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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N N. 3253 /2024 R.G.TRIB. MINISTERO DELL'INTERNO Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Enzo Bucarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3253/2024 avente ad oggetto: l'impugnativa ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs.
150/2011, del provvedimento Cat.A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.41 del 12.09.2023 (notificato il 05.03.2024), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata in data 19.10.2022 proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IMMA CIRELLI del foro di Milano C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore - AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege - RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal
Questore di Savona in data 12.09.2023, su parere negativo espresso dalla CT di
Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale.
Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato che il ricorrente, cittadino egiziano, in data 19.10.2022 ha formulato istanza di protezione speciale presso la Questura di Savona producendo documentazione comprovante la propria
1 situazione anagrafica, lavorativa e formativa ed ha sottolineato la solida integrazione del richiedente in Italia, ove lo stesso ha svolto diversi corsi di formazione ed ove è titolare di un contratto a tempo indeterminato, grazie al quale può beneficiare di redditi elevati;
infine ha riferito che in Italia risiedono due fratelli dello stesso.
