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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 210/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv. to Domenico Naso
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente -
OGGETTO: Retribuzione Professionale Docenti (PD) ex art. 7 CCNL 15.3.2001 – docente di religione mensilità di luglio e agosto
FATTO
Il ricorrente e dipendente del con la qualifica di docente scuola media per CP_1
l'insegnamento della religione cattolica, attualmente in servizio presso l' IS SCARPA di San
Dona di Piave, e ha svolto supplenze nei seguenti termini:
1 Per tali aa.ss, richiamati il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione ex direttiva 1999/70 e allegato accordo quadro, rivendica la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, anche quanto ai mesi di luglio e Con agosto, dal quanto a tali due mensilità agli insegnanti di religione a tempo determinato non riconosciuta ai sensi della Circolare Ministeriale n. 118/2000, in virtù della quale “Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i
Dipartimenti provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari - procederanno all'esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche”.
Sostiene l' illegittimità della limitazione dell' emolumento al 30/6 per contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro e altresì con l'art. 45 Dlgs. 165/2001 e con l'art. 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplina la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.
Quantificato il dovuto in euro 1.594,86, chiede dunque al Tribunale di : “ Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti del ricorrente, la Circolare
Ministeriale n. 118/00 e del 17.12.12 per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999 nonché alle norme del CCNL e decreto legislativo richiamate;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto del ricorrente alla corresponsione della Retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 1594,86 oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore del ricorrente al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Il si e costituito: Controparte_1
2 - chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della Ragioneria Territoriale di
Venezia;
- eccependo difetto di interesse ad agire quanto alla mensilita di luglio 20203 a fronte della circostanza che la stessa dovrebbe essere gia stata corrisposta al ricorrente in virtu di quanto indicato da Circolare MEF e da Circolare MIM secondo cui “corre l'obbligo di precisare che, a decorrere dal 1° settembre 2022 i compensi in parola Retribuzione professionale docenti (PD) per i docenti e Compenso individuale accessorio (IA) per il personale ATA, sono contemplati tra le voci del cedolino unico emesso da per il CP_3 personale supplente breve e saltuario e pertanto dalla suddetta data, al fine di evitare
l'instaurarsi di ulteriore contenzioso e in riconoscimento della prevalente giurisprudenza, la PD e il IA sono stati inseriti come componenti strutturali delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie”;
- sollevando quanto alle due mensilita dell' as 2018/2019 eccezione di maturata prescrizione;
- contestando la pretesa nel merito.
All' esito di odierna discussione in udienza da remoto, la causa, istruita documentalmente,
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso è fondato con la sola esclusione di quanto preteso per l' as 2018/2019 coperto da prescrizione quinquennale.
L' istanza preliminare del Miur di chiamata in causa del MEF - RST di Venezia, è infondata riguardando le pretese azionate in via esclusiva il quale ente Controparte_1 datore di lavoro.
Parimenti destituito di fondamento risulta il rilievo di carenza di interesse ad agire quanto Con alla mensilità di luglio 2023 non essendo certo che le Circolari invocate dal siano riferite anche alle supplenze annuali dei docenti di religione, e non già unicamente alle supplenze brevi e saltuarie.
Quanto al merito, la norma di riferimento è costituita dall' art 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, che ha istituito la voce retributiva in questione (retribuzione professionale docenti) nei seguenti termini:
3 1. “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma
1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
I contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria.
Ex art 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007 si tratta di voce inclusa nella base del calcolo del TFR.
Il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva ne avessero diritto : a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Ciò posto, la pretesa azionata è fondata come da condivisibile orientamento della
Cassazione sentenze nn. 20015/2018 e 6293/2020 in quanto:
➢ il richiamo dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI del
31.8.1999 ha solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità;
4 ➢ il medesimo art 7 non opera, infatti, alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né è consentito desumere una tale distinzione dal riferimento contenuto nella norma all' art. 25 del CCNL 31.8.1999, che disciplina in termini selettivi, avuto riguardo alle varie categorie di docenti, il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", e quanto alla nuova voce retributiva viene richiamato solo quanto alle modalità e al computo applicabili per la corresponsione;
➢ alla stessa conclusione conduce la ratio della norma istitutiva in questione (art 7 appunto), dichiaratamente volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio, come da comma 1;
➢ va tenuto conto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive";
➢ va esclusa l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva.
Sulla base di tali norme e principi quanto agli insegnanti di religione, come già ritenuto nei condivisibili precedenti Sentenza n. 117/2022 del 13-07-2022 del TL Perugia e Sentenza n.
192/2024 pubbl. il 15/03/2024 del TL di Busto Arsizio, il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tutti i dodici mesi di durata del contratto a tempo determinato appare illegittimo siccome non giustificato da alcuna ragione oggettiva.
La limitazione alla corresponsione al 30/6 contenuta nella Circolare Ministeriale n.
118/2000 contrasta, infatti, sia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sia con gli artt. 45 D.lgs. 165/2001
e 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.
Ciò posto in punto an debeatur, il quantum spettante nel caso di specie è pari ad euro 1.284, oltre interessi, considerato che :
5 - la PD, per gli anni in scolastici in questione, ammontava ad € 174,50 mensili per 18 ore lavorative (aumento disposto dal C.C.N.L. del 19 aprile 2018) e ai sensi dell'art. 25 del
CCNI del 31.08.1999, espressamente richiamato dall' art. 7 CNL del 15.03.2001, la PD
è dovuta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato e per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
- dalla seguente quantificazione di cui al ricorso per euro 1.594,86, correttamente effettuata in ossequio a tali disposizioni ( art. 7 ccnl 2001 che richiama l'art. 25 ccnl
31.08.99):
va scorporato quanto rivendicato per l' as 2018/2029 (155, 11 x 2 = 310,22), non spettante per maturata prescrizione, da cui la spettanza di euro 1.284,64 oltre a interessi, decurtato di euro 194,80 per luglio 2023 se dal ricorrente già eventualmente percepito.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
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contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. condanna il convenuto a corrispondere al ricorrente per il titolo di cui al CP_1 ricorso, con esclusione, attesa la matura prescrizione, dell' as 2018/2019, la somma di euro 1.284,64 oltre a interessi dal dovuto al saldo, decurtato di euro 194,80 per la mensilità di luglio 2023 ove già corrisposto;
2. condanna il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate, CP_1 al netto di accessori di legge, in euro 1.500.00 , oltre al CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Venezia, 29.4.2025
Il Giudice
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