CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2024, n. 40780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40780 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nei confronti di NT RE, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per l'imputata l'avv. Maria Francesca Fuso, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40780 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 04/03/2024, la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 05862/22 della Corte di cassazione, confermava la sentenza emessa in data 05/12/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, NT RE era stata assolta dal reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 7 cod.pen. in danno di AM VA con la formula per non aver commesso il fatto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme in tema di causalità, con particolare riferimento all'art. 41, comma 2, cod.pen. Lamenta che la Corte di appello, quale giudice di rinvio, aveva ripercorso la stessa violazione di legge in punto di accertamento della causalità, affermando che la caduta mortale della vittima era stata determinata da una causa del tutto indipendente che, pur inserendosi nella serie causale originata dalla condotta colposa dell'imputata, ne aveva costituito un fattore eccezionale che aveva agito per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento, che, a causa dell'elevata velocità, il motociclista non era stato in grado di fronteggiare. Espone che è un dato di comune esperienza che impegnando un attraversamento pedonale quando il semaforo è rosso, il pedone introduce nella circolazione stradale o il rischio di essere investito da un altro utente della strada o di imporre a quest'ultimo manovre emergenziali necessarie per evitare l'impatto, come avvenuto nella specie;
evidenzia, poi, che era prevedibile il decorso causale, anche per la presenza di rotaie del tram lungo la carreggiata, circostanza di immediata percezione anche per il pedone;
rimanda, infine, alle argomentazioni contenute nell'originario atto di appello e nel ricorso per cassazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell'imputata ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha integrato la motivazione nel senso indicato dalla Corte di cassazione, che, nella sentenza n. 05862/22, aveva rilevato che i Giudici 2 di merito avevano effettuato il giudizio causale "tenendo presente solo il segmento successivo all'impatto e non anche l'intera condotta del motociclista indotta dal pedone" ed indicato quale aspetto da valutare compiutamente "la complessiva dinamica della interrelazione tra la condotta dell'imputata e quella della persona offesa nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si determino il sinistro descritto nell'imputazione". . I Giudici di appello, approfondendo tali aspetti, hanno operato un nuovo giudizio di causalità, al fine di accertare la sussistenza o meno del nesso di causalità tra il comportamento dell'imputata ed il decesso della persona offesa. In aderenza alle risultanze istruttorie, hanno evidenziato quanto segue: il AM, alla guida di un motociclo, pur in presenza di un incrocio segnalato con semaforo, manteneva in orario notturno nel centro cittadino, una velocità elevatissima, pari a 84 Km orari;
pur con l'accensione del segnale giallo del semaforo nella sua direzione, non solo non rallentava e non si fermava, ma proseguiva così da attraversare l'incrocio con il segnale rosso;
pur avendo avvistato il pedone alla distanza di 37 metri iniziava a frenare solo 5 metri prima dell'impatto, limitandosi a suonare il clacson e, poi, decideva inopinatamente di spostare la traiettoria del mezzo da lui guidato verso sinistra invadendo la careggiata opposta;
la decisione di spostarsi verso sinistra non poteva essere determinata dalla necessità di schivare il pedone (l'imputata), perché quest'ultimo, pur avendo colposamente impegnato l'attraversamento pedonale con il semaforo rosso, accelerava l'andatura per raggiungere il marciapiede ormai prossimo e lasciava libera la carreggiata alle sue spalle;
la manovra posta in essere dal guidatore del motociclo era stata, piuttosto, determinata da una serie di decisioni caratterizzate da un elevato profilo di colpa, assunte in una fase precedente all'attraversamento dell'incrocio, determinate anche dall'alterazione alcolica;
il AM, quindi, se, pur non fermandosi e mantenendo l'elevata velocità, avesse proceduto diritto nel proprio senso di marcia, sarebbe passato alle spalle del pedone, ove la carreggiata era ormai libera;
inoltre, le risultanze della consulenza tecnica del Pm, avevano chiarito che, dopo l'urto con il pedone il motociclo aveva mantenuto aderenza al terreno per circa 10 metri, non subendo il mezzo alcuna perturbazione nel suo tratto, mentre aveva perso aderenza con l'asfalto nel momento in cui la ruota anteriore andava a lambire tangenzialmente la rotaia del tram, quando il veicolo si inclinava sul lato destro e cadeva su quel lato e, successivamente, deviava verso il marciapiede di sinistra, continuando a scarrocciare per 50 metri I Giudici di appello hanno, quindi, richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di circolazione stradale con riferimento ad incidente che coinvolga due soggetti in posizione non paritaria, rimarcando come la circostanza che i pedoni 3 attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale ed evidenziato che l'impatto con il pedone non poteva costituire la causa del decesso del AM, in quanto il motociclo dopo l'impatto manteneva aderenza al terreno nè riportava alcun danno, mentre solo successivamente, a causa dello slittamento delle ruote con le rotaie del tram il guidatore perdeva il controllo del mezzo e cadeva in terra. La Corte territoriale ha, quindi, concluso che te risultanze processuali offrivano un quadro che non consentiva di ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che la morte del motociclista fosse stata dipendente dalla condotta colposa dell'imputata e che l'impatto con il pedone fosse stato determinate nella verificazione dell'evento, in quanto soltanto l'incontro, a velocità elevata, con le rotaie del tram aveva rappresentato la causa sopravvenuta che aveva determinato lo slittamento della ruota e la perdita di controllo del mezzo, che si inclinava prima sul lato destro, cadendo, e solo successivamente, dopo l'incontro con il marciapiede, deviava a sinistra, continuando a scarrocciare sul lato sinistro per 50 metri. Rispetto a tale articolato percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative, assertive e generiche, prive di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), nonchè rilievi in fatto orientati a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Anche il richiamo ai motivi contenuti nell'originario appello nonchè nel precedente ricorso per cassazione risulta del tutto generico. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello (o addirittura, come nella specie, a precedente ricorso per cassazione), allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n.2896 del 09/12/1998, dep.03/03/1999, Rv.212610; Sez.2, n.27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 dei 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962). 4 3. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/09/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per l'imputata l'avv. Maria Francesca Fuso, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40780 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 04/03/2024, la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 05862/22 della Corte di cassazione, confermava la sentenza emessa in data 05/12/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, NT RE era stata assolta dal reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 7 cod.pen. in danno di AM VA con la formula per non aver commesso il fatto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme in tema di causalità, con particolare riferimento all'art. 41, comma 2, cod.pen. Lamenta che la Corte di appello, quale giudice di rinvio, aveva ripercorso la stessa violazione di legge in punto di accertamento della causalità, affermando che la caduta mortale della vittima era stata determinata da una causa del tutto indipendente che, pur inserendosi nella serie causale originata dalla condotta colposa dell'imputata, ne aveva costituito un fattore eccezionale che aveva agito per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento, che, a causa dell'elevata velocità, il motociclista non era stato in grado di fronteggiare. Espone che è un dato di comune esperienza che impegnando un attraversamento pedonale quando il semaforo è rosso, il pedone introduce nella circolazione stradale o il rischio di essere investito da un altro utente della strada o di imporre a quest'ultimo manovre emergenziali necessarie per evitare l'impatto, come avvenuto nella specie;
evidenzia, poi, che era prevedibile il decorso causale, anche per la presenza di rotaie del tram lungo la carreggiata, circostanza di immediata percezione anche per il pedone;
rimanda, infine, alle argomentazioni contenute nell'originario atto di appello e nel ricorso per cassazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell'imputata ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha integrato la motivazione nel senso indicato dalla Corte di cassazione, che, nella sentenza n. 05862/22, aveva rilevato che i Giudici 2 di merito avevano effettuato il giudizio causale "tenendo presente solo il segmento successivo all'impatto e non anche l'intera condotta del motociclista indotta dal pedone" ed indicato quale aspetto da valutare compiutamente "la complessiva dinamica della interrelazione tra la condotta dell'imputata e quella della persona offesa nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si determino il sinistro descritto nell'imputazione". . I Giudici di appello, approfondendo tali aspetti, hanno operato un nuovo giudizio di causalità, al fine di accertare la sussistenza o meno del nesso di causalità tra il comportamento dell'imputata ed il decesso della persona offesa. In aderenza alle risultanze istruttorie, hanno evidenziato quanto segue: il AM, alla guida di un motociclo, pur in presenza di un incrocio segnalato con semaforo, manteneva in orario notturno nel centro cittadino, una velocità elevatissima, pari a 84 Km orari;
pur con l'accensione del segnale giallo del semaforo nella sua direzione, non solo non rallentava e non si fermava, ma proseguiva così da attraversare l'incrocio con il segnale rosso;
pur avendo avvistato il pedone alla distanza di 37 metri iniziava a frenare solo 5 metri prima dell'impatto, limitandosi a suonare il clacson e, poi, decideva inopinatamente di spostare la traiettoria del mezzo da lui guidato verso sinistra invadendo la careggiata opposta;
la decisione di spostarsi verso sinistra non poteva essere determinata dalla necessità di schivare il pedone (l'imputata), perché quest'ultimo, pur avendo colposamente impegnato l'attraversamento pedonale con il semaforo rosso, accelerava l'andatura per raggiungere il marciapiede ormai prossimo e lasciava libera la carreggiata alle sue spalle;
la manovra posta in essere dal guidatore del motociclo era stata, piuttosto, determinata da una serie di decisioni caratterizzate da un elevato profilo di colpa, assunte in una fase precedente all'attraversamento dell'incrocio, determinate anche dall'alterazione alcolica;
il AM, quindi, se, pur non fermandosi e mantenendo l'elevata velocità, avesse proceduto diritto nel proprio senso di marcia, sarebbe passato alle spalle del pedone, ove la carreggiata era ormai libera;
inoltre, le risultanze della consulenza tecnica del Pm, avevano chiarito che, dopo l'urto con il pedone il motociclo aveva mantenuto aderenza al terreno per circa 10 metri, non subendo il mezzo alcuna perturbazione nel suo tratto, mentre aveva perso aderenza con l'asfalto nel momento in cui la ruota anteriore andava a lambire tangenzialmente la rotaia del tram, quando il veicolo si inclinava sul lato destro e cadeva su quel lato e, successivamente, deviava verso il marciapiede di sinistra, continuando a scarrocciare per 50 metri I Giudici di appello hanno, quindi, richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di circolazione stradale con riferimento ad incidente che coinvolga due soggetti in posizione non paritaria, rimarcando come la circostanza che i pedoni 3 attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale ed evidenziato che l'impatto con il pedone non poteva costituire la causa del decesso del AM, in quanto il motociclo dopo l'impatto manteneva aderenza al terreno nè riportava alcun danno, mentre solo successivamente, a causa dello slittamento delle ruote con le rotaie del tram il guidatore perdeva il controllo del mezzo e cadeva in terra. La Corte territoriale ha, quindi, concluso che te risultanze processuali offrivano un quadro che non consentiva di ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che la morte del motociclista fosse stata dipendente dalla condotta colposa dell'imputata e che l'impatto con il pedone fosse stato determinate nella verificazione dell'evento, in quanto soltanto l'incontro, a velocità elevata, con le rotaie del tram aveva rappresentato la causa sopravvenuta che aveva determinato lo slittamento della ruota e la perdita di controllo del mezzo, che si inclinava prima sul lato destro, cadendo, e solo successivamente, dopo l'incontro con il marciapiede, deviava a sinistra, continuando a scarrocciare sul lato sinistro per 50 metri. Rispetto a tale articolato percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative, assertive e generiche, prive di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), nonchè rilievi in fatto orientati a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Anche il richiamo ai motivi contenuti nell'originario appello nonchè nel precedente ricorso per cassazione risulta del tutto generico. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello (o addirittura, come nella specie, a precedente ricorso per cassazione), allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n.2896 del 09/12/1998, dep.03/03/1999, Rv.212610; Sez.2, n.27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 dei 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962). 4 3. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/09/2024