TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/12/2025, n. 8331
TAR
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Valutazione criteri quali-quantitativi delle prestazioni

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, evidenziando che il bando prevedeva la valutazione di entrambi i criteri (qualitativo e quantitativo) e che la commissione non ha adeguatamente considerato la qualità e la varietà delle prestazioni del ricorrente, né ha esercitato il soccorso istruttorio per chiarire il dato quantitativo, pur presente nella documentazione.

  • Accolto
    Valutazione del profilo professionale ricercato

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, giudicando singolare l'equiparazione dei punteggi data la diversità delle esperienze e la tipologia di figura ricercata. La valutazione appare contraddittoria e carente di motivazione e istruttoria, considerando che il profilo ricercato include competenze sia pediatriche che neonatologiche.

  • Rigettato
    Valutazione titoli di carriera e professionali della controinteressata SS NA

    Il Tribunale ritiene infondata la doglianza relativa alla valutazione del servizio a tempo pieno, poiché l'amministrazione ha chiarito che è stato valorizzato il rapporto di specialista ambulatoriale con un solo punto per anno. La contestazione relativa al Master è respinta in quanto l'amministrazione non era tenuta a svolgere indagini ulteriori su autocertificazioni.

  • Accolto
    Valutazione punteggio per la "Tipologia Quali-Quantitativa delle prestazioni effettuate"

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, evidenziando che la commissione non ha valutato adeguatamente il dato qualitativo delle prestazioni e non ha considerato la possibile preponderanza quantitativa del ricorrente, pur in presenza di una certificazione che conteneva elementi quantitativi. L'amministrazione non ha esercitato il soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Valutazione punteggio per il "Volume dell’attività svolta"

    Il Tribunale rigetta la censura sull'inserimento della voce "attività svolta" ritenendola tardiva rispetto all'impugnazione del bando. Rigetta anche la contestazione sull'assegnazione dello stesso punteggio, ritenendo legittima l'attribuzione del Master alla controinteressata e non manifestamente illogica la mancata attribuzione del punteggio al ricorrente per un Master ritenuto non attinente.

  • Rigettato
    Valutazione specializzazione conseguita dalla controinteressata

    Il Tribunale rigetta la censura, ritenendo che le controdeduzioni dell'amministrazione siano sufficienti a privare di concretezza le doglianze del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione ordinanza cautelare e bando

    Il Tribunale ritiene fondate le censure relative alla valutazione dei criteri quali-quantitativi e del profilo ricercato, accogliendo il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti indicati.

  • Accolto
    Rilievo esclusivo alla quantità delle prestazioni della controinteressata

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, evidenziando che la commissione non ha valutato adeguatamente il dato qualitativo delle prestazioni e non ha considerato la maggiore complessità e varietà delle prestazioni del ricorrente rispetto alla controinteressata. L'amministrazione non ha esercitato il soccorso istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/12/2025, n. 8331
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8331
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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