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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1030/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
NO e dall'Avv. Alessandro Paire che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cittadella CP_1 C.F._1
(Pd), via Giuseppe Verdi n. 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Angonese che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
La società agisce in opposizione al decreto ingiuntivo n. 169/2025, Controparte_2
emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 320,00, oltre accessori e spese, in favore di CP_1
.
[...]
La vicenda trae origine dalla richiesta, avanzata da il 15 febbraio 2024 CP_1
tramite patronato sindacale, di fruizione di un congedo straordinario ex L. n.
104/1992 e art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001, per il periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2024. La dipendente aveva comunicato telefonicamente tale richiesta ad che già in quella sede aveva ricordato la facoltà del datore di lavoro Controparte_2
di fissare una diversa decorrenza del congedo, come previsto dalla circolare INPS
n. 64/2001. Successivamente, la aveva formalizzato la richiesta di Controparte_3
congedo con decorrenza dal 1° marzo 2024, mentre la società, con nota del 27 febbraio 2024, aveva ribadito la possibilità di differire la decorrenza del congedo, richiamando nuovamente la normativa di riferimento.
Nel corso degli scambi tra le parti, l'INPS, con nota del 15 marzo 2024, aveva inizialmente rigettato la domanda di congedo straordinario. Di conseguenza, aveva comunicato alla lavoratrice l'impossibilità di dar corso alla Controparte_2
richiesta e l'invito a riprendere servizio, avvertendo che, in caso contrario, l'assenza sarebbe stata considerata ingiustificata. In tale contesto, la aveva richiesto CP_3
l'utilizzo dei permessi ex L. n. 104/1992 per i giorni 18, 19 e 20 marzo 2024, soluzione accolta dall'azienda, che aveva dato priorità alle esigenze della persona assistita, pur in presenza di difficoltà organizzative.
Successivamente, la aveva richiesto l'anticipazione dell'indennità di CP_3
congedo, richiesta cui aveva opposto diniego in attesa della Controparte_2
definizione del contenzioso con l'INPS. Solo in data 29 marzo 2024 l'organizzazione sindacale comunicava l'accoglimento della domanda di congedo, confermato dall'INPS il 17 aprile 2024. L'azienda, con nota del 26 aprile 2024, prendeva atto dell'accoglimento, ribadendo tuttavia la legittimità del differimento della decorrenza del congedo al 7 marzo 2024, anziché al 1° marzo, per le ragioni organizzative già esposte. evidenzia come la normativa di riferimento (art. 42, comma 5, D.lgs. Controparte_2
n. 151/2001) preveda il diritto del lavoratore a fruire del congedo entro trenta giorni dalla richiesta, senza imporre al datore di lavoro l'obbligo di concederlo immediatamente. Tale previsione, secondo la società, risponde all'esigenza di conciliare i diritti del lavoratore con le esigenze organizzative dell'azienda, soprattutto in un contesto, come quello di in cui la continuità del Controparte_2
servizio educativo e la tutela dei minori rivestono carattere prioritario. La società richiama inoltre la circolare INPS n. 64/2001, che consente al datore di lavoro di fissare una diversa decorrenza del congedo, nonché la giurisprudenza di legittimità che riconosce in capo al lavoratore l'onere di comportarsi in buona fede, tenendo conto anche delle esigenze aziendali.
Alla luce di tali considerazioni, sostiene la legittimità del proprio Controparte_2
operato, avendo sempre agito nel rispetto dei diritti della lavoratrice e delle esigenze organizzative, proponendo soluzioni alternative e manifestando disponibilità al dialogo. L'opponente ritiene infondata la pretesa creditoria azionata dalla , in quanto fondata esclusivamente sull'accoglimento della domanda di CP_1
congedo, senza considerare la normativa e la giurisprudenza in tema di legittimo differimento della fruizione del congedo da parte del datore di lavoro.
In conclusione, la società chiede che la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della controparte alle spese di giudizio.
, costituendosi, ricostruisce la vicenda a partire dal proprio rapporto di CP_1
lavoro a tempo indeterminato part-time verticale, instaurato nel 2006 e trasformato nel 2007 in un contratto di durata undici mesi annui, con mansioni di esecutore scolastico. A seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padre, riconosciuto disabile in situazione di gravità, la presentava, tramite patronato CP_1
sindacale, domanda di congedo straordinario ex L. 104/1992 per il periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2024, informando tempestivamente la società datrice sia per le vie brevi sia tramite comunicazione formale della . CP_3
L'INPS, con provvedimento dell'11 marzo 2024, rigettava inizialmente la domanda, motivando sulla base dell'ordine di priorità dei soggetti aventi diritto. La lavoratrice, ritenendo ingiustificato il diniego, presentava istanza di riesame, allegando la documentazione medica relativa alla madre, unico altro convivente con il beneficiario. In seguito a tale istanza, l'INPS accoglieva la richiesta di congedo straordinario, riconoscendo la decorrenza dal 1° marzo 2024, come richiesto dalla lavoratrice.
Nonostante l'accoglimento dell'INPS, la società con Controparte_2
comunicazione del 26 aprile 2024, dichiarava di concedere il congedo solo a partire dal 7 marzo 2024, collocando la dipendente in permesso non retribuito per i giorni dal 1° al 6 marzo 2024 e negando la relativa retribuzione, come risulta dal cedolino paga di marzo 2024. La resistente evidenzia come tale condotta sia arbitraria e priva di fondamento, sottolineando che la normativa di riferimento, ossia l'art. 42, comma 5, D.lgs.
151/2001, garantisce il diritto a fruire del congedo entro trenta giorni dalla richiesta, ma non attribuisce al datore di lavoro la facoltà di differirne unilateralmente la decorrenza, né impone al lavoratore un obbligo di preavviso ulteriore rispetto a quello già assolto.
La comparsa sottolinea che la ratio della disciplina è quella di tutelare prioritariamente la persona disabile, come confermato anche dalla Corte
Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, e che le esigenze organizzative aziendali non possono prevalere su tale interesse primario.
Viene inoltre contestato il richiamo, da parte della società opponente, alla circolare
INPS n. 64/2001, la quale, in quanto atto interno privo di valore normativo, non può derogare alle disposizioni di legge né vincolare il giudice. Si osserva, peraltro, che la società non ha fornito alcuna prova di aver comunicato all'INPS la diversa decorrenza del congedo, né ha mai esplicitato le esigenze organizzative che avrebbero giustificato il differimento.
Alla luce di tali argomentazioni, la resistente conclude per il rigetto dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione per il periodo dal 1° al 6 marzo
2024, oltre accessori di legge. In via subordinata, chiede che, in caso di revoca del decreto, venga comunque accertato il proprio diritto al pagamento della somma di
€ 320,70 per i titoli dedotti, con condanna della società opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
L'opposizione merita accoglimento.
La controversia in esame riguarda la legittimità del comportamento tenuto da in relazione alla richiesta di congedo straordinario ex art. 42, comma Controparte_2
5, D.lgs. n. 151/2001, avanzata dalla dipendente per il periodo dal 1° CP_1
marzo al 31 luglio 2024. La società, pur riconoscendo il diritto della lavoratrice a fruire del congedo, ha differito la decorrenza dello stesso al 7 marzo 2024, motivando tale scelta con esigenze organizzative e con il necessario bilanciamento tra le istanze del lavoratore e quelle dell'azienda, come previsto dalla normativa di riferimento.
La legittimità dell'operato di trova fondamento diretto nel dettato Controparte_2
normativo di cui all'art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001, che riconosce al lavoratore il diritto di fruire del congedo entro trenta giorni dalla richiesta, senza imporre al datore di lavoro l'obbligo di concederlo immediatamente. La ratio della norma, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è quella di conciliare le legittime esigenze del lavoratore con le altrettanto legittime esigenze organizzative del datore di lavoro, il quale deve poter predisporre le misure necessarie per garantire la continuità del servizio e la tutela degli interessi aziendali.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che il diritto potestativo al congedo non attribuisce al lavoratore una discrezionalità assoluta nell'esercizio dello stesso, ma impone un comportamento improntato alla buona fede, che tenga conto anche delle esigenze dell'azienda. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il lavoratore è tenuto a presentare istanza al datore di lavoro, affinché questi possa predisporre idonee misure organizzative e commisurare l'indennità spettante
(Cass. 13 settembre 2019, n. 22928).
In questo quadro, la scelta di di differire la decorrenza del congedo Controparte_2
al 7 marzo 2024, anziché al 1° marzo, risulta pienamente legittima e ragionevole, in quanto consente di garantire la tutela del disabile attraverso la concessione del beneficio entro il termine di legge, senza sacrificare in modo irragionevole le esigenze organizzative dell'azienda, che deve assicurare la continuità dei servizi scolastici e la tutela dei minori affidati alle proprie strutture.
Va inoltre evidenziato che tale soluzione non pregiudica in alcun modo il diritto della persona disabile all'assistenza, ma ne garantisce la protezione in un quadro di rispetto reciproco tra le parti, evitando che l'esercizio del diritto si traduca in un danno eccessivo per l'organizzazione aziendale. A tale ultimo riguardo non può essere condiviso il rilievo della opposta in ordine alla mancata dimostrazione delle esigenze organizzative da parte della società. Ed invero la sussistenza delle ragioni organizzative può ritenersi sussistente in considerazione del limitato scarto temporale tra la comunicazione del congedo da parte dell'organizzazione sindacale
(22 febbraio 2024) e la data di inizio del congedo indicata nella richiesta (1 marzo
2024) e della tipologia, non contestata, del servizio svolto dalla società (servizio di non docenza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia).
Quanto alla questione della comunicazione all'INPS della diversa decorrenza del congedo, si osserva che l'omessa comunicazione non incide sull'efficacia del differimento disposto dal datore di lavoro. La circolare INPS n. 64/2001, pur prevedendo la comunicazione all'ente previdenziale, non attribuisce a tale adempimento natura costitutiva del diritto, né condiziona la legittimità della scelta datoriale, che resta fondata sulla normativa primaria e sulla necessità di garantire un corretto bilanciamento tra le esigenze delle parti.
Nel caso di specie, ha agito nel rispetto della normativa vigente e Controparte_2
della giurisprudenza di legittimità, avendo differito la decorrenza del congedo straordinario per un periodo di tempo limitato (7 giorni), senza che l'omessa comunicazione all'INPS possa inficiare l'efficacia del provvedimento adottato.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta da debba Controparte_2
essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene il Tribunale che sussistano gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
La compensazione integrale delle spese del giudizio trova giustificazione nella peculiarità della controversia, caratterizzata da una complessità interpretativa della normativa di riferimento. In particolare, la questione oggetto di causa ha riguardato il bilanciamento tra il diritto della lavoratrice all'assistenza del familiare disabile e le esigenze organizzative dell'azienda, in un contesto normativo che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non offre soluzioni univoche ma richiede un'attenta valutazione delle circostanze concrete.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 169/2025 emesso dal Tribunale di Venezia;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino