Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente
Dott.ssa Ethel Ancona Giudice Relatore
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa con ricorso congiunto in data
24/01/2025 da:
(C.F. ) nato a [...] [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. ROSSINI LUIGI che li rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa familiare sita in Lentate sul Seveso, Via Cadorna 1 verrà assegnata al sig. affinché vi abiti con il figlio Pt_2 minore con tutti gli arredi e con l'ulteriore specificazione che la sig.ra (che ha già lasciato la Persona_1 Pt_1 casa coniugale de qua), si obbliga e si impegna -anche ex art. 1376 C.C.- a cedere e a trasferire al marito che accetta in luogo dell'assegno periodico di mantenimento per il figlio minore la quota indivisa del 50% dell'unità immobiliare in comproprietà tra gli stessi coniugi sita in Lentate sul Seveso, Via Cadorna 1, acquistata dai coniugi in data 23 ottobre
2013 con atto di compravendita Repertorio 2735 Raccolta 2053 a rogito Notaio dott. Persona_2
Tutto quanto sopra con i seguenti patti e condizioni.
1) per l'appartamento: Foglio 47, Particella 76, subalterno 1, Categoria A/3, Classe1, vani 5, Comune di Lentate sul
Seveso, Via Luigi Cadorna 1, piano terra, Rendita Catastale € 206,58;
2) per l'area cortilizia: Foglio 47, Particella 71, subalterno 2, area urbana, mq. 50, Comune di Lentate sul Seveso, Via
Luigi Cadorna 1, piano terra.
Con la specificazione che la partita catastale risulta correttamente intestata ai sigg.ri e Pt_1 Parte_1 [...]
Pt_2
A1) I CONFINI dell'appartamento suddetto posto al piano terra, composto da tre locali più servizi con annessa area cortilizia pertinenziale sono i seguenti: a nord il mappale 74, ad est la Via Mantica, a sud il mappale 88 e ad ovest i mappali 88 e 75 nonché il cortile comune al mappale 71 sub 1.
A2) I coniugi dichiarano che la e l'elaborato planimetrico depositati in Catasto in data 28 settembre CP_1
2006, Prot. n. MI0569897 per l'appartamento e Prot. n. MI0569982 per l'area cortilizia sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra detti.
B) Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto ai medesimi in forza di atto di compravendita
23 ottobre 2013 Repertorio 2735 Raccolta 2053 a rogito Notaio dott. Registrato a Desio il 30/10/2013 Persona_2 al n. 10882, serie 1T e trascritto a Milano 2 il 31/10/2013 ai n.ri: 98390/67851.
B1) Dichiarano i coniugi che l'immobile in questione é gravato dalla seguente ipoteca: ipoteca volontaria derivante dalla concessione a garanzia di mutuo stipulato con (diventata ora fusa in Controparte_2 CP_3 [...]
in data 23/10/2013 a rogito Notaio dott. Registrato a Desio il 30/10/2013 al n. 10883, CP_4 Persona_2 serie 1T e trascritto a Milano 2 il 31/10/2013 ai n.ri:98392/17337.
Con la specificazione pattuizione fra i coniugi che il sig. procederà autonomamente ed in via esclusiva a pagare il Pt_2 mutuo posto a base della suddetta ipoteca a decorrere dal deposito del presente ricorso.
C) Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la sig.ra parte titolare della quota degli immobili trasferiti dichiara (sotto la sua Parte_1 personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) che:
- l'immobile (appartamento: Foglio 47, Particella 76, subalterno 1, Categoria A/3, Classe1, vani 5, Comune di Lentate sul Seveso, Via Luigi Cadorna 1, piano terra) oggetto di trasferimento fa parte di fabbricato costruito in data anteriore al giorno 1 settembre 1967 e che, dopo l'acquisto, non ha subito modifiche tali da richiedere concessioni edilizie, licenze e/o autorizzazioni (permesso di costruire o DIA o SCIA).
D) Il su detto trasferimento immobiliare viene effettuata con gli inerenti diritti, ragioni, accessioni e pertinenze, fissi e infissi, servitù attive e passive, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto ben conosciuto ed accettato dal sig. . Pt_2
E) Si rinuncia alla iscrizione di ipoteca legale;
F) Il trasferimento della quota immobiliare de qua verrà effettuato -giusto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza, nella persona della Dr.ssa Ethel Matilde ANCONA, in data 26/3/2025- mediante atto notarile di compravendita a ministero del Notaio che verrà indicato dal sig. , da stipularsi entro e non oltre il 31/07/2025. Con la Parte_2 specificazione che le competenze del Notaio, le imposte e le tasse relative al suddetto atto saranno a carico del sig. che Pt_2 comunicherà alla sig.ra il giorno e l'ora fissati per la stipula dell'atto notarile, con un preavviso di almeno 10 giorni Pt_1 lavorativi.
3) Il figlio minore verrà affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza e collocazione prevalente presso il sig. . Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla Pt_2 scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
4) I tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore saranno così regolati:
- fine settimana con la madre dalle ore 17:00 del Venerdì pomeriggio sino alle ore 21:00 della Domenica mentre il padre terrà il figlio con sé dalle ore 21 della Domenica alle ore 17 del Venerdì
(orari non inflessibili ed eventualmente da rideterminare nell'esclusivo interesse del minore).
- nel periodo inerente le festività natalizie, i periodi di permanenza del figlio saranno così regolati: la settimana dal 23
Dicembre al 30 Dicembre con un genitore e la settimana dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro genitore alternando, di anno in anno, la settimana di Natale con quella del primo dell'anno;
- nel periodo inerente le festività pasquali, parimenti: la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'angelo con l'altro genitore, sempre secondo il principio dell'alternanza annuale;
- nel periodo inerente le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno.
5) I coniugi si obbligano e si impegnano a provvedere alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre, secondo le linee guida condivise dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza concernenti le spese per i figli;
6) L'assegno unico e universale verrà accreditato alla sig.ra Pt_1
7) Secondo anche l'ordinanza della Cassazione del 19/12/2024 n. 33360 “le clausole dell'accordo di separazione consensuale...a domanda congiunta, che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni...immobili,
o la titolarità di altri diritti reali, ovvero operano un trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliare del giudice e destinato a fare fede di ciò che in esso è stato attestato, assume la forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.…”.
I coniugi, avendo già provveduto a regolamentare i rapporti patrimoniali tra loro in essere, si danno reciproco atto che con l'adempimento di quanto segue avranno risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Lentate sul
Seveso il giorno 02/7/2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentate sul
Seveso al n. 16, Parte 1 serie anno 2011 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso per l'udienza del 26.03.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili.
III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lentate sul Seveso per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona