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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. MA RA IC Presidente
Dott. CE Caprioli Consigliere Rep. N.
R. Gen. N. 269 /2025
Dott. MAluisa TE Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 269/2025 promossa con ricorso in appello depositato in data 01.04.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17.06.2025
d a in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
OGGETTO: avv.ti Menini Francesco e Bodei Davide, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Brescia, Via V. Emanuele II n. 60, giusta procura unita all'atto di appello Opp. all'ord. di
APPELLANTE ingiunzione ex artt. 22 e c o n t r o
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., ss. L.689/81 ( Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Poli Magda e Rizzardi Raffaella dell'Avvocatura sanzioni per em Provinciale, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Brescia – Palazzo
Broletto, P.zza Paolo VI, 29, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 4034/2024 in data
15.02.2023 pubblicata il 04.10.2024.
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Dell'appellante preliminarmente, qualora ritenuta non assorbente la preliminare contestazione di nullità della sentenza impugnata sulle irregolarità denunciate nella conduzione del procedimento, con particolare riguardo all'omessa celebrazione dell'udienza e lettura del dispositivo, ovvero in relazione alla datazione della sentenza di cui è stata precisata la formazione successiva rispetto al momento dell'uscita del magistrato firmatario dall'ordine giudiziario, sospendere il presente giudizio d'appello, fissando un termine per la riassunzione della causa, di competenza del tribunale, avente ad oggetto la querela di falso avverso la sentenza n. 4034/2024 del Tribunale di Brescia, sezione terza civile, per i profili dedotti nei motivi d'impugnazione con riguardo al momento della sua deliberazione;
in via principale, accogliere per i motivi sopra dedotti il presente appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 4034/2024 del Tribunale di
Brescia, sezione terza civile e rimettere la causa al Tribunale di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 comma 1 c.p.c., per la sua trattazione;
ovvero, in ipotesi di mancata pronuncia di nullità, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4034/2024 del Tribunale di Brescia, sezione terza civile, accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, ovverosia annullare ovvero revocare ovvero con altra formula inficiare l'impugnata ordinanza- ingiunzione (avente protocollo n. 00047513122 del settore ambiente della Provincia di Brescia, allegata sub doc. 1) e, comunque, dichiarare infondata la pretesa sanzionatoria della;
ordinare quindi a la Controparte_1 Controparte_1 ripetizione alla ricorrente appellante degli importi di euro 19.113,60 e di euro
3.954,45 da quest'ultima versati a parte resistente appellata in forza della sentenza impugnata, rispettivamente quale sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione opposta e a titolo di spese legali di soccombenza, oltre interessi legali dalla data del versamento sino all'effettivo saldo;
in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di rigetto dei motivi principali di opposizione, rideterminare l'eventuale minore sanzione dovuta anche alla luce del disposto di cui all'art. 258 comma 5 d.lgs. 152/06 vigente al momento dei fatti,
pagina 2 di 19 ordinando per l'effetto a la ripetizione all'esponente della Controparte_1 differenza non dovuta già versata a titolo di sanzione e dell'importo di euro 3.954,45 corrisposto a titolo di spese legali di soccombenza liquidate in sentenza;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze esposte nelle premesse del ricorso, private di ogni elemento valutativo e/o negativo e da intendersi capitolate e precedute dalla locuzione “vero che”, nonché sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il ciclo produttivo all'interno dello stabilimento della Parte_1 in NE (BS) via Prada 7/9 è quello riportato nei punti da 1 a 6 di pagina 2 del presente ricorso (punti da intendersi ritrascritti nella presente capitolazione) e che da esso vengono generati i rifiuti meglio specificati, per ciascuna singola fase, nella predetta elencazione?
2) Vero che presso il predetto stabilimento di NE della sono Parte_1 collocati a bordo macchina i contenitori per la raccolta dei rifiuti generati dalle lavorazioni proprie delle fasi di cui suddetto ciclo produttivo, ognuno dei quali munito di cartellonistica rappresentate tipologia di rifiuto e codice CER, come da fotogrammi prodotti sub doc. 3 (che si chiede vengano esibiti al teste)?
3) Vero che i lavoratori addetti allo stabilimento di NE della Parte_1 hanno ricevuto la direttiva, che essi pongono in esecuzione, di collocare i rifiuti prodotti nello svolgimento delle mansioni all'interno dei contenitori di cui al capitolo precedente, distinguendoli in ragione della tipologia e, conseguentemente, del codice
CER proprio di ognuno di essi?
4) Vero che i contenitori di cui ai due punti precedenti, una volta raggiunta la loro capienza massima vengono trasportati nel deposito temporaneo aziendale rappresentato nel fotogramma di cui al doc. 4 (che si chiede venga esibito al teste) e che, previa misurazione dei rifiuti presenti in ognuno di essi, il loro contenuto viene suddiviso e collocato all'interno delle aree del predetto deposito destinate alla raccolta di ogni singolo CER?
5) Vero che al momento della misurazione dei rifiuti descritta al punto precedente l'operatore a ciò dedicato trasmette il dato appena acquisito in ordine alla quantità e tipologia dei rifiuti collocati nel suddetto deposito temporaneo alla responsabile HSE
pagina 3 di 19 dello stabilimento CE I?
6) Vero che la signora CE MA, una volta acquisito il dato relativo alla tipologia e quantità del rifiuto collocato nel deposito temporaneo, effettua la relativa annotazione di carico sul registro di carico e scarico dei rifiuti?
7) Vero che una volta acquisiti dalle aziende specializzate nel trasporto e smaltimento rifiuti, i rifiuti originariamente collocati nel deposito temporaneo di
NE vengono “scaricati” nella relativa sezione del registro di carico e scarico dei rifiuti?
8) Vero che le operazioni di carico e scarico nel registro rifiuti descritte nei due capitoli precedenti avvengono, rispettivamente, entro dieci giorni dal momento della collocazione del rifiuto all'interno del deposito temporaneo ed entro dieci giorni dal loro ritiro da parte delle aziende specializzate?
9) Vero che nel 2019 i quantitativi e la tipologia dei rifiuti prodotti nello stabilimento di NE della e da questa destinati allo smaltimento sono quelli Parte_1 riportati, per ciascun rifiuto, rispettivamente nella voce caricati e scaricati nei prospetti riassuntivi allegati sub doc. 9 (che si chiede vengano esibito al teste)?
Si indicano quali testi CE MA, tutti Testimone_1 Testimone_2 domiciliati presso la nonché l'ing. domiciliato presso Parte_1 Tes_3 la con sede in Brescia, via Orzinuovi 117. CP_3
In ogni caso, con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita:
In via preliminare
Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni esposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato in data 20.04.2022 la società
[...]
Parte_
(d'ora in poi proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Parte_1
14.03.2022 prot. n. 00047513122 con la quale la , Controparte_1 comminava alla stessa la sanzione amministrativa per complessivi € 19.100,00, per violazione dell'art. 190, co.
1-quater lett a) del D.Lgs. 152/2006 sanzionata dall'art
258, co. 2 parte prima e parte seconda (rispettivamente per i rifiuti speciali non pagina 4 di 19 pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi). Il provvedimento richiamava il verbale di accertamento n. 130/2019 del 23.07.2019 ad opera degli agenti CC Forestali presso lo stabilimento di NE (BS) via Prada n. 719 - nel quale l'opponente esercita, in base all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 3655 rilasciata dalla Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 in data 30/09/2008, le attività di preparazione/pulizia di superfici metalliche mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere, applicazione di rivestimenti e/o di vernici su superfici metalliche e di plastica, produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno, saldatura di oggetti e superfici metalliche - nel corso del quale venivano accertati:
- l'omessa effettuazione delle annotazioni obbligatorie di cui all'art. 190, D.Lgs.
152/06 nei tempi stabiliti al comma 1-quater lett. a), ovverosia “entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico” ed, in particolare:
“a) 12 0l 17 - residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui alla voce
12 0l 16, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 9.560 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 29111/2018 mentre
l'ultima operazione di scarico risaliva al 06/12/2018;
b) 12 0l 16* - residui di materiale di sabbiatura contenente sostanze pericolose, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 13.720 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 14106/2018 mentre
l'ultima operazione di scarico risaliva al 18/06/2018;
c) 08 01 11* - pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 1.730 kg.
Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 03/06/2019 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al 04/06/2019;
d) 12 01 05 - limatura e trucioli di materiali plastici, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 270 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 20/12/2017 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al 09/0l/20l 8;
pagina 5 di 19 e) 15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 1.400 kg.
Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 18/04/2019 mentre 1'ultima operazione di scarico risaliva a1 24/04/2019;
f) 15 02 02* - assorbenti e materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 580 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 03/06/2019 mentre
l'ultima operazione di scarico risaliva al 04/06/2019;
g) 15 01 03 - imballaggi in legno, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 4.000 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 09/07/2019 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al
12/07/2019;
h) 12 03 01* - soluzioni acquose di lavaggio, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 2.000 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 02/05/2018 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al
10/05/2018;
i) 15 01 01 - imballaggi in carta e cartone, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 900 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 24/06/2019 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al
28/06/2019;
j) 15 01 02 - imballaggi in plastica, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 600 kg. Per tale tipologia di rifiuti l'ultima operazione di carico risaliva al 24/06/2019 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al 28/06/2019”;
- la compilazione del registro delle manutenzioni degli impianti che effettuano emissioni in atmosfera, in maniera difforme da quanto prescritto nell'allegato tecnico a pag. 13 – par. “criteri di manutenzione” - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia con atto dirigenziale n. 3655 del 30.09.2008,
“non essendo riportate: le date di effettuazione degli interventi manutentivi;
la descrizione sintetica dell'intervento manutentivo;
il nominativo della persona che lo aveva effettuato”.
pagina 6 di 19 La ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue:
1) l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 sanziona l'omessa tenuta o la tenuta incompleta del registro di carico e scarico, ma non il ritardo nelle annotazioni;
il concetto di
"incompletezza" va riferito al contenuto delle registrazioni (cioè, alle informazioni su qualità e quantità dei rifiuti) e non alla tempistica con cui vengono effettuate;
la norma sanzionatoria non può essere estesa in via analogica al mancato rispetto del termine di 10 giorni, in quanto ciò violerebbe il principio di legalità delle sanzioni amministrative
2) trattasi di scarti presenti in un cassone al servizio delle macchine o della produzione e, pertanto, non classificabili come rifiuti: i rifiuti vengono dapprima stoccati in cassoni e ciclicamente vengono pesati ed accantonati per lo smaltimento, la registrazione sarebbe dovuta solo all'atto di questa seconda operazione, che avviene in concomitanza o poco prima dell'affidamento allo smaltitore, mentre prima dovrebbero considerarsi ancora in fase di “preparazione” cioè separazione dai pezzi in lavorazione;
divengono, dunque, rifiuto solo con lo “spostamento dei singoli cassoni e degli altri contenitori presso il deposito temporaneo aziendale”;
l'interpretazione fornita dalla Provincia, secondo cui va registrato ogni singolo rifiuto nel preciso momento della sua produzione, è illogica richiedendo un'attività di registrazione continua ed impossibile da attuare;
3) la condotta contestata è priva di offensività, non essendo mai stata messa in discussione la corrispondenza tra i rifiuti effettivamente presenti nello stabilimento e quelli registrati;
il sistema di gestione adottato, certificato ISO 14001, garantisce pienamente la tracciabilità dei rifiuti;
la condotta della società è stata sempre improntata alla buona fede, e anche qualora si fosse ritenuto violato il termine dei 10 giorni, la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta alla più lieve ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 258, co. 5;
4) l'ordinanza ingiunzione è illegittima in quanto indica la società come unico destinatario della sanzione, qualificandola come responsabile in solido senza individuare l'autore materiale della violazione.
2. La si costituiva contestando il ricorso. In sintesi deduceva che: CP_1
1) la mancata registrazione nei tempi previsti (10 giorni) costituisce a tutti gli effetti pagina 7 di 19 una "omessa/irregolare tenuta" del registro, comportamento che viene espressamente sanzionato;
l'art. 190 stabilisce sia le modalità che i tempi per le annotazioni sul registro;
l'obbligo di annotazione tempestiva non è un mero adempimento formale, ma ha la precisa funzione di permettere un efficace controllo sulla gestione dei rifiuti e della loro tracciabilità;
2) il termine per la registrazione decorre, infatti, dalla produzione del rifiuto;
l'accumulo degli stessi in deposito temporaneo e senza registrazione costituisce uno stoccaggio di rifiuti non autorizzato;
3) trattasi di illeciti di pericolo presunto;
non è applicabile la sanzione più lieve prevista nell'art. 258, co. 5, che riguarda la diversa violazione della annotazione inesatta: nel caso, trattasi di omessa annotazione;
4) è legittimo sanzionare solo l'obbligato in solido quando non sia possibile identificare l'autore materiale della violazione;
inoltre, l'identificazione del trasgressore non è un requisito necessario per la legittimità dell'ordinanza emessa nei confronti dell'obbligato solidale.
3. Con decreto del 19.10.2022 il Giudice, dott. Consolandi, fissava udienza di trattazione per il 15.02.2023 disponendo che la stessa, atteso il perdurare della emergenza sanitaria Covid, avvenisse non con comparizione personale ma, secondo quanto previsto dall'art. 221 d.l. 34/20 comma 4, con termine di 5 giorni prima della detta udienza per il deposito delle note scritte.
4. Le parti procedevano al deposito delle rispettive note in data 25.11.2022 e
9.2.2023.
5. In data 26.08.2024 la , in considerazione del fatto che non erano CP_1 pervenute altre comunicazioni da parte della Cancelleria, e avendo appreso del pensionamento del Giudice Dr. Consolandi, chiedeva che il fascicolo fosse riassegnato per la decisione.
6. In data 04.10.2024 veniva pubblicata la sentenza del Tribunale di Brescia n.
4034/2024 datata 15.02.2023 che respingeva l'opposizione ponendo le spese di lite a carico dell'opponente. In sintesi, il Tribunale, dopo aver riportato i fatti siccome precisava essere pacifici e non contestati, rigettava la tesi dell'opponente rilevando che:
pagina 8 di 19 -1) la mancata registrazione dei rifiuti nei termini di 10 giorni è sanzionata ai sensi dell'art. 258, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006 costituendo una omessa/incompleta tenuta del registro, come confermato dalla giurisprudenza citata dalla convenuta opposta;
“la completezza significava registrare tutti i movimenti”; la tesi proposta dalla ricorrente era inaccettabile in quanto in grado di compromettere il sistema di controllo del regime dei rifiuti, che rappresenta una delle finalità della previgente come dell'attuale normativa in esame (che nulla aveva innovato sotto questo profilo);
-2) gli scarti depositati in un cassone erano da ritenersi comunque rifiuti di cui la società intendeva disfarsi;
detta interpretazione era confermata da Cass. Penale sez. 3
n. 49910 del 2009 che “si riferisce ad un serbatoio, ma un cassone è simile, con funzione di raccogliere materiali di scarto di cui la società intendeva disfarsi. La normativa era la previgente, ma nulla era mutato quanto alla condotta”. Una registrazione ritardata comporterebbe il rischio di uno smaltimento abusivo tra una registrazione e l'altra; nel caso, i ritardi nelle registrazioni erano significativi - in alcuni casi superiori a un anno - e non si trattava di “un singolo truciolo e nemmeno di brevi lassi di tempo” (“per i trucioli il ritardo superava abbondantemente l'anno e che per le vernici e pitture di scarto si trattava di quasi due metri cubi di materiale”);
-3) trattasi di illeciti di pericolo presunto: la periodicità nella registrazione è finalizzata a scongiurare smaltimenti irregolari e garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti. La violazione più lieve prevista dall'art. 258, co. 5, è prevista per la diversa ipotesi di compilazione del registro in modo incompleto ma nei tempi corretti, mentre la violazione più grave prevista dall'art. 258, co. 2, attiene all'omessa registrazione dei rifiuti nei tempi ex lege, fattispecie verificatasi nella fattispecie;
-4) la indicazione di (eventuale) obbligato in solido non è requisito di legittimità dell'ordinanza, obbligato che la nemmeno chiarisce dove possa essere CP_1 trovato: se si trattasse del legale rappresentante, l'ordinanza cita in apertura il sig.
in ogni caso, posto che ogni obbligato in solido è debitore dell'intero, CP_4 non vi è un interesse del singolo sanzionato che condizioni il suo debito siccome accertato nell'ordinanza.
Infine, in ordine al quantum, rilevava che la sanzione prevista nell'art. 258, co. 2, va pagina 9 di 19 da 10.000 a 30.000 euro e, nel caso, vi era una molteplicità di violazioni: pertanto, la misura adottata vicina alla media appariva del tutto giustificata;
del resto, la difesa ricorrente si era limitata ad una generica doglianza sul punto legata alla sostenuta inoffensività senza apportare elementi concreti di valutazione fra quelli considerati dall'art. 11 l. 689/1981 (opera svolta per eliminare conseguenze, personalità, condizioni economiche ecc.).
7. Con ricorso in data 01.04.2025 ha proposto appello. Parte_1
8. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
9. All'udienza del 17.06.2025, fissata per la discussione orale, la Corte, in esito alla camera di consiglio, ha pronunciato sentenza con lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI
L'appellante ha proposto plurime doglianze che possono essere come di seguito sintetizzate.
Il primo motivo ha ad oggetto la “nullità della sentenza” per irregolarità procedurali e “querela di falso”. OMS contesta la validità della sentenza per plurime irregolarità: la sentenza, pur datata 15 febbraio 2023, sarebbe stata firmata digitalmente solo il 03.10.2024, quando il giudice Consolandi era già in pensione dal
12.06.2023. Inoltre, non sarebbe avvenuta la lettura del dispositivo in udienza, richiesta a pena di nullità nel rito di opposizione a ordinanza ingiunzione, né risulterebbe celebrata alcuna udienza.
Il motivo è infondato.
La sentenza, in ottemperanza all'indicazione prescritta dall'art. 132, co. 2, n. 5, c.p.c., reca - quale data di deliberazione - la data del 15.02.2023 che è anteriore a quella di collocamento a riposo del decidente. Ne discende che, essendo stata deliberata quando il decidente era ancora inserito nell'ordine giudiziario, non vi è alcuna pretesa nullità. Ed, invero, “il momento della pronuncia della sentenza - momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'”iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini
pagina 10 di 19 dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia» (Cass., Sez. III, 27/06/2006, n. 23191)” (Cass. n.
5137/2020).
Inoltre, l'udienza del 15.02.2023 si è svolta in forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 221 D.L. 34/2020 e, dunque, le parti hanno potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa attraverso il deposito delle relative note scritte. Nulla l'odierno appellante, peraltro, ha dedotto e/o allegato al fine di adempiere all'onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa. Né ha fatto richiesta di discussione orale e/o sollevato tempestivamente la benchè minima opposizione circa la modalità di fissazione dell'udienza che, pertanto, si è regolarmente tenuta (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 17603/2025).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'”erronea applicazione del principio di non contestazione e erronea valutazione del fatto”. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestate le circostanze dell'accertamento, ignorando le specifiche Parte_ doglianze formulate da negli scritti difensivi (cfr. doc. 7) all'interno del procedimento amministrativo, con le quali contestava la natura di "rifiuto" di alcuni materiali rinvenuti. L'appellante riporta sul punto quanto contenuto in detti scritti. Da ciò deriverebbe che la avrebbe dovuto provare la propria diversa versione CP_1 in fatto, essendo peraltro gravata, ai sensi dell'art. 6, co. 11, d.lgs. 150/2011, dell'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dalla Provincia, il principio di non contestazione opera, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, solo “in relazione a fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. nn. n. 22055 del 2017; n. 3306 del 2020; n.
2439 del 2022), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità. Inoltre, la parte che invoca il principio in sede di impugnazione
pagina 11 di 19 è tenuta ad indicare puntualmente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne sia chiarezza sia la specificità e se la controparte abbia avuto occasione di replicare” (Cass. n. 6810/2024). Non è, dunque, sufficiente un mero richiamo al documento costituito dagli scritti difensivi del procedimento amministrativo, dovendo, invece, i fatti ivi riportati essere adeguatamente dedotti negli atti processuali del giudizio di opposizione. Né, del resto, nell'atto di appello vengono indicati quali sarebbero gli atti difensivi del giudizio di primo grado nei quali detti fatti sarebbero stati illustrati.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'”omessa motivazione” sui precedenti giurisprudenziali: il Tribunale avrebbe affermato genericamente che "numerosi precedenti di Cassazione" confermano l'interpretazione adottata senza specificare quali, limitandosi a rinviare alla memoria della resistente.
Il motivo non merita accoglimento.
Il richiamo da parte del Tribunale agli atti di parte contenenti i precedenti giurisprudenziali non comporta nullità della sentenza quando, come nel caso di specie, il giudice sviluppi comunque un proprio ragionamento motivato sull'interpretazione dell'art. 258, del D.Lgs. 152/2006. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel "processo civile …, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali
e processuali, tale tecnica di redazione non può̀ ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità̀ del giudice, al quale non è imposta l'originalità̀ né dei contenuti né delle modalità̀ espositive, tanto più̀ che la validità̀ degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 - 01)" (Cass.
n. 29028/2022). Nel caso in esame, il Tribunale non si è limitato a un generico richiamo alle difese provinciali, ma ha autonomamente sviluppato un'articolata motivazione giuridica, precisando che l'art. 258 D.Lgs. 152/2006 contempla due ipotesi distinte: nel comma 2 l'omessa compilazione totale del registro (più grave) e pagina 12 di 19 nel comma 5 le annotazioni incomplete o inesatte (più lieve); il caso rientra nella prima fattispecie in quanto le registrazioni erano completamente omesse nei termini di legge. Ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza: “L'art. 52, comma secondo, D. Lgs, n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. Tuttavia, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può essere adempiuto, attraverso l'utilizzazione dì altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati … ex multis, Sez. I , n. 1715, 27/8/2004,
Rv. 576287; Sez. 2, n. 22912, 14/11/2005, Rv. 584107; Sez. 2, n. 12427, 20/5/2010,
Rv. 61318” (Cass. n. 24247/2018; cfr Cass. n. 15184/2022, 12427/2010, 20324/2007,
17115/2004, 18000/2021).
Non giova, pertanto, all'appellante sostenere di aver “conservato ed esibito tutti i formulari relativi ai rifiuti generati dal ciclo produttivo e dimostrato così di aver correttamente tenuto il proprio registro, oltre che di avere una corretta tracciatura di tutti i rifiuti prodotti e smaltiti”.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della “erronea interpretazione della norma di legge”: il Tribunale avrebbe applicato l'art. 258 T.U. Ambiente nella versione modificata dal D.Lgs. 116/2020 (vigente dal 25 settembre 2020) anziché quella in vigore al momento dei fatti (luglio 2019). Nella norma ratione temporis applicabile di cui all'art. 258 comma 2 nessun richiamo verrebbe fatto ai termini di cui all'art. 190. Inoltre, in tale disposizione l'ipotesi della mera incompletezza del registro non sarebbe neppure contemplata.
Il motivo è infondato. La Provincia ha correttamente evidenziato che, per effetto dell'art. 6 comma 3-ter1 del D.L. 135/2018, dal 1° gennaio 2019 si applicava il testo 1 Art. 6, co. 3 ter: Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui pagina 13 di 19 previgente dell'art. 258, che già prevedeva la sanzione per l'omessa o incompleta tenuta del registro. Tale è, invero, il testo dell'art. 258 in vigore a luglio 2019:
“Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”. Dunque, non sussiste alcun errore nella normativa applicata, posto che – come correttamente rilevato dal Tribunale –
l'appellante non ha rispettato il termine di 10 giorni previsto dall'art. 190 per la registrazione dei rifiuti.
Né giova all'appellante sostenere che i rifiuti divengono tali solo se sono trasportati nell'apposito “deposito temporaneo rifiuti” dello stabilimento, momento a partire dal quale tali scarti dovrebbero, quindi, essere registrati. Non vi è dubbio, invero, che la raccolta degli scarti all'interno di contenitori in attesa dello smaltimento è da qualificarsi attività di stoccaggio e, dunque, trattasi di rifiuti in attesa di essere smaltiti.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta la “erronea valutazione del fatto” sui
"trucioli" e delle vernici e pitture di scarto. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che per i trucioli la società aveva maturato un anno di ritardo: il fatto che l'ultima registrazione di scarico del rifiuto in questione fosse datata un anno prima, non significherebbe affatto che dal giorno successivo la società avesse prodotto truciolo (produzione che sarebbe in ogni caso saltuaria, in quanto derivante da attività lavorative svolte occasionalmente, come sopra precisato). Deduce che analoghe considerazioni vanno poste con riguardo alle vernici e pitture di scarto, con l'ulteriore precisazione che in merito a detto materiale è stata persino contestata la qualificazione dello stesso come “rifiuto”, in quanto relativo a prodotti ritenuti ancora utili per l'azienda e potenzialmente utilizzabili.
all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010 pagina 14 di 19 Il motivo è infondato.
Il verbale di accertamento attesta chiaramente quanto al rifiuto 12 01 05 “limatura e trucioli di materiali plastici” la presenza di 270 kg di trucioli in deposito temporaneo con ultima registrazione risalente a oltre un anno prima. Né, di certo, atteso il quantitativo, può ritenersi trattarsi di produzione “saltuaria”. Quanto al rifiuto
08.01.11 – “pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose” trattasi di un quantitativo considerevole (“circa 1.730 kg.”) e l'ultima operazione di carico era del 03.06.2019 e l'ultima di scarico del 04.06.2019. Trattasi, dunque, di cospicue quantità di rifiuti che non erano ancora state oggetto di registrazione e rispetto alle quali il termine di registrazione era stato superato con ampio margine.
Con il sesto e settimo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente,
l'appellante si duole dell'”omessa pronuncia” in ordine alla mancata indicazione del trasgressore, requisito indispensabile per la validità del provvedimento. Il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata indicazione del soggetto, persona fisica, autore dell'illecito, confondendo questo aspetto con l'obbligato solidale, estraneo al contendere.
Il Tribunale è, in effetti, incorso in errore materiale laddove ha considerato la carenza di indicazione dell'obbligato solidale e non, come dedotto dall'odierno appellante, del trasgressore. Il motivo va, in ogni caso, rigettato. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui "l'identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale" (Cass. Sez. Un. n. 890/1994), “in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981” (Cass. n. 11643/2010). L'art. 6 L. 689/1981 prevede espressamente la responsabilità solidale dell'ente quando la violazione sia commessa da rappresentante o dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni. Né giova all'appellante sostenere che detta mancanza lederebbe i propri diritti difensivi pagina 15 di 19 precludendole di agire in regresso nei confronti del responsabile del fatto: l'azione di regresso ex art. 6 L. 689/1981 è autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e l'eventualità che ne sia impossibile l'esercizio non può fare venire meno l'obbligazione del debitore solidale.
Con l'ottavo motivo, l'appellante lamenta, quanto alla “tracciabilità del rifiuto” che la stessa sarebbe garantita dalla documentazione aggiuntiva (formulari, MUD), rendendo la violazione meramente formale, come sarebbe confermato dal fatto che nessuna contestazione è stata mossa dalla circa i quantitativi e la natura dei CP_1 rifiuti presenti e smaltiti (leggasi, caricati e scaricati) essendo la contestazione limitata alla tempestività della registrazione delle movimentazioni.
Il motivo è infondato.
Nel caso trattasi di omissione totale della registrazione dei rifiuti de quibus che rientra nella previsione di cui all'art. 258, co. 2, D.Lgs. 152/2006: non viene in rilievo, dunque, un'incompletezza dell'indicazione dei dati, la sola per la quale sarebbe consentito un loro recupero per relationem tramite l'utilizzo di elementi diversi quali, appunto, anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati.
Trattasi, come correttamente rilevato dal Tribunale, di "illecito di pericolo presunto" per il quale l'offensività è già stata valutata dal legislatore nel momento in cui ha previsto la sanzione. L'obbligo di registrazione tempestiva ha la funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti e non può essere adempiuto "per relationem" attraverso altra documentazione: “Qualora … nel registro manchi del tutto un riferimento a un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è consentita” (Cass. n. 18000/2021; cfr. Cass. n. 15184/2022,
24247/2018).
Con il nono motivo, l'appellane si duole della mancata applicazione della sanzione ridotta deducendo che dovrebbe applicarsi la sanzione più lieve ex art. 258, co. 5,
D.Lgs. 152/2006 essendo le informazioni ricostruibili dagli ulteriori documenti forniti, come indicato dalla norma che appunto consentirebbe di beneficiare del richiamo a documentazione diversa dal registro di carico e scarico per poter andare esenti dalla più grave responsabilità contemplata al comma 2.
Il motivo è infondato.
pagina 16 di 19 L'art. 258, comma 5, D.Lgs. 152/2006 si riferisce a registrazioni tempestive, ma formalmente incomplete o inesatte, mentre il comma 2 riguarda l'omessa registrazione nei termini di legge;
le due ipotesi sono ben distinte: “il quinto comma della norma citata prevede l'ipotesi attenuata nell'ipotesi in cui le indicazioni, pur riportate nel registro di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte nei dati. Trattasi, quindi, di due ipotesi distinte: la prima contempla l'omessa compilazione totale del registro ovvero dell'annotazione di alcuni trasporti, mentre la seconda - ipotesi meno grave - riguarda annotazioni tutte effettuate, ma formalmente incomplete o inesatte (Cass. n. 18000 del 2021)” (Cass. n. 29403/2022; cfr. Cass. n. 15184/2022).
Con il decimo motivo, l'appellante censura la quantificazione della sanzione lamentando che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i valori edittali della versione dell'art. 258 non in vigore al momento dei fatti contestati (luglio 2019), bensì nella sua formulazione successiva e attualmente vigente, introdotta dall'art. 4, co. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. La sanzione di complessivi € 18.100 (di cui
2.600 per tardiva registrazione di rifiuti non pericolosi e 15.500 per tardiva registrazione di rifiuti pericolosi) oltre che ingiusta, perché contraria alla legge, sarebbe sproporzionata.
Il motivo non merita accoglimento.
La determinazione della sanzione entro i limiti edittali è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve commisurarla alla gravità del fatto concreto: “il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n. 9255 del 2013). In altri termini, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità̀ correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può̀ reputare congrua l'entità̀ della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità̀ di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di
pagina 17 di 19 alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità̀ ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (Cass. n.11481 del 2020”) (Cass. Civ.
Sez. II, ord. n. 29403/2022).
L'importo irrogato per la violazione dell'art. 258, co. 2 (determinato in € 2.600,00 per i rifiuti speciali non pericolosi ed in € 15.500,00 per quelli pericolosi) appare congruo e proporzionato. Come evidenziato dal Tribunale, si tratta di violazioni multiple riguardanti diverse tipologie di rifiuti. Inoltre, i ritardi nelle registrazioni erano significativi, in alcuni casi superiori a un anno;
si trattava di quantitativi considerevoli di rifiuti (14 tonnellate di rifiuti pericolosi, ecc.); le violazioni non appaiono occasionali, ma sistematiche nella gestione aziendale. Né l'appellante ha fornito elementi specifici che giustifichino la riduzione della sanzione, come richiesto dall'art. 11 L. 689/1981.
Atteso il rigetto dell'appello, le spese di lite del grado vanno poste a carico dell'appellante, soccombente, e si liquidano in base al valore della controversia (€
19.113,60), scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 37/2018: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase decisionale € 1.911,00, per un totale di € 3.966,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge
(CPA ed IVA se dovuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia– Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00
pagina 18 di 19 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale per un totale complessivo di € 3.966,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
4) dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per l'applicazione del comma 1/quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17.06.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR TE MA RA IC
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. MA RA IC Presidente
Dott. CE Caprioli Consigliere Rep. N.
R. Gen. N. 269 /2025
Dott. MAluisa TE Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 269/2025 promossa con ricorso in appello depositato in data 01.04.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17.06.2025
d a in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
OGGETTO: avv.ti Menini Francesco e Bodei Davide, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Brescia, Via V. Emanuele II n. 60, giusta procura unita all'atto di appello Opp. all'ord. di
APPELLANTE ingiunzione ex artt. 22 e c o n t r o
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., ss. L.689/81 ( Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Poli Magda e Rizzardi Raffaella dell'Avvocatura sanzioni per em Provinciale, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Brescia – Palazzo
Broletto, P.zza Paolo VI, 29, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 4034/2024 in data
15.02.2023 pubblicata il 04.10.2024.
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Dell'appellante preliminarmente, qualora ritenuta non assorbente la preliminare contestazione di nullità della sentenza impugnata sulle irregolarità denunciate nella conduzione del procedimento, con particolare riguardo all'omessa celebrazione dell'udienza e lettura del dispositivo, ovvero in relazione alla datazione della sentenza di cui è stata precisata la formazione successiva rispetto al momento dell'uscita del magistrato firmatario dall'ordine giudiziario, sospendere il presente giudizio d'appello, fissando un termine per la riassunzione della causa, di competenza del tribunale, avente ad oggetto la querela di falso avverso la sentenza n. 4034/2024 del Tribunale di Brescia, sezione terza civile, per i profili dedotti nei motivi d'impugnazione con riguardo al momento della sua deliberazione;
in via principale, accogliere per i motivi sopra dedotti il presente appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 4034/2024 del Tribunale di
Brescia, sezione terza civile e rimettere la causa al Tribunale di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 comma 1 c.p.c., per la sua trattazione;
ovvero, in ipotesi di mancata pronuncia di nullità, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4034/2024 del Tribunale di Brescia, sezione terza civile, accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, ovverosia annullare ovvero revocare ovvero con altra formula inficiare l'impugnata ordinanza- ingiunzione (avente protocollo n. 00047513122 del settore ambiente della Provincia di Brescia, allegata sub doc. 1) e, comunque, dichiarare infondata la pretesa sanzionatoria della;
ordinare quindi a la Controparte_1 Controparte_1 ripetizione alla ricorrente appellante degli importi di euro 19.113,60 e di euro
3.954,45 da quest'ultima versati a parte resistente appellata in forza della sentenza impugnata, rispettivamente quale sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione opposta e a titolo di spese legali di soccombenza, oltre interessi legali dalla data del versamento sino all'effettivo saldo;
in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di rigetto dei motivi principali di opposizione, rideterminare l'eventuale minore sanzione dovuta anche alla luce del disposto di cui all'art. 258 comma 5 d.lgs. 152/06 vigente al momento dei fatti,
pagina 2 di 19 ordinando per l'effetto a la ripetizione all'esponente della Controparte_1 differenza non dovuta già versata a titolo di sanzione e dell'importo di euro 3.954,45 corrisposto a titolo di spese legali di soccombenza liquidate in sentenza;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze esposte nelle premesse del ricorso, private di ogni elemento valutativo e/o negativo e da intendersi capitolate e precedute dalla locuzione “vero che”, nonché sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il ciclo produttivo all'interno dello stabilimento della Parte_1 in NE (BS) via Prada 7/9 è quello riportato nei punti da 1 a 6 di pagina 2 del presente ricorso (punti da intendersi ritrascritti nella presente capitolazione) e che da esso vengono generati i rifiuti meglio specificati, per ciascuna singola fase, nella predetta elencazione?
2) Vero che presso il predetto stabilimento di NE della sono Parte_1 collocati a bordo macchina i contenitori per la raccolta dei rifiuti generati dalle lavorazioni proprie delle fasi di cui suddetto ciclo produttivo, ognuno dei quali munito di cartellonistica rappresentate tipologia di rifiuto e codice CER, come da fotogrammi prodotti sub doc. 3 (che si chiede vengano esibiti al teste)?
3) Vero che i lavoratori addetti allo stabilimento di NE della Parte_1 hanno ricevuto la direttiva, che essi pongono in esecuzione, di collocare i rifiuti prodotti nello svolgimento delle mansioni all'interno dei contenitori di cui al capitolo precedente, distinguendoli in ragione della tipologia e, conseguentemente, del codice
CER proprio di ognuno di essi?
4) Vero che i contenitori di cui ai due punti precedenti, una volta raggiunta la loro capienza massima vengono trasportati nel deposito temporaneo aziendale rappresentato nel fotogramma di cui al doc. 4 (che si chiede venga esibito al teste) e che, previa misurazione dei rifiuti presenti in ognuno di essi, il loro contenuto viene suddiviso e collocato all'interno delle aree del predetto deposito destinate alla raccolta di ogni singolo CER?
5) Vero che al momento della misurazione dei rifiuti descritta al punto precedente l'operatore a ciò dedicato trasmette il dato appena acquisito in ordine alla quantità e tipologia dei rifiuti collocati nel suddetto deposito temporaneo alla responsabile HSE
pagina 3 di 19 dello stabilimento CE I?
6) Vero che la signora CE MA, una volta acquisito il dato relativo alla tipologia e quantità del rifiuto collocato nel deposito temporaneo, effettua la relativa annotazione di carico sul registro di carico e scarico dei rifiuti?
7) Vero che una volta acquisiti dalle aziende specializzate nel trasporto e smaltimento rifiuti, i rifiuti originariamente collocati nel deposito temporaneo di
NE vengono “scaricati” nella relativa sezione del registro di carico e scarico dei rifiuti?
8) Vero che le operazioni di carico e scarico nel registro rifiuti descritte nei due capitoli precedenti avvengono, rispettivamente, entro dieci giorni dal momento della collocazione del rifiuto all'interno del deposito temporaneo ed entro dieci giorni dal loro ritiro da parte delle aziende specializzate?
9) Vero che nel 2019 i quantitativi e la tipologia dei rifiuti prodotti nello stabilimento di NE della e da questa destinati allo smaltimento sono quelli Parte_1 riportati, per ciascun rifiuto, rispettivamente nella voce caricati e scaricati nei prospetti riassuntivi allegati sub doc. 9 (che si chiede vengano esibito al teste)?
Si indicano quali testi CE MA, tutti Testimone_1 Testimone_2 domiciliati presso la nonché l'ing. domiciliato presso Parte_1 Tes_3 la con sede in Brescia, via Orzinuovi 117. CP_3
In ogni caso, con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita:
In via preliminare
Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni esposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato in data 20.04.2022 la società
[...]
Parte_
(d'ora in poi proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Parte_1
14.03.2022 prot. n. 00047513122 con la quale la , Controparte_1 comminava alla stessa la sanzione amministrativa per complessivi € 19.100,00, per violazione dell'art. 190, co.
1-quater lett a) del D.Lgs. 152/2006 sanzionata dall'art
258, co. 2 parte prima e parte seconda (rispettivamente per i rifiuti speciali non pagina 4 di 19 pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi). Il provvedimento richiamava il verbale di accertamento n. 130/2019 del 23.07.2019 ad opera degli agenti CC Forestali presso lo stabilimento di NE (BS) via Prada n. 719 - nel quale l'opponente esercita, in base all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 3655 rilasciata dalla Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 in data 30/09/2008, le attività di preparazione/pulizia di superfici metalliche mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere, applicazione di rivestimenti e/o di vernici su superfici metalliche e di plastica, produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno, saldatura di oggetti e superfici metalliche - nel corso del quale venivano accertati:
- l'omessa effettuazione delle annotazioni obbligatorie di cui all'art. 190, D.Lgs.
152/06 nei tempi stabiliti al comma 1-quater lett. a), ovverosia “entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico” ed, in particolare:
“a) 12 0l 17 - residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui alla voce
12 0l 16, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 9.560 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 29111/2018 mentre
l'ultima operazione di scarico risaliva al 06/12/2018;
b) 12 0l 16* - residui di materiale di sabbiatura contenente sostanze pericolose, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 13.720 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 14106/2018 mentre
l'ultima operazione di scarico risaliva al 18/06/2018;
c) 08 01 11* - pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 1.730 kg.
Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 03/06/2019 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al 04/06/2019;
d) 12 01 05 - limatura e trucioli di materiali plastici, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 270 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 20/12/2017 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al 09/0l/20l 8;
pagina 5 di 19 e) 15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 1.400 kg.
Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 18/04/2019 mentre 1'ultima operazione di scarico risaliva a1 24/04/2019;
f) 15 02 02* - assorbenti e materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 580 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 03/06/2019 mentre
l'ultima operazione di scarico risaliva al 04/06/2019;
g) 15 01 03 - imballaggi in legno, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 4.000 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 09/07/2019 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al
12/07/2019;
h) 12 03 01* - soluzioni acquose di lavaggio, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 2.000 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 02/05/2018 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al
10/05/2018;
i) 15 01 01 - imballaggi in carta e cartone, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 900 kg. Per tale tipologia di rifiuto l'ultima operazione di carico risaliva al 24/06/2019 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al
28/06/2019;
j) 15 01 02 - imballaggi in plastica, presente in deposito temporaneo per un quantitativo di circa 600 kg. Per tale tipologia di rifiuti l'ultima operazione di carico risaliva al 24/06/2019 mentre l'ultima operazione di scarico risaliva al 28/06/2019”;
- la compilazione del registro delle manutenzioni degli impianti che effettuano emissioni in atmosfera, in maniera difforme da quanto prescritto nell'allegato tecnico a pag. 13 – par. “criteri di manutenzione” - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia con atto dirigenziale n. 3655 del 30.09.2008,
“non essendo riportate: le date di effettuazione degli interventi manutentivi;
la descrizione sintetica dell'intervento manutentivo;
il nominativo della persona che lo aveva effettuato”.
pagina 6 di 19 La ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue:
1) l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 sanziona l'omessa tenuta o la tenuta incompleta del registro di carico e scarico, ma non il ritardo nelle annotazioni;
il concetto di
"incompletezza" va riferito al contenuto delle registrazioni (cioè, alle informazioni su qualità e quantità dei rifiuti) e non alla tempistica con cui vengono effettuate;
la norma sanzionatoria non può essere estesa in via analogica al mancato rispetto del termine di 10 giorni, in quanto ciò violerebbe il principio di legalità delle sanzioni amministrative
2) trattasi di scarti presenti in un cassone al servizio delle macchine o della produzione e, pertanto, non classificabili come rifiuti: i rifiuti vengono dapprima stoccati in cassoni e ciclicamente vengono pesati ed accantonati per lo smaltimento, la registrazione sarebbe dovuta solo all'atto di questa seconda operazione, che avviene in concomitanza o poco prima dell'affidamento allo smaltitore, mentre prima dovrebbero considerarsi ancora in fase di “preparazione” cioè separazione dai pezzi in lavorazione;
divengono, dunque, rifiuto solo con lo “spostamento dei singoli cassoni e degli altri contenitori presso il deposito temporaneo aziendale”;
l'interpretazione fornita dalla Provincia, secondo cui va registrato ogni singolo rifiuto nel preciso momento della sua produzione, è illogica richiedendo un'attività di registrazione continua ed impossibile da attuare;
3) la condotta contestata è priva di offensività, non essendo mai stata messa in discussione la corrispondenza tra i rifiuti effettivamente presenti nello stabilimento e quelli registrati;
il sistema di gestione adottato, certificato ISO 14001, garantisce pienamente la tracciabilità dei rifiuti;
la condotta della società è stata sempre improntata alla buona fede, e anche qualora si fosse ritenuto violato il termine dei 10 giorni, la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta alla più lieve ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 258, co. 5;
4) l'ordinanza ingiunzione è illegittima in quanto indica la società come unico destinatario della sanzione, qualificandola come responsabile in solido senza individuare l'autore materiale della violazione.
2. La si costituiva contestando il ricorso. In sintesi deduceva che: CP_1
1) la mancata registrazione nei tempi previsti (10 giorni) costituisce a tutti gli effetti pagina 7 di 19 una "omessa/irregolare tenuta" del registro, comportamento che viene espressamente sanzionato;
l'art. 190 stabilisce sia le modalità che i tempi per le annotazioni sul registro;
l'obbligo di annotazione tempestiva non è un mero adempimento formale, ma ha la precisa funzione di permettere un efficace controllo sulla gestione dei rifiuti e della loro tracciabilità;
2) il termine per la registrazione decorre, infatti, dalla produzione del rifiuto;
l'accumulo degli stessi in deposito temporaneo e senza registrazione costituisce uno stoccaggio di rifiuti non autorizzato;
3) trattasi di illeciti di pericolo presunto;
non è applicabile la sanzione più lieve prevista nell'art. 258, co. 5, che riguarda la diversa violazione della annotazione inesatta: nel caso, trattasi di omessa annotazione;
4) è legittimo sanzionare solo l'obbligato in solido quando non sia possibile identificare l'autore materiale della violazione;
inoltre, l'identificazione del trasgressore non è un requisito necessario per la legittimità dell'ordinanza emessa nei confronti dell'obbligato solidale.
3. Con decreto del 19.10.2022 il Giudice, dott. Consolandi, fissava udienza di trattazione per il 15.02.2023 disponendo che la stessa, atteso il perdurare della emergenza sanitaria Covid, avvenisse non con comparizione personale ma, secondo quanto previsto dall'art. 221 d.l. 34/20 comma 4, con termine di 5 giorni prima della detta udienza per il deposito delle note scritte.
4. Le parti procedevano al deposito delle rispettive note in data 25.11.2022 e
9.2.2023.
5. In data 26.08.2024 la , in considerazione del fatto che non erano CP_1 pervenute altre comunicazioni da parte della Cancelleria, e avendo appreso del pensionamento del Giudice Dr. Consolandi, chiedeva che il fascicolo fosse riassegnato per la decisione.
6. In data 04.10.2024 veniva pubblicata la sentenza del Tribunale di Brescia n.
4034/2024 datata 15.02.2023 che respingeva l'opposizione ponendo le spese di lite a carico dell'opponente. In sintesi, il Tribunale, dopo aver riportato i fatti siccome precisava essere pacifici e non contestati, rigettava la tesi dell'opponente rilevando che:
pagina 8 di 19 -1) la mancata registrazione dei rifiuti nei termini di 10 giorni è sanzionata ai sensi dell'art. 258, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006 costituendo una omessa/incompleta tenuta del registro, come confermato dalla giurisprudenza citata dalla convenuta opposta;
“la completezza significava registrare tutti i movimenti”; la tesi proposta dalla ricorrente era inaccettabile in quanto in grado di compromettere il sistema di controllo del regime dei rifiuti, che rappresenta una delle finalità della previgente come dell'attuale normativa in esame (che nulla aveva innovato sotto questo profilo);
-2) gli scarti depositati in un cassone erano da ritenersi comunque rifiuti di cui la società intendeva disfarsi;
detta interpretazione era confermata da Cass. Penale sez. 3
n. 49910 del 2009 che “si riferisce ad un serbatoio, ma un cassone è simile, con funzione di raccogliere materiali di scarto di cui la società intendeva disfarsi. La normativa era la previgente, ma nulla era mutato quanto alla condotta”. Una registrazione ritardata comporterebbe il rischio di uno smaltimento abusivo tra una registrazione e l'altra; nel caso, i ritardi nelle registrazioni erano significativi - in alcuni casi superiori a un anno - e non si trattava di “un singolo truciolo e nemmeno di brevi lassi di tempo” (“per i trucioli il ritardo superava abbondantemente l'anno e che per le vernici e pitture di scarto si trattava di quasi due metri cubi di materiale”);
-3) trattasi di illeciti di pericolo presunto: la periodicità nella registrazione è finalizzata a scongiurare smaltimenti irregolari e garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti. La violazione più lieve prevista dall'art. 258, co. 5, è prevista per la diversa ipotesi di compilazione del registro in modo incompleto ma nei tempi corretti, mentre la violazione più grave prevista dall'art. 258, co. 2, attiene all'omessa registrazione dei rifiuti nei tempi ex lege, fattispecie verificatasi nella fattispecie;
-4) la indicazione di (eventuale) obbligato in solido non è requisito di legittimità dell'ordinanza, obbligato che la nemmeno chiarisce dove possa essere CP_1 trovato: se si trattasse del legale rappresentante, l'ordinanza cita in apertura il sig.
in ogni caso, posto che ogni obbligato in solido è debitore dell'intero, CP_4 non vi è un interesse del singolo sanzionato che condizioni il suo debito siccome accertato nell'ordinanza.
Infine, in ordine al quantum, rilevava che la sanzione prevista nell'art. 258, co. 2, va pagina 9 di 19 da 10.000 a 30.000 euro e, nel caso, vi era una molteplicità di violazioni: pertanto, la misura adottata vicina alla media appariva del tutto giustificata;
del resto, la difesa ricorrente si era limitata ad una generica doglianza sul punto legata alla sostenuta inoffensività senza apportare elementi concreti di valutazione fra quelli considerati dall'art. 11 l. 689/1981 (opera svolta per eliminare conseguenze, personalità, condizioni economiche ecc.).
7. Con ricorso in data 01.04.2025 ha proposto appello. Parte_1
8. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
9. All'udienza del 17.06.2025, fissata per la discussione orale, la Corte, in esito alla camera di consiglio, ha pronunciato sentenza con lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI
L'appellante ha proposto plurime doglianze che possono essere come di seguito sintetizzate.
Il primo motivo ha ad oggetto la “nullità della sentenza” per irregolarità procedurali e “querela di falso”. OMS contesta la validità della sentenza per plurime irregolarità: la sentenza, pur datata 15 febbraio 2023, sarebbe stata firmata digitalmente solo il 03.10.2024, quando il giudice Consolandi era già in pensione dal
12.06.2023. Inoltre, non sarebbe avvenuta la lettura del dispositivo in udienza, richiesta a pena di nullità nel rito di opposizione a ordinanza ingiunzione, né risulterebbe celebrata alcuna udienza.
Il motivo è infondato.
La sentenza, in ottemperanza all'indicazione prescritta dall'art. 132, co. 2, n. 5, c.p.c., reca - quale data di deliberazione - la data del 15.02.2023 che è anteriore a quella di collocamento a riposo del decidente. Ne discende che, essendo stata deliberata quando il decidente era ancora inserito nell'ordine giudiziario, non vi è alcuna pretesa nullità. Ed, invero, “il momento della pronuncia della sentenza - momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'”iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini
pagina 10 di 19 dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia» (Cass., Sez. III, 27/06/2006, n. 23191)” (Cass. n.
5137/2020).
Inoltre, l'udienza del 15.02.2023 si è svolta in forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 221 D.L. 34/2020 e, dunque, le parti hanno potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa attraverso il deposito delle relative note scritte. Nulla l'odierno appellante, peraltro, ha dedotto e/o allegato al fine di adempiere all'onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa. Né ha fatto richiesta di discussione orale e/o sollevato tempestivamente la benchè minima opposizione circa la modalità di fissazione dell'udienza che, pertanto, si è regolarmente tenuta (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 17603/2025).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'”erronea applicazione del principio di non contestazione e erronea valutazione del fatto”. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestate le circostanze dell'accertamento, ignorando le specifiche Parte_ doglianze formulate da negli scritti difensivi (cfr. doc. 7) all'interno del procedimento amministrativo, con le quali contestava la natura di "rifiuto" di alcuni materiali rinvenuti. L'appellante riporta sul punto quanto contenuto in detti scritti. Da ciò deriverebbe che la avrebbe dovuto provare la propria diversa versione CP_1 in fatto, essendo peraltro gravata, ai sensi dell'art. 6, co. 11, d.lgs. 150/2011, dell'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dalla Provincia, il principio di non contestazione opera, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, solo “in relazione a fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. nn. n. 22055 del 2017; n. 3306 del 2020; n.
2439 del 2022), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità. Inoltre, la parte che invoca il principio in sede di impugnazione
pagina 11 di 19 è tenuta ad indicare puntualmente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne sia chiarezza sia la specificità e se la controparte abbia avuto occasione di replicare” (Cass. n. 6810/2024). Non è, dunque, sufficiente un mero richiamo al documento costituito dagli scritti difensivi del procedimento amministrativo, dovendo, invece, i fatti ivi riportati essere adeguatamente dedotti negli atti processuali del giudizio di opposizione. Né, del resto, nell'atto di appello vengono indicati quali sarebbero gli atti difensivi del giudizio di primo grado nei quali detti fatti sarebbero stati illustrati.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'”omessa motivazione” sui precedenti giurisprudenziali: il Tribunale avrebbe affermato genericamente che "numerosi precedenti di Cassazione" confermano l'interpretazione adottata senza specificare quali, limitandosi a rinviare alla memoria della resistente.
Il motivo non merita accoglimento.
Il richiamo da parte del Tribunale agli atti di parte contenenti i precedenti giurisprudenziali non comporta nullità della sentenza quando, come nel caso di specie, il giudice sviluppi comunque un proprio ragionamento motivato sull'interpretazione dell'art. 258, del D.Lgs. 152/2006. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel "processo civile …, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali
e processuali, tale tecnica di redazione non può̀ ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità̀ del giudice, al quale non è imposta l'originalità̀ né dei contenuti né delle modalità̀ espositive, tanto più̀ che la validità̀ degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 - 01)" (Cass.
n. 29028/2022). Nel caso in esame, il Tribunale non si è limitato a un generico richiamo alle difese provinciali, ma ha autonomamente sviluppato un'articolata motivazione giuridica, precisando che l'art. 258 D.Lgs. 152/2006 contempla due ipotesi distinte: nel comma 2 l'omessa compilazione totale del registro (più grave) e pagina 12 di 19 nel comma 5 le annotazioni incomplete o inesatte (più lieve); il caso rientra nella prima fattispecie in quanto le registrazioni erano completamente omesse nei termini di legge. Ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza: “L'art. 52, comma secondo, D. Lgs, n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. Tuttavia, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può essere adempiuto
Rv. 576287; Sez. 2, n. 22912, 14/11/2005, Rv. 584107; Sez. 2, n. 12427, 20/5/2010,
Rv. 61318” (Cass. n. 24247/2018; cfr Cass. n. 15184/2022, 12427/2010, 20324/2007,
17115/2004, 18000/2021).
Non giova, pertanto, all'appellante sostenere di aver “conservato ed esibito tutti i formulari relativi ai rifiuti generati dal ciclo produttivo e dimostrato così di aver correttamente tenuto il proprio registro, oltre che di avere una corretta tracciatura di tutti i rifiuti prodotti e smaltiti”.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della “erronea interpretazione della norma di legge”: il Tribunale avrebbe applicato l'art. 258 T.U. Ambiente nella versione modificata dal D.Lgs. 116/2020 (vigente dal 25 settembre 2020) anziché quella in vigore al momento dei fatti (luglio 2019). Nella norma ratione temporis applicabile di cui all'art. 258 comma 2 nessun richiamo verrebbe fatto ai termini di cui all'art. 190. Inoltre, in tale disposizione l'ipotesi della mera incompletezza del registro non sarebbe neppure contemplata.
Il motivo è infondato. La Provincia ha correttamente evidenziato che, per effetto dell'art. 6 comma 3-ter1 del D.L. 135/2018, dal 1° gennaio 2019 si applicava il testo 1 Art. 6, co. 3 ter: Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui pagina 13 di 19 previgente dell'art. 258, che già prevedeva la sanzione per l'omessa o incompleta tenuta del registro. Tale è, invero, il testo dell'art. 258 in vigore a luglio 2019:
“Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”. Dunque, non sussiste alcun errore nella normativa applicata, posto che – come correttamente rilevato dal Tribunale –
l'appellante non ha rispettato il termine di 10 giorni previsto dall'art. 190 per la registrazione dei rifiuti.
Né giova all'appellante sostenere che i rifiuti divengono tali solo se sono trasportati nell'apposito “deposito temporaneo rifiuti” dello stabilimento, momento a partire dal quale tali scarti dovrebbero, quindi, essere registrati. Non vi è dubbio, invero, che la raccolta degli scarti all'interno di contenitori in attesa dello smaltimento è da qualificarsi attività di stoccaggio e, dunque, trattasi di rifiuti in attesa di essere smaltiti.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta la “erronea valutazione del fatto” sui
"trucioli" e delle vernici e pitture di scarto. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che per i trucioli la società aveva maturato un anno di ritardo: il fatto che l'ultima registrazione di scarico del rifiuto in questione fosse datata un anno prima, non significherebbe affatto che dal giorno successivo la società avesse prodotto truciolo (produzione che sarebbe in ogni caso saltuaria, in quanto derivante da attività lavorative svolte occasionalmente, come sopra precisato). Deduce che analoghe considerazioni vanno poste con riguardo alle vernici e pitture di scarto, con l'ulteriore precisazione che in merito a detto materiale è stata persino contestata la qualificazione dello stesso come “rifiuto”, in quanto relativo a prodotti ritenuti ancora utili per l'azienda e potenzialmente utilizzabili.
all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010 pagina 14 di 19 Il motivo è infondato.
Il verbale di accertamento attesta chiaramente quanto al rifiuto 12 01 05 “limatura e trucioli di materiali plastici” la presenza di 270 kg di trucioli in deposito temporaneo con ultima registrazione risalente a oltre un anno prima. Né, di certo, atteso il quantitativo, può ritenersi trattarsi di produzione “saltuaria”. Quanto al rifiuto
08.01.11 – “pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose” trattasi di un quantitativo considerevole (“circa 1.730 kg.”) e l'ultima operazione di carico era del 03.06.2019 e l'ultima di scarico del 04.06.2019. Trattasi, dunque, di cospicue quantità di rifiuti che non erano ancora state oggetto di registrazione e rispetto alle quali il termine di registrazione era stato superato con ampio margine.
Con il sesto e settimo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente,
l'appellante si duole dell'”omessa pronuncia” in ordine alla mancata indicazione del trasgressore, requisito indispensabile per la validità del provvedimento. Il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata indicazione del soggetto, persona fisica, autore dell'illecito, confondendo questo aspetto con l'obbligato solidale, estraneo al contendere.
Il Tribunale è, in effetti, incorso in errore materiale laddove ha considerato la carenza di indicazione dell'obbligato solidale e non, come dedotto dall'odierno appellante, del trasgressore. Il motivo va, in ogni caso, rigettato. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui "l'identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale" (Cass. Sez. Un. n. 890/1994), “in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981” (Cass. n. 11643/2010). L'art. 6 L. 689/1981 prevede espressamente la responsabilità solidale dell'ente quando la violazione sia commessa da rappresentante o dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni. Né giova all'appellante sostenere che detta mancanza lederebbe i propri diritti difensivi pagina 15 di 19 precludendole di agire in regresso nei confronti del responsabile del fatto: l'azione di regresso ex art. 6 L. 689/1981 è autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e l'eventualità che ne sia impossibile l'esercizio non può fare venire meno l'obbligazione del debitore solidale.
Con l'ottavo motivo, l'appellante lamenta, quanto alla “tracciabilità del rifiuto” che la stessa sarebbe garantita dalla documentazione aggiuntiva (formulari, MUD), rendendo la violazione meramente formale, come sarebbe confermato dal fatto che nessuna contestazione è stata mossa dalla circa i quantitativi e la natura dei CP_1 rifiuti presenti e smaltiti (leggasi, caricati e scaricati) essendo la contestazione limitata alla tempestività della registrazione delle movimentazioni.
Il motivo è infondato.
Nel caso trattasi di omissione totale della registrazione dei rifiuti de quibus che rientra nella previsione di cui all'art. 258, co. 2, D.Lgs. 152/2006: non viene in rilievo, dunque, un'incompletezza dell'indicazione dei dati, la sola per la quale sarebbe consentito un loro recupero per relationem tramite l'utilizzo di elementi diversi quali, appunto, anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati.
Trattasi, come correttamente rilevato dal Tribunale, di "illecito di pericolo presunto" per il quale l'offensività è già stata valutata dal legislatore nel momento in cui ha previsto la sanzione. L'obbligo di registrazione tempestiva ha la funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti e non può essere adempiuto "per relationem" attraverso altra documentazione: “Qualora … nel registro manchi del tutto un riferimento a un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è consentita” (Cass. n. 18000/2021; cfr. Cass. n. 15184/2022,
24247/2018).
Con il nono motivo, l'appellane si duole della mancata applicazione della sanzione ridotta deducendo che dovrebbe applicarsi la sanzione più lieve ex art. 258, co. 5,
D.Lgs. 152/2006 essendo le informazioni ricostruibili dagli ulteriori documenti forniti, come indicato dalla norma che appunto consentirebbe di beneficiare del richiamo a documentazione diversa dal registro di carico e scarico per poter andare esenti dalla più grave responsabilità contemplata al comma 2.
Il motivo è infondato.
pagina 16 di 19 L'art. 258, comma 5, D.Lgs. 152/2006 si riferisce a registrazioni tempestive, ma formalmente incomplete o inesatte, mentre il comma 2 riguarda l'omessa registrazione nei termini di legge;
le due ipotesi sono ben distinte: “il quinto comma della norma citata prevede l'ipotesi attenuata nell'ipotesi in cui le indicazioni, pur riportate nel registro di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte nei dati. Trattasi, quindi, di due ipotesi distinte: la prima contempla l'omessa compilazione totale del registro ovvero dell'annotazione di alcuni trasporti, mentre la seconda - ipotesi meno grave - riguarda annotazioni tutte effettuate, ma formalmente incomplete o inesatte (Cass. n. 18000 del 2021)” (Cass. n. 29403/2022; cfr. Cass. n. 15184/2022).
Con il decimo motivo, l'appellante censura la quantificazione della sanzione lamentando che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i valori edittali della versione dell'art. 258 non in vigore al momento dei fatti contestati (luglio 2019), bensì nella sua formulazione successiva e attualmente vigente, introdotta dall'art. 4, co. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. La sanzione di complessivi € 18.100 (di cui
2.600 per tardiva registrazione di rifiuti non pericolosi e 15.500 per tardiva registrazione di rifiuti pericolosi) oltre che ingiusta, perché contraria alla legge, sarebbe sproporzionata.
Il motivo non merita accoglimento.
La determinazione della sanzione entro i limiti edittali è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve commisurarla alla gravità del fatto concreto: “il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n. 9255 del 2013). In altri termini, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità̀ correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può̀ reputare congrua l'entità̀ della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità̀ di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di
pagina 17 di 19 alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità̀ ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (Cass. n.11481 del 2020”) (Cass. Civ.
Sez. II, ord. n. 29403/2022).
L'importo irrogato per la violazione dell'art. 258, co. 2 (determinato in € 2.600,00 per i rifiuti speciali non pericolosi ed in € 15.500,00 per quelli pericolosi) appare congruo e proporzionato. Come evidenziato dal Tribunale, si tratta di violazioni multiple riguardanti diverse tipologie di rifiuti. Inoltre, i ritardi nelle registrazioni erano significativi, in alcuni casi superiori a un anno;
si trattava di quantitativi considerevoli di rifiuti (14 tonnellate di rifiuti pericolosi, ecc.); le violazioni non appaiono occasionali, ma sistematiche nella gestione aziendale. Né l'appellante ha fornito elementi specifici che giustifichino la riduzione della sanzione, come richiesto dall'art. 11 L. 689/1981.
Atteso il rigetto dell'appello, le spese di lite del grado vanno poste a carico dell'appellante, soccombente, e si liquidano in base al valore della controversia (€
19.113,60), scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 37/2018: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase decisionale € 1.911,00, per un totale di € 3.966,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge
(CPA ed IVA se dovuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia– Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00
pagina 18 di 19 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale per un totale complessivo di € 3.966,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
4) dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per l'applicazione del comma 1/quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17.06.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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