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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2537/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2537/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 27.10.2025 sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra:
(P. I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Tallone n. 84, elettivamente domiciliata in
Cassino (FR) via Tosti n. 38, presso lo studio dell'avv. Rosamaria Carbone, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
e
(C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
D'ND (CE) l'1.12.1947, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) via D. Cimarosa n. 13 presso lo studio degli avv.ti Maria Dolores Broccoli e Marco Rossini, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto
Opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 4.08.2020, la in liquidazione Parte_1 proponeva opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole da
[...]
in data 15.07.2020, in forza del decreto ingiuntivo n. 38/2020 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Cassino, con cui veniva intimato il pagamento del complessivo importo di euro 5.066,63,
pagina 1 di 5 per la mancata corresponsione dei canoni di locazione maturati dal mese di luglio 2019 a gennaio 2020, in forza del contratto di locazione del 20/07/2014, registrato in data 4/08/2016 al nr. 1838.
A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa fatta valere dalla sig.ra A tal riguardo, riferiva di svolgere da anni attività di gestione del servizio Parte_2 di accoglienza integrata dei richiedenti asilo di cui al Progetto S.P.R.A.R. del;
Controparte_2 che il contratto di locazione era stato concluso per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo presso il Comune di RO d'ND; che nel mese di novembre del 2019 la si era vista Parte_3 interrompere tutte le attività di gestione del servizio connesse al Progetto in conseguenza di Parte_4 indagini della magistratura che comportavano l'immediata risoluzione delle convenzioni ed il blocco della operatività aziendale;
che conseguentemente a tali fatti, i richiedenti asilo ospitati nell'immobile di proprietà della sig.ra erano stati trasferiti presso altre strutture e l'immobile era lasciato CP_1 libero da persone e cose già a far data dal 20.11.2019; che la sig.ra veniva prontamente CP_1 informata della necessità di risolvere il contratto a far data dal 5.12.2019, ma che vano era stato ogni tentativo di riconsegnare le chiavi alla locatrice, visto il rifiuto opposto dalla stessa;
che il canone di locazione relativo alla mensilità di luglio 2019 era stato regolarmente corrisposto, mentre i successivi non erano dovuti, giacché erano state attuate tutte le formalità necessarie per la riconsegna delle chiavi alla proprietaria;
che quest'ultima non restituiva la somma di euro 1.200,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
Concludeva, pertanto, chiedendo “- in via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione di cui all'atto di precetto oggi opposto, in presenza di giusti motivi già indicati nella narrativa del presente atto;
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'opposto atto di precetto notificato dalla sig.ra , , CP_1 CP_1 CP_1
( nata l'[...] a [...] ed ivi residente, Via S. Nicola n. 3 – C. F.
[...]
- ed elettivamente domiciliata in 03043 Cassino, Via Cimarosa n. 13, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Maria Dolores Broccoli) per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, previa declaratoria di infondatezza del diritto della sig.ra di procedere ad esecuzione CP_1 forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 15/07/2020, e con compensazione parziale delle somme dovute all'opposta con la somma dalla stessa dovuta alla opponente, come in parte motiva indicata, con consequenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici. In via meramente subordinata, rettificare gli importi effettivamente dovuti dalla parte opponente alla luce di quanto dedotto in parte motiva”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto. In particolare, deduceva che i motivi di opposizione articolati da pagina 2 di 5 controparte, afferendo a circostanze preesistenti alla formazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), avrebbe dovuto essere fatti valere in sede di opposizione allo stesso e non nel presente giudizio.
Con ordinanza del 23.03.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c..
All'udienza cartolare del 27.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le memorie di replica.
***
2. Preliminarmente, le doglianze mosse dalla Parte_1 vanno qualificate come opposizioni (preventive) all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo queste sull'accertamento del diritto della sig.ra di procedere ad esecuzione forzata CP_1 in danno dell'opponente.
3. Orbene, la domanda della ricorrente va dichiarata inammissibile, atteso che i motivi di opposizione spiegati non possono essere fatti valere in questa sede.
3.1 Deve infatti osservarsi che ove rilevi, come nel caso di specie, un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito far valere, con l'opposizione all'esecuzione, un vizio genetico dello stesso, che, traducendosi in motivo di gravame, potrebbe essere denunciato solo in sede di impugnazione.
Va infatti ricordato che, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 17.02.2011, n. 3850), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o ha avuto la possibilità di essere o è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nel caso di specie, parte opponente ha lamentato la non debenza degli importi oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 38 del 20.1.2020, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 25.6.2020. Nello specifico, l'opponente ha rilevato la non debenza della mensilità di pagina 3 di 5 luglio 2019, in quanto asseritamente corrisposta con bonifico in data 19.09.2019; mentre per i canoni successivi, l'opponente ha dedotto di aver attuato, dal 5.12.2019, tutte le formalità necessarie per la restituzione delle chiavi alla proprietaria, che, a causa del diniego della stessa, ha provveduto a spedire presso il suo domicilio nel mese di gennaio 2020. Inoltre, ha contestato la mancata restituzione da parte dell'opposta del deposito cauzionale contrattualmente convenuto, pari ad € 1.200,00, chiedendo al riguardo la compensazione giudiziale con il credito fatto valere da quest'ultima.
Ciò posto, le doglianze espresse in tale sede dalla Parte_1 afferiscono tutte ad asseriti vizi originari del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e potrebbero, pertanto, essere fatte valere solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non anche nel presente giudizio di opposizione al precetto. In assenza di fatti sopravvenuti idonei a determinare la caducazione del titolo esecutivo in esame (quali potrebbero essere la prescrizione o l'avvenuto pagamento), i motivi di opposizione qualificati ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. vanno dichiarati inammissibili.
Per le medesime ragioni è inammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
Poiché infatti il controcredito vantato dal debitore opponente è, eventualmente, sorto prima della formazione del titolo esecutivo giudiziale, l'eccezione di compensazione - che avrebbe potuto avere rilevanza nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – non può, per le ragioni anzidette, essere sollevata in questa sede. Come già evidenziato con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, il decreto ingiuntivo è stato emesso il 20.1.2020, mentre il contratto di locazione deve intendersi risolto il 5.2.2019, che coincide con il giorno a partire dal quale avrebbe potuto essere richiesta la restituzione della cauzione. Ciò significa che il controcredito vantato dal debitore opponente
è, eventualmente, sorto prima della formazione del titolo esecutivo e, non essendo stata portata all'attenzione del giudice dell'opposizione di merito, l'eccezione di compensazione non può essere vagliata nella presente sede, deputata solamente all'esame dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi successivi alla definitività del titolo giudiziale.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va dichiarata inammissibile e, pertanto, le istanze istruttorie reiterate dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni vanno respinte, in quanto non rilevanti per la decisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(da determinare in base al credito di cui all'atto di precetto, ex art. 17 c.p.c.), dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria/trattazione in quanto non tenutasi) e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida nella somma di euro 1700,00 oltre spese Controparte_1 generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino, il 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2537/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 27.10.2025 sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra:
(P. I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Tallone n. 84, elettivamente domiciliata in
Cassino (FR) via Tosti n. 38, presso lo studio dell'avv. Rosamaria Carbone, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
e
(C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
D'ND (CE) l'1.12.1947, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) via D. Cimarosa n. 13 presso lo studio degli avv.ti Maria Dolores Broccoli e Marco Rossini, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto
Opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 4.08.2020, la in liquidazione Parte_1 proponeva opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole da
[...]
in data 15.07.2020, in forza del decreto ingiuntivo n. 38/2020 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Cassino, con cui veniva intimato il pagamento del complessivo importo di euro 5.066,63,
pagina 1 di 5 per la mancata corresponsione dei canoni di locazione maturati dal mese di luglio 2019 a gennaio 2020, in forza del contratto di locazione del 20/07/2014, registrato in data 4/08/2016 al nr. 1838.
A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa fatta valere dalla sig.ra A tal riguardo, riferiva di svolgere da anni attività di gestione del servizio Parte_2 di accoglienza integrata dei richiedenti asilo di cui al Progetto S.P.R.A.R. del;
Controparte_2 che il contratto di locazione era stato concluso per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo presso il Comune di RO d'ND; che nel mese di novembre del 2019 la si era vista Parte_3 interrompere tutte le attività di gestione del servizio connesse al Progetto in conseguenza di Parte_4 indagini della magistratura che comportavano l'immediata risoluzione delle convenzioni ed il blocco della operatività aziendale;
che conseguentemente a tali fatti, i richiedenti asilo ospitati nell'immobile di proprietà della sig.ra erano stati trasferiti presso altre strutture e l'immobile era lasciato CP_1 libero da persone e cose già a far data dal 20.11.2019; che la sig.ra veniva prontamente CP_1 informata della necessità di risolvere il contratto a far data dal 5.12.2019, ma che vano era stato ogni tentativo di riconsegnare le chiavi alla locatrice, visto il rifiuto opposto dalla stessa;
che il canone di locazione relativo alla mensilità di luglio 2019 era stato regolarmente corrisposto, mentre i successivi non erano dovuti, giacché erano state attuate tutte le formalità necessarie per la riconsegna delle chiavi alla proprietaria;
che quest'ultima non restituiva la somma di euro 1.200,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
Concludeva, pertanto, chiedendo “- in via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione di cui all'atto di precetto oggi opposto, in presenza di giusti motivi già indicati nella narrativa del presente atto;
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'opposto atto di precetto notificato dalla sig.ra , , CP_1 CP_1 CP_1
( nata l'[...] a [...] ed ivi residente, Via S. Nicola n. 3 – C. F.
