Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/09/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01977/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lacchin, Gianfranco Garancini e Giacomo Garancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Varese, Questura di Varese, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-/2023, area I P.A., sottoscritto dal dirigente dell'area I, viceprefetto dottor -OMISSIS-, recante data 20 settembre 2023, e notificato il successivo 25 settembre 2023 con il quale “ è fatto divieto al Sig. -OMISSIS--OMISSIS-… di detenere armi, munizioni ed esplosivi ”, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi con l'atto impugnato, e segnatamente
– la sconosciuta nota datata 17 agosto 2023 con la quale la II Zona Polizia di Frontiera-Settore di Frontiera di Luino ha proposto l''adozione di un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni nei confronti del ricorrente, “in quanto non ritenuto più in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la detenzione delle armi”;
– lo sconosciuto atto di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese da parte del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia – Distaccamento di Luino in data 14 agosto 2023 del ricorrente per la violazione dell''art. 186/2°-2° sexies lettera “b” del C.d.S., nonché degli artt. 337, 341 bis, 583 quater e 612 c.p.;
– la sconosciuta nota del medesimo Ufficio di Polizia (al quale, del tutto irritualmente, la Prefettura di Varese aveva inviato – per il tramite della Questura di Varese – lo scritto partecipativo di -OMISSIS- datato 25 agosto 202, redatto con il ministero dell'avv. Marco Lacchin, componente di questa difesa, qui depositato quale allegato n. 3a a seguito dell''avviso di avvio di procedimento dedicato (allegato n. 3b), tempestivamente notificato (allegato n. 3c) “al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione”), parzialmente riportata nel decreto prefettizio in all. 1 (il provvedimento impugnato in principalità), ma giammai messa a disposizione del ricorrente.
Nonché per la condanna delle Amministrazioni chiamate in giudizio al pagamento di tutte le spese e competenze professionali con tutti gli accessori, come per legge, e alla restituzione del contributo unificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto, prot. n. -OMISSIS-/2023 Area I, emesso in data 20 settembre 2023 ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., la Prefettura della Provincia di Varese ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti nei confronti dell’odierno ricorrente, Ufficiale della Guardia di Finanza di Luino, avente in dotazione l’arma di ordinanza per l’esercizio delle sue funzioni.
2. Il richiamato provvedimento prefettizio si fonda, in primo luogo, su un controllo compiuto in data 13 agosto 2023 dal personale della Polizia Stradale di Luino, nel corso del quale il ricorrente è stato colto in ore notturne alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza di alcool.
3. Inoltre, a sostegno del divieto, l’Amministrazione ha ritenuto rilevante il comportamento minaccioso, offensivo e intimidatorio tenuto dal ricorrente nei confronti degli agenti nonché l’esternazione di voler porre in essere intenti auto lesivi .
4. A seguito di tali fatti il ricorrente è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.
5. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di divieto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
I) Violazione o falsa od erronea applicazione di norme di legge: r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), artt. 38, 39 e 40; legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., art. 3; eccesso di potere per mancata o insufficiente motivazione, mancata o carente o sviata istruttoria, travisamento o falsa interpretazione dei fatti presupposti, irragionevolezza, sviamento dalla causa tipica, manifesta violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza : in sintesi il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l’Autorità avrebbe limitato l’istruttoria all’assunzione acritica e ripetitiva di quanto “denunciato” dalla Polizia Stradale di Luino (senza prendere in considerazione le deduzioni partecipative del ricorrente) e lo avrebbe adottato sulla base del riferimento ad un unico episodio;
II) Violazione o falsa od erronea applicazione di norma di legge: art. 42, secondo comma, TULPS; art. 18, del r.d. 31 agosto 1907, n. 690; art. 73 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635; art. 76 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199; art. 8 bis, commi 1, 1 bis e 1 ter del d.lgs 19 marzo 2001, n. 68 e s.m.i.; eccesso di potere per difetto di attribuzione, irrazionalità manifesta, sviamento dell’atto dalla sua causa tipica : il ricorrente sostiene l’illegittimità del decreto prefettizio per violazione dell’art. 39 TULPS, atteso che tale articolo conferirebbe al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi “denunciate ai termini dell’articolo precedente”, e pertanto non delle armi portate dai soggetti che o sono esentati dalla denuncia a termini del secondo comma dell’art. 38 TULPS, o a quelli di cui all’art. 73 del regolamento (r.d. n. 635/1940 e s.m.i.). A suo dire il decreto prefettizio avrebbe indotto la Guardia di Finanza ad assumere provvedimenti di demansionamento che hanno determinato lo “spossessamento” dell’arma di ordinanza.
III) Violazione o falsa od erronea applicazione di norma di diritto: artt. 10 e 39 TULPS, sotto un altro profilo; artt. 9-10 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 3, Cost.; art. 49, terzo comma, della CDFUE; eccesso di potere per mancata o insufficiente motivazione, mancata o insufficiente o sviata istruttoria, travisamento o falsa interpretazione di fatti presupposti, sviamento dalla causa tipica, illogicità manifesta, palese violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza : il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe sproporzionato, dal momento che – pure a fronte del carattere del tutto occasionale della violazione contestata e dei favorevoli e “brillanti” precedenti di servizio – l’Amministrazione avrebbe ritenuto di dover emanare un provvedimento direttamente ablatorio, di durata indefinita, capace di annichilire l’interesse del ricorrente alla continuazione della sua attività (paradossalmente) al servizio dello Stato e della sicurezza economico-finanziaria della comunità amministrata.
6. L’Amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso, depositando documenti e memoria.
7. Con Ordinanza n. -OMISSIS-/2023, pubblicata il 10 novembre 2023, questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare << Considerato che, nei limiti che caratterizzano la deliberazione della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus bonis iuris in quanto non risultano allegate dal ricorrente circostanze idonee da cui poter desumere l’illegittimità del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, tenendo conto della condotta tenuta dal ricorrente emergente dall’istruttoria (“circolava in ore notturne alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza di alcol”) e del ravvisato giudizio prognostico sul possibile abuso delle armi in possesso dell’interessato che rendono questi, allo stato, non affidabile alla detenzione, se non in pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica >>.
8. All’udienza pubblica del 9 luglio 2025, a seguito di discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato e va respinto.
9.1. Va premesso che la giurisprudenza consolidata ha chiarito l'insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all'ottenimento ed alla conservazione della licenza di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e di cui all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1970, n. 110 (Corte Costituzionale n. 440 del 1993; Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). La giurisprudenza ha inoltre affermato che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, l’Autorità può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018; T.A.R. Lombardia, sez. I, 23/01/2023, n. 211) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).
9.2. Il Collegio, in continuità con l’orientamento giurisprudenziale della Sezione, osserva che, nella materia in esame, i poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (T.A.R. Lombardia, sez. I, 23/01/2023, n. 211; id. sez. n. 2349 del 16 ottobre 2023).
9.3. È opinione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui « Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva » (Consiglio di Stato, Sez. III, 09/02/2024 n. 1335). L’Autorità di polizia è insomma chiamata a dare (ragionevole) prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quella del privato (Consiglio di Stato, Sez. III, 21/11/2022, n. 10222).
La latitudine della discrezionalità sottesa ai provvedimenti inibitori materia di armi riduce la rilevanza dell’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione, giacché è sufficiente che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 04/07/2023, n. 6508). Cionondimeno, la valutazione dell’Amministrazione deve fondarsi su circostanze attuali e concrete, chiaramente esplicitate nella motivazione del provvedimento, dalle quali sia possibile evincere la sussistenza di un rischio di abuso delle armi da parte del privato (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 24/09/2021, n. 148).
9.4. È inoltre principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui un provvedimento restrittivo in materia di armi è legittimo anche laddove fondato su di un episodio isolato, a condizione che l’Amministrazione dia adeguatamente conto delle ragioni per le quali essa lo reputi particolarmente rilevante o comunque espressivo di una particolare insensibilità al comando normativo (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. III, 08/09/2022 n. 7830; cfr. da ultimo anche TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 14/02/2024, n. 72; TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 18/08/2023, n. 686).
9.5. Per quanto riguarda l’applicabilità degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S. ai militari e al personale della Polizia di Stato, la giurisprudenza ha recentemente affermato che “ Sul punto è dirimente constatare che, se è vero che il comma 1 dell’art. 39 contiene l’espresso riferimento solo alle armi e alle munizioni “denunciate ai termini dell'articolo precedente”, ovvero quelle per le quali l’art. 38 TULPS stabilisce l’obbligo di denuncia in quanto soggette a licenza di polizia, è altrettanto indubitabile che il potere del Prefetto e di cui all’art. 39 ha una valenza di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica che, in quanto tale, non può che avere una connotazione generale e indifferenziata e, ciò, anche a prescindere dallo specifico rapporto che legittima il possesso di una determinata arma.
1.3 È evidente che la tutela della pubblica e privata incolumità per il rischio di abuso di un’arma (che sia di ordinanza o meno) per inaffidabilità o per mancanza di buona condotta riguarda anche gli appartenenti alle forze dell’ordine che, peraltro, ne hanno sempre e comunque la disponibilità.
1.4 Anche nei loro riguardi, dunque, deve potersi dispiegare il potere prefettizio di vietare la detenzione dell’arma di servizio, considerato che si tratta di un potere tipico con una ben precisa finalità, distinto dalla potestà di ritiro dell’intera dotazione di ordinanza in capo all’Amministrazione e al dirigente al quale fa riferimento il singolo agente e in funzione della qualifica e delle funzioni rivestite.
1.5 In questo senso sono anche precedenti pronunce che hanno evidenziato (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 21 marzo 2023, n. 1771, caso in cui era stata vietata la detenzione della pistola ad un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria) che “…l'affidabilità richiesta a chi detiene armi deve sostanziarsi in uno stile di vita improntato alla più scrupolosa osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, oltre che delle comuni regole di buona convivenza civile comprendenti, tra l'altro ed evidentemente, una buona capacità di autocontrollo e di scrupolosa osservanza delle disposizioni che regolamentano l'uso delle armi, anche da parte dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine che dispongono per ragioni di servizio di armi e munizioni”
1.6 Ancora più precisamente si è affermato (e in un caso del tutto analogo al presente) che “non coglie nel segno neppure il motivo con il quale l'appellante sostiene che l'art. 39 del T.U.L.P.S., riferendosi alle "armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente", non potrebbe applicarsi a chi abbia in dotazione l'arma di ordinanza, che non necessita di essere denunciata. Merita osservare che l'Autorità prefettizia ha il potere di disporre il divieto in esame al fine di scongiurare il rischio di abuso dell'arma da parte di soggetti ritenuti inaffidabili. In questa logica, se tale è la ratio sottesa al provvedimento inibitorio in esame, è chiaro che a nulla rileva il fatto che l'appellante detenga l'arma in qualità di agente di pubblica sicurezza e che, dunque, esso non sia gravato dall'obbligo di denuncia (Consiglio di Stato sez. III, 25/01/2023, (ud. 10/11/2022, dep. 25/01/2023), n.841)” (T.A.R. Toscana, Firenze, 11 aprile 2025, n. 689).
10. Poste tali premesse, in assenza di una espressa graduazione dei motivi di impugnazione, il Collegio ritiene opportuna una trattazione contestuale dei profili di doglianza proposti, giacché connessi sotto il profilo oggettivo.
10.1. Innanzitutto, non meritano di essere condivise le censure di parte ricorrente con le quali ha lamentato il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che la condotta posta in essere dal ricorrente, integrante l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, è tutt’altro che irrilevante ai fini della valutazione di affidabilità del ricorrente, a prescindere dal suo carattere episodico, che non rende di per sé incongrua o arbitraria la motivazione del provvedimento impugnato.
10.2. Sul piano contenutistico, la determinazione impugnata individua correttamente i parametri normativi applicabili, perimetra compiutamente le circostanze di fatto che l’Amministrazione ha posto a fondamento della decisione, non travisa gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e prende espressa posizione sulle osservazioni trasmesse dal ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
10.3. Pertanto, la motivazione della decisione gravata consente di comprendere l’iter decisionale seguito e chiarisce come l’Autorità abbia ritenuto assorbente i fatti verificatisi la notte del 13 agosto 2023, sicché la valutazione negativa di affidabilità del ricorrente è stata legittimante ancorata a tali fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso delle armi.
10.4. Una simile conclusione è d’altronde conforme alla giurisprudenza formatasi sull’incidenza delle contestazioni per guida in stato di ebbrezza sul rilascio di permessi in materia di armi ( ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. III, 20/01/2023 n. 733: «assume rilievo dirimente, ai fini del sindacato di legittimità del decreto questorile, la circostanza che l’appellante si sia messo alla guida in stato di ebbrezza, così denotando una scarsa capacità di autodominio, nonché esponendo sé stesso e gli altri consociati incolpevoli utenti della strada a pericoli considerevoli. Siffatto accadimento supporta adeguatamente il giudizio di pericolosità sociale nei confronti dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica, avendo l’Amministrazione la possibilità di trarre argomenti prognostici di segno negativo anche da reati che, per la loro consumazione, non richiedono necessariamente l’uso delle armi, denotando la guida in stato di ebbrezza la carenza dell’autocontrollo necessario per maneggiare con sicurezza armi. Pertanto, ben può la motivazione provvedimentale fondarsi solo su un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, atteso che la stessa costituisce condotta in sé potenzialmente non poco pericolosa per la sicurezza pubblica, un parametro di certo particolarmente pertinente ai fini della valutazione di affidabilità del richiedente, affidabilità intesa principalmente come autocontrollo e senso di responsabilità, cioè come capacità di governare le proprie azioni e di prevederne ogni possibile conseguenza» ).
10.5. Non coglie nel segno – alla luce della citata giurisprudenza - neppure il motivo con il quale il ricorrente sostiene che il Prefetto non avrebbe alcun potere di vietare la detenzione delle armi d’ordinanza, considerato che la ratio sottesa al potere inibitorio del Prefetto è quella di scongiurare l’abuso delle armi da parte di soggetti ritenuti inaffidabili, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente detenga l’arma in qualità di militare. Risulta dagli atti versati in causa che il 13 agosto 2023 il ricorrente consegnò spontaneamente alla Compagnia di Luino l’arma in dotazione, e di ciò potrà tenerne conto l’Amministrazione di appartenenza per le valutazioni di competenza.
10.6. Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, occorre rilevare che tale principio – compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. – si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.
10.7. Ebbene, alla luce dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia fatto corretta applicazione di tale principio, atteso che il sacrificio nella sfera del ricorrente è proporzionato al prevalente interesse di preservare l’incolumità pubblica sotteso al provvedimento impugnato.
11. In definitiva, i motivi di impugnazione articolati dal ricorrente non sono fondati. Le circostanze rappresentate nella memoria conclusiva del ricorrente, depositata il 6.6.2025, non possono produrre alcun effetto sulla legittimità del provvedimento di divieto, giacché inerenti a fatti ad esso successivi.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e oltre quanto già liquidato per la fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.