pendenza del procedimento alla Procura Generale, che non interveniva, e fissata l'udienza di discussione al giorno 1.10.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate le note da tutte le parti, la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
***
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Seguendo l'ordine delle questioni da esaminare, in via preliminare non appare tuttavia fondata e comunque tardiva l'eccezione sollevata dalla difesa di parte appellata circa l'inesistenza della procura di parte appellante: è stata infatti prodotta in allegato all'atto di appello quella stessa procura rilasciata dal in data 18.11.2021 al medesimo odierno difensore per rappresentarlo “nel Parte_1 presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado” senza che in primo grado fosse mai stata mossa alcuna contestazione sul punto, il che porta a ritenere sanata l'eventuale originaria irregolarità, per genericità, della stessa. Ancora in via preliminare, anche se già strettamente collegata all'esame del merito dell'appello con riferimento al suo primo motivo, va osservato che effettivamente, come del resto eccepito dalle difese dell'appellata e del curatore delle minori, il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Genova del 19.6.2023 che, come sopra ricordato, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del e di cui oggi l'appellante chiede la revoca, non era mai stato Parte_1 oggetto di impugnazione, né in via autonoma (potendo essere oggetto di reclamo) né in seno al procedimento di divorzio di primo grado, tanto è vero che in tale sede il Tribunale della Spezia ha espressamene evidenziato che “sul punto non risulta che il resistente (e cioè il n.d.r.) si sia Parte_1 mai formalmente opposto nel presente giudizio”.
Ciò rende all'evidenza tardiva e pertanto non ammissibile qualsiasi contestazione al riguardo.
Solo per completezza e quanto al merito, ritiene tuttavia la Corte di sottolineare che tale provvedimento è sorretto da una più che congrua ed ampia motivazione, che ha peraltro dato conto dei due anni di procedimento svolto innanzi al T.M. e di tutta l'istruttoria ivi svolta.
A sua volta, il Tribunale di La Spezia, nel richiamare la relativa motivazione, facendola propria, e nel confermare il suo decisum, ha altresì richiamato gli esiti dell'ascolto della figlia minore svoltosi appunto innanzi al Tribunale ordinario, da cui era emersa, oltre che una di lei netta CP_2 volontà di interrompere i rapporti con il padre (da lei significativamente chiamato ”) una Pt_1 descrizione delle condotte paterne certamente pregiudizievoli per il suo benessere psico-fisico.
Basti pensare all'appostamento sotto casa o allo stesso tenore delle videochiamate, alla cui trascrizione si rimanda, sempre connotate da un atteggiamento del padre poco empatico verso la figlia ed anzi in qualche modo rivendicativo ed ostile verso la medesima.
A ciò si aggiunga che, come correttamente messo già in luce dal Giudice di primo grado, non vi sono state “sopravvenienze nelle circostanze di fatto” rispetto all'epoca del provvedimento del
T.M. atte a dimostrare una qualche volontà dell'appellante di “recuperare” e migliorare la propria figura genitoriale.
Gli ultimo accertamenti al SERD risalgono appunto all'aprile 2023.
In questa situazione, ritiene la Corte che sia il Tribunale per i Minorenni prima, sia il Tribunale di La Spezia dopo, abbiano correttamente valutato la sussistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 330 c.c. e che pertanto la pronuncia a carico del signor di decadenza dalla Parte_1 responsabilità genitoriale vada integralmente confermata.
Ciò non impedisce, ovviamente, che la situazione possa essere rivalutata e modificata in futuro: ma a tal fine occorre che l'appellante assuma concrete e costruttive iniziative volte a dar buona prova di sé, attivandosi per farsi aiutare a mezzo verosimilmente di un percorso di sostegno alla genitorialità che gli faccia meglio comprendere il suo ruolo e, soprattutto, le esigenze delle figlie minori, in questo momento, soprattutto fortemente provate dalla forte conflittualità CP_2 venutasi a creare nel nucleo familiare ove sono nate.
A tale riguardo, ove non già attivato, si invitano anche i Servizi Sociali che già in passato avevano seguito il nucleo, ad attivare un percorso di sostegno psicologico per le due figlie minori.
In altre parole, ritiene la Corte che solo a queste condizioni - dimostrazione dell'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del e raggiungimento di un buon Parte_1 equilibrio psicofisico da parte delle minori- potrà essere rivalutata sia la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del primo sia la possibilità di ripresa di contatti padre/figlie.
Da qui l'infondatezza (oltre che inammissibilità per tardività) del primo motivo.
Venendo infatti al secondo motivo, del tutto connesso al primo, in assenza, allo stato, di novità positive, si ritiene di confermare la sospensione dei rapporti padre/figlie, ivi comprese le videochiamate, frutto in passato esclusivamente di stress, disagio e forte turbamento a danno della piccola il cui superiore benessere psicofisico si intende anche in questa sede tutelare e CP_2 preservare.
Da qui l'infondatezza anche del secondo motivo.
Quanto all'ultimo motivo, relativo alla statuizione sulle spese, appare sufficiente osservare che il Giudice di primo grado si è limitato ad applicare, correttamente, il principio di soccombenza.
Da qui il rigetto anche di tale motivo di gravame e la conferma integrale della sentenza appellata.
Del resto, anche le spese di lite del presente grado, (liquidate in dispositivo in applicazione delle tabelle vigenti, facendo riferimento allo scaglione previsto nel contenzioso di valore indeterminabile di complessità bassa ed ai valori tra i minimi ed i medi), non possono che seguire il principio di soccombenza, con la precisazione che quelle liquidate in favore del curatore speciale delle minori e dovranno essere corrisposte in favore dell'Erario, essendo state le minori CP_2 CP_3 ammesse al Gratuito Patrocinio.
Relativamente tuttavia alla richiesta di parte appellata di accertare che il signor ha agito in Parte_1 giudizio in violazione dell'articolo 96 c. 1 e 3 c.p.c. e di condannarlo quindi al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 c.3 c.p.c., questa Corte ritiene non sia meritevole di accoglimento tenuto conto della situazione di conflitto tra le parti e per non acuire ulteriormente il medesimo. Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata n. 119/2025 del Tribunale della Spezia, pubblicata il
7.3.2025,
- Invita l'appellante signor ad attivarsi per seguire un percorso di sostegno alla Parte_1 genitorialità presso i competenti Servizi Sociali e Consultoriali,
- Dispone che i competenti Servizi Sociali e Consultoriali attivino (ove non già in corso) un progetto di sostegno psicologico in favore delle minori e ed a riferirne in futuro gli CP_2 CP_3 esiti al Giudice Tutelare del Tribunale di Genova.
- Rigetta ogni altra domanda, anche ex art. 96 c.p.c.
- Condanna l'appellante signor al pagamento in favore dell'appellata signora Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00
[...] per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Condanna altresì l'appellante signor al pagamento in favore del curatore speciale Parte_1 delle minori e delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in CP_2 CP_3 complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti territorialmente.
Così deciso in Genova, il 2.10.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale Il Presidente
Dott. Franco Davini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore -
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello di Divorzio proposta da:
nato a [...] il 7.3. 1973, Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Ospedale A. Gallino 6/3, presso l'Avv. Greta Oliveri, che lo rappresenta e difende iuxta mandatum contenuto nella busta telematica con cui è stato depositato il ricorso
- Appellante -
-
contro
-
nata a [...] il [...], CP_1
rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'avv. Diego Ghisilieri del Foro di Genova, con studio in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 13a/3 come da come da mandato in calce e disgiuntamente alla comparsa di risposta
-Appellata -
E nei confronti di
, nata a [...] il 12.09.) e , nata a [...] il CP_2 CP_3
17.04.2018, entrambe rappresentate e difese nel presente procedimento di appello dal curatore speciale Avv. Chiara Carbonaro del Foro della Spezia, come da nomina contenuta nell'ordinanza del
Tribunale della Spezia datata 9.11.2023 emessa nel procedimento identificato con R.g. n. 518/2023 ad esito del quale è stata emessa la sentenza 7.03.2025 n. 119 oggetto della presente impugnazione ed elettivamente domiciliate agli effetti del presente procedimento presso lo studio di quest'ultima in
ZA (SP), in viale della Pace, 6
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
avverso la sentenza n. 119/2025 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 7.3.2025.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Genova, in riforma dell'impugnata decisione del Tribunale della
Spezia n. 119/2025 in data 7 marzo u.s., rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annullare e/o revocare il provvedimento con cui è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. e, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso Parte_1
delle figlie minori nata a [...] il [...], e [AV CP_2 CP_3
(GE), 17-9-2018], con collocamento presso la madre;
-consentire in ogni caso l'effettuazione di videochiamate protette per poi passare ad incontri protetti tra il Sig. le figlie. Parte_1
Con integrale compensazione di spese processuali, diritti ed onorari”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita
1) IN VIA PRELIMINARE
dichiarare l'appello di parte inammissibile e/o improcedibile per i motivi di cui sub 1) Parte_1
2) IN VIA PRINCIPALE
dichiarare l'appello di parte inefficace, improponibile, inammissibile, improcedibile per i Parte_1 motivi di cui sub 2)
3) IN VIA PRINCIPALE GRADATA respingere tutte le domande avversarie perchè infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i motivi di cui sub 3), 4), 5)
4) Con vittoria di spese giudiziali, competenze, spese forfettarie per entrambi i gradi di giudizio
5) Con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Per il curatore speciale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, reiectis contrariis, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare il gravame proposto perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto, conseguentemente respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate con conferma della decisione impugnata.
Con vittoria di spese giudiziali, competenze e spese forfettarie di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27/02/2023 e regolarmente notificato, ha CP_1 adito il Tribunale della Spezia, esponendo:
-di aver contratto matrimonio civile in Levanto (SP) in data 8.5.2010 con;
Parte_1
-che dall'unione sono nate le figlie (il 12.9.2010) e (il 17.9.2018); CP_2 CP_3
- che sin dall'inizio erano emersi problemi, dovuti alla dipendenza dall'alcool del signor Parte_1
Riportava in particolare che il primo episodio di violenza rilevante si era verificato nel marzo 2011, quando il marito, rientrato a casa in stato di alterazione, aveva cominciato ad urlare e lanciare oggetti
(immondizia, pannolini) contro la sig.ra e la figlia di pochi mesi, arrivando a spintonare la CP_1 moglie per le scale di casa: quest'ultima, per proteggere la bambina, aveva urtato con violenza gli scalini e ciò aveva comportato per lei problemi fisiatrici cronici a due vertebre e al bacino.
Ricordava ancora che al fine di agevolare la situazione, il padre della stessa aveva offerto al genero un lavoro all'interno del Servizio di Assistenza Caldaie di cui era proprietario, ma che il signor si era rivelato incostante, mai puntuale, protagonista di comportamenti censurabili quali ad Parte_1 esempio portare incassi incongruenti con gli interventi eseguiti, sostenendo di aver smarrito le somme mancanti, utilizzare l'auto aziendale per scopi personali, restituendola in più casi danneggiata, ritardare con i clienti inventando scuse ma venendo poi visto presso bar e locali.
Deduceva ancora che la condotta del marito era parsa normalizzarsi almeno nei confronti della figlia tutto ciò fino all'estate del 2018, quando le condotte riprovevoli si verificavano anche nei CP_2 confronti di quest'ultima: a quel punto, a dicembre 2018, dopo l'ennesima scenata con lancio di oggetti, la sig.ra aveva deciso di portare le bambine via di casa e rifugiarsi dai genitori. CP_1
Questa decisione aveva ha comportato un progressivo intensificarsi delle condotte violente e minacciose da parte del signor che la signora dettagliatamente ivi descriveva. Parte_1 CP_1
Con decreto di omologazione n. 5797 del 5.8.2019 i coniugi si sono separati, e l'accordo di separazione prevedeva che il marito versasse alla moglie € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie: tuttavia, al momento della presentazione del ricorso, il signor aveva versato solo una mensilità. Parte_1
Altri episodi violenti e minacciosi erano riferiti dalla ricorrente, accaduto nel febbraio 2020, nell'estate successiva e nel dicembre 2020.
Riportava poi che il rapporto con le figlie era praticamente inesistente e che per tutto quanto sopra pendeva procedimento penale, oltre altro procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di
Genova volto ad ottenere la decadenza della potestà genitoriale del signor Parte_1
Tanto premesso, chiedeva lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva con cui contestava tutto quanto ex adverso dedotto, Parte_1 nulla opponendo quanto allo scioglimento del matrimonio, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Affermava in particolare:
- di non essere stato dipendente da alcool e gioco;
- che controparte non aveva mai depositato certificati a prova dei problemi fisici asseritamente causati dalle violenze del resistente;
- che prima di svolgere attività lavorativa con il suocero, aveva svolto numerosi altri lavori, sempre con precisione e puntualità;
- che non aveva mai fatto uso di sostanze, quando invece la signora ha sempre fatto uso di CP_1 cocaina e cannabinoidi;
- di contestare gli episodi dell'estate 2018 narrati da controparte e che nel dicembre 2018, senza spiegazione, la signora aveva abbandonato il tetto coniugale, andando a vivere a casa dei CP_1 propri genitori unitamente alle proprie figlie. Tutto ciò dopo 8 anni dalla nascita della prima figlia, circostanza che smentirebbe il fatto che egli fosse un individuo pericoloso, altrimenti non sarebbe rimasta a vivere insieme alla figlia con lui per tutto quel tempo;
- che la signora aveva un comportamento altalenante, un giorno permettendo al resistente di CP_1 vedere le figlie, un giorno no: comportamenti che gli avevano provocato un forte malessere;
- che aveva dedicato molto tempo alle sue figlie, accompagnandole a eventi, portandole in piscina e dal pediatra, e si era occupato della loro cura senza mai far loro mancare nulla. Tuttavia, ha sostenuto che la madre fosse infastidita dal suo coinvolgimento e dalla relazione affettuosa che aveva con le figlie, al punto da contestare episodi come la cena con la figlia maggiore nel 2019, nonostante lei avesse dichiarato di dover "sfuggire" al padre per motivi di violenza.
- che sussistevano anche dubbi sulla responsabilità genitoriale della madre, sottolineando che nel
2019 si è trasferita con un nuovo compagno, un muratore con cui aveva avuto una relazione durante il matrimonio. La madre avrebbe dovuto adottare misure di sicurezza se le figlie fossero state davvero in pericolo, ma invece non ha preso precauzioni adeguate.
- che non aveva potuto versare completamente l'assegno di mantenimento a causa di difficoltà economiche, ma ha ribadito che aveva versato due mensilità e che voleva regolarizzare la sua situazione. Inoltre, contestava l'episodio del 21 dicembre 2020, in cui si è recato sotto casa della madre per prendere la figlia, ma non è stato fatto entrare senza giustificato motivo.
- che aveva sempre rispettato le disposizioni del tribunale, effettuando telefonate protette con le figlie, anche se aveva lamentato che la comunicazione con la figlia minore, che era molto piccola al momento della separazione, è stata difficile. Affermava ancora la madre avesse intenzionalmente ostacolato il rapporto tra il padre e le figlie, al punto da temere che la figlia più piccola potesse non ricordarsi più di lui.
- che, nonostante le difficoltà, aveva sempre cercato di rimanere presente nella vita delle figlie, collaborando con i servizi sociali e partecipando attivamente alle sedute presso il SERD.
Evidenziava anche che c'erano questioni in sospeso riguardo alla casa coniugale, per la quale i suoi genitori avevano prestato dei soldi per l'acquisto, e che durante il periodo in cui ha vissuto nella casa coniugale, ha sostenuto numerose spese.
In data 15.6.2023 venivano assunti provvedimenti provvisori e urgenti, parzialmente modificati alla luce del sopravvenuto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del
19.6.2023, con cui era stata disposta la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle Parte_1 figlie e ed era stato disposta la sospensione delle frequentazioni tra le minori ed il padre, CP_2 CP_3 con la previsione che i contatti delle figlie col padre avrebbero potuto riprendere “su richiesta delle minori, previo accertamento delle loro condizioni emotive e nel loro preminente interesse, sentita la madre”. Il Tribunale della Spezia pronunciava quindi lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n. 799/2023, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Nominava, in favore delle minori, un curatore speciale nella persona dell'avv. Chiara Carbonaro, la quale - in data 22.12.2023 - si è costituita in giudizio per entrambe le minori depositando separate memorie di costituzione.
Con decreto del Prefetto della Spezia del 7.12.2023 entrambe le minori – a seguito di apposita istanza presentata dalla madre in data 3.7.2023 – hanno mutato il proprio cognome da Parte_1
(cognome del padre) a (cognome della madre) e tale modifica è stata recepita dagli uffici CP_1 anagrafici.
Ad esito del giudizio, con la sentenza in oggi impugnata, il Tribunale di La Spezia ha:
-confermato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulle figlie, richiamando la decisione del Tribunale per i Minorenni e sostenendo che fosse nell'interesse superiore delle minori e disposto l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, quale conseguenza diretta della decadenza del padre.
Riteneva inoltre che le circostanze non permettessero una ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie.
L'interruzione dei legami non riguardava solo il padre, ma anche il nucleo familiare paterno.
La figlia ascoltata dal Tribunale in data 0.4.2024, aveva espressamente dichiarato di voler CP_2 interrompere i rapporti con il padre, preferendo chiamarlo ” anziché “papà”. troppo Pt_1 CP_3 piccola per esprimere un'opinione, non è stata ascoltata a causa della sua età.
- respinto la richiesta del padre di riattivare le videochiamate e gli incontri protetti, in quanto contraria all'interesse delle minori e non supportata da un senso critico da parte del padre. Il
Tribunale ha stabilito che tali attività potrebbero riprendere solo se richieste dalle minori in futuro, previa valutazione delle loro condizioni emotive e previa consultazione della madre.
- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento e la contribuzione alle spese straordinarie, confermato i provvedimenti provvisori già assunti. Non vi era alcuna contestazione tra le parti su questo punto, e il padre era comunque tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie, indipendentemente dalla sua attività lavorativa.
Il signor proponeva appello avverso la suddetta sentenza, sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA PRONUNCIA DI DECADENZA DALLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE Sosteneva che, a differenza di quanto richiesto dall' articolo 330 c.c. e dalla giurisprudenza, nel caso di specie non vi era un concreto pregiudizio a danno delle minori riconducibile alla figura paterna.
Sottolineava che "non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave".
In sintesi, riteneva che il Tribunale si fosse adagiato sulla decisione del Tribunale per i minorenni senza operare nessun rilievo critico, omettendo di fornire una motivazione valida.
2) ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA CONCESSIONE DELLE VIDEOCHIAMATE
PRODROMICHE A SUCCESSIVI INCONTRI PROTETTI
Riteneva innanzitutto che la videochiamata non poteva essere in alcun modo sostitutiva della relazione fisica, quindi chiedeva che fosse tenuta come strumento integrativo a supporto degli incontri veri e propri con le figlie.
Affermava inoltre che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere le videochiamate contrarie al benessere e alla serenità delle figlie, sottolineando come con tale limitazione egli avrebbe perso completamente ogni tipo di contatto con le due figlie. Poneva poi l'accento sul rapporto con CP_3 sostenendo di non essere mai riuscito a costruirlo in quanto la separazione con la signora era avvenuta quando la stessa era molto piccola.
Infine sosteneva che "durante le videochiamate effettuate in precedenza con la figlia egli non CP_2 aveva mai tenuto comportamenti inadeguati, né disdicevoli”.
3) ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE CIRCA LA CONDANNA
ALLE SPESE PROCESSUALI
Riteneva infine che il Giudice di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 92 c.p.c. dopo la l.162/2014, avrebbe dovuto compensare le spese, tenuto conto che era stato lui stesso ad aver sottolineato la peculiarità del caso.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio la signora sostenendo: CP_1
1) La nullità o l'inesistenza della procura di controparte, in quanto la stessa non indicava né il procedimento né il grado di giudizio né l'autorità adita. Inoltre è priva di attestazione di conformità.
2) L'inammissibilità della domanda nuova, ossia quella di annullare o revocare il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, rilevando come mai prima d'ora la parte odierna appellante ha preso posizione sul Decreto del Tribunale dei Minorenni che ne dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nel merito, chiede il respingersi la domanda avversaria in quanto totalmente infondata. Riteneva che la motivazione fosse presente e che consistesse proprio nel richiamo all'esauriente motivazione data dal Tribunale per i Minorenni.
Confutava, poi, quanto detto da controparte circa l'insussistenza dei presupposti per la decadenza genitoriale, ritenendone la sussistenza provata da più elementi, tra cui l'ascolto della piccola CP_2
Quanto al tenore delle telefonate protette, secondo la signora l'affermazione circa la buona CP_1 condotta nelle pregresse videochiamate con sarebbe smentite dall'ascolto di nonché dalla CP_2 CP_2 relazione dell'educatrice incaricata delle telefonate protette.
In punto spese, contestava quanto ex adverso proposto,
Chiedeva, da ultimo, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva altresì l'Avv. Carbonaro, curatore speciale delle minori e deducendo CP_2 CP_3 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto non integrerebbe i requisiti dell'articolo
342 c.p.c., non avendo l'appellante indicato gli elementi concreti e di fatto che il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato.
Nel merito riteneva comunque che la censura fosse senza fondamento poiché il Tribunale, correttamente, aveva rilevato che:
* la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor non era mai stata Parte_1 contestata dall'odierno appellante né è stata svolta da quest'ultimo espressa domanda di ripristino della responsabilità genitoriale e revoca del decreto ablatorio definitivo;
* le circostanze di fatto emerse ed acquisite nel giudizio di Primo Grado avevano confermato le circostanze poste a fondamento del decreto definitivo di decadenza.
Infatti dagli elementi probatori era emerso: l'esistenza di procedimento penale a carico del signor per minacce, molestie e/o percosse;
per il periodo dal novembre 2021 all'aprile 2022 la Parte_1 positività dell'appellante ad alcool e cocaina, nell'agosto 2022 la positività a cocaina;
per il periodo successivo alla data del 21.04.2023 e fino ad oggi non vi era prova né della sottoposizione del a controlli relativi all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti né del fatto che il medesimo Parte_1
Co avesse seguito stesse seguendo un percorso di riabilitazione e cura e di sostegno alla genitorialità;
l'assenza di contatti diretti tra il Servizio Sociale ed il signor successivi alla metà dell'anno Parte_1
2023; l'interruzione dei rapporti tra il padre e le figlie ed anche tra le minori ed i parenti della linea paterna;
l'irregolare adempimento degli obblighi economici nei confronti delle figlie;
il permanere del disagio e della sofferenza di nei confronti della figura paterna;
l'assenza di rapporti tra CP_2
l'appellante e la minore l'assenza di una rilettura critica della propria condotta da parte del CP_3 signor e la tendenza a minimizzare la gravità della situazione creatasi;
Parte_1
* la domanda di revoca della pronuncia sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta nelle conclusioni dell'appello, è infondata in assenza di circostanze nuove allegate e provate.
- che anche il secondo motivo è inammissibile e infondato poiché si trattava di una generica richiesta.
La curatrice sosteneva pertanto che il Tribunale aveva correttamente statuito anche sul punto, in assenza di concreti e provati elementi da fatto che dimostrassero un concreto e genuino cambiamento della condotta del signor nei confronti delle figlie e l'adesione del medesimo ad un percorso Parte_1 di cura presso il SERD e di sostegno personale e genitoriale.
Il Giudice di prime cure, nel pronunciarsi, aveva ritenuto prevalente l'interesse alla tutela della serenità delle minori rispetto all'aspirazione paterna alla ripresa dei rapporti con le figlie non sostenuta dalla prova della effettiva e genuina adesione ad un percorso di riabilitazione, cura e sostegno alla genitorialità.
L'Avv. Carbonaro affermava quindi che non sussistevano le condizioni per modificare la pronuncia di primo grado sul punto, poiché non c'era stata nessuna modifica delle circostanze di fatto.
- quanto al motivo sulle spese, riteneva che il Tribunale avesse correttamente applicato i principi di cui all'articolo 91 c.p.c.
Comunicata la pendenza del procedimento alla Procura Generale, che non interveniva, e fissata l'udienza di discussione al giorno 1.10.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate le note da tutte le parti, la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
***
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Seguendo l'ordine delle questioni da esaminare, in via preliminare non appare tuttavia fondata e comunque tardiva l'eccezione sollevata dalla difesa di parte appellata circa l'inesistenza della procura di parte appellante: è stata infatti prodotta in allegato all'atto di appello quella stessa procura rilasciata dal in data 18.11.2021 al medesimo odierno difensore per rappresentarlo “nel Parte_1 presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado” senza che in primo grado fosse mai stata mossa alcuna contestazione sul punto, il che porta a ritenere sanata l'eventuale originaria irregolarità, per genericità, della stessa. Ancora in via preliminare, anche se già strettamente collegata all'esame del merito dell'appello con riferimento al suo primo motivo, va osservato che effettivamente, come del resto eccepito dalle difese dell'appellata e del curatore delle minori, il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Genova del 19.6.2023 che, come sopra ricordato, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del e di cui oggi l'appellante chiede la revoca, non era mai stato Parte_1 oggetto di impugnazione, né in via autonoma (potendo essere oggetto di reclamo) né in seno al procedimento di divorzio di primo grado, tanto è vero che in tale sede il Tribunale della Spezia ha espressamene evidenziato che “sul punto non risulta che il resistente (e cioè il n.d.r.) si sia Parte_1 mai formalmente opposto nel presente giudizio”.
Ciò rende all'evidenza tardiva e pertanto non ammissibile qualsiasi contestazione al riguardo.
Solo per completezza e quanto al merito, ritiene tuttavia la Corte di sottolineare che tale provvedimento è sorretto da una più che congrua ed ampia motivazione, che ha peraltro dato conto dei due anni di procedimento svolto innanzi al T.M. e di tutta l'istruttoria ivi svolta.
A sua volta, il Tribunale di La Spezia, nel richiamare la relativa motivazione, facendola propria, e nel confermare il suo decisum, ha altresì richiamato gli esiti dell'ascolto della figlia minore svoltosi appunto innanzi al Tribunale ordinario, da cui era emersa, oltre che una di lei netta CP_2 volontà di interrompere i rapporti con il padre (da lei significativamente chiamato ”) una Pt_1 descrizione delle condotte paterne certamente pregiudizievoli per il suo benessere psico-fisico.
Basti pensare all'appostamento sotto casa o allo stesso tenore delle videochiamate, alla cui trascrizione si rimanda, sempre connotate da un atteggiamento del padre poco empatico verso la figlia ed anzi in qualche modo rivendicativo ed ostile verso la medesima.
A ciò si aggiunga che, come correttamente messo già in luce dal Giudice di primo grado, non vi sono state “sopravvenienze nelle circostanze di fatto” rispetto all'epoca del provvedimento del
T.M. atte a dimostrare una qualche volontà dell'appellante di “recuperare” e migliorare la propria figura genitoriale.
Gli ultimo accertamenti al SERD risalgono appunto all'aprile 2023.
In questa situazione, ritiene la Corte che sia il Tribunale per i Minorenni prima, sia il Tribunale di La Spezia dopo, abbiano correttamente valutato la sussistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 330 c.c. e che pertanto la pronuncia a carico del signor di decadenza dalla Parte_1 responsabilità genitoriale vada integralmente confermata.
Ciò non impedisce, ovviamente, che la situazione possa essere rivalutata e modificata in futuro: ma a tal fine occorre che l'appellante assuma concrete e costruttive iniziative volte a dar buona prova di sé, attivandosi per farsi aiutare a mezzo verosimilmente di un percorso di sostegno alla genitorialità che gli faccia meglio comprendere il suo ruolo e, soprattutto, le esigenze delle figlie minori, in questo momento, soprattutto fortemente provate dalla forte conflittualità CP_2 venutasi a creare nel nucleo familiare ove sono nate.
A tale riguardo, ove non già attivato, si invitano anche i Servizi Sociali che già in passato avevano seguito il nucleo, ad attivare un percorso di sostegno psicologico per le due figlie minori.
In altre parole, ritiene la Corte che solo a queste condizioni - dimostrazione dell'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del e raggiungimento di un buon Parte_1 equilibrio psicofisico da parte delle minori- potrà essere rivalutata sia la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del primo sia la possibilità di ripresa di contatti padre/figlie.
Da qui l'infondatezza (oltre che inammissibilità per tardività) del primo motivo.
Venendo infatti al secondo motivo, del tutto connesso al primo, in assenza, allo stato, di novità positive, si ritiene di confermare la sospensione dei rapporti padre/figlie, ivi comprese le videochiamate, frutto in passato esclusivamente di stress, disagio e forte turbamento a danno della piccola il cui superiore benessere psicofisico si intende anche in questa sede tutelare e CP_2 preservare.
Da qui l'infondatezza anche del secondo motivo.
Quanto all'ultimo motivo, relativo alla statuizione sulle spese, appare sufficiente osservare che il Giudice di primo grado si è limitato ad applicare, correttamente, il principio di soccombenza.
Da qui il rigetto anche di tale motivo di gravame e la conferma integrale della sentenza appellata.
Del resto, anche le spese di lite del presente grado, (liquidate in dispositivo in applicazione delle tabelle vigenti, facendo riferimento allo scaglione previsto nel contenzioso di valore indeterminabile di complessità bassa ed ai valori tra i minimi ed i medi), non possono che seguire il principio di soccombenza, con la precisazione che quelle liquidate in favore del curatore speciale delle minori e dovranno essere corrisposte in favore dell'Erario, essendo state le minori CP_2 CP_3 ammesse al Gratuito Patrocinio.
Relativamente tuttavia alla richiesta di parte appellata di accertare che il signor ha agito in Parte_1 giudizio in violazione dell'articolo 96 c. 1 e 3 c.p.c. e di condannarlo quindi al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 c.3 c.p.c., questa Corte ritiene non sia meritevole di accoglimento tenuto conto della situazione di conflitto tra le parti e per non acuire ulteriormente il medesimo. Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata n. 119/2025 del Tribunale della Spezia, pubblicata il
7.3.2025,
- Invita l'appellante signor ad attivarsi per seguire un percorso di sostegno alla Parte_1 genitorialità presso i competenti Servizi Sociali e Consultoriali,
- Dispone che i competenti Servizi Sociali e Consultoriali attivino (ove non già in corso) un progetto di sostegno psicologico in favore delle minori e ed a riferirne in futuro gli CP_2 CP_3 esiti al Giudice Tutelare del Tribunale di Genova.
- Rigetta ogni altra domanda, anche ex art. 96 c.p.c.
- Condanna l'appellante signor al pagamento in favore dell'appellata signora Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00
[...] per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Condanna altresì l'appellante signor al pagamento in favore del curatore speciale Parte_1 delle minori e delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in CP_2 CP_3 complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti territorialmente.
Così deciso in Genova, il 2.10.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale Il Presidente
Dott. Franco Davini