TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3292 /2024
Il giorno 20/05/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PAPALIA GREGORIO si riporta interemente ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per l' parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. CP_1
Ilaria Raffanti e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, il quale si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate;
Per parte resistente, alle ore 10.30 nessuno è presente. CP_2
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3292/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 2° maggio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3292/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gregorio Papalia (C.F ), giusta procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Raffanti
(c.f. ) e dall'Avv. Dario Cosimo Adornato C.F._3
( ), in forza di procura generale alle liti a rogito del CodiceFiscale_4
Notaio n ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024, in Persona_1
atti
ST
E
, Codice Fiscale/P.IVA , con Controparte_4 P.IVA_2
sede legale in Roma rappresentato e difeso, dall'Avv. Leopoldo Biondo C.F.
, giusta procura in atti. C.F._5
ST
E
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, Largo Chigi n.5
ST contumace
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,36 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 19.11.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249012590172000, limitatamente alla cartella di pagamento n. N. 39420170003867813000 dell'importo di € 683,95 afferente contributi I.V.S (comprese somme aggiuntive) relativi alla gestione lavoratori dipendenti.
Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” Dichiarare illegittimi gli atti impugnati per le motivazioni di cui in premessa;
2) Annullare il debito contributivo previdenziale sotteso alla cartella esattoriale impugnata perchè prescritte, per tutti i motivi indicati nei punti di diritto;
3) dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo pari ad euro 683,95 a titolo di contributi previdenziali a debito presso l' sede di Reggio Calabria;
4) ordinare la cancellazione dei ruoli depositati;
CP_1
5) Condannare le parti resistenti alle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l' CP_1
inammissibilità dell'opposizione e inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art.24, comma 5 d.Lgs 46/ 99. Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione, riteneva la stessa infondata Chiedeva l'estromissione della tenuto CP_5
conto che il credito non era stato ceduto. Quindi, concludeva chiedendo di
“respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e/o infondate in fatto
e diritto con conferma dell' avviso di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese.”
Si costituiva la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva del CP_2
Concessionario e , in merito , alla sollevata eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non poteva trovare fondamento, in quanto l 'avviso di addebito n.
39420170003867813000, richiamato nell'intimazione di pagamento era stato per tempo regolarmente notificato al contribuente, con i susseguenti atti interruttivi. Pertanto, concludeva chiedendo di” nel merito:” - Rigettare
l'opposizione proposta da parte ricorrente perché destituita di ogni fondamento in fatto
e in diritto;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società deducente rispetto alle eccezioni mosse da parte attrice e riferibili unicamente all'operato dell'ente impositore, tenendo indenne da qualsiasi onere giudiziario Controparte_4
connesso all'eventuale accoglimento della domanda. Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto l'avviso di addebito N° 39420170003867813000 oggetto dell'opposizione risulta regolarmente notificato, come da documentazione versata in atti e prodotta dagli enti resistenti Avviso 2017; intimazione 2019; intimazione 2023 e intimazione 2024).
.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, che liquida in complessive € 886,00, oltre accessori, ove previsti.
Palmi 20 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3292 /2024
Il giorno 20/05/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PAPALIA GREGORIO si riporta interemente ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per l' parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. CP_1
Ilaria Raffanti e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, il quale si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate;
Per parte resistente, alle ore 10.30 nessuno è presente. CP_2
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3292/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 2° maggio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3292/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gregorio Papalia (C.F ), giusta procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Raffanti
(c.f. ) e dall'Avv. Dario Cosimo Adornato C.F._3
( ), in forza di procura generale alle liti a rogito del CodiceFiscale_4
Notaio n ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024, in Persona_1
atti
ST
E
, Codice Fiscale/P.IVA , con Controparte_4 P.IVA_2
sede legale in Roma rappresentato e difeso, dall'Avv. Leopoldo Biondo C.F.
, giusta procura in atti. C.F._5
ST
E
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, Largo Chigi n.5
ST contumace
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,36 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 19.11.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249012590172000, limitatamente alla cartella di pagamento n. N. 39420170003867813000 dell'importo di € 683,95 afferente contributi I.V.S (comprese somme aggiuntive) relativi alla gestione lavoratori dipendenti.
Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” Dichiarare illegittimi gli atti impugnati per le motivazioni di cui in premessa;
2) Annullare il debito contributivo previdenziale sotteso alla cartella esattoriale impugnata perchè prescritte, per tutti i motivi indicati nei punti di diritto;
3) dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo pari ad euro 683,95 a titolo di contributi previdenziali a debito presso l' sede di Reggio Calabria;
4) ordinare la cancellazione dei ruoli depositati;
CP_1
5) Condannare le parti resistenti alle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l' CP_1
inammissibilità dell'opposizione e inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art.24, comma 5 d.Lgs 46/ 99. Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione, riteneva la stessa infondata Chiedeva l'estromissione della tenuto CP_5
conto che il credito non era stato ceduto. Quindi, concludeva chiedendo di
“respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e/o infondate in fatto
e diritto con conferma dell' avviso di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese.”
Si costituiva la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva del CP_2
Concessionario e , in merito , alla sollevata eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non poteva trovare fondamento, in quanto l 'avviso di addebito n.
39420170003867813000, richiamato nell'intimazione di pagamento era stato per tempo regolarmente notificato al contribuente, con i susseguenti atti interruttivi. Pertanto, concludeva chiedendo di” nel merito:” - Rigettare
l'opposizione proposta da parte ricorrente perché destituita di ogni fondamento in fatto
e in diritto;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società deducente rispetto alle eccezioni mosse da parte attrice e riferibili unicamente all'operato dell'ente impositore, tenendo indenne da qualsiasi onere giudiziario Controparte_4
connesso all'eventuale accoglimento della domanda. Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto l'avviso di addebito N° 39420170003867813000 oggetto dell'opposizione risulta regolarmente notificato, come da documentazione versata in atti e prodotta dagli enti resistenti Avviso 2017; intimazione 2019; intimazione 2023 e intimazione 2024).
.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, che liquida in complessive € 886,00, oltre accessori, ove previsti.
Palmi 20 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo