TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGANI Parte_1 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Cesare Battisti n. 16, Lucca
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 12 gennaio 2025, allegava di aver contratto Parte_1 il 10 settembre 2014 in Castelfranco di SO (PI) matrimonio con dall'unione Parte_2
con la quale non nascevano figli.
Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, tanto che la moglie, unitamente alla figlia con lei convivente e avuta da una precedente relazione, aveva abbandonato la casa coniugale, come attestato anche dalla
Polizia Municipale.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, disponendo che nulla fosse dovuto tra gli stessi a titolo di mantenimento, attesa la loro indipendenza economica,
e stabilendo che la casa coniugale, di proprietà del rimanesse nella sua disponibilità. Parte_1
La resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 19 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Del pari, nulla deve disporsi con riferimento alla richiesta volta a stabilire che il ricorrente continuerà ad abitare nella casa coniugale. Deve, infatti, osservarsi come il ricorrente sia esclusivo proprietario della abitazione familiare e che non vi sia contestazione sul punto, per il che nulla sembra ostare ad una pronuncia che consenta al ricorrente stesso di continuare a permanere presso quella abitazione.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo al coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
.
[...]
CONDANNA la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €
1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelfranco di SO (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Castelfranco di SO (PI) il giorno
10 settembre 2014, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castelfranco di SO
(PI) al n. 6, parte I, anno 2014.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 19.06.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGANI Parte_1 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Cesare Battisti n. 16, Lucca
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 12 gennaio 2025, allegava di aver contratto Parte_1 il 10 settembre 2014 in Castelfranco di SO (PI) matrimonio con dall'unione Parte_2
con la quale non nascevano figli.
Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, tanto che la moglie, unitamente alla figlia con lei convivente e avuta da una precedente relazione, aveva abbandonato la casa coniugale, come attestato anche dalla
Polizia Municipale.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, disponendo che nulla fosse dovuto tra gli stessi a titolo di mantenimento, attesa la loro indipendenza economica,
e stabilendo che la casa coniugale, di proprietà del rimanesse nella sua disponibilità. Parte_1
La resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 19 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Del pari, nulla deve disporsi con riferimento alla richiesta volta a stabilire che il ricorrente continuerà ad abitare nella casa coniugale. Deve, infatti, osservarsi come il ricorrente sia esclusivo proprietario della abitazione familiare e che non vi sia contestazione sul punto, per il che nulla sembra ostare ad una pronuncia che consenta al ricorrente stesso di continuare a permanere presso quella abitazione.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo al coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
.
[...]
CONDANNA la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €
1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelfranco di SO (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Castelfranco di SO (PI) il giorno
10 settembre 2014, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castelfranco di SO
(PI) al n. 6, parte I, anno 2014.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 19.06.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina