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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n.3531/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente relatore dott. ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3531/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
1
patrocinio dell'avv. ZAMPERLIN VALENTINA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Come da verbale d'udienza del 23 gennaio 2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva che venissero Parte_1
disciplinate le condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli
, nato il [...] a [...], e Persona_1 [...]
, nata in data [...] a [...], che egli aveva avuto Persona_2
dal resistente, con il quale aveva convissuto more uxorio fino al luglio del
2 2021, quando a detta del ricorrente, la resistente di sua iniziativa era tornata in Perù per assistere dei familiari ammalatisi.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso non si è
costituita in giudizio, ed è stato pertanto dichiarata contumace.
All'udienza di comparizione personale delle parti è comparso il solo ricorrente che è stata interrogato liberamente dal giudice relatore.
All'esito di tale incombente il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e, all'esito, il giudice relatore si è
riservato di riferire al collegio.
Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio e agli assunti del ricorrente,
le domande, da lui avanzate, di affido esclusivo a sé dei figli delle parti e di imposizione a carico della resistente di un contributo al loro mantenimento oltre che alle spese straordinarie sono fondate e come tali meritano di essere accolte.
Quanto alla prima a giustificarne l'accoglimento è sufficiente la considerazione che la resistente non ha dimostrato interesse a farsi carico delle esigenze materiali dei figli e, a ben vedere, nemmeno a tenere regolari rapporti con loro atteso che, secondo quanto riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio libero la resistente, si è allontanata per alcuni anni dall'Italia senza una motivazione valida, lasciando i figli con il padre, per farvi ritorno solo di recente, andando ad abitare presso un parente, senza
3 però dimostrare interesse ad una regolamentazione delle condizioni di affido dei minori.
Quanto alla definizione di modalità e frequenza dell'esercizio del diritto – dovere della madre di incontrare i figli, è opportuno stabilire che essa sia rimessa all'accordo tra le parti dovendosi però precisare che la frequenza non dovrà essere inferiore ad un fine settimana alternato dal sabato mattina alle 9.00 alla domenica sera alle 19.00, trattandosi della frequenza attualmente praticata secondo quanto riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio libero.
Quanto alla domanda relativa al contributo al mantenimento dei minori deve evidenziarsi che la resistente ha una capacità lavorativa e,
sempre secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, ha svolto fino a poco tempo fa attività lavorativa che però ha carattere precario.
Proprio in ragione della precarietà del lavoro della resistente il predetto contributo può essere determinato nella somma, inferiore a quella indicata dal ricorrente, di euro 200,00 mensili per ciascuno figlio a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo, al quale va aggiunto il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50 %,
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della resistente in applicazione del principio di soccombenza e la somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla
4 scorta dell'applicazione dei valori medi di liquidazione previsti dal DM.
147/2022 per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida i minori e in via esclusiva al padre Per_1 Persona_2
che potrà adottare in autonomia tutte le decisioni relative alla istruzione, cura, spostamenti in Italia e all'estero dei minori;
2) attribuisce alla madre il diritto-dovere di incontrare e tenere con sè i figli con modalità e frequenza da concordarsi tra le parti ma per almeno un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alle 9.00 alla domenica sera alle 19.00;
3) pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a decorrere dalla notifica del ricorso, la somma di euro 400,00 (200,00 per figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT nonché a contribuire al
50% delle spese straordinarie per i figli come individuate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona;
4) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.397,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Verona il 04/02/2025
Il Presidente
5 dott. Massimo Vaccari
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