[...]
- ed elettivamente domiciliata in 03043 Cassino, Via Cimarosa n. 13, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Maria Dolores Broccoli) per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, previa declaratoria di infondatezza del diritto della sig.ra di procedere ad esecuzione CP_1 forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 15/07/2020, e con compensazione parziale delle somme dovute all'opposta con la somma dalla stessa dovuta alla opponente, come in parte motiva indicata, con consequenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici. In via meramente subordinata, rettificare gli importi effettivamente dovuti dalla parte opponente alla luce di quanto dedotto in parte motiva”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto. In particolare, deduceva che i motivi di opposizione articolati da pagina 2 di 5 controparte, afferendo a circostanze preesistenti alla formazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), avrebbe dovuto essere fatti valere in sede di opposizione allo stesso e non nel presente giudizio.
Con ordinanza del 23.03.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c..
All'udienza cartolare del 27.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le memorie di replica.
***
2. Preliminarmente, le doglianze mosse dalla Parte_1 vanno qualificate come opposizioni (preventive) all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo queste sull'accertamento del diritto della sig.ra di procedere ad esecuzione forzata CP_1 in danno dell'opponente.
3. Orbene, la domanda della ricorrente va dichiarata inammissibile, atteso che i motivi di opposizione spiegati non possono essere fatti valere in questa sede.
3.1 Deve infatti osservarsi che ove rilevi, come nel caso di specie, un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito far valere, con l'opposizione all'esecuzione, un vizio genetico dello stesso, che, traducendosi in motivo di gravame, potrebbe essere denunciato solo in sede di impugnazione.
Va infatti ricordato che, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 17.02.2011, n. 3850), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o ha avuto la possibilità di essere o è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nel caso di specie, parte opponente ha lamentato la non debenza degli importi oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 38 del 20.1.2020, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 25.6.2020. Nello specifico, l'opponente ha rilevato la non debenza della mensilità di pagina 3 di 5 luglio 2019, in quanto asseritamente corrisposta con bonifico in data 19.09.2019; mentre per i canoni successivi, l'opponente ha dedotto di aver attuato, dal 5.12.2019, tutte le formalità necessarie per la restituzione delle chiavi alla proprietaria, che, a causa del diniego della stessa, ha provveduto a spedire presso il suo domicilio nel mese di gennaio 2020. Inoltre, ha contestato la mancata restituzione da parte dell'opposta del deposito cauzionale contrattualmente convenuto, pari ad € 1.200,00, chiedendo al riguardo la compensazione giudiziale con il credito fatto valere da quest'ultima.
Ciò posto, le doglianze espresse in tale sede dalla Parte_1 afferiscono tutte ad asseriti vizi originari del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e potrebbero, pertanto, essere fatte valere solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non anche nel presente giudizio di opposizione al precetto. In assenza di fatti sopravvenuti idonei a determinare la caducazione del titolo esecutivo in esame (quali potrebbero essere la prescrizione o l'avvenuto pagamento), i motivi di opposizione qualificati ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. vanno dichiarati inammissibili.
Per le medesime ragioni è inammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
Poiché infatti il controcredito vantato dal debitore opponente è, eventualmente, sorto prima della formazione del titolo esecutivo giudiziale, l'eccezione di compensazione - che avrebbe potuto avere rilevanza nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – non può, per le ragioni anzidette, essere sollevata in questa sede. Come già evidenziato con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, il decreto ingiuntivo è stato emesso il 20.1.2020, mentre il contratto di locazione deve intendersi risolto il 5.2.2019, che coincide con il giorno a partire dal quale avrebbe potuto essere richiesta la restituzione della cauzione. Ciò significa che il controcredito vantato dal debitore opponente
è, eventualmente, sorto prima della formazione del titolo esecutivo e, non essendo stata portata all'attenzione del giudice dell'opposizione di merito, l'eccezione di compensazione non può essere vagliata nella presente sede, deputata solamente all'esame dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi successivi alla definitività del titolo giudiziale.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va dichiarata inammissibile e, pertanto, le istanze istruttorie reiterate dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni vanno respinte, in quanto non rilevanti per la decisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(da determinare in base al credito di cui all'atto di precetto, ex art. 17 c.p.c.), dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria/trattazione in quanto non tenutasi) e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida nella somma di euro 1700,00 oltre spese Controparte_1 generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino, il 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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