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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/09/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3254/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliato in Spoltore (PE), PA C.F._1 alla Via Campo Sportivo n. 21, presso e nello studio dell'avv. Luigi Spina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Controparte_1 C.F._2
Gioacchino da Fiore, 15, presso e nello studio dell'Avv. Antonello Campanelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 4.11.2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli PA effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 29 agosto 1993 e Controparte_1 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Spoltore senza che, attesa la condizione economica di entrambi i coniugi, venisse formulata alcuna domanda in merito.
2. A sostegno della propria domanda il ricorrente premetteva, in seno al proprio ricorso introduttivo, di avere adito l'Intestato Tribunale per ottenere la separazione dalla coniuge, definita con decreto di omologa del 20 marzo 2018; segnatamente, in forza dell'accordo ivi recepito, il Sig. si era PA obbligato a corrispondere alla moglie un assegno mensile pari ad € 215,00, somma destinata a compensare il pignoramento del quinto dello stipendio da lei subito a garanzia di un debito contratto con la BCC di Cappelle Sul Tavo, nonché a versare € 100,00 mensili per ciascuno dei di loro figli ed – maggiorenni ma non economicamente autosufficienti - rimasti a convivere con Per_1 Per_2 la madre, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al loro mantenimento.
3. Il ricorrente evidenziava che, nelle more, la condizione economica della sig.ra fosse CP_1 mutata, essendo divenuta la resistente economicamente autosufficiente, in ragione della cessazione del pignoramento del quinto dello stipendio, cosicché entrambe le parti potevano essere dichiarate parimenti indipendenti sul piano reddituale;
rappresentava altresì il raggiungimento dell' autosufficienza economica dei figli maggiorenni: , ormai stabilmente inserito in un autonomo Per_2 contesto abitativo nel Comune di Montesilvano, e , sebbene ancora convivente con la madre, Per_1 ugualmente indipendente economicamente.
4. La resistente, ritualmente costituita, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi tuttavia alle richieste di parte ricorrente in punto economico e formulando, in via riconvenzionale, istanza di corresponsione in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di €
350,00 mensili, oltre alla somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, con lei ancora convivente in quanto economicamente non autosufficiente. Per_1
5. A sostegno delle proprie conclusioni la resistente deduceva di avere sopportato, sin dalla separazione, il disinteresse del marito nei confronti dei figli e il suo inadempimento agli obblighi economici statuiti dal Tribunale in favore suo e della prole. Rappresentava, altresì, di svolgere attività lavorativa part-time con reddito annuo pari ad € 17.673,00, modesto ed insufficiente a garantirle autosufficienza economica, tanto più in considerazione delle scelte di vita matrimoniale che l'avevano pagina 2 di 10 indotta, nel corso dei 24 anni di convivenza coniugale, a privilegiare la cura e l'educazione della casa e dei figli a discapito della propria realizzazione personale. Soggiungeva che il figlio , pur Per_1 maggiorenne e con lei convivente, non avesse ancora conseguito stabile indipendenza reddituale, avendo svolto soltanto rapporti di lavoro saltuari con compensi modesti ed essendo percettore di una indennità di disoccupazione pari ad € 585,24 mensili, circostanza da sola sufficiente a determinare la permanenza, in capo al padre dell'obbligo di concorrere al suo mantenimento, unitamente al rimborso della metà delle spese straordinarie documentate.
6. All'udienza di prima comparizione del 5 febbraio 2025 le parti, presenti personalmente, confermavano le rispettive posizioni difensive, riportandosi agli scritti già versati in atti e confermavano la necessità per il figlio , indubbiamente privo di autosufficienza economica, Per_1 sebbene ormai trentenne ed in buono stato di salute, di attivarsi nella ricerca di un'occupazione stabile, valutando positivamente le offerte lavorative indicate dal padre sebbene non perfettamente in linea con le proprie aspirazioni. Il Giudice, ritenuta la causa documentalmente istruita, rinviava per la discussione all'udienza del 19 giungo 2025, assegnando termini alle parti per il deposito di scritti conclusionali.
7. Alla fissata udienza, parte resistente si riportava alle rassegnate conclusioni, insistendo per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 350,00 mensili, evidenziando come le dedotte dimissioni volontarie lavorative del resistente -occorse in data 6 aprile 2025 – e la conseguente percezione dell'indennità di disoccupazione non potessero incidere sugli obblighi di mantenimento, trattandosi di scelte rimesse all'autodeterminazione del coniuge obbligato e, pertanto, irrilevanti ai fini della riduzione dell'assegno. Parte ricorrente, per contro, contestava le allegazioni avverse, depositando documentazione attestante il rigetto della domanda di a parte dell' e Pt_2 CP_2
l'intervento dell'Ispettorato del lavoro in ordine alle dimissioni asseritamente rassegnate per giusta causa, nonché chiedendo l'acquisizione del contratto di lavoro a tempo determinato del figlio
. Il Giudice autorizzava il deposito della documentazione e rinviava per la discussione Per_1 all'udienza del 17 settembre 2025, al cui esito, preso atto della rimessione delle parti ai rispettivi scritti difensivi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
8. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 26/02/2018 n.
583/2018.
pagina 3 di 10 Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
10. Quanto alle statuizioni di natura economica, la domanda riconvenzionale della resistente circa la corresponsione di un assegno divorzile in suo favore va accolta per le ragioni che seguono.
11. In merito alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile si deve premettere che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art 5 legge 01/12/1970 n.
898, modificato dall'art 10 legge 06.03.1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza della separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive statuizioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento della misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 25010/2007).
12. Dunque, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, è irrilevante quanto le parti abbiano concordato in sede di separazione consensuale.
13. Tanto precisato, si rammenta che la Corte di Cassazione ha ormai chiarito che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. un., n. 18287 dell'11.7.2018).
14. L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa" (Cass. civ. n. 23583/2022; Cass. civ. n 24250/2021).
pagina 4 di 10 15. Più precisamente, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. Civ. n. 24250/2021).
16. Orbene, la narrativa in atti e le difese articolate dall'odierna resistente restituiscono l'immagine di un lungo matrimonio, protrattosi per circa ventiquattro anni, durante i quali la resistente ha contribuito in maniera determinante alla conduzione familiare, occupandosi in via prevalente della cura della prole e dell'ambiente domestico, nonché sacrificando le proprie prospettive professionali mediante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, al fine di garantire continuità educativa e stabilità affettiva ai figli. Tale rinuncia, sebbene non accompagnata da una radicale interruzione della vita lavorativa, ha nondimeno inciso significativamente sulla possibilità di progressione di carriera e di crescita reddituale, traducendosi in uno svantaggio economico perdurante e tuttora attuale.
17. Ne può sottacersi la pacifica ed incontestata condotta inadempiente del ricorrente, il quale, a far data dalla separazione consensuale dei coniugi ha sistematicamente omesso di contribuire ai bisogni economici dell'intero nucleo familiare, tanto da costringere la resistente a provvedere in via esclusiva al sostentamento materiale e morale dei figli, sopportando da sola le attività e le spese domestiche quotidiane e straordinarie, impedendole anche di cominciare a dedicarsi in maniera più fattiva alla propria sfera professionale e lavorativa. Né a giustificazione di tale inadempimento può assumere rilievo l'assenza di specifiche richieste economiche per conto dei figli, giacché l'obbligo al mantenimento grava ex lege sul genitore e prescinde da ogni iniziativa dei beneficiari.
18. Deve anche considerarsi la persistente disparità economica tra le parti. La resistente, come da ultima dichiarazione versata in atti per l'anno 2024, ha percepito un reddito annuo di € 17.673,00, modesto e ridimensionato dal part- time, non risulta proprietaria di alcun bene immobile ed ha sostenuto, esclusivamente, a far data dalla separazione dei coniugi, le spese quotidiane e straordinarie per il figlio con lei convivente, il quale dal mese di Febbraio 2025 non ha più percepito la Per_1
pagina 5 di 10 sopra menzionata indennità di disoccupazione;
di converso, il ricorrente, oltre ad avere goduto di un reddito più elevato, pari, da ultimo, a € 21.931,52 per l'anno 2023, beneficia della stabile convivenza con i propri genitori pensionati, presso l'immobile di loro proprietà, con conseguente significativo risparmio sulle spese di abitazione. Tale circostanza amplifica oltremodo il divario reddituale, poiché il maggiore introito del ricorrente si somma al vantaggio derivante dall'abbattimento dei costi ordinari di sostentamento della prole.
19. A ciò si aggiunga che le dimissioni volontarie lavorative rassegnate dal ricorrente in data 6 aprile
2025, non possono in alcun modo giustificare una riduzione dell'obbligo di contribuzione, non rientrando esse tra le circostanze idonee a determinare un legittimo esonero o attenuazione degli obblighi di mantenimento. Invero, la scelta di interrompere spontaneamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato - richiedendo il beneficio di un'indennità di disoccupazione che, per sua stessa ammissione, avrebbe dovuto consentirgli di accedere al pensionamento di vecchiaia - se non sorretta da comprovate, oggettive ed ineludibili cause esterne, esclude in radice la configurabilità di una situazione di incapacità lavorativa incolpevole, risolvendosi piuttosto in un consapevole e deliberato mancato sfruttamento della propria capacità reddituale;
peraltro, il rigetto della domanda di versata in Pt_2 atti dal ricorrente, conferma allo stato la mancanza di presupposti che soli avrebbero potuto giustificare una temporanea tutela sostitutiva, privando così la condotta del ricorrente di qualsivoglia appiglio per invocare l'esonero dal dovere contributivo.
20. Ne consegue che le conseguenze economiche della scelta individuale del sig. non PA possano essere riversate sulla resistente, la quale già ha sopportato e sopporta integralmente l'onere materiale e morale della cura familiare.
21. Di conseguenza, alla luce delle circostanze esposte, risulta pienamente giustificata l'attribuzione in favore della resistente di un assegno divorzile, che si stima equo nella misura di € 250,00 somma necessaria a riequilibrare, per quanto possibile, la situazione economica delle parti e a compensare i sacrifici dalla stessa sostenuti in costanza di matrimonio e nella successiva fase di separazione dei coniugi. Tale importo, invero, appare congruo in considerazione sia della documentata disparità reddituale, sia dell'ingiustificata, anzi colpevole, riduzione dei redditi del ricorrente.
23. Parimenti, la domanda volta ad ottenere un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne va accolta, seppure nei limiti di seguito descritto. Per_1
pagina 6 di 10 24. Al riguardo, giova preliminarmente ribadire che i genitori continuano ad essere chiamati ad adempiere l'obbligazione di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, e ciò fintantoché non si dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o scelta (tra le altre, Cass. civ., n. 1830/2011).
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ., n. 17738/2015).
25. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. (Cass. civ., n. 12952/2016. Conforme Cass. civ., n.
5088/2018; Cass. civ., n. 17183/2020 e Cass. civ., n. 27904/2021).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'autosufficienza economica sia raggiunta in presenza di un impiego lavorativo tale da garantire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità ed una appropriata collocazione nel contesto economico sociale adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni
(Cass. civ., n. 1773/2012). Da un lato, il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica può essere escluso, come nel caso di specie, alla luce dalla breve durata del rapporto e dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. civ., n. 40282/2021), dall'altro, va però rimarcato l'autosufficienza non deve necessariamente equivalere all'occupazione desiderata (Cass.civ., n. 26875/2023) e prescinde dalle condizioni economiche del genitore obbligato e dal tenore di vita della famiglia prima della crisi coniugale.
26. Rimane inoltre fermo che, una volta raggiunta una adeguata capacità di sostentamento, l'obbligo si estingue definitivamente, residuando eventualmente solo il generico obbligo agli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c. (sul punto, Cass. civ., n. 26259/2005. Conforme Cass. civ., n. 6509/2017).
27. In applicazione dei suesposti principi di diritto al caso in esame, va rilevato come il figlio
, oggi trentenne, risulti ancora convivente con la madre e, come pacificamente ammesso dalle Per_1 parti in prima udienza, non abbia raggiunto una stabile ed effettiva autonomia economica. Ed invero, il ragazzo, sebbene impegnato nella ricerca di una propria stabilità economica, ha finora potuto svolgere pagina 7 di 10 soltanto attività lavorative precarie e saltuarie, l'ultima delle quali presso un'autofficina “Autofficina
Ciarrocchi”, conclusasi nel febbraio 2023, con contratto di apprendistato da cui ha percepito, nell'anno
2022, un reddito complessivo pari ad € 17.066,30; alla scadenza del contratto, non rinnovato, ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione ino al febbraio 2025, per un importo mensile pari Pt_2 ad € 584,00, somma che, per la sua modestia, non può in alcun modo ritenersi indicativa di stabilità né tantomeno di autosufficienza economica. Risulta, altresì, iscritto presso un Centro per l'Impiego e, come concordato tra le parti all'udienza del 5 febbraio 2025, avrebbe dato seguito, finora infruttuosamente, alle offerte di lavoro indicate dal padre.
28. Ed ancora, alla data 19 giugno 2025, secondo quando dedotto dall'odierno ricorrente in udienza,
avrebbe reperito un rapporto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 31 dicembre Per_1
2025, presso la lavanderia industriale LIB in Cepagatti, circostanza non contestata dalla resistente, purtuttavia non comprovata documentalmente, né idonea a consentire una precisa valutazione reddituale, trattandosi in ogni caso di occupazione priva di garanzia di stabilità e continuità economica.
29. Di conseguenza, in ragione del carattere discontinuo delle esperienze lavorative sinora maturate dal di loro figlio , nonché dell'attuale e non meglio comprovato impiego a tempo determinato, Per_1 deve ritenersi non raggiunta una condizione di effettiva e stabile dipendenza economica, non avendo, altresì, il ricorrente fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'avvenuta stabilità economica del figlio, non potendo a tal fine valere la generica formula secondo cui lo stesso avrebbe “lungamente lavorato nel corso degli anni”, in difetto di puntuali riscontri documentali circa la natura, la durata e la continuità delle attività svolte.
30. Parimenti, devono ritenersi del tutto infondate le deduzioni del ricorrente volte a prospettare il proprio stato di disoccupazione come causa di esonero dall'obbligo di mantenimento, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la mera assenza di un'occupazione stabile non vale ad escludere il dovere genitoriale, poiché l'obbligato può comunque disporre di introiti reddituali, anche diversi dal lavoro dipendente, derivanti da precedenti attività lavorative, da pensioni o altre rendite, tali da consentire in ogni caso l'adempimento, sia pure in misura proporzionata, dell'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli minorenni e maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. (cfr. Tribunale Napoli, n.1017/2023).
31, Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne , pacificamente Per_1
pagina 8 di 10 non indipendente, la somma mensile di euro 50,00 (cinquanta,00) da corrispondersi alla ricorrente entro il 10 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo dell'Intestato Tribunale.
32. Al parziale accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalla resistente segue la condanna del ricorrente al pagamento delle competenze e delle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, scaglione indeterminabile, bassa complessità, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 4 novembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario PA Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Spoltore il 29 agosto 1993 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di PA Controparte_1 detto comune, atto n. 35, p. II, s. A, anno 1993;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Spoltore di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) accoglie la domanda riconvenzionale della resistente e, per l'effetto, pone a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile, in favore della resistente, la somma PA di € 250,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) accoglie la domanda riconvenzionale della resistente e, per l'effetto, pone a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne PA
, la somma di € 50,00 mensili, da versarsi alla madre convivente entro il 10 di ogni mese, Per_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al predetto figlio, come da Protocollo.
pagina 9 di 10 e) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di PA CP_1
che si liquidano nella misura di euro 2906,00 per compensi oltre accessori come per legge.
[...]
Pescara, 25.09.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Pescara, 26 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. dott.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3254/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliato in Spoltore (PE), PA C.F._1 alla Via Campo Sportivo n. 21, presso e nello studio dell'avv. Luigi Spina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Controparte_1 C.F._2
Gioacchino da Fiore, 15, presso e nello studio dell'Avv. Antonello Campanelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 4.11.2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli PA effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 29 agosto 1993 e Controparte_1 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Spoltore senza che, attesa la condizione economica di entrambi i coniugi, venisse formulata alcuna domanda in merito.
2. A sostegno della propria domanda il ricorrente premetteva, in seno al proprio ricorso introduttivo, di avere adito l'Intestato Tribunale per ottenere la separazione dalla coniuge, definita con decreto di omologa del 20 marzo 2018; segnatamente, in forza dell'accordo ivi recepito, il Sig. si era PA obbligato a corrispondere alla moglie un assegno mensile pari ad € 215,00, somma destinata a compensare il pignoramento del quinto dello stipendio da lei subito a garanzia di un debito contratto con la BCC di Cappelle Sul Tavo, nonché a versare € 100,00 mensili per ciascuno dei di loro figli ed – maggiorenni ma non economicamente autosufficienti - rimasti a convivere con Per_1 Per_2 la madre, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al loro mantenimento.
3. Il ricorrente evidenziava che, nelle more, la condizione economica della sig.ra fosse CP_1 mutata, essendo divenuta la resistente economicamente autosufficiente, in ragione della cessazione del pignoramento del quinto dello stipendio, cosicché entrambe le parti potevano essere dichiarate parimenti indipendenti sul piano reddituale;
rappresentava altresì il raggiungimento dell' autosufficienza economica dei figli maggiorenni: , ormai stabilmente inserito in un autonomo Per_2 contesto abitativo nel Comune di Montesilvano, e , sebbene ancora convivente con la madre, Per_1 ugualmente indipendente economicamente.
4. La resistente, ritualmente costituita, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi tuttavia alle richieste di parte ricorrente in punto economico e formulando, in via riconvenzionale, istanza di corresponsione in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di €
350,00 mensili, oltre alla somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, con lei ancora convivente in quanto economicamente non autosufficiente. Per_1
5. A sostegno delle proprie conclusioni la resistente deduceva di avere sopportato, sin dalla separazione, il disinteresse del marito nei confronti dei figli e il suo inadempimento agli obblighi economici statuiti dal Tribunale in favore suo e della prole. Rappresentava, altresì, di svolgere attività lavorativa part-time con reddito annuo pari ad € 17.673,00, modesto ed insufficiente a garantirle autosufficienza economica, tanto più in considerazione delle scelte di vita matrimoniale che l'avevano pagina 2 di 10 indotta, nel corso dei 24 anni di convivenza coniugale, a privilegiare la cura e l'educazione della casa e dei figli a discapito della propria realizzazione personale. Soggiungeva che il figlio , pur Per_1 maggiorenne e con lei convivente, non avesse ancora conseguito stabile indipendenza reddituale, avendo svolto soltanto rapporti di lavoro saltuari con compensi modesti ed essendo percettore di una indennità di disoccupazione pari ad € 585,24 mensili, circostanza da sola sufficiente a determinare la permanenza, in capo al padre dell'obbligo di concorrere al suo mantenimento, unitamente al rimborso della metà delle spese straordinarie documentate.
6. All'udienza di prima comparizione del 5 febbraio 2025 le parti, presenti personalmente, confermavano le rispettive posizioni difensive, riportandosi agli scritti già versati in atti e confermavano la necessità per il figlio , indubbiamente privo di autosufficienza economica, Per_1 sebbene ormai trentenne ed in buono stato di salute, di attivarsi nella ricerca di un'occupazione stabile, valutando positivamente le offerte lavorative indicate dal padre sebbene non perfettamente in linea con le proprie aspirazioni. Il Giudice, ritenuta la causa documentalmente istruita, rinviava per la discussione all'udienza del 19 giungo 2025, assegnando termini alle parti per il deposito di scritti conclusionali.
7. Alla fissata udienza, parte resistente si riportava alle rassegnate conclusioni, insistendo per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 350,00 mensili, evidenziando come le dedotte dimissioni volontarie lavorative del resistente -occorse in data 6 aprile 2025 – e la conseguente percezione dell'indennità di disoccupazione non potessero incidere sugli obblighi di mantenimento, trattandosi di scelte rimesse all'autodeterminazione del coniuge obbligato e, pertanto, irrilevanti ai fini della riduzione dell'assegno. Parte ricorrente, per contro, contestava le allegazioni avverse, depositando documentazione attestante il rigetto della domanda di a parte dell' e Pt_2 CP_2
l'intervento dell'Ispettorato del lavoro in ordine alle dimissioni asseritamente rassegnate per giusta causa, nonché chiedendo l'acquisizione del contratto di lavoro a tempo determinato del figlio
. Il Giudice autorizzava il deposito della documentazione e rinviava per la discussione Per_1 all'udienza del 17 settembre 2025, al cui esito, preso atto della rimessione delle parti ai rispettivi scritti difensivi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
8. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 26/02/2018 n.
583/2018.
pagina 3 di 10 Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
10. Quanto alle statuizioni di natura economica, la domanda riconvenzionale della resistente circa la corresponsione di un assegno divorzile in suo favore va accolta per le ragioni che seguono.
11. In merito alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile si deve premettere che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art 5 legge 01/12/1970 n.
898, modificato dall'art 10 legge 06.03.1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza della separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive statuizioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento della misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 25010/2007).
12. Dunque, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, è irrilevante quanto le parti abbiano concordato in sede di separazione consensuale.
13. Tanto precisato, si rammenta che la Corte di Cassazione ha ormai chiarito che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. un., n. 18287 dell'11.7.2018).
14. L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa" (Cass. civ. n. 23583/2022; Cass. civ. n 24250/2021).
pagina 4 di 10 15. Più precisamente, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. Civ. n. 24250/2021).
16. Orbene, la narrativa in atti e le difese articolate dall'odierna resistente restituiscono l'immagine di un lungo matrimonio, protrattosi per circa ventiquattro anni, durante i quali la resistente ha contribuito in maniera determinante alla conduzione familiare, occupandosi in via prevalente della cura della prole e dell'ambiente domestico, nonché sacrificando le proprie prospettive professionali mediante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, al fine di garantire continuità educativa e stabilità affettiva ai figli. Tale rinuncia, sebbene non accompagnata da una radicale interruzione della vita lavorativa, ha nondimeno inciso significativamente sulla possibilità di progressione di carriera e di crescita reddituale, traducendosi in uno svantaggio economico perdurante e tuttora attuale.
17. Ne può sottacersi la pacifica ed incontestata condotta inadempiente del ricorrente, il quale, a far data dalla separazione consensuale dei coniugi ha sistematicamente omesso di contribuire ai bisogni economici dell'intero nucleo familiare, tanto da costringere la resistente a provvedere in via esclusiva al sostentamento materiale e morale dei figli, sopportando da sola le attività e le spese domestiche quotidiane e straordinarie, impedendole anche di cominciare a dedicarsi in maniera più fattiva alla propria sfera professionale e lavorativa. Né a giustificazione di tale inadempimento può assumere rilievo l'assenza di specifiche richieste economiche per conto dei figli, giacché l'obbligo al mantenimento grava ex lege sul genitore e prescinde da ogni iniziativa dei beneficiari.
18. Deve anche considerarsi la persistente disparità economica tra le parti. La resistente, come da ultima dichiarazione versata in atti per l'anno 2024, ha percepito un reddito annuo di € 17.673,00, modesto e ridimensionato dal part- time, non risulta proprietaria di alcun bene immobile ed ha sostenuto, esclusivamente, a far data dalla separazione dei coniugi, le spese quotidiane e straordinarie per il figlio con lei convivente, il quale dal mese di Febbraio 2025 non ha più percepito la Per_1
pagina 5 di 10 sopra menzionata indennità di disoccupazione;
di converso, il ricorrente, oltre ad avere goduto di un reddito più elevato, pari, da ultimo, a € 21.931,52 per l'anno 2023, beneficia della stabile convivenza con i propri genitori pensionati, presso l'immobile di loro proprietà, con conseguente significativo risparmio sulle spese di abitazione. Tale circostanza amplifica oltremodo il divario reddituale, poiché il maggiore introito del ricorrente si somma al vantaggio derivante dall'abbattimento dei costi ordinari di sostentamento della prole.
19. A ciò si aggiunga che le dimissioni volontarie lavorative rassegnate dal ricorrente in data 6 aprile
2025, non possono in alcun modo giustificare una riduzione dell'obbligo di contribuzione, non rientrando esse tra le circostanze idonee a determinare un legittimo esonero o attenuazione degli obblighi di mantenimento. Invero, la scelta di interrompere spontaneamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato - richiedendo il beneficio di un'indennità di disoccupazione che, per sua stessa ammissione, avrebbe dovuto consentirgli di accedere al pensionamento di vecchiaia - se non sorretta da comprovate, oggettive ed ineludibili cause esterne, esclude in radice la configurabilità di una situazione di incapacità lavorativa incolpevole, risolvendosi piuttosto in un consapevole e deliberato mancato sfruttamento della propria capacità reddituale;
peraltro, il rigetto della domanda di versata in Pt_2 atti dal ricorrente, conferma allo stato la mancanza di presupposti che soli avrebbero potuto giustificare una temporanea tutela sostitutiva, privando così la condotta del ricorrente di qualsivoglia appiglio per invocare l'esonero dal dovere contributivo.
20. Ne consegue che le conseguenze economiche della scelta individuale del sig. non PA possano essere riversate sulla resistente, la quale già ha sopportato e sopporta integralmente l'onere materiale e morale della cura familiare.
21. Di conseguenza, alla luce delle circostanze esposte, risulta pienamente giustificata l'attribuzione in favore della resistente di un assegno divorzile, che si stima equo nella misura di € 250,00 somma necessaria a riequilibrare, per quanto possibile, la situazione economica delle parti e a compensare i sacrifici dalla stessa sostenuti in costanza di matrimonio e nella successiva fase di separazione dei coniugi. Tale importo, invero, appare congruo in considerazione sia della documentata disparità reddituale, sia dell'ingiustificata, anzi colpevole, riduzione dei redditi del ricorrente.
23. Parimenti, la domanda volta ad ottenere un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne va accolta, seppure nei limiti di seguito descritto. Per_1
pagina 6 di 10 24. Al riguardo, giova preliminarmente ribadire che i genitori continuano ad essere chiamati ad adempiere l'obbligazione di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, e ciò fintantoché non si dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o scelta (tra le altre, Cass. civ., n. 1830/2011).
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ., n. 17738/2015).
25. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. (Cass. civ., n. 12952/2016. Conforme Cass. civ., n.
5088/2018; Cass. civ., n. 17183/2020 e Cass. civ., n. 27904/2021).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'autosufficienza economica sia raggiunta in presenza di un impiego lavorativo tale da garantire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità ed una appropriata collocazione nel contesto economico sociale adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni
(Cass. civ., n. 1773/2012). Da un lato, il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica può essere escluso, come nel caso di specie, alla luce dalla breve durata del rapporto e dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. civ., n. 40282/2021), dall'altro, va però rimarcato l'autosufficienza non deve necessariamente equivalere all'occupazione desiderata (Cass.civ., n. 26875/2023) e prescinde dalle condizioni economiche del genitore obbligato e dal tenore di vita della famiglia prima della crisi coniugale.
26. Rimane inoltre fermo che, una volta raggiunta una adeguata capacità di sostentamento, l'obbligo si estingue definitivamente, residuando eventualmente solo il generico obbligo agli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c. (sul punto, Cass. civ., n. 26259/2005. Conforme Cass. civ., n. 6509/2017).
27. In applicazione dei suesposti principi di diritto al caso in esame, va rilevato come il figlio
, oggi trentenne, risulti ancora convivente con la madre e, come pacificamente ammesso dalle Per_1 parti in prima udienza, non abbia raggiunto una stabile ed effettiva autonomia economica. Ed invero, il ragazzo, sebbene impegnato nella ricerca di una propria stabilità economica, ha finora potuto svolgere pagina 7 di 10 soltanto attività lavorative precarie e saltuarie, l'ultima delle quali presso un'autofficina “Autofficina
Ciarrocchi”, conclusasi nel febbraio 2023, con contratto di apprendistato da cui ha percepito, nell'anno
2022, un reddito complessivo pari ad € 17.066,30; alla scadenza del contratto, non rinnovato, ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione ino al febbraio 2025, per un importo mensile pari Pt_2 ad € 584,00, somma che, per la sua modestia, non può in alcun modo ritenersi indicativa di stabilità né tantomeno di autosufficienza economica. Risulta, altresì, iscritto presso un Centro per l'Impiego e, come concordato tra le parti all'udienza del 5 febbraio 2025, avrebbe dato seguito, finora infruttuosamente, alle offerte di lavoro indicate dal padre.
28. Ed ancora, alla data 19 giugno 2025, secondo quando dedotto dall'odierno ricorrente in udienza,
avrebbe reperito un rapporto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 31 dicembre Per_1
2025, presso la lavanderia industriale LIB in Cepagatti, circostanza non contestata dalla resistente, purtuttavia non comprovata documentalmente, né idonea a consentire una precisa valutazione reddituale, trattandosi in ogni caso di occupazione priva di garanzia di stabilità e continuità economica.
29. Di conseguenza, in ragione del carattere discontinuo delle esperienze lavorative sinora maturate dal di loro figlio , nonché dell'attuale e non meglio comprovato impiego a tempo determinato, Per_1 deve ritenersi non raggiunta una condizione di effettiva e stabile dipendenza economica, non avendo, altresì, il ricorrente fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'avvenuta stabilità economica del figlio, non potendo a tal fine valere la generica formula secondo cui lo stesso avrebbe “lungamente lavorato nel corso degli anni”, in difetto di puntuali riscontri documentali circa la natura, la durata e la continuità delle attività svolte.
30. Parimenti, devono ritenersi del tutto infondate le deduzioni del ricorrente volte a prospettare il proprio stato di disoccupazione come causa di esonero dall'obbligo di mantenimento, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la mera assenza di un'occupazione stabile non vale ad escludere il dovere genitoriale, poiché l'obbligato può comunque disporre di introiti reddituali, anche diversi dal lavoro dipendente, derivanti da precedenti attività lavorative, da pensioni o altre rendite, tali da consentire in ogni caso l'adempimento, sia pure in misura proporzionata, dell'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli minorenni e maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. (cfr. Tribunale Napoli, n.1017/2023).
31, Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne , pacificamente Per_1
pagina 8 di 10 non indipendente, la somma mensile di euro 50,00 (cinquanta,00) da corrispondersi alla ricorrente entro il 10 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo dell'Intestato Tribunale.
32. Al parziale accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalla resistente segue la condanna del ricorrente al pagamento delle competenze e delle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, scaglione indeterminabile, bassa complessità, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 4 novembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario PA Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Spoltore il 29 agosto 1993 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di PA Controparte_1 detto comune, atto n. 35, p. II, s. A, anno 1993;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Spoltore di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) accoglie la domanda riconvenzionale della resistente e, per l'effetto, pone a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile, in favore della resistente, la somma PA di € 250,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) accoglie la domanda riconvenzionale della resistente e, per l'effetto, pone a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne PA
, la somma di € 50,00 mensili, da versarsi alla madre convivente entro il 10 di ogni mese, Per_1 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al predetto figlio, come da Protocollo.
pagina 9 di 10 e) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di PA CP_1
che si liquidano nella misura di euro 2906,00 per compensi oltre accessori come per legge.
[...]
Pescara, 25.09.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Pescara, 26 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. dott.
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