Art. 7.
Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell' articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 . Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, puo' essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.
Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n.
181 .
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del dieci per cento.
All' articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151 , dopo le parole "stabilita annualmente", sono aggiunte le seguenti: "nel quadro di un programma triennale".
Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
Il predetto importo e' finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.
Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151 , possono essere rideterminati in relazione a rettifiche delle certificazioni, stesse fatte avere dalle regioni interessate.
Alle aziende di pubblico trasporto che nel 1984 conseguono gli incrementi di produttivita' previsti dal contratto nazionale di lavoro, e che presentano alla chiusura dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale derivante dalla ripartizione del fondo nazionale per i trasporti, puo' essere corrisposto da parte delle regioni un contributo integrativo non superiore al dieci per cento della quota ordinaria assegnata per il 1984. L'assegnazione del contributo integrativo e' subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata dall'azienda e certificata dal collegio dei revisori dei conti o dei sindaci delle aziende di trasporto, attestante il conseguimento dei predetti incrementi di produttivita'.
Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del comma precedente sono riconosciute in aumento della quota del fondo nazionale per i trasporti spettante alle regioni stesse per l'anno 1985.
Il fondo nazionale per i trasporti per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in lire 2.900 miliardi dall' articolo 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e' definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi. Gli importi di cui al secondo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto-legge, non utilizzati per lire 88,5 miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono destinati al finanziamento, del fondo relativo all'anno 1983.
L'importo di lire 2.900 miliardi del fondo nazionale per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , e' elevato a lire 3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell' articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 . Le regioni possono corrispondere un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1983 superiore a quello attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle aziende che hanno applicato, e per le quali siano in atto al 31 dicembre 1983, gli adeguamenti tariffari previsti dall'articolo 31 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 .
I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all' articolo 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati o con prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma tredicesimo del presente articolo "nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all' art. 5 della legge n. 151 del 1981 , le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge n. 281 del 1970 , quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome".
Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell' articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 . Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, puo' essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.
Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n.
181 .
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del dieci per cento.
All' articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151 , dopo le parole "stabilita annualmente", sono aggiunte le seguenti: "nel quadro di un programma triennale".
Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
Il predetto importo e' finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.
Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151 , possono essere rideterminati in relazione a rettifiche delle certificazioni, stesse fatte avere dalle regioni interessate.
Alle aziende di pubblico trasporto che nel 1984 conseguono gli incrementi di produttivita' previsti dal contratto nazionale di lavoro, e che presentano alla chiusura dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale derivante dalla ripartizione del fondo nazionale per i trasporti, puo' essere corrisposto da parte delle regioni un contributo integrativo non superiore al dieci per cento della quota ordinaria assegnata per il 1984. L'assegnazione del contributo integrativo e' subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata dall'azienda e certificata dal collegio dei revisori dei conti o dei sindaci delle aziende di trasporto, attestante il conseguimento dei predetti incrementi di produttivita'.
Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del comma precedente sono riconosciute in aumento della quota del fondo nazionale per i trasporti spettante alle regioni stesse per l'anno 1985.
Il fondo nazionale per i trasporti per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in lire 2.900 miliardi dall' articolo 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e' definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi. Gli importi di cui al secondo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto-legge, non utilizzati per lire 88,5 miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono destinati al finanziamento, del fondo relativo all'anno 1983.
L'importo di lire 2.900 miliardi del fondo nazionale per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , e' elevato a lire 3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell' articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 . Le regioni possono corrispondere un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1983 superiore a quello attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle aziende che hanno applicato, e per le quali siano in atto al 31 dicembre 1983, gli adeguamenti tariffari previsti dall'articolo 31 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 .
I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all' articolo 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati o con prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma tredicesimo del presente articolo "nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all' art. 5 della legge n. 151 del 1981 , le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge n. 281 del 1970 , quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome".