Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 661
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici consolida questi ultimi, rendendoli non più impugnabili per vizi propri o per omessa notifica. Inoltre, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse puntualmente motivato, con rinvio agli atti precedenti e calcolo degli interessi indicato.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici consolida questi ultimi, rendendoli non più impugnabili per vizi propri, né in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 661
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 661
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo