Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/12/2025, n. 8331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8331 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01787/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da NI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - PO 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA SS, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione del Direttore Generale della ASL NAPOLI 3 SUD n. 100 del 29/01/2025 di approvazione degli atti e graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale rinnovabile di Direttore Struttura complessa – UOC Pediatria del P.O. di Vico Equense e di nomina del vincitore; b) degli atti e verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 08.01.2025 e n. 2 del 09.01.2025 e della scheda di valutazione dell’08.01.2025 nella parte in cui non ha correttamente valutato i titoli di carriera e professionali del ricorrente assegnandogli il punteggio complessivo di 76,700, di cui 25,700 per titoli e 51,00 per colloquio, e collocandolo al 3° posto; c) degli atti e verbali della Commissione Esaminatrice e della scheda di valutazione del 08.01.2025 nella parte in cui non ha correttamente valutato i titoli di carriera e professionali della candidata SS NA, risultata vincitrice; d) della griglia di valutazione predisposta dalla Commissione, ed allegata al verbale n. 1 del 08.01.2025, nella parte in cui, tra i titoli accademici e di studio ha previsto la valutabilità anche della specializzazione conseguita i sensi del D.L.vo 368/1999; e) del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 09.01.2025 nella parte in cui ha individuato la graduatoria da presentare al Direttore Generale per la nomina del candidato a cui conferire l’incarico di Direttore di Struttura complessa UOC Pediatria del P.O. di Vico Equense: f) di ogni altro atto connesso, precedente, presupposto, se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO NI il 4\7\2025:
dei verbali del 14.05.2025 e del 22.05.2025 della Commissione Esaminatrice dell’Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Vico Equense. Atti depositati a seguito di incombenti istruttori.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - PO 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa ND EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Medico Specialista Pediatra-Neonatologo, ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale della ASL PO 3 Sud n. 100 del 29/01/2025 con la quale sono stati approvati gli atti della procedura per il conferimento di un incarico di durata quinquennale rinnovabile di Direttore Struttura complessa – UOC Pediatria del P.O. di Vico Equense ed è stata dichiarata vincitrice la controinteressata dott.ssa NA SS.
Espone in fatto:
- di essere in servizio presso l’Azienda Universitaria San AN di IO e RU d’AG di Salerno, con rapporto a tempo indeterminato presso la UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale – titolare di incarico di Alta Specialità per la Nutrizione parenterale del neonato a rischio; - di aver presentato regolare domanda, allegando il proprio curriculum, all’ avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di Direttore di Struttura complessa della UOC di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Vico Equense;
- di essere stato collocato al 3° posto con il punteggio finale complessivo di 76,700 di cui 25,700 per titoli e 51,00 per colloquio;
- di aver avuto, a seguito di accesso agli atti, copia dei verbali della Commissione esaminatrice nonché della propria scheda di valutazione dei titoli e della candidata SS NA, risultata vincitrice;
Il ricorrente, all’esito dell’esame dei predetti atti, ha impugnato la graduatoria di cui in oggetto, articolando i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione del bando di concorso e dei criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Genericità. Perplessità. Travisamento. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 8 D.P.R. 484/1997
Secondo parte ricorrente non sarebbe corretta l’attribuzione dei punteggi per alcune delle categorie di valutazione, soprattutto se rapportati con quelli assegnati alla candidata vincitrice, alla luce dei criteri che la stessa Commissione avrebbe fissato nel primo verbale dell’8.01.2025 e prima dell’esame dei curricula dei candidati.
In particolare alla controinteressata SS sarebbe stato erroneamente attribuito il punteggio di 1,200 punti per anno per tutta la durata del servizio, anziché limitatamente al solo servizio prestato a tempo pieno, ricomprendendo, così, anche gli 8 anni e 5 mesi in cui la controinteressata medesima avrebbe prestato servizio in qualità di Specialista Ambulatoriale Branca Neonatologia, rapporto rientrante nella diversa categoria della parasubordinazione.
Per cui alla dott.ssa SS avrebbe dovuto essere assegnato, secondo il ricorrente, un punteggio di 9,700 (9,7 anni X 1,000), con conseguente sottrazione di 0,300 punti dal punteggio complessivo per curriculum e titoli professionali (ovvero 26,290 in luogo di 26,590 assegnati)
Il punteggio attribuito al ricorrente per la “Tipologia Quali-Quantitativa delle prestazioni effettuate”, sarebbe anormalmente basso (2 punti su un massimo di 5) considerato che lo stesso avrebbe prestato servizio per 22 anni in qualità di Dirigente medico a tempo indeterminato presso strutture pubbliche. Tale punteggio apparirebbe, vieppiù, irragionevole se rapportato a quello assegnato alla controinteressata (3,5), che avrebbe prestato un servizio di poco più di 16 anni, di cui poco più della metà presso P.O. - UOC di Neonatologia e in qualità non di dirigente medico ma di Specialista ambulatoriale per 8 anni.
L’attribuzione de qua sarebbe, altresì, illegittima in quanto la Commissione non avrebbe specificato i motivi e le ragioni per cui avrebbe attribuito quello specifico punteggio differenziato al ricorrente e alla controinteressata, pur in presenza di un dato pacifico quale la prestazione di servizio per un periodo più lungo del ricorrente medesimo presso Strutture Sanitarie Pubbliche di maggiore rilevanza ed importanza.
Secondo il ricorrente, ancora, anche il punteggio assegnato per la voce “Volume dell’attività svolta” sarebbe irragionevole. In particolare al ricorrente è stato assegnato un punteggio di 3,750 di cui 1,750 per i Master conseguiti e 2,000 per l’attività svolta. Identico punteggio è stato riconosciuto alla controinteressata ma suddiviso in punti 1,000 per Master e 2,750 per attività svolta.
Il ricorrente contesta, innanzitutto, la previsione della voce “attività svolta” da valutare unitamente ai Titoli post universitari, sia perché non avrebbe attinenza con gli stessi, sia perché l’attività svolta sarebbe già oggetto del colloquio individuale, di talché rappresenterebbe una valutazione ulteriore che si pone in contrasto con l’art. 8 del D.P.R. 484/1997.
Il punteggio attribuito alla controinteressata per la suddetta categoria di attività, dunque, andrebbe detratto, e comunque ridimensionato di 0,750 punti, in quanto sarebbe irragionevole che la controinteressata abbia conseguito un punteggio maggiore del ricorrente, data la preminenza dei titoli e master dallo stesso conseguiti. Anche in questo caso mancherebbe una motivazione della stazione appaltante in merito a tale scelta. Inoltre, alla controinteressata sarebbe stato attribuito un punteggio di 0,500 per il Master in Neonatologia Avanzata conseguiti presso l’AORN Monaldi, in riferimento al quale, tuttavia, mancherebbe ogni indicazione da cui ricavare la dicitura I livello, nonché la tipologia accademica dell’Ente che avrebbe rilasciato l’attestazione. Non sarebbe, inoltre, un evento di durata annuale e, comunque, non sarebbe previsto un esame finale. Si tratterebbe, in sostanza, di corsi effettuati da un’azienda Ospedaliera non equiparabile ad una struttura universitaria ed il titolo conseguito non potrebbe essere equiparato ad un Master di I livello. Tra l’altro il ricorrente afferma che non gli sarebbe stato riconosciuto alcun punteggio (contro un punteggio attribuibile di 0,250) per il conseguimento del Corso di Alta Formazione in Economia e Management in Sanità, conseguito dopo periodo di frequenza annuale (anno accademico 2015/2016) e superamento prova finale sotto forma di Project Work presso l’Università la Sapienza di Roma.
Relativamente alla voce “Profilo Professionale Ricercato”, infine, al ricorrente e alla controinteressata sarebbe stato assegnato lo stesso punteggio, ovvero 5,000 su un massimo di 10,000 attribuibili, equiparazione ritenuta dal ricorrente del tutto illegittima.
Il profilo del ricorrente, infatti, vanterebbe esperienze in attività sia prevalentemente pediatrica (Azienda Ospedaliera Universitaria RU; A.O. Desenzano del Garda) sia di tipologia neonatologica mentre la controinteressata, invece, avrebbe svolto e documentato un’attività svolta esclusivamente in ambito neonatale. Dato il profilo richiesto, ovvero la figura di Direttore di UOC di Pediatria, secondo il ricorrente sarebbe irragionevole la scelta di assegnare lo stesso punteggio ad un soggetto che vanti una esclusiva attività solo in ambito neonatale, e non pediatrico e ad un altro che, invece, possa diversificare tale attività.
2) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 257/1991 e del decreto legislativo 368/1999. Violazione dell’art. 27, comma 7, DPR 483/1997. Violazione dell’art. 45 d.l.vo 368/1999. Violazione del bando. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente, l’attribuzione di 2,500 punti alla controinteressata per la specializzazione conseguita dalla stessa sarebbe erronea, in quanto il bando farebbe riferimento, per l’attribuzione del punteggio, alla sola specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e/o D.Lvo 368/99, mentre la specializzazione conseguita dalla controinteressata sarebbe avvenuta ai sensi del D.L.vo 368/1999, che non rinvierebbe e non richiamerebbe le disposizioni del DPR 483/1997 che, pertanto, non potrebbero essere applicate. Pertanto, la specializzazione conseguita ai sensi del D.L.vo 368/99 sarebbe valutabile non come curriculum ma come titolo di carriera. In caso contrario, il servizio di formazione specialistica verrebbe valutato per due volte, la prima fra i titoli professionali e di curriculum e la seconda fra i titoli di carriera, duplicazione non consentita dalla legge.
In via subordinata il ricorrente evidenzia che, se anche non si volesse aderire alla ricostruzione prospettata, tuttavia l’attribuzione alla controinteressata di 0,50 punti in più rispetto a quanto attribuito al ricorrente medesimo, per i differenti anni di conseguimento del titolo (4 per il ricorrente e 5 per la controinteressata) concretizzerebbe una disparità di trattamento in base ad un dato mutato nel tempo (la durata della specializzazione) sul quale il ricorrente non aveva nessuna possibilità di incisione.
Il ricorrente assume, infine, che, con la decurtazione dei punteggi richiesti alla controinteressata, ne deriverebbe il collocamento in graduatoria della stessa in una posposizione successiva a quella del ricorrente medesimo, mentre dal punto di vista della mancata attribuzione dei punteggi al ricorrente, questi con i punteggi corretti, si collocherebbe in una posizione migliore della controinteressata (con ciò superando la prova di resistenza, implicitamente, anche nei confronti del secondo classificato).
2. L’Asl 108 PO 3, ritualmente costituitasi, con memoria del 2.05.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancanza della prova di resistenza. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame, in quanto infondato, stante la discrezionalità insindacabile della Commissione in tema di valutazione dei curricula dei candidati.
3. Con ordinanza n. 985/2025, nel fissare l’udienza pubblica ex art. 55, co.10, c.p.a., è stato ordinato all’amministrazione di depositare chiarimenti in ordine ai motivi che hanno informato la propria scelta discrezionale, con l’attribuzione al ricorrente e alla controinteressata dei rispettivi punteggi, con riferimento alla valutazione della “Tipologia Quali-Quantitativa delle prestazioni effettuate”.
4. In adempimento di tale incombente, l’Amministrazione ha depositato documentazione in data 22.05.2025.
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 4.07.2025, il ricorrente ha impugnato i suddetti risconti articolando i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’ordinanza cautelare e del bando di concorso e dei criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Genericità. Perplessità. Travisamento. Difetto di motivazione.
I verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione sarebbero illegittimi, in quanto l’ordinanza avrebbe chiesto “chiarimenti” in ordine alla valutazione già effettuata e non già di compiere un nuovo esame e valutazione della documentazione, come emerge, invece, chiaramente dall’esame del verbale del 22.05.25 in cui si dà atto “ che a tutti i componenti del collegio concorsuale è stata trasmessa tutta la documentazione necessaria al fine di poter effettuare congrua rivisitazione degli atti al fine di poter adempiere a quanto richiesto dal Tribunale Amministrativo con ordinanza n°985/2025 ”
Inoltre, nei precedenti verbali ed operazioni della Commissione non si sarebbe mai fatto riferimento alla certificazione dell’attività personalmente svolta dal candidato e, dunque, sarebbe evidente il tentativo di procedere all’adozione di una motivazione in precedenza mancante.
2) Violazione del bando e dei criteri di valutazione dei titoli. Vizio del procedimento. Difetto di motivazione. Violazione e/o elusione dell’ordinanza cautelare. Vizio del procedimento. Difetto di istruttoria.
Secondo il ricorrente la Commissione avrebbe dato rilievo esclusivo, al fine dell’attribuzione del punteggio per la tipologia “Quali - quantitativa dell’attività”, al contenuto della certificazione della controinteressata dott.ssa SS, da cui risulta solo la “quantità” delle prestazioni effettuate. Il certificato prodotto attesta che la controinteressata ha “effettuato per ogni anno circa n° duecento ecografie neonatali in vari distretti, n.°130 visite ambulatoriali specialistiche di foll-up etc etc..”. Il bando, tuttavia, prevedrebbe di effettuare una valutazione per la tipologia “Quali-quantitativa”, e, pertanto, sarebbe di tutta evidenza che la Commissione avrebbe dovuto esaminare e dare il giusto peso anche e soprattutto alla tipologia “qualitativa” delle prestazioni effettuate e certificate. Dall’esame del curriculum presentato e delle certificazioni risulterebbe che il ricorrente ha prestato servizio interamente presso strutture pubbliche ovvero presso U.O.C. afferenti a DEA di II livello presso l’ASL Salerno 1, A.O.R.N. Santobono-Pausillipon, Azienda Ospedaliera Universitaria “RU” in qualità di Dirigente medico a tempo indeterminato per complessivi 22 anni. Stante la natura e tipologia altamente complessa delle Strutture sanitarie ove ha reso il periodo di servizio, apparirebbe palesemente basso il punteggio attribuito, soprattutto se confrontato con quello della controinteressata, a cui sono stati riconosciuti per la stessa tipologia punti 3,500. Punteggio maggiore che apparirebbe ingiustificato poiché quest’ultima potrebbe vantare un servizio di poco più di 16 anni, di cui poco più della metà presso P.O. - UOC di Neonatologia. L’erroneità della valutazione effettuata si evincerebbe anche esaminando le considerazioni espresse dalla Commissione con riferimento all’attività svolta dal ricorrente, in quanto la Commissione ha ritenuto che non risultasse agli atti ulteriore diversa documentazione dalla quale possa evincersi “la tipologia quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato”, così come espressamente richiesto dall’art.3, comma G del bando concorsuale”. Anche rispetto al ricorrente, quindi, non vi sarebbe alcun riferimento alla tipologia “qualitativa” delle prestazioni effettuate.
6. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito riportati.
2. Il ricorrente si duole dell’attribuzione del punteggio assegnatogli dalla Commissione, a seguito della quale si è posizionato terzo in graduatoria, e dei punteggi assegnati dalla stessa Commissione alla controinteressata dott.ssa SS, che è stata dichiarata vincitrice dell’avviso.
Ha censurato tali attribuzioni sotto diversi profili, lamentando che le stesse siano state il frutto di irragionevolezza, eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Tali censure possono essere, in parte, ritenute condivisibili.
2.1. Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio per la durata del servizio e in particolare di punti 1,2 per il solo servizio prestato a tempo pieno, il ricorrente censura il fatto che il punteggio sarebbe stato attribuito per l'intero, anche con riferimento agli anni che la controinteressata avrebbe prestato in qualità di specialista ambulatoriale. L’amministrazione ha controdedotto nella propria memoria rappresentando che, dall'analisi della scheda di valutazione dei titoli della controinteressata SS, si evincerebbe pacificamente che non fosse stato attribuito il punteggio maggiorato del 20% riservato solo al servizio prestato a tempo pieno, ma diversamente era stato valorizzato il diverso rapporto di lavoro convenzionale quale è quello di specialista ambulatoriale, attribuendo un solo punto per ogni anno.
Tale doglianza, pertanto, è infondata.
2.2. Il ricorrente lamenta, altresì, l’irragionevolezza del punteggio assegnato per la voce “volume dell'attività svolta”, che sarebbe il medesimo tra ricorrente stesso e la controinteressata, articolato però diversamente.
2.2.1. Innanzitutto il ricorrente contesta che la voce attività svolta sia stata inserita e quindi da valutare unitamente ai titoli universitari, perché assume che non avrebbe nessuna attinenza con gli stessi.
In relazione a tale doglianza, tuttavia, come ha controdedotto anche l’amministrazione nella propria difesa, avrebbe dovuto essere effettuata l'impugnazione del bando di concorso, rispetto al quale la censura in oggetto è tardiva. Peraltro, nel merito, il criterio di valutazione denominato “Volume della attività svolta” è frutto di una espressa previsione legislativa contenuta nell’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 1992 n. 502, per come successivamente modificato dall’art. 20 della l. 5 agosto 2022 n. 118, e pertanto non è illegittima la previsione censurata contenuta nel bando.
2.2.2 In secondo luogo, il ricorrente assume che l'attribuzione dello stesso punteggio della controinteressata sarebbe irragionevole, considerati i maggiori titoli posseduti dal ricorrente medesimo. Il ricorrente assume inoltre che la controinteressata avrebbe conseguito 0,5 punti per un master in neonatologia avanzata, del quale però non sarebbe desumibile la dicitura di primo livello, né la tipologia accademica dell'ente, né la durata annuale e per il quale non sarebbe stato previsto un esame finale. Ne deduce, pertanto, che il punteggio di 0,5 dovrebbe essere detratto dal punteggio della ricorrente. Contestualmente contesta il fatto che non gli sarebbe stato riconosciuto il punteggio per il Corso di Alta formazione in sanità conseguito nell'anno accademico 2015/ 2016.
In relazione a tali doglianze, l'amministrazione ha evidenziato innanzitutto che, a fronte di un'attestazione di autocertificazione del conseguimento di un master da parte della controinteressata, non era prevista in capo all'amministrazione medesima un’attività di indagine ulteriore così come ritenuto, invece, dal ricorrente. Di talché l’assegnazione alla controinteressata del punteggio corrispondente al Master id I livello sarebbe del tutto legittimo.
In secondo luogo, per quanto riguarda il mancato riconoscimento del Corso di Alta Formazione in Economia e Management in Sanità al ricorrente, conseguito nell’anno 2015/2016, secondo l'amministrazione ciò è derivato dalla ritenuta non attinenza del medesimo master al concorso in oggetto, motivazione discrezionale della Commissione e scevra dai vizi manifesti che giustifichino il sindacato giurisdizionale.
3. Con riferimento ai profili di doglianza predetti, pertanto, le controdeduzioni fornite sono sufficienti e privano di concretezza le censure formulate, che, pertanto, devono ritenersi non accogliibili.
4. Con riferimento, invece, alle censure relative all’attribuzione dei punteggi per il criterio quali- quantitativo” e per il “profilo ricercato” le cesure le censure di parte ricorrente sono fondate.
4.1. Invero, il bando di concorso all’art. 3, prevede che alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare “… g) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato”
Dalla certificazione prot. 2023/31684 del 27.12.2023 rilasciata dall’A.O.R.N. S. AN di IO e RU d’AG si legge che “ in riferimento al profilo assistenziale richiesto e al periodo di servizio finora ricoperto, ha svolto e svolge tutt’ora con regolarità e in autonomia le proprie mansioni che contemplano, in dettaglio, l’attività di seguito riportata:
Rianimazione neonatale alla nascita in neonati e pretermine nonché di peso molto basso;
-stabilizzazione del neonato e posizionamento di presidi di tipologia invasiva: intubazione orotracheale, cateterismo venoso centrale tramite CVO e PICC, drenaggio di pneumotorace, puntura lombare, tecniche di ventilazione meccanica, monitoraggio strumentale dei parametri vitali;
-Ecografia cerebrale transfontanellare;
- Ecografia dei tessuti molli superficiali e clavicolare (monitoraggio frattura di clavicola);
- Nutrizione parenterale del neonato a rischio. .. l’attività menzionata avviene nella routine assistenziale afferente al nostro setting neonatale, orientato al carico di volumi di lavoro mediante contemplati di 1700-2000 nati per anno quali finora la nostra UOC assiste in qualità di punto di assistenza neonatale di terzo livello operante in Centro per le gravidanze a rischio. “
Tale elencazione, su un numero di nascite pari a 1700 - 2000 all’anno, fa presumere, ragionevolmente, che in una attività di circa 22 anni (maggiore rispetto a quella della controinteressata di 16 anni, di cui 8 come assistente specialista), statisticamente il ricorrente abbia effettuato concretamente un numero di prestazioni superiore a quello della controinteressata. In più, nel caso di specie, rileva la variegata molteplicità delle prestazioni in astratto effettuate dal ricorrente laddove, mentre la controinteressata ha certificato 200 ecografie, è presumibile ritenere, da quanto indicato nella certificazione del ricorrente, che questi abbia effettato prestazioni più eterogene, attinenti agli specifici ampi indicati (la Dr.ssa SS ha certificato solo esami strumentali (circa 200 ecografie) e visite ambulatoriali (130 visite specialistiche di foll-up etc etc).
Di talché appare fondata la censura del ricorrente in merito alla circostanza che la Commissione non ha valutato, insieme al dato quantitativo (che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, non era assente nella certificazione presentata dal ricorrente) anche il dato qualitativo delle prestazioni effettuate, non parametrando il punteggio anche in riferimento a questo criterio. Dalle allegazioni della Commissione, infatti, non emerge altro criterio valutato oltre che il dato quantitativo, con ciò violando uno specifico parametro del bando.
Con riferimento specifico all’asserita mancanza, nella certificazione presentata dal ricorrente sulle attività svolte, del dato quantitativo delle stesse riferito al ricorrente medesimo, si osserva, in disparte le considerazioni già effettuate in merito ad una statisticamente possibile preponderanza della quantità di prestazioni effettuate dal ricorrente rispetto a quelle certificate dalla controinteressata, considerato il contenuto della certificazione suddetta, deve evidenziarsi che trattandosi di un dato non completamente assente nella certificazione, poteva essere azionato, al riguardo, il soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione, che in questo caso non avrebbe alterato la par condicio competitorum .
Sotto questo profilo, dunque, è riscontrabile il difetto di istruttoria lamentato dal ricorrente, tanto più che la Commissione dimostra, con l’adempimento degli incombenti richiesto in ordinanza, di non aver valutato il dato qualitativo dell’attività svolta, riferendosi, esclusivamente alla quantità di prestazioni svolte, rispetto alle quali, peraltro, non ha valorizzato quanto desumibile dalla certificazione presentata dal ricorrente.
4.2 Parimenti, appare fondata anche la censura con cui il ricorrente si duole dell’attribuzione del medesimo punteggio di 5 punti (su un massimo di 10) a lui ed alla controinteressata per il “profilo ricercato”, attesa la chiara diversità delle esperienze vantate nei rispettivi curriculum e la tipologia di figura ricercata.
Se da un lato è vero che la valutazione della Commissione è una valutazione discrezionale che impinge valutazione di merito insindacabili se non per vizi ictu oculi manifesti, è pur vero che appare singolare che per il profilo di Direttore di UOC di Pediatria sia stata ritenuta equivalente, quanto al punteggio, l’esperienza ventennale del ricorrente sia in ambito pediatrico che neonatale, e quella della controinteressata, di 16 anni di cui 8 come specialista ambulatoriale (con incarichi oggettivamente diversi rispetto a quelli di un dirigente medico), maturata esclusivamente in ambito neonatale.
Il Bando di concorso, invero, nella individuazione delle caratteristiche specifiche del Profilo Professionale da conferire, include “ Comprovata competenza professionale nei processi clinico - assistenziali di pazienti in età pediatrica e neonatologica acquisita in strutture ospedaliere, con casistica di media complessità diagnostico-terapeutica delle patologie acute e dei modelli assistenziali delle patologie croniche, con particolare riferimento al Diabete, all’obesità, gastroenterologia pediatrica, allergologia, Sindrome Metabolica in età pediatrica; ( Possesso di buone capacità organizzative nella gestione dell’attività assistenziale di Pronto Soccorso pediatrico, con particolare riguardo alla capacità di gestione dell’emergenza- urgenza Pediatrica; […]comprovate conoscenze acquisite nella prevenzione e nel trattamento del dolore in età pediatrica; esperienza nei processi di integrazione ospedale – territorio in riferimento alla continuità assistenziale, alla creazione di percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento delle principali patologie di interesse pediatrico e neonatologico con particolare riguardo per quelle oggetto di intervento più frequente in regime di emergenza-urgenza in collaborazione con le altre discipline specialistiche, nell’ottica di una ottimale integrazione con la rete dell’emergenza- urgenza ma anche di integrazione Ospedale-territorio, con la rete distrettuale di assistenza territoriale e in particolare con la Pediatria di Famiglia… ”. Quindi, il profilo ricercato (dal punto di vista soggettivo) riguarda candidati che possano vantare esperienza di carattere Pediatrico e neonatale. Dalla documentazione in atti emerge la prevalenza, se non esclusività, dell’attività svolta dalla controinteressata vincitrice in ambito neonatale e non pediatrico, di talché, anche in considerazione della mancanza di motivazione, in merito, da parte dell’Amministrazione resistente, la censurata attribuzione dell’ugual punteggio al ricorrente e alla controinteressata appare contraddittoria, e, dunque, censurabile anche solo sotto il profilo motivazionale e di istruttoria.
5. Per tutto quanto esposto, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti nei limiti rappresentati. Per l’effetto viene annullata la graduatoria impugnata, con obbligo dell’Amministrazione di rivalutare la posizione degli interessati alla luce delle motivazioni della presente sentenza.
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
6. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata.
Restano salvi gli eventuali provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL EL Di PO, Presidente
ND EF, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND EF | EL EL Di PO |
IL SEGRETARIO