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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MU NO CE EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4926/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bova Marina - Piazza Municipio 4 89035 Bova Marina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 262025408 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. PFER/26-2025-408, notificato al ricorrente in data 06 maggio 2025 da Andreani Tributi S.r.l., su ruolo iscritto dal Comune di Bova Marina, per l'IMU relativa all'anno 2015 e 2016.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce, l'omessa notifica degli atti produrmici e la prescrizione del credito.
Si costituiva Andreani Tributi S.r.l. che argomentava in ordine alla regolarità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa, producendo i documenti relativi alle notifiche contestate.
Il Comune di Bova Marina, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Andreani Tributi S.r.l. ha documentato la rituale notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato, nonché, dell'ingiunzione di pagamento ING/344-2021-408 notificata in data 04/05/2021, interruttiva del termine di prescrizione.
In tema di notifica di plurimi atti relativi alla riscossione tributaria è intervenuta Cass. n. 22108/2024 che con argomenti persuasivi e condivisi da questa Corte ha spiegato come, “…per costante orientamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…omissis…si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica…omissis…ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,
a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico
(nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
[2.4] queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta…”. Alla luce del superiore insegnamento, dunque, l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione, nè in relazione a qualunque altro effetto estintivo - diverso dal l'annullamento giudiziale e dall'avvenuto pagamento
- che si vuole intercorso tra la notifica della cartella esattoriale e dell'atto sollecitatorio. L'atto, infine, era puntualmente motivato, quale parte di una sequenza procedimentale sollecitatoria, nella quale è ortodosso il rinvio agli atti precedenti per completare l'illustrazione delle ragioni della pretesa, mentre il calcolo degli interessi è puntualmente indicato, attraverso il riporto dei dati numerici e dei parametri legali che giustificano le percentuali applicate.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MU NO CE EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4926/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bova Marina - Piazza Municipio 4 89035 Bova Marina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 262025408 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. PFER/26-2025-408, notificato al ricorrente in data 06 maggio 2025 da Andreani Tributi S.r.l., su ruolo iscritto dal Comune di Bova Marina, per l'IMU relativa all'anno 2015 e 2016.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce, l'omessa notifica degli atti produrmici e la prescrizione del credito.
Si costituiva Andreani Tributi S.r.l. che argomentava in ordine alla regolarità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa, producendo i documenti relativi alle notifiche contestate.
Il Comune di Bova Marina, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Andreani Tributi S.r.l. ha documentato la rituale notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato, nonché, dell'ingiunzione di pagamento ING/344-2021-408 notificata in data 04/05/2021, interruttiva del termine di prescrizione.
In tema di notifica di plurimi atti relativi alla riscossione tributaria è intervenuta Cass. n. 22108/2024 che con argomenti persuasivi e condivisi da questa Corte ha spiegato come, “…per costante orientamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…omissis…si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica…omissis…ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,
a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico
(nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
[2.4] queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta…”. Alla luce del superiore insegnamento, dunque, l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione, nè in relazione a qualunque altro effetto estintivo - diverso dal l'annullamento giudiziale e dall'avvenuto pagamento
- che si vuole intercorso tra la notifica della cartella esattoriale e dell'atto sollecitatorio. L'atto, infine, era puntualmente motivato, quale parte di una sequenza procedimentale sollecitatoria, nella quale è ortodosso il rinvio agli atti precedenti per completare l'illustrazione delle ragioni della pretesa, mentre il calcolo degli interessi è puntualmente indicato, attraverso il riporto dei dati numerici e dei parametri legali che giustificano le percentuali applicate.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00.