TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/11/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4107/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
IV AN
attrice nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. OMAR Controparte_1 P.IVA_1
CHIARI
convenuta
(c.f. ) CP_2 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 15/5/2025
Conclusioni della convenuta come da note Controparte_1
scritte depositate telematicamente in data 15/5/2025
pagina 1 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio e la compagnia Parte_1 CP_2
assicurativa per la chiedendo la condanna CP_3 Controparte_1
delle convenute in solido al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti a cagione di un sinistro occorso in data 17/2/2020.
In particolare, l'attrice ha allegato che in tale data, alle ore 15.30 circa, mentre attraversava via Marconi – SP 166 nel Comune di Caluso d'Adda “in stretta prossimità delle strisce pedonali”, la stessa veniva investita dal veicolo Opel Corsa targato EX590LE, di proprietà e condotto da CP_2
L'attrice ha altresì documentato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita infruttuosamente inviato alle convenute (v. doc. 9 att.).
La predetta convenuta è rimasta contumace. CP_2
La convenuta si è costituita deducendo la Controparte_1
sussistenza di una responsabilità esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'attrice nella causazione dell'occorso sinistro, la quale non stava in realtà attraversando sulle strisce pedonali e sarebbe spuntata improvvisamente da un furgone parcheggiato sulla carreggiata, contestando altresì il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice, evidenziando in particolare l'assenza di prova del fatto che la stessa – di 72 anni all'epoca del sinistro – avrebbe continuato a lavorare come badante per altri anni.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice, l'audizione di testimoni e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 17/7/2025
(con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito pagina 2 di 16 delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 4/8/2025.
*** *** ***
1. Giova premettere quanto segue in merito all'accertamento della dinamica dell'occorso sinistro.
Non è revocabile in dubbio che l'attrice sia stata investita dal veicolo condotto dalla convenuta mentre stava attraversando la strada. CP_2
Ciò emerge sia dai rilievi della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro (v. doc. 2 att.), sia dalle dichiarazioni della testimone oculare (cfr. Testimone_1
verbale di udienza del 27/3/2024).
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la presunzione di colpa dell'automobilista ex art. 2054, I comma c.c. nel caso di investimento di un pedone (v., ex multis, Cass. n. 8487/2022) può essere vinta soltanto dimostrando che “il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo o comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (v. Cass. n. 9683/2011).
Tali circostanze che non paiono ricorrere nel caso che occupa, tenuto conto che, dalle emergenze istruttorie del processo, la strada risultava rettilinea e non sono state dedotte circostanze ostative a una situazione di buona illuminazione, e dunque visibilità, in generale (essendosi il fatto verificato con condizioni della strada buone, di tempo sereno e di normale luce diurna: v. doc. 2 att. e doc. 1 conv.).
Inoltre, la succitata testimone non è stata in grado di riferire l'attrice se sia spuntata proprio da dietro a un furgone parcheggiato sulla strada (e quindi, in altri termini, in maniera assolutamente imprevedibile per la convenuta, poiché con visuale di quest'ultima completamente impedita).
pagina 3 di 16 La condotta di guida della convenuta, poi, deve essere vagliata anche in considerazione delle regole di prudenza codificate dall'art. 141 del Codice della strada, che impone di regolare la velocità del veicolo condotto affinché “sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” (comma 1), prevedendo altresì che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (comma 2). La Suprema Corte ha precisato che tale obbligo prudenziale “deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa” (v. Cass. pen. n. 121/2020).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del Codice della strada, quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, non solo ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali, ma anche a quelli che “si trovano nelle loro immediate vicinanze”, e che nel caso di specie vi era un attraversamento pedonale ad alcuni metri di distanza dal punto in cui l'attrice venne investita, come risulta dalle fotografie in atti (v. doc. 2 att. e docc. 1 e 2 conv.).
Ciò posto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha altresì puntualizzato che il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la predetta presunzione di colpevolezza “non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità
e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente” (v. Cass. n. 1135/2015).
pagina 4 di 16 Nella fattispecie in esame, invero, la circostanza che l'attrice abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali (circostanza anch'essa confermata dalla testimone sopra indicata cfr. verbale di udienza del Testimone_1
27/3/2024), senza curarsi del traffico veicolare, non può che deporre a favore di un concorso di colpa della stessa nella determinazione dell'evento lesivo.
Infatti, ancorché come anzidetto nel caso di specie la succitata testimone non sia stata in grado di confermare con precisione se l'attrice sia sbucata da dietro rispetto a un furgone bianco che era in sosta sul lato della strada, la presenza del furgone e il fatto che la sagoma dello stesso ostruisse comunque la visuale all'automobilista – poiché l'attrice ha attraversato la strada in maniera improvvisa e repentina in prossimità di tale furgone e, giova ribadirlo, non impegnando l'attraversamento pedonale che si trovava ad alcuni metri di distanza (v. doc. 2 conv. e doc. 1 att.) – costituiscono circostanze che inducono a postulare la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c..
E ciò è predicabile anche valorizzando le risultanze delle indagini penali espletate
(v. docc. 2, 4 e 5 conv.), liberamente apprezzabili dal giudicante (“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”: v. in tal senso Cass. n. 1593/2017).
Ritiene, dunque, il Tribunale che l'accertato concorso della condotta dell'attrice nella determinazione del sinistro sia quantificabile in misura non inferiore al 40 % alla luce di tutto quanto anzidetto e che, pertanto, in corrispondente misura debba essere operata una riduzione del risarcimento dovuto all'attrice (come pagina 5 di 16 meglio specificato nel prosieguo), a causa dell'imprudenza e della pericolosità del comportamento tenuto dalla stessa.
2. Così acclarata la fondatezza delle domande attoree nei limiti risultanti dalla superiore disamina, è ora possibile transitare all'esame del quantum risarcitorio richiesto.
2.1 Deve essere in primo luogo esaminata la domanda risarcitoria proposta dall'attrice avente ad oggetto il danno non patrimoniale patito a cagione dell'incidente.
Sul punto, con specifico riferimento alla componente biologica di tale voce di danno, devono essere qui condivise le conclusioni di cui alla relazione del nominato c.t.u. dott. in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente Per_1
motivate e non fatte oggetto di rilievi critici dai c.t.p..
In particolare, quanto alla lesione temporanea e permanente all'integrità psico- fisica dell'attrice, il c.t.u. ha confermato il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni subite (ovvero un “importante politraumatismo”: v. pag. 17 relazione c.t.u.), accertando:
(a) un'invalidità temporanea di 114 giorni al 100 % e di ulteriori 120 giorni al 75
%;
(b) postumi permanenti pari al 58 % per “gli esiti relativi al capo, al volto, al rachide cervicale, alla spalla destra e al bacino” (v. pag. 18 relazione c.t.u.).
Giova evidenziare che le più recenti – e condivisibili – pronunce della Suprema
Corte hanno indicato che la previsione contenuta nell'articolo 5 del D.P.R. n.
12/2025 non sarebbe d'ostacolo a un utilizzo indiretto della Tabella Unica
Nazionale emanata ai sensi dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private anche per sinistri verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore “quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella
pagina 6 di 16 uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.” (v. Cass. n. 11319/2025), e ciò risulta del tutto coerente con il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia (senza che ciò possa determinare una disparità di trattamento tra giudizi ormai conclusi e giudizi pendenti, né una lesione del legittimo affidamento delle parti in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, e ciò in quanto “il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile”: v. Cass. n.
28990/2019).
Ciò posto, si ritiene dunque equo effettuare la liquidazione delle lesioni c.d.
“macropermanenti” (ovvero menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) occorse all'attrice rapportando la valutazione equitativa, nel caso che occupa, ai parametri di cui alla succitata Tabella Unica Nazionale, avuto riguardo all'età dell'attrice al momento della stabilizzazione degli esiti permanenti del sinistro (73 anni).
Pertanto, tenuto conto di quanto anzidetto, a favore dell'attrice devono essere liquidati a titolo di danno biologico i seguenti importi:
(a) € 289.880,85 per inabilità permanente;
(b) € 11.268,96 per inabilità temporanea,
e così per un totale di € 301.149,81 già espresso in moneta attuale.
2.2 Inoltre, a fondamento del risarcimento della componente morale del danno non patrimoniale richiesta dall'attrice, deve osservarsi che il danno morale subiettivo, consistente nel “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso” (v. Corte cost. sentenza n. 184/1986), è un danno-conseguenza che attiene al foro interno pagina 7 di 16 e immateriale del danneggiato e come tale si presta alla prova per presunzioni e al ricorso al fatto notorio (cfr. Cass. nn. 23586/2022 e 25164/2020).
Sul punto giova osservare che il fatto che la sofferenza soggettiva arrecata dall'evento all'attrice si sia tradotta in una rilevante alterazione del suo equilibrio emotivo risulta presuntivamente inferibile dalla grave entità delle lesioni subite, dalla durata della convalescenza e dalla condizione di prostrante solitudine allegata dall'attrice, acuita dall'evento traumatico per cui è causa (v. pagg. 11-12 atto di citazione).
Ebbene, considerato quanto sopra, si ritiene che emerga una condizione di prostrazione psicologica dell'attrice tale da consentire di discorrere, nel caso che occupa, della sussistenza di un danno morale e da giustificare l'attribuzione di una somma aggiuntiva per tale specifica voce di danno.
La liquidazione del relativo risarcimento non può che avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerando che le conseguenze interiori dell'evento lesivo “non sono mai catalogabili secondo universali automatismi” (così Cass. n.
7766/2016).
Tuttavia, sempre al fine di ancorare tale liquidazione a un parametro idoneo a garantire la parità di trattamento, si ritiene equo e congruo quantificare tale danno rapportandosi al coefficiente – minimo – moltiplicatore per danno morale di cui alla Tabella Unica Nazionale quale parametro di riferimento.
Fatte queste premesse, si ritiene pertanto dovuta all'attrice l'ulteriore somma di €
125.710,41 (importo espresso in moneta attuale) calcolata come innanzi indicato, ossia quale incremento per la sofferenza patita della liquidazione del danno per l'inabilità, sia permanente che temporanea, accertata (€ 122.329,72 + € 3.380,69).
2.3 L'attrice ha altresì invocato una personalizzazione della liquidazione del danno, in ragione del dedotto stravolgimento della vita causato dall'incidente.
pagina 8 di 16 Giova sul punto evidenziare che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave […] rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n. 28988/2019).
Nel caso di specie il pregiudizio dedotto dall'attrice non può che ritenersi comune a ogni soggetto che subisce quel tipo di danno (v. in tal senso Cass. n.
6378/2023).
Di talché, non risulta dimostrata un'incidenza della lesione patita nei termini di eccezionalità come innanzi chiariti dalla Suprema Corte, tale da giustificare un ulteriore aumento del quantum risarcitorio: in altri termini, non vi è la prova della ricorrenza nel caso di specie di circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dalla danneggiata nel caso specifico, sicché non si ritiene possibile riconoscere a favore dell'attrice il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
2.4 In definitiva, il danno non patrimoniale sopportato dall'attrice corrisponde complessivamente a € 426.860,22 (= € 301.149,81 + € 125.710,41).
Quanto liquidato complessivamente per il danno non patrimoniale come innanzi indicato deve dunque essere decurtato del 40 % in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro (v. § 1 che precede), riducendosi a € 256.116,14.
Non risultano dimostrate somme già percepite detraibili in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno (avendo peraltro l'attrice provato documentalmente come l' abbia negato qualsivoglia liquidazione con CP_4
pagina 9 di 16 riferimento alla pratica aperta per infortunio/malattia professionale relativa al sinistro oggetto di causa: v. doc. 20 att.).
A quanto liquidato a favore di parte attrice come innanzi indicato devono poi essere aggiunti gli interessi c.d. compensativi (pari al danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione della somma innanzi indicata alla data del 17/2/2020 – vanno aggiunti alle somme via via rivalutate annualmente gli interessi compensativi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) fino alla data odierna.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
3. L'attrice ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale subito.
3.1 Quanto al danno emergente consistente nelle spese mediche sostenute, richiamato quanto indicato al § 2.1 che precede in ordine alle ragioni per le quali non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u., anche in ordine alla congruità delle spese mediche documentate dall'attrice (v. doc. 1 att.) la valutazione del c.t.u. risulta dunque esente da censure e viene qui condivisa (v. pag. 18 relazione c.t.u.).
L'attrice ha dunque diritto alla corresponsione a proprio favore da parte delle convenute della somma di € 287,00.
pagina 10 di 16 All'importo sopra indicato devono essere poi aggiunte le spese sostenute per il rilascio di copia della documentazione sanitaria e degli esami radiografici, in quanto documentalmente provate e necessarie per l'instaurazione del presente giudizio, per un totale di € 59,00 (v. doc. 1 att., pagg. 825 e 828).
In sintesi, spettano all'attrice a titolo di risarcimento del danno emergente gli importi precedentemente indicati (€ 287,00 + € 59,00), con decurtazione del 40
% in ragione dell'anzidetto concorso di colpa, e così per un totale di € 207,60, da rivalutare secondo l'indice ISTAT-FOI.
Anche su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione dei singoli esborsi alla data del 17/2/2020 – vanno aggiunti alle somme via via rivalutate annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna, come già indicato al § 2.4 che precede.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
3.2 Ancora, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno sia da inabilità temporanea lavorativa, sia da azzeramento della capacità lavorativa specifica (v. pagg. 13 ss. atto di citazione).
Occorre rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti per pervenire al compiuto ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in ossequio al “principio della doppia liquidazione” (v. Cass. n.
22741/2019).
In particolare “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va
pagina 11 di 16 effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua
(Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012,
n. 12902)” (v. Cass. n. 2463/2020).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, la lesione della capacità lavorativa specifica è stata accertata con la c.t.u. esperita, che ha rilevato come “i postumi permanenti abbiano impedito ed impediranno in futuro, totalmente, l'attività lavorativa di badante svolta dalla perizianda all'epoca dell'evento” (v. pag. 19 relazione c.t.u.).
La pretesa in esame è dunque fondata nell'an.
L'attrice ha prodotto buste paga e documentazione fiscale (v. docc. 15 e 16 att.) da cui risulta (i) l'assunzione della stessa come colf dal 15/1/2019, (ii) un reddito imponibile percepito nel 2019 pari a € 11.895,56 e (iii) l'azzeramento dello stipendio successivamente al sinistro.
A quanto sopra si aggiunga che è la stessa attrice ad avere dedotto che sarebbe rimasta in Italia ancora soltanto per qualche anno, sempre lavorando come badante (v. pag. 14 atto di citazione).
Tutto ciò premesso, si ritiene congruo postulare che – tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (72 anni) – la stessa sarebbe stata in grado di svolgere la sua attività lavorativa per ancora tre anni, e ciò nonostante il superamento dell'età pensionabile, tenuto conto delle pregresse buone condizioni di salute generali che emergono dalla relazione peritale (v. pag. 2), comparate pagina 12 di 16 all'impegno fisico che notoriamente richiede lo svolgimento della mansione di badante.
Perciò, non ritenendosi necessario applicare alla fattispecie concreta coefficienti di capitalizzazione per le ragioni anzidette, in applicazione della liquidazione equitativa che questo Tribunale è chiamato a compiere, si stima congruo moltiplicare la perdita reddituale per il suddetto arco temporale (ovvero tre anni).
Si ottiene così l'importo di € 35.686,68 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, già espresso in moneta attuale.
Anche su tale importo devesi applicare una riduzione del 40 % in ragione del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento, sicché l'importo risarcibile risulta pari a € 21.412,01.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute, che devono pertanto essere condannate in solido (ai sensi dell'art. 97, I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle loro posizioni giuridiche) alla rifusione delle stesse a favore dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore complessivo per cui le domande attoree risultano accolte.
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del 3/2/2025 al quale si rinvia, devono essere poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
Quanto al ristoro richiesto dall'attrice per esborsi di c.t.p., la Suprema Corte ha puntualizzato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.
pagina 13 di 16 92 cod. proc. civ.” (v. Cass. S.U. n. 16990/2017) e, inoltre, che la ripetizione delle stesse deve essere attivata con le modalità di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ovvero mediante la produzione della notula del c.t.p. (v. Cass. n. 26729/2024).
Ciò posto, spetta all'attrice il rimborso delle spese per la perizia medico-legale di parte prodotta (v. doc. 11 att.), da ridursi – rispetto all'esborso documentato (v. fattura sub doc. 12 att.) in quanto eccessivo – proporzionalmente e conformemente a quanto liquidato al c.t.u., e dunque nei limiti di € 581,54 per onorari, oltre oneri previdenziali e I.V.A. (se dovuti). E ciò indipendentemente dalla circostanza che il pagamento sia stato materialmente effettuato da un terzo, anche tenuto conto che il testimone , escusso all'udienza del Testimone_2
27/3/2024, ha confermato l'esistenza di un accordo verbale con l'attrice per la restituzione delle somme dallo stesso anticipate.
Non si ritengono, di contro, meritevoli di rimborso le spese per la c.t.u. cinematica versata in atti dall'attrice (v. docc. 10 e 13 att.), in quanto superflue ai fini della decisione.
Quanto, infine, al richiesto ristoro delle spese legali stragiudiziali, si osserva quanto segue. Sempre a mente dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (v. Cass. S.U. n. 16990/2017).
Lo svolgimento di attività da parte del difensore di parte attrice antecedentemente all'instaurazione del giudizio risulta provato dal carteggio avente a oggetto la richiesta stragiudiziale di risarcimento e, parimenti, dal documentato invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita
(v. docc. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 att.). Non è ragionevole predicare l'inutilità di tale attività
– peraltro normativamente prevista – in ragione del successivo compimento di pagina 14 di 16 attività giudiziale, resasi necessaria proprio alla stregua del diniego opposto dall'assicurazione convenuta.
L'attrice ha allegato una nota proforma sub doc. 17 e la quantificazione dei compensi ivi indicata risulta inferiore ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 applicabili per il compimento di attività stragiudiziale non solo sulla base del valore della domanda, ma anche sulla base del valore per cui la domanda risulta accolta.
Né depone in senso ostativo alla risarcibilità di tale ulteriore voce di danno, in ossequio al paradigma di cui all'art. 1223 c.c., il fatto che non sia stato provato il pagamento di tale nota proforma: infatti “la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”
(v., ex multis, Cass. n. 17670/2024).
In conclusione, dunque, spetta altresì all'attrice il rimborso di € 5.870,00 oltre accessori, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna le convenute in solido al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 256.116,14 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale pagina 15 di 16 e di € 21.619,61 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in motivazione;
– condanna le convenute in solido a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 22.457,00 per compensi e in € 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n.
55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
– condanna le convenute in solido a rifondere all'attrice le spese di c.t.p. per €
581,54, oltre oneri previdenziali e I.V.A. se dovuti;
– condanna altresì le convenute in solido a rifondere all'attrice le spese per assistenza legale stragiudiziale, pari a € 5.870,00 oltre accessori, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
– pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico delle convenute in solido;
– manda alla Cancelleria per la trasmissione all'IVASS della presente sentenza, ai sensi dell'art. 148, comma 10 del D.Lgs. n. 209/2005.
Bergamo, 12 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4107/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
IV AN
attrice nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. OMAR Controparte_1 P.IVA_1
CHIARI
convenuta
(c.f. ) CP_2 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 15/5/2025
Conclusioni della convenuta come da note Controparte_1
scritte depositate telematicamente in data 15/5/2025
pagina 1 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio e la compagnia Parte_1 CP_2
assicurativa per la chiedendo la condanna CP_3 Controparte_1
delle convenute in solido al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti a cagione di un sinistro occorso in data 17/2/2020.
In particolare, l'attrice ha allegato che in tale data, alle ore 15.30 circa, mentre attraversava via Marconi – SP 166 nel Comune di Caluso d'Adda “in stretta prossimità delle strisce pedonali”, la stessa veniva investita dal veicolo Opel Corsa targato EX590LE, di proprietà e condotto da CP_2
L'attrice ha altresì documentato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita infruttuosamente inviato alle convenute (v. doc. 9 att.).
La predetta convenuta è rimasta contumace. CP_2
La convenuta si è costituita deducendo la Controparte_1
sussistenza di una responsabilità esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'attrice nella causazione dell'occorso sinistro, la quale non stava in realtà attraversando sulle strisce pedonali e sarebbe spuntata improvvisamente da un furgone parcheggiato sulla carreggiata, contestando altresì il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice, evidenziando in particolare l'assenza di prova del fatto che la stessa – di 72 anni all'epoca del sinistro – avrebbe continuato a lavorare come badante per altri anni.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice, l'audizione di testimoni e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 17/7/2025
(con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito pagina 2 di 16 delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 4/8/2025.
*** *** ***
1. Giova premettere quanto segue in merito all'accertamento della dinamica dell'occorso sinistro.
Non è revocabile in dubbio che l'attrice sia stata investita dal veicolo condotto dalla convenuta mentre stava attraversando la strada. CP_2
Ciò emerge sia dai rilievi della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro (v. doc. 2 att.), sia dalle dichiarazioni della testimone oculare (cfr. Testimone_1
verbale di udienza del 27/3/2024).
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la presunzione di colpa dell'automobilista ex art. 2054, I comma c.c. nel caso di investimento di un pedone (v., ex multis, Cass. n. 8487/2022) può essere vinta soltanto dimostrando che “il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo o comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (v. Cass. n. 9683/2011).
Tali circostanze che non paiono ricorrere nel caso che occupa, tenuto conto che, dalle emergenze istruttorie del processo, la strada risultava rettilinea e non sono state dedotte circostanze ostative a una situazione di buona illuminazione, e dunque visibilità, in generale (essendosi il fatto verificato con condizioni della strada buone, di tempo sereno e di normale luce diurna: v. doc. 2 att. e doc. 1 conv.).
Inoltre, la succitata testimone non è stata in grado di riferire l'attrice se sia spuntata proprio da dietro a un furgone parcheggiato sulla strada (e quindi, in altri termini, in maniera assolutamente imprevedibile per la convenuta, poiché con visuale di quest'ultima completamente impedita).
pagina 3 di 16 La condotta di guida della convenuta, poi, deve essere vagliata anche in considerazione delle regole di prudenza codificate dall'art. 141 del Codice della strada, che impone di regolare la velocità del veicolo condotto affinché “sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” (comma 1), prevedendo altresì che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (comma 2). La Suprema Corte ha precisato che tale obbligo prudenziale “deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa” (v. Cass. pen. n. 121/2020).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del Codice della strada, quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, non solo ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali, ma anche a quelli che “si trovano nelle loro immediate vicinanze”, e che nel caso di specie vi era un attraversamento pedonale ad alcuni metri di distanza dal punto in cui l'attrice venne investita, come risulta dalle fotografie in atti (v. doc. 2 att. e docc. 1 e 2 conv.).
Ciò posto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha altresì puntualizzato che il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la predetta presunzione di colpevolezza “non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità
e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente” (v. Cass. n. 1135/2015).
pagina 4 di 16 Nella fattispecie in esame, invero, la circostanza che l'attrice abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali (circostanza anch'essa confermata dalla testimone sopra indicata cfr. verbale di udienza del Testimone_1
27/3/2024), senza curarsi del traffico veicolare, non può che deporre a favore di un concorso di colpa della stessa nella determinazione dell'evento lesivo.
Infatti, ancorché come anzidetto nel caso di specie la succitata testimone non sia stata in grado di confermare con precisione se l'attrice sia sbucata da dietro rispetto a un furgone bianco che era in sosta sul lato della strada, la presenza del furgone e il fatto che la sagoma dello stesso ostruisse comunque la visuale all'automobilista – poiché l'attrice ha attraversato la strada in maniera improvvisa e repentina in prossimità di tale furgone e, giova ribadirlo, non impegnando l'attraversamento pedonale che si trovava ad alcuni metri di distanza (v. doc. 2 conv. e doc. 1 att.) – costituiscono circostanze che inducono a postulare la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c..
E ciò è predicabile anche valorizzando le risultanze delle indagini penali espletate
(v. docc. 2, 4 e 5 conv.), liberamente apprezzabili dal giudicante (“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”: v. in tal senso Cass. n. 1593/2017).
Ritiene, dunque, il Tribunale che l'accertato concorso della condotta dell'attrice nella determinazione del sinistro sia quantificabile in misura non inferiore al 40 % alla luce di tutto quanto anzidetto e che, pertanto, in corrispondente misura debba essere operata una riduzione del risarcimento dovuto all'attrice (come pagina 5 di 16 meglio specificato nel prosieguo), a causa dell'imprudenza e della pericolosità del comportamento tenuto dalla stessa.
2. Così acclarata la fondatezza delle domande attoree nei limiti risultanti dalla superiore disamina, è ora possibile transitare all'esame del quantum risarcitorio richiesto.
2.1 Deve essere in primo luogo esaminata la domanda risarcitoria proposta dall'attrice avente ad oggetto il danno non patrimoniale patito a cagione dell'incidente.
Sul punto, con specifico riferimento alla componente biologica di tale voce di danno, devono essere qui condivise le conclusioni di cui alla relazione del nominato c.t.u. dott. in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente Per_1
motivate e non fatte oggetto di rilievi critici dai c.t.p..
In particolare, quanto alla lesione temporanea e permanente all'integrità psico- fisica dell'attrice, il c.t.u. ha confermato il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni subite (ovvero un “importante politraumatismo”: v. pag. 17 relazione c.t.u.), accertando:
(a) un'invalidità temporanea di 114 giorni al 100 % e di ulteriori 120 giorni al 75
%;
(b) postumi permanenti pari al 58 % per “gli esiti relativi al capo, al volto, al rachide cervicale, alla spalla destra e al bacino” (v. pag. 18 relazione c.t.u.).
Giova evidenziare che le più recenti – e condivisibili – pronunce della Suprema
Corte hanno indicato che la previsione contenuta nell'articolo 5 del D.P.R. n.
12/2025 non sarebbe d'ostacolo a un utilizzo indiretto della Tabella Unica
Nazionale emanata ai sensi dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private anche per sinistri verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore “quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella
pagina 6 di 16 uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.” (v. Cass. n. 11319/2025), e ciò risulta del tutto coerente con il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia (senza che ciò possa determinare una disparità di trattamento tra giudizi ormai conclusi e giudizi pendenti, né una lesione del legittimo affidamento delle parti in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, e ciò in quanto “il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile”: v. Cass. n.
28990/2019).
Ciò posto, si ritiene dunque equo effettuare la liquidazione delle lesioni c.d.
“macropermanenti” (ovvero menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) occorse all'attrice rapportando la valutazione equitativa, nel caso che occupa, ai parametri di cui alla succitata Tabella Unica Nazionale, avuto riguardo all'età dell'attrice al momento della stabilizzazione degli esiti permanenti del sinistro (73 anni).
Pertanto, tenuto conto di quanto anzidetto, a favore dell'attrice devono essere liquidati a titolo di danno biologico i seguenti importi:
(a) € 289.880,85 per inabilità permanente;
(b) € 11.268,96 per inabilità temporanea,
e così per un totale di € 301.149,81 già espresso in moneta attuale.
2.2 Inoltre, a fondamento del risarcimento della componente morale del danno non patrimoniale richiesta dall'attrice, deve osservarsi che il danno morale subiettivo, consistente nel “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso” (v. Corte cost. sentenza n. 184/1986), è un danno-conseguenza che attiene al foro interno pagina 7 di 16 e immateriale del danneggiato e come tale si presta alla prova per presunzioni e al ricorso al fatto notorio (cfr. Cass. nn. 23586/2022 e 25164/2020).
Sul punto giova osservare che il fatto che la sofferenza soggettiva arrecata dall'evento all'attrice si sia tradotta in una rilevante alterazione del suo equilibrio emotivo risulta presuntivamente inferibile dalla grave entità delle lesioni subite, dalla durata della convalescenza e dalla condizione di prostrante solitudine allegata dall'attrice, acuita dall'evento traumatico per cui è causa (v. pagg. 11-12 atto di citazione).
Ebbene, considerato quanto sopra, si ritiene che emerga una condizione di prostrazione psicologica dell'attrice tale da consentire di discorrere, nel caso che occupa, della sussistenza di un danno morale e da giustificare l'attribuzione di una somma aggiuntiva per tale specifica voce di danno.
La liquidazione del relativo risarcimento non può che avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerando che le conseguenze interiori dell'evento lesivo “non sono mai catalogabili secondo universali automatismi” (così Cass. n.
7766/2016).
Tuttavia, sempre al fine di ancorare tale liquidazione a un parametro idoneo a garantire la parità di trattamento, si ritiene equo e congruo quantificare tale danno rapportandosi al coefficiente – minimo – moltiplicatore per danno morale di cui alla Tabella Unica Nazionale quale parametro di riferimento.
Fatte queste premesse, si ritiene pertanto dovuta all'attrice l'ulteriore somma di €
125.710,41 (importo espresso in moneta attuale) calcolata come innanzi indicato, ossia quale incremento per la sofferenza patita della liquidazione del danno per l'inabilità, sia permanente che temporanea, accertata (€ 122.329,72 + € 3.380,69).
2.3 L'attrice ha altresì invocato una personalizzazione della liquidazione del danno, in ragione del dedotto stravolgimento della vita causato dall'incidente.
pagina 8 di 16 Giova sul punto evidenziare che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave […] rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n. 28988/2019).
Nel caso di specie il pregiudizio dedotto dall'attrice non può che ritenersi comune a ogni soggetto che subisce quel tipo di danno (v. in tal senso Cass. n.
6378/2023).
Di talché, non risulta dimostrata un'incidenza della lesione patita nei termini di eccezionalità come innanzi chiariti dalla Suprema Corte, tale da giustificare un ulteriore aumento del quantum risarcitorio: in altri termini, non vi è la prova della ricorrenza nel caso di specie di circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dalla danneggiata nel caso specifico, sicché non si ritiene possibile riconoscere a favore dell'attrice il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
2.4 In definitiva, il danno non patrimoniale sopportato dall'attrice corrisponde complessivamente a € 426.860,22 (= € 301.149,81 + € 125.710,41).
Quanto liquidato complessivamente per il danno non patrimoniale come innanzi indicato deve dunque essere decurtato del 40 % in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro (v. § 1 che precede), riducendosi a € 256.116,14.
Non risultano dimostrate somme già percepite detraibili in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno (avendo peraltro l'attrice provato documentalmente come l' abbia negato qualsivoglia liquidazione con CP_4
pagina 9 di 16 riferimento alla pratica aperta per infortunio/malattia professionale relativa al sinistro oggetto di causa: v. doc. 20 att.).
A quanto liquidato a favore di parte attrice come innanzi indicato devono poi essere aggiunti gli interessi c.d. compensativi (pari al danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione della somma innanzi indicata alla data del 17/2/2020 – vanno aggiunti alle somme via via rivalutate annualmente gli interessi compensativi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) fino alla data odierna.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
3. L'attrice ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale subito.
3.1 Quanto al danno emergente consistente nelle spese mediche sostenute, richiamato quanto indicato al § 2.1 che precede in ordine alle ragioni per le quali non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u., anche in ordine alla congruità delle spese mediche documentate dall'attrice (v. doc. 1 att.) la valutazione del c.t.u. risulta dunque esente da censure e viene qui condivisa (v. pag. 18 relazione c.t.u.).
L'attrice ha dunque diritto alla corresponsione a proprio favore da parte delle convenute della somma di € 287,00.
pagina 10 di 16 All'importo sopra indicato devono essere poi aggiunte le spese sostenute per il rilascio di copia della documentazione sanitaria e degli esami radiografici, in quanto documentalmente provate e necessarie per l'instaurazione del presente giudizio, per un totale di € 59,00 (v. doc. 1 att., pagg. 825 e 828).
In sintesi, spettano all'attrice a titolo di risarcimento del danno emergente gli importi precedentemente indicati (€ 287,00 + € 59,00), con decurtazione del 40
% in ragione dell'anzidetto concorso di colpa, e così per un totale di € 207,60, da rivalutare secondo l'indice ISTAT-FOI.
Anche su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione dei singoli esborsi alla data del 17/2/2020 – vanno aggiunti alle somme via via rivalutate annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna, come già indicato al § 2.4 che precede.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
3.2 Ancora, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno sia da inabilità temporanea lavorativa, sia da azzeramento della capacità lavorativa specifica (v. pagg. 13 ss. atto di citazione).
Occorre rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti per pervenire al compiuto ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in ossequio al “principio della doppia liquidazione” (v. Cass. n.
22741/2019).
In particolare “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va
pagina 11 di 16 effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua
(Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012,
n. 12902)” (v. Cass. n. 2463/2020).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, la lesione della capacità lavorativa specifica è stata accertata con la c.t.u. esperita, che ha rilevato come “i postumi permanenti abbiano impedito ed impediranno in futuro, totalmente, l'attività lavorativa di badante svolta dalla perizianda all'epoca dell'evento” (v. pag. 19 relazione c.t.u.).
La pretesa in esame è dunque fondata nell'an.
L'attrice ha prodotto buste paga e documentazione fiscale (v. docc. 15 e 16 att.) da cui risulta (i) l'assunzione della stessa come colf dal 15/1/2019, (ii) un reddito imponibile percepito nel 2019 pari a € 11.895,56 e (iii) l'azzeramento dello stipendio successivamente al sinistro.
A quanto sopra si aggiunga che è la stessa attrice ad avere dedotto che sarebbe rimasta in Italia ancora soltanto per qualche anno, sempre lavorando come badante (v. pag. 14 atto di citazione).
Tutto ciò premesso, si ritiene congruo postulare che – tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (72 anni) – la stessa sarebbe stata in grado di svolgere la sua attività lavorativa per ancora tre anni, e ciò nonostante il superamento dell'età pensionabile, tenuto conto delle pregresse buone condizioni di salute generali che emergono dalla relazione peritale (v. pag. 2), comparate pagina 12 di 16 all'impegno fisico che notoriamente richiede lo svolgimento della mansione di badante.
Perciò, non ritenendosi necessario applicare alla fattispecie concreta coefficienti di capitalizzazione per le ragioni anzidette, in applicazione della liquidazione equitativa che questo Tribunale è chiamato a compiere, si stima congruo moltiplicare la perdita reddituale per il suddetto arco temporale (ovvero tre anni).
Si ottiene così l'importo di € 35.686,68 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, già espresso in moneta attuale.
Anche su tale importo devesi applicare una riduzione del 40 % in ragione del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento, sicché l'importo risarcibile risulta pari a € 21.412,01.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute, che devono pertanto essere condannate in solido (ai sensi dell'art. 97, I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle loro posizioni giuridiche) alla rifusione delle stesse a favore dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore complessivo per cui le domande attoree risultano accolte.
Anche le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del 3/2/2025 al quale si rinvia, devono essere poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
Quanto al ristoro richiesto dall'attrice per esborsi di c.t.p., la Suprema Corte ha puntualizzato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.
pagina 13 di 16 92 cod. proc. civ.” (v. Cass. S.U. n. 16990/2017) e, inoltre, che la ripetizione delle stesse deve essere attivata con le modalità di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ovvero mediante la produzione della notula del c.t.p. (v. Cass. n. 26729/2024).
Ciò posto, spetta all'attrice il rimborso delle spese per la perizia medico-legale di parte prodotta (v. doc. 11 att.), da ridursi – rispetto all'esborso documentato (v. fattura sub doc. 12 att.) in quanto eccessivo – proporzionalmente e conformemente a quanto liquidato al c.t.u., e dunque nei limiti di € 581,54 per onorari, oltre oneri previdenziali e I.V.A. (se dovuti). E ciò indipendentemente dalla circostanza che il pagamento sia stato materialmente effettuato da un terzo, anche tenuto conto che il testimone , escusso all'udienza del Testimone_2
27/3/2024, ha confermato l'esistenza di un accordo verbale con l'attrice per la restituzione delle somme dallo stesso anticipate.
Non si ritengono, di contro, meritevoli di rimborso le spese per la c.t.u. cinematica versata in atti dall'attrice (v. docc. 10 e 13 att.), in quanto superflue ai fini della decisione.
Quanto, infine, al richiesto ristoro delle spese legali stragiudiziali, si osserva quanto segue. Sempre a mente dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (v. Cass. S.U. n. 16990/2017).
Lo svolgimento di attività da parte del difensore di parte attrice antecedentemente all'instaurazione del giudizio risulta provato dal carteggio avente a oggetto la richiesta stragiudiziale di risarcimento e, parimenti, dal documentato invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita
(v. docc. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 att.). Non è ragionevole predicare l'inutilità di tale attività
– peraltro normativamente prevista – in ragione del successivo compimento di pagina 14 di 16 attività giudiziale, resasi necessaria proprio alla stregua del diniego opposto dall'assicurazione convenuta.
L'attrice ha allegato una nota proforma sub doc. 17 e la quantificazione dei compensi ivi indicata risulta inferiore ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 applicabili per il compimento di attività stragiudiziale non solo sulla base del valore della domanda, ma anche sulla base del valore per cui la domanda risulta accolta.
Né depone in senso ostativo alla risarcibilità di tale ulteriore voce di danno, in ossequio al paradigma di cui all'art. 1223 c.c., il fatto che non sia stato provato il pagamento di tale nota proforma: infatti “la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”
(v., ex multis, Cass. n. 17670/2024).
In conclusione, dunque, spetta altresì all'attrice il rimborso di € 5.870,00 oltre accessori, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna le convenute in solido al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 256.116,14 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale pagina 15 di 16 e di € 21.619,61 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in motivazione;
– condanna le convenute in solido a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 22.457,00 per compensi e in € 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n.
55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
– condanna le convenute in solido a rifondere all'attrice le spese di c.t.p. per €
581,54, oltre oneri previdenziali e I.V.A. se dovuti;
– condanna altresì le convenute in solido a rifondere all'attrice le spese per assistenza legale stragiudiziale, pari a € 5.870,00 oltre accessori, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
– pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico delle convenute in solido;
– manda alla Cancelleria per la trasmissione all'IVASS della presente sentenza, ai sensi dell'art. 148, comma 10 del D.Lgs. n. 209/2005.
Bergamo, 12 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 16 di 16