Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2025, proposto da
SI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato SI RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'esecuzione:
- della sentenza del Tribunale di Teramo n. 252/2024 nella parte in cui ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Vista la memoria del 4 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa RI GR;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato che il credito vantato nei confronti dell’Amministrazione resistente è stato integralmente saldato;
ritenuto pertanto che sia cessata materia del contendere;
ritenuto di compensare le spese processuali, salvo il rimborso del contributo unificato con onere a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis , del d.m. 115/2002;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ON, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
RI GR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GR | MA ON |
IL SEGRETARIO