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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 18.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3067/2025 R.G.L., avente a oggetto “reiterazione contratti a termine - risarcimento danno comunitario”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Palma Balsamo;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.3.2025, parte attrice, premettendo di avere lavorato con mansioni di bracciante agricolo alle dipendenze – per quel che qui rileva – dell' convenuto in forza di plurimi contratti a tempo CP_1 determinato, reiterati annualmente per oltre 36 mesi mediante attingimento dalla graduatoria unica degli operai con fascia occupazionale di 51, 101 e 151 giornate lavorative ai fini previdenziali, di cui agli art. 45 ter e ss. della L.R. n. 16/1996 e art. 12 della L.R. n. 5/2014, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…
1. accerti e dichiari come abusiva e, per ciò, illegittima la reiterazione dei
1 contratti a termine, succedutisi tra la parte ricorrente e l'Assessorato dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia, a partire dal 2002 sino al 2024, e che, pertanto i rapporti di lavoro instaurati sono avvenuti in violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A.
2. condanni l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri di cui
l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o in quella diversa misura che il Giudice riterrà dovuta.
3. condanni la parte resistente al pagamento di onorari e spese del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.6.2025 si è costituito in giudizio l' resistente, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, CP_1 quindi, le seguenti conclusioni: “…- in via principale, dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e, comunque, inammissibili le avverse domande;
nel merito, dichiararlo infondato, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare, per il periodo in cui è maturata, la decadenza di ogni diritto azionato da controparte e la prescrizione quinquennale del relativo credito;
in ogni caso, l'infondatezza della richiesta di risarcimento, quantomeno sotto il profilo probatorio, in ordine al quantum debeatur;
in ulteriore subordine, determinarne l'importo in misura minima sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (avuto riguardo alla voce "minimo retributivo" indicata in busta paga), facendo una media tra la somma di tutte le voci "minimo retributivo" di ogni busta paga e dividendo poi il risultato per il numero dei mesi effettivamente lavorati, trattandosi di c.d. OTD;
o in quella ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con riferimento alla richiesta accessoria, dichiarare il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 18.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
2 Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenze n. 4049/2025, n. 4050/2025, n. 4051/2025, n.
4056/2025 e n. 4057/2025 emesse in data 12.11.2025 nei proc. nn. 4699/2025, 4702/2025,
4703/2025, 4701/2025 e 4700/2025 R.G. - est. dott. M. Fiorentino).
2.2. Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4057/2025:
<<….III. I rapporti a tempo determinato allegati in ricorso sono stati stipulati in forza della legislazione regionale siciliana, tra cui gli artt. 46, 48 e 45 ter della l. 16/1996, che regola in modo dettagliato la formazione delle graduatorie e dei contingenti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.
L'art. 53 della l. 16/1996, in particolare, prevede che, formulata la graduatoria unica
(comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza)
“L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.
Il D.L. 7/70, convertito in l. proprio dalla richiamata l. 83/1970, all'art. 12, peraltro, riconosce espressamente che “A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non deduce specifiche violazioni di legge che attengano alla citata legge regionale, soffermandosi perlopiù sul superamento del limite dei
36 mesi, e dunque sulla violazione della disciplina nazionale di derivazione comunitaria dei rapporti a tempo determinato.
Come si desume dal prospetto del ricorso, i rapporti di lavoro sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno, per periodi ben circoscritti, nel limite delle giornate espletabili in base alla graduatoria di appartenenza.
Cessato il periodo di servizio espletabile per ciascun anno, il rapporto veniva nuovamente instaurato l'anno successivo a distanza di oltre 60 giorni, e quasi sempre oltre i 5-6 mesi (o, in alcuni casi, ancor di più) circa dalla cessazione del rapporto dell'anno precedente.
Ciò posto, va osservato quanto segue.
3 Deve, innanzitutto, rimarcarsi la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di causa, destinatari di una legislazione regionale specifica, volta a fare fronte non solo alle esigenze occupazionali stabili (attraverso le assunzioni a tempo indeterminato), ma anche a quelle legate ad esigenze temporanee o stagionali (graduatorie lavoratori a tempo determinato, per determinati periodi ed entro specifici limiti dei contingenti), tramite procedure di avviamento diverse da quelle tipiche del lavoro privato o pubblico, in quanto presuppongono la formazione di specifiche graduatorie, su domanda degli interessati.
Dagli stessi periodi di servizio allegati si evince come i rapporti posti in essere da parte ricorrente siano stati limitati a specifici momenti di ciascun anno, e dunque abbiano soddisfatto esigenze stagionali.
Cessato il periodo di servizio annuo (ad es. novembre), il successivo veniva prestato a distanza di diversi mesi (ad es., giugno o luglio).
A fronte di tale situazione, non appare possibile, in punto di fatto, ravvisare un'effettiva reiterazione o successione di contratti a termine, trattandosi, a ben vedere, di rapporti autonomi, separati da un notevole stacco temporale, stipulati per esigenze temporanee e stagionali, per ciascun anno.
La fattispecie in scrutinio, dunque, esula dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, come sembra desumersi anche dall'indirizzo di recente espresso dalla
Commissione europea, di cui ha dato conto l'Amministrazione convenuta.
In particolare, come riferito dalla difesa erariale, la Commissione Europea ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali della
[...]
, rilevando che nel caso “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un CP_1 numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”.
4 Tale indirizzo, a prescindere dalla circostanza che la procedura di infrazione sia stata definita, appare ragionevole e condivisibile, pur non ignorandosi i diversi indirizzi espressi dalla giurisprudenza.
Né appare inficiato da quell'orientamento della Suprema Corte (v. ad es. n. 2992 del
01/02/2024 e n. 4075 del 14/02/2024) secondo il quale “la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n.
5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art.
32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del
r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.”
Invero, il tema su cui era chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte era diverso da quello odierno, e non direttamente riguardante la questione della natura dei contratti a termine degli operatori forestali, né tantomeno della natura stagionale dei relativi rapporti di lavoro, essendo stata rimessa alla Corte, sul presupposto non contestato dell'avvenuta illecita reiterazione dei contratti a termine, la questione se la nullità totale del rapporto per mancanza di forma scritta potesse o meno escludere l'applicazione delle tutele di derivazione comunitaria.
Anche i precedenti della Corte di appello distrettuale, conosciuti da questo decidente, riguardano fattispecie ove risultava pacifica l'avvenuta reiterazione dei contratti a termine, non emergendo dai motivi di appello alcuna specifica contestazione sul punto, quanto, perlopiù, questioni di diritto in ordine al rigetto dell'eccezione di decadenza ovvero all'applicabilità della normativa comunitaria alla materia in questione.
Sul punto, pur condividendo l'indirizzo in punto di diritto, e dunque non potendosi escludere, in astratto, l'applicabilità della disciplina in questione (come espresso del resto anche dalla Suprema Corte), va cionondimeno evidenziato, in punto di fatto, che, nel caso in esame, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, nel rispetto della legislazione regionale specifica, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di
5 contratti a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria, né frustrano le esigenze di certezza e predeterminazione ad essa sottese.
Quanto all'argomento talora utilizzato dell'onere della prova a carico dell'amministrazione convenuta, va ricordato che l'istituto in parola costituisce la regola di riparto del rischio processuale in materia probatoria, fermo restando l'acquisizione della prova prescinde dalle difese della parte su cui ricade il detto onere processuale.
Nel caso di specie, l'insussistenza dell'abuso e, in particolare, la prova della stagionalità delle prestazioni si evince dalle stesse difese della parte ricorrente, dai dati allegati, dai turni di servizio offerti in rassegna, nonché dalla disamina della legislazione regionale applicabile, che va interpretata nel rispetto della disciplina di derivazione comunitaria.
L'onere della prova circa l'assenza del carattere abusivo del ricorso ai contratti a termine risulta pertanto pienamente adempiuto.
Per quanto attiene al tema della stagionalità ed ai rapporti tra la disciplina nazionale e la contrattazione collettiva, si rinvia, per ogni opportuno approfondimento, al motivo n. V del presente provvedimento.
IV
La parte ricorrente genericamente lamenta la mancanza di forma scritta dei contratti a termine, anche se il ricorso appare incentrato principalmente sul carattere illecito della reiterazione, come si desume anche dalle sue conclusioni.
In ogni modo, va rilevato che la stessa parte rappresenta che “gli operai forestali vengono reclutati in base alla detta graduatoria regionale e, una volta chiamati, firmano la disponibilità al lavoro (DID) per essere avviati dai CPI – Centri per l'Impiego di residenza. Per ogni avvio al lavoro i forestali firmano un documento in cui prestano la loro disponibilità al lavoro, e che viene conservato dal CPI di competenza. Tale documento rappresenta l'atto con cui si manifesta la volontà contrattuale di lavoro subordinato. Da questo momento potranno svolgere la prestazione per le giornate prestabilite. Una volta terminato il rapporto, gli operai forestali percepiscono la disoccupazione (cd. Naspi)”.
Già dalla descrizione della procedura di assunzione, come evidenziata in ricorso, appare evidente che il requisito della forma scritta sia stato rispettato.
Ciò posto, va osservato quanto già espresso in altri analoghi precedenti.
La mancanza di forma scritta dei singoli contratti, anche ove sussista (cfr. modello di assunzione prodotto dalla difesa pubblica), non toglie che i relativi rapporti siano stati instaurati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge speciale, in aderenza alle procedure che,
6 a monte, presuppongono l'iscrizione, a domanda dell'interessato, in apposite graduatorie per lo svolgimento di determinate giornate di servizio, con un numero massimo di giornate lavorative.
Di regola, la chiamata avviene tramite il canale dei Centri per l'impiego, la pubblicazione di appositi avvisi oppure l'invio di comunicazioni specifiche o la sottoposizione di documenti da sottoscrivere.
Ciascun iscritto alle graduatorie, pertanto, è perfettamente informato di poter essere destinatario, anno per anno, di rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni riguardanti il settore forestale, per un numero massimo di giornate per ciascun anno, e dunque per esigenze stagionali.
Il sistema regolato dalla legge regionale, inoltre, consente al lavoratore di sapere, quando chiamato, di essere destinatario di un rapporto a termine, il cui periodo massimo è già predeterminato in base alla categoria di appartenenza.
Nel caso di specie, dalle stesse modalità descritte in ricorso in ordine alla chiamata in servizio (iscrizione graduatoria, sottoscrizione disponibilità al lavoro, avviamento tramite centro per l'impiego, sottoscrizione del relativo documento), non si desume alcuna violazione della ratio della disciplina sui contratti a termine né, a ben vedere, dell'onere della forma scritta, di fatto rispettato attraverso la successione di atti che precedono l'assunzione del lavoratore.
Ed in ogni modo, l'eventuale nullità del rapporto, per difetto di forma scritta, non è bastevole per il riconoscimento del risarcimento del danno, potendosi escludere, nella specie, che sussista una reiterazione illecita di rapporti a termine ovvero la mancanza di conoscenza della causale della natura determinata del rapporto, presupposta dalla legge regionale 16/96 e dalla stessa procedura di chiamata (v. anche artt. 46, 53, 56, leg. Reg. cit.).
È infatti evidente che la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione, come dimostrano ulteriormente gli stessi adempimenti ed i passaggi finalizzati all'assunzione del servizio descritti in ricorso.
Non appaiono dunque minate quelle esigenze di certezza che sono sottese, in sede di normazione ordinaria (v. d.lgs. 368/2001 e ss.), all'onere di specificazione del termine, trattandosi di previsione insita alla stessa procedura per l'iscrizione nelle graduatorie.
Procedura che appare complessa ed a formazione successiva, presupponendo, innanzitutto,
7 l'atto scritto della domanda di iscrizione, l'ulteriore atto scritto della graduatoria, e poi, come atto finale, la chiamata, tramite i canali istituzionali.
Già sulla base di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non appare fondato, non ravvisandosi il fenomeno della reiterazione illecita di contratti a termine, e dunque i presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno, potendosi peraltro escludere che l'essere destinataria di offerte lavorative, anno per anno, per quanto stagionali, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge regionale, abbia potuto generare un danno a carico della parte ricorrente.
Trattasi, invero, di opportunità lavorative concepite, sin dall'inizio, come temporanee
(sia pur ricorrenti anno per anno, ciclicamente), la cui maturazione ha dato anche luogo a benefici previdenziali, come l'indennità NASPI percepita dalla ricorrente.
V
Per quanto i superiori motivi appaiono sufficienti per determinare, ciascuno, il rigetto del ricorso, per completezza appare opportuno evidenziare quanto segue.
Per espressa previsione, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, quando tali contratti riguardino attività di carattere stagionale: sul punto, si veda la Corte di Cassazione n. 25395/2024 - in ordine al contenzioso dei lavoratori ESA – secondo cui “dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 – emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo
(limitato ad una stagione)".
L'art. 21 c. 2 del D.lgs 81/2015 dispone che “Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
A tale riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 25395/2024, ha avuto modo di precisare che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da
8 considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica ma che tale vincolo si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità.”
Orbene, il contratto di lavoro dei lavoratori forestali regionali è di regola disciplinato dal CCNL degli Addetti al Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria il quale all'art. 46 bis dopo aver premesso che “Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività” ha espressamente previsto che “In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; •
Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
Il predetto Allegato N “a titolo esemplificativo e non esaustivo” individua una serie di attività ritenute aventi il carattere di stagionalità tra le quali, in particolare, figurano: “1)
Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
3)
Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
11) Attività per la
Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria
(SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZP);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
” mansioni quest'ultime del tutto sussumibili alle qualifiche di “addetto squadra pronto intervento”; “operatore antincendio”; “vedetta qualificata”; “addetto mezzi tecnici”; “motoseghista”; “bracciante agricolo” “vivaista” e simili.
9 Sono, queste, tutte mansioni disimpegnate dai vari lavoratori forestali in virtù dei contratti di lavoro stagionali alle dipendenze dell'Assessorato.
A tale riguardo, come già evidenziato, la legge regionale n. 16/96 e ss. modif. CP_1 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°).
Ora, se è pur vero che gli operati a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno, dovendo ritenersi pertanto compatibile con le finalità della direttiva comunitaria il reclutamento di lavoratori a termine collegato alla variabilità delle condizioni climatiche che costituisce uno dei connotati tipici della stagionalità dell'impiego.
Conferma tali conclusioni, da ultimo, la recente norma di interpretazione autentica dell'art. 11. L. 203/2024, secondo cui “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
10 Ne discende pertanto che, trovando tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti la loro causa nella natura stagionale dell'attività, la loro reiterazione nel tempo – quantunque superiore ai trentasei mesi – deve ritenersi in ogni modo legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile.
VI
Per quanto premesso, il ricorso, finalizzato al riconoscimento del risarcimento del danno, non appare meritevole di accoglimento, con l'assorbimento di ogni altra questione.
In particolare, non appare necessario disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, tenuto conto che non appare sussistere un effettivo conflitto tra la normativa regionale ed i principi di carattere comunitario.
Né sussistono le condizioni per adire la Corte costituzionale, difettando, preliminarmente, la rilevanza delle eventuali questioni riguardanti la legge di interpretazione autentica (sospettata, dalla difesa di parte ricorrente, di incostituzionalità), che, nell'ottica della presente decisione, si pone come confermativa di risultanze interpretative comunque acquisibili ed acquisite…>> (cfr. sentenza n. 4057/2025 del
Tribunale di Catania, cit.).
2.3. Sulla base delle superiori argomentazioni, come detto pienamente riferibili anche al caso de quo, non è pertanto configurabile alcun abuso fonte di danno risarcibile.
Ed infatti, siccome si desume dal prospetto del ricorso, anche nella specie i rapporti di lavoro intercorsi con l' resistente sono stati stipulati in specifici momenti CP_1 dell'anno, per periodi ben circoscritti, nel limite delle giornate espletabili in base alla graduatoria di appartenenza.
Cessato il periodo di servizio espletabile per ciascun anno, il rapporto risulta nuovamente instaurato l'anno successivo a distanza di oltre 60 giorni, e spesso oltre i 4-5 mesi circa dalla cessazione del rapporto dell'anno precedente.
In definitiva, anche nella fattispecie in esame tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti trovano la loro causa nella natura stagionale dell'attività, sicché – alla luce del suesposto e condiviso orientamento – la loro reiterazione nel tempo, quantunque superiore ai trentasei mesi, deve ritenersi legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Spese.
Tenuto conto della particolare complessità della materia e delle oscillazioni giurisprudenziali, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 18 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 18.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3067/2025 R.G.L., avente a oggetto “reiterazione contratti a termine - risarcimento danno comunitario”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Palma Balsamo;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.3.2025, parte attrice, premettendo di avere lavorato con mansioni di bracciante agricolo alle dipendenze – per quel che qui rileva – dell' convenuto in forza di plurimi contratti a tempo CP_1 determinato, reiterati annualmente per oltre 36 mesi mediante attingimento dalla graduatoria unica degli operai con fascia occupazionale di 51, 101 e 151 giornate lavorative ai fini previdenziali, di cui agli art. 45 ter e ss. della L.R. n. 16/1996 e art. 12 della L.R. n. 5/2014, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…
1. accerti e dichiari come abusiva e, per ciò, illegittima la reiterazione dei
1 contratti a termine, succedutisi tra la parte ricorrente e l'Assessorato dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia, a partire dal 2002 sino al 2024, e che, pertanto i rapporti di lavoro instaurati sono avvenuti in violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A.
2. condanni l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri di cui
l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o in quella diversa misura che il Giudice riterrà dovuta.
3. condanni la parte resistente al pagamento di onorari e spese del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.6.2025 si è costituito in giudizio l' resistente, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, CP_1 quindi, le seguenti conclusioni: “…- in via principale, dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e, comunque, inammissibili le avverse domande;
nel merito, dichiararlo infondato, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare, per il periodo in cui è maturata, la decadenza di ogni diritto azionato da controparte e la prescrizione quinquennale del relativo credito;
in ogni caso, l'infondatezza della richiesta di risarcimento, quantomeno sotto il profilo probatorio, in ordine al quantum debeatur;
in ulteriore subordine, determinarne l'importo in misura minima sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (avuto riguardo alla voce "minimo retributivo" indicata in busta paga), facendo una media tra la somma di tutte le voci "minimo retributivo" di ogni busta paga e dividendo poi il risultato per il numero dei mesi effettivamente lavorati, trattandosi di c.d. OTD;
o in quella ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con riferimento alla richiesta accessoria, dichiarare il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 18.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
2 Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenze n. 4049/2025, n. 4050/2025, n. 4051/2025, n.
4056/2025 e n. 4057/2025 emesse in data 12.11.2025 nei proc. nn. 4699/2025, 4702/2025,
4703/2025, 4701/2025 e 4700/2025 R.G. - est. dott. M. Fiorentino).
2.2. Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4057/2025:
<<….III. I rapporti a tempo determinato allegati in ricorso sono stati stipulati in forza della legislazione regionale siciliana, tra cui gli artt. 46, 48 e 45 ter della l. 16/1996, che regola in modo dettagliato la formazione delle graduatorie e dei contingenti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.
L'art. 53 della l. 16/1996, in particolare, prevede che, formulata la graduatoria unica
(comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza)
“L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.
Il D.L. 7/70, convertito in l. proprio dalla richiamata l. 83/1970, all'art. 12, peraltro, riconosce espressamente che “A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non deduce specifiche violazioni di legge che attengano alla citata legge regionale, soffermandosi perlopiù sul superamento del limite dei
36 mesi, e dunque sulla violazione della disciplina nazionale di derivazione comunitaria dei rapporti a tempo determinato.
Come si desume dal prospetto del ricorso, i rapporti di lavoro sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno, per periodi ben circoscritti, nel limite delle giornate espletabili in base alla graduatoria di appartenenza.
Cessato il periodo di servizio espletabile per ciascun anno, il rapporto veniva nuovamente instaurato l'anno successivo a distanza di oltre 60 giorni, e quasi sempre oltre i 5-6 mesi (o, in alcuni casi, ancor di più) circa dalla cessazione del rapporto dell'anno precedente.
Ciò posto, va osservato quanto segue.
3 Deve, innanzitutto, rimarcarsi la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di causa, destinatari di una legislazione regionale specifica, volta a fare fronte non solo alle esigenze occupazionali stabili (attraverso le assunzioni a tempo indeterminato), ma anche a quelle legate ad esigenze temporanee o stagionali (graduatorie lavoratori a tempo determinato, per determinati periodi ed entro specifici limiti dei contingenti), tramite procedure di avviamento diverse da quelle tipiche del lavoro privato o pubblico, in quanto presuppongono la formazione di specifiche graduatorie, su domanda degli interessati.
Dagli stessi periodi di servizio allegati si evince come i rapporti posti in essere da parte ricorrente siano stati limitati a specifici momenti di ciascun anno, e dunque abbiano soddisfatto esigenze stagionali.
Cessato il periodo di servizio annuo (ad es. novembre), il successivo veniva prestato a distanza di diversi mesi (ad es., giugno o luglio).
A fronte di tale situazione, non appare possibile, in punto di fatto, ravvisare un'effettiva reiterazione o successione di contratti a termine, trattandosi, a ben vedere, di rapporti autonomi, separati da un notevole stacco temporale, stipulati per esigenze temporanee e stagionali, per ciascun anno.
La fattispecie in scrutinio, dunque, esula dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, come sembra desumersi anche dall'indirizzo di recente espresso dalla
Commissione europea, di cui ha dato conto l'Amministrazione convenuta.
In particolare, come riferito dalla difesa erariale, la Commissione Europea ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali della
[...]
, rilevando che nel caso “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un CP_1 numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”.
4 Tale indirizzo, a prescindere dalla circostanza che la procedura di infrazione sia stata definita, appare ragionevole e condivisibile, pur non ignorandosi i diversi indirizzi espressi dalla giurisprudenza.
Né appare inficiato da quell'orientamento della Suprema Corte (v. ad es. n. 2992 del
01/02/2024 e n. 4075 del 14/02/2024) secondo il quale “la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n.
5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art.
32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del
r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.”
Invero, il tema su cui era chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte era diverso da quello odierno, e non direttamente riguardante la questione della natura dei contratti a termine degli operatori forestali, né tantomeno della natura stagionale dei relativi rapporti di lavoro, essendo stata rimessa alla Corte, sul presupposto non contestato dell'avvenuta illecita reiterazione dei contratti a termine, la questione se la nullità totale del rapporto per mancanza di forma scritta potesse o meno escludere l'applicazione delle tutele di derivazione comunitaria.
Anche i precedenti della Corte di appello distrettuale, conosciuti da questo decidente, riguardano fattispecie ove risultava pacifica l'avvenuta reiterazione dei contratti a termine, non emergendo dai motivi di appello alcuna specifica contestazione sul punto, quanto, perlopiù, questioni di diritto in ordine al rigetto dell'eccezione di decadenza ovvero all'applicabilità della normativa comunitaria alla materia in questione.
Sul punto, pur condividendo l'indirizzo in punto di diritto, e dunque non potendosi escludere, in astratto, l'applicabilità della disciplina in questione (come espresso del resto anche dalla Suprema Corte), va cionondimeno evidenziato, in punto di fatto, che, nel caso in esame, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, nel rispetto della legislazione regionale specifica, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di
5 contratti a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria, né frustrano le esigenze di certezza e predeterminazione ad essa sottese.
Quanto all'argomento talora utilizzato dell'onere della prova a carico dell'amministrazione convenuta, va ricordato che l'istituto in parola costituisce la regola di riparto del rischio processuale in materia probatoria, fermo restando l'acquisizione della prova prescinde dalle difese della parte su cui ricade il detto onere processuale.
Nel caso di specie, l'insussistenza dell'abuso e, in particolare, la prova della stagionalità delle prestazioni si evince dalle stesse difese della parte ricorrente, dai dati allegati, dai turni di servizio offerti in rassegna, nonché dalla disamina della legislazione regionale applicabile, che va interpretata nel rispetto della disciplina di derivazione comunitaria.
L'onere della prova circa l'assenza del carattere abusivo del ricorso ai contratti a termine risulta pertanto pienamente adempiuto.
Per quanto attiene al tema della stagionalità ed ai rapporti tra la disciplina nazionale e la contrattazione collettiva, si rinvia, per ogni opportuno approfondimento, al motivo n. V del presente provvedimento.
IV
La parte ricorrente genericamente lamenta la mancanza di forma scritta dei contratti a termine, anche se il ricorso appare incentrato principalmente sul carattere illecito della reiterazione, come si desume anche dalle sue conclusioni.
In ogni modo, va rilevato che la stessa parte rappresenta che “gli operai forestali vengono reclutati in base alla detta graduatoria regionale e, una volta chiamati, firmano la disponibilità al lavoro (DID) per essere avviati dai CPI – Centri per l'Impiego di residenza. Per ogni avvio al lavoro i forestali firmano un documento in cui prestano la loro disponibilità al lavoro, e che viene conservato dal CPI di competenza. Tale documento rappresenta l'atto con cui si manifesta la volontà contrattuale di lavoro subordinato. Da questo momento potranno svolgere la prestazione per le giornate prestabilite. Una volta terminato il rapporto, gli operai forestali percepiscono la disoccupazione (cd. Naspi)”.
Già dalla descrizione della procedura di assunzione, come evidenziata in ricorso, appare evidente che il requisito della forma scritta sia stato rispettato.
Ciò posto, va osservato quanto già espresso in altri analoghi precedenti.
La mancanza di forma scritta dei singoli contratti, anche ove sussista (cfr. modello di assunzione prodotto dalla difesa pubblica), non toglie che i relativi rapporti siano stati instaurati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge speciale, in aderenza alle procedure che,
6 a monte, presuppongono l'iscrizione, a domanda dell'interessato, in apposite graduatorie per lo svolgimento di determinate giornate di servizio, con un numero massimo di giornate lavorative.
Di regola, la chiamata avviene tramite il canale dei Centri per l'impiego, la pubblicazione di appositi avvisi oppure l'invio di comunicazioni specifiche o la sottoposizione di documenti da sottoscrivere.
Ciascun iscritto alle graduatorie, pertanto, è perfettamente informato di poter essere destinatario, anno per anno, di rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni riguardanti il settore forestale, per un numero massimo di giornate per ciascun anno, e dunque per esigenze stagionali.
Il sistema regolato dalla legge regionale, inoltre, consente al lavoratore di sapere, quando chiamato, di essere destinatario di un rapporto a termine, il cui periodo massimo è già predeterminato in base alla categoria di appartenenza.
Nel caso di specie, dalle stesse modalità descritte in ricorso in ordine alla chiamata in servizio (iscrizione graduatoria, sottoscrizione disponibilità al lavoro, avviamento tramite centro per l'impiego, sottoscrizione del relativo documento), non si desume alcuna violazione della ratio della disciplina sui contratti a termine né, a ben vedere, dell'onere della forma scritta, di fatto rispettato attraverso la successione di atti che precedono l'assunzione del lavoratore.
Ed in ogni modo, l'eventuale nullità del rapporto, per difetto di forma scritta, non è bastevole per il riconoscimento del risarcimento del danno, potendosi escludere, nella specie, che sussista una reiterazione illecita di rapporti a termine ovvero la mancanza di conoscenza della causale della natura determinata del rapporto, presupposta dalla legge regionale 16/96 e dalla stessa procedura di chiamata (v. anche artt. 46, 53, 56, leg. Reg. cit.).
È infatti evidente che la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione, come dimostrano ulteriormente gli stessi adempimenti ed i passaggi finalizzati all'assunzione del servizio descritti in ricorso.
Non appaiono dunque minate quelle esigenze di certezza che sono sottese, in sede di normazione ordinaria (v. d.lgs. 368/2001 e ss.), all'onere di specificazione del termine, trattandosi di previsione insita alla stessa procedura per l'iscrizione nelle graduatorie.
Procedura che appare complessa ed a formazione successiva, presupponendo, innanzitutto,
7 l'atto scritto della domanda di iscrizione, l'ulteriore atto scritto della graduatoria, e poi, come atto finale, la chiamata, tramite i canali istituzionali.
Già sulla base di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non appare fondato, non ravvisandosi il fenomeno della reiterazione illecita di contratti a termine, e dunque i presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno, potendosi peraltro escludere che l'essere destinataria di offerte lavorative, anno per anno, per quanto stagionali, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge regionale, abbia potuto generare un danno a carico della parte ricorrente.
Trattasi, invero, di opportunità lavorative concepite, sin dall'inizio, come temporanee
(sia pur ricorrenti anno per anno, ciclicamente), la cui maturazione ha dato anche luogo a benefici previdenziali, come l'indennità NASPI percepita dalla ricorrente.
V
Per quanto i superiori motivi appaiono sufficienti per determinare, ciascuno, il rigetto del ricorso, per completezza appare opportuno evidenziare quanto segue.
Per espressa previsione, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, quando tali contratti riguardino attività di carattere stagionale: sul punto, si veda la Corte di Cassazione n. 25395/2024 - in ordine al contenzioso dei lavoratori ESA – secondo cui “dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 – emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo
(limitato ad una stagione)".
L'art. 21 c. 2 del D.lgs 81/2015 dispone che “Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
A tale riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 25395/2024, ha avuto modo di precisare che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da
8 considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica ma che tale vincolo si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità.”
Orbene, il contratto di lavoro dei lavoratori forestali regionali è di regola disciplinato dal CCNL degli Addetti al Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria il quale all'art. 46 bis dopo aver premesso che “Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività” ha espressamente previsto che “In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; •
Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
Il predetto Allegato N “a titolo esemplificativo e non esaustivo” individua una serie di attività ritenute aventi il carattere di stagionalità tra le quali, in particolare, figurano: “1)
Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
3)
Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
11) Attività per la
Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria
(SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZP);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
” mansioni quest'ultime del tutto sussumibili alle qualifiche di “addetto squadra pronto intervento”; “operatore antincendio”; “vedetta qualificata”; “addetto mezzi tecnici”; “motoseghista”; “bracciante agricolo” “vivaista” e simili.
9 Sono, queste, tutte mansioni disimpegnate dai vari lavoratori forestali in virtù dei contratti di lavoro stagionali alle dipendenze dell'Assessorato.
A tale riguardo, come già evidenziato, la legge regionale n. 16/96 e ss. modif. CP_1 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°).
Ora, se è pur vero che gli operati a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno, dovendo ritenersi pertanto compatibile con le finalità della direttiva comunitaria il reclutamento di lavoratori a termine collegato alla variabilità delle condizioni climatiche che costituisce uno dei connotati tipici della stagionalità dell'impiego.
Conferma tali conclusioni, da ultimo, la recente norma di interpretazione autentica dell'art. 11. L. 203/2024, secondo cui “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
10 Ne discende pertanto che, trovando tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti la loro causa nella natura stagionale dell'attività, la loro reiterazione nel tempo – quantunque superiore ai trentasei mesi – deve ritenersi in ogni modo legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile.
VI
Per quanto premesso, il ricorso, finalizzato al riconoscimento del risarcimento del danno, non appare meritevole di accoglimento, con l'assorbimento di ogni altra questione.
In particolare, non appare necessario disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, tenuto conto che non appare sussistere un effettivo conflitto tra la normativa regionale ed i principi di carattere comunitario.
Né sussistono le condizioni per adire la Corte costituzionale, difettando, preliminarmente, la rilevanza delle eventuali questioni riguardanti la legge di interpretazione autentica (sospettata, dalla difesa di parte ricorrente, di incostituzionalità), che, nell'ottica della presente decisione, si pone come confermativa di risultanze interpretative comunque acquisibili ed acquisite…>> (cfr. sentenza n. 4057/2025 del
Tribunale di Catania, cit.).
2.3. Sulla base delle superiori argomentazioni, come detto pienamente riferibili anche al caso de quo, non è pertanto configurabile alcun abuso fonte di danno risarcibile.
Ed infatti, siccome si desume dal prospetto del ricorso, anche nella specie i rapporti di lavoro intercorsi con l' resistente sono stati stipulati in specifici momenti CP_1 dell'anno, per periodi ben circoscritti, nel limite delle giornate espletabili in base alla graduatoria di appartenenza.
Cessato il periodo di servizio espletabile per ciascun anno, il rapporto risulta nuovamente instaurato l'anno successivo a distanza di oltre 60 giorni, e spesso oltre i 4-5 mesi circa dalla cessazione del rapporto dell'anno precedente.
In definitiva, anche nella fattispecie in esame tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti trovano la loro causa nella natura stagionale dell'attività, sicché – alla luce del suesposto e condiviso orientamento – la loro reiterazione nel tempo, quantunque superiore ai trentasei mesi, deve ritenersi legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Spese.
Tenuto conto della particolare complessità della materia e delle oscillazioni giurisprudenziali, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 18 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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