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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1384/2022
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Giudice Dott.ssa Eleonora Guarnera
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1384/2022 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA nata ad Hamburg (D) il 23.12.1986 (CF: C.F. 1 Parte 1
rappresentata e difesa DALL'AVV. PLACIDO PATRICK CASERTA
RICORRENTE
CONTRO CP 1 nato a [...] il [...] (CF: C.F. 2 RAPPRESENTATO E DIFESO
DALL'AVV. CALDARELLA VINCENZO ANDREA
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Cancelliere Pt 1 e Parte 2 hanno contratto matrimonio in Adrano (CT) il 15.02.2005,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Adrano, dell'anno
2005, parte I, n. 13.
Dalla coppia sono nati i figli Persona 1 nato ad [...] (D) il 22.03.2008 e Persona 2
nata a [...] il [...].
Con ricorso depositato il 27/01/2022, Cancelliere Pt_1 ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiedendo, altresì, l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed il versamento di un assegno di mantenimento mensile pari ad € 500,00 (250,00 per ciascun figlio), oltre a spese straordinarie al
50% e rivalutazione Istat.
Si è costituito in giudizio CP 1 , il quale non si è opposto alla richiesta di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente, ma ha contestato la mancata percezione degli assegni familiari cosi come concordati in accordo di separazione ed ha chiesto di ridurre l'assegno di mantenimento per entrambi i figli ad € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio), concordando sull'affido condiviso e collocamento presso la madre, con diritto di visita libero nei confronti dei figli.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza in data
08.06.2022 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, e la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore.
Nel corso del procedimento, con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e quindi hanno precisato congiuntamente le conclusioni, formulando le seguenti richieste: "1) i coniugi CP 1 e Cancelliere Pt 1 non hanno in alcun modo ripristinato la loro convivenza e pertanto intendono sciogliere il vincolo coniugale, vivendo separatamente e fissando la propria residenza ove meglio riterranno, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente eventuali trasferimenti nel preminente interesse dei figli minorenni;
2) la casa coniugale sita in Adrano (CT), via Della Solidarietà n. 30, viene assegnata alla Sig.ra che vi vivrà insieme ai figli minorenni;
Parte 1
3) i figli minorenni verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma risiederanno prevalentemente con la madre presso la residenza dalla stessa;
4) Il Sig. CP 1 verserà a titolo di mantenimento per i figli la somma di € 200,00 cadauno
(totale € 400,00), a partire dal provvedimento definitorio del presente procedimento giudiziario;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro;
6) Verranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie inerenti i figli minori,
intendendosi per tali quelle scolastiche, mediche, specialistiche ed odontoiatriche;
nonché quelle extrascolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate tra i coniugi ed anche se anticipate integralmente da uno solo di essi;
7) Con riferimento al diritto di visita, il Sig. CP 1 potrà tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà
compatibilmente con gli impegni lavorativi propri e scolastici dei minori. In caso di disaccordo egli comunque prenderà con sé i bambini per tre volte a settimana dalle ore 16:00 e fino alle ore 21:00;
a settimane alterne potrà tenere con sé i figli minori dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica,
alle ore 21:00. I figli trascorreranno con il padre 21 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
i minorenni trascorreranno con il padre tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o della vigilia;
nonché tre giorni comprensivi ad anni alterni del 31 dicembre e del primo giorno dell'anno, nonché tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, tutti comprensivi dei pernottamenti.
8) I compleanni dei minorenni verranno trascorsi da essi con entrambi i genitori;
9) La Festa della Mamma e quella del papà i minori li trascorreranno ogni anno, rispettivamente,
con la madre e con il padre;
10) In occasione dei compleanni e delle ricorrenze dei parenti paterni, i minori saranno intrattenuti dal padre, mentre in occasione dei compleanni e delle ricorrenze dei parenti materni gli stessi saranno intrattenuti dalla madre;
11) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei minori (scuola, cure,
sport, tempo libero), verranno presi in accordo tra i due genitori, che restano liberi di sentire telefonicamente i figli nei tempi di permanenza dei minori presso l'altro genitore;
12) I coniugi esprimono reciproco consenso all'espatrio ed assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio. I minori saranno muniti di proprio passaporto;
13) La Sig.ra Cancelliere si obbliga a trasferire la propria quota pari ad 1/6 di proprietà
dell'immobile sito in Adrano, contrada Giordano snc foglio 37 particella 466, categoria C/ 1 classe 3
e rendita catastale di € 409,14 ai figli, al compimento del diciottesimo anno di età della figlia minore. Il Sig. CP_1 provvederà alle spese di trasferimento ai figli del suddetto immobile. Tale
trasferimento immobiliare risulta funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
14) Il Sig. Parte 2 autorizza la Sig.ra Parte 1 a richiedere ed incassare l'intero
"assegno unico e universale per i figli a carico" relativo ai figli Per 1 ed Per 2 sino al
compimento della maggiore età di quest'ultimi."
La causa è stata posta in decisione in data 25.01.2024, sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti.
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2
lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data 27.05.2021 nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n. 2625/2021 del 27.05.2021.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole minorenne, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 1384/2022, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Adrano (CT) il 15/02/2005 tra Parte 1
[...] e CP 1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Adrano
(CT) dell'anno 2005, parte I, atto n.13;
e Persona 2 con collocamento 2) dispone l'affidamento condiviso dei figli Persona_1
presso la madre;
3) faculta il padre CP 1 di vedere e tenere con sé i figli minori secondo tempi e modalità
indicati in parte motiva;
4) onera CP_1 di versare quale contributo per il mantenimento dei figli Persona_1
e Persona 2 € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) compensa le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher