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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/05/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
In Persona del Giudice monocratico Stefania Rignanese ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6620 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
3.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentate e difese all'avv. C.F._2
Luciana Di Meo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Stornara (FG) alla via Garibaldi n. 46, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICI-OPPONENTI
E
(P.IVA e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 [...] che a sua volta agisce Controparte_2 per il tramite della in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Calabresi, giusta procura allegata all'intervento in sostituzione;
CONVENUTO-OPPOSTA
Oggetto: fase di merito della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024 svoltasi in modalità cartolare, il procuratore del convenuto ha precisato la conclusione come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Giova comunque rilevare che parte attrice ha spiegato opposizione a norma degli artt. 615 co. 2 e 617 c.p.c. senza però esperire la preventiva fase cautelare innanzi al
G.E., richiedendo, in primo luogo, la sospensione dell'esecuzione e, in seconda istanza, la dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo azionato.
A sostegno di tali richieste gli attori hanno dedotto che:
1. l'atto di precetto e il pignoramento non sarebbero stati notificati a erede di Controparte_4 Per_1
;
2. la parte convenuta non avrebbe depositato
[...] nell'ambito della procedura esecutiva la procura alle liti;
3. il primo creditore non avrebbe depositato il mandato inizialmente conferito al soggetto da egli incaricato per la riscossione;
4. gli interessi applicati dalla banca sarebbero eccessivi e, pertanto, frutto di anatocismo.
Il convenuto, nel costituirsi, ha contestato quanto avverso dedotto, rilevando in particolare come l'opposizione promossa da parte attrice sia inammissibile, in quanto introdotta senza il previo esperimento della fase cautelare.
Il 28.3.2023 lo scrivente magistrato ha formulato proposta conciliativa a norma dell'art. 185 bis c.p.c., non accolta dalla parte attrice che, in occasione dell'udienza cartolare del 4.10.2023, fissata per la sua eventuale accettazione, non ha depositato note di trattazione scritta.
All'udienza cartolare del 4.12.2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso, l'opposizione promossa da parte di
[...]
e è inammissibile e, pertanto, non Pt_1 Parte_2 può trovare accoglimento.
Parte attrice ha introdotto la presente opposizione senza previamente promuovere la fase cautelare, citando a comparire l'odierno convenuto, in spregio delle forme richieste dagli artt. 615 e 617 per la proposizione delle opposizioni esecutive
Il previo esperimento della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, invero, è un presupposto ineludibile e necessario affinché la questione possa costituire oggetto di discussione in sede di giudizio di cognizione.
Tanto osservato, giova in tal senso richiamare la giurisprudenza di legittimità nel cui ambito è stato sostenuto che: “lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dagli artt. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dagli artt. 617, comma 2, e 618 (per
l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619
c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa”.
Il previo esperimento del giudizio sommario e la necessità che vi sia un contraddittorio innanzi al giudice dell'esecuzione, con contestuale deposito del ricorso nel fascicolo dell'esecuzione, sono adempimenti necessari per l'instaurazione del giudizio a cognizione piena, anche nel caso in cui l'opponente non intenda richiedere alcun provvedimento cautelare. E, in effetti, non è questa l'unica funzione della struttura “bifasica” delle opposizioni esecutive dato che, al contrario, queste ultime sono previste dalla legge “in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente”
(Cfr. Cass. Civ., sez. III, Sent. n. 25170 del 2018).
Da quanto innanzi osservato, in conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, avendo riguardo dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, applicando i valori minimi vista la semplicità delle questioni trattate ed escludendo la fase istruttoria, in quanto esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata ogni diversa istanza, così dispone:
• dichiara inammissibile la spiegata opposizione;
• condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della che liquida in Controparte_1
€ 4.217,00 oltre accessori di legge.
Foggia, addì 31.5.2025
Il giudice
Stefania Rignanese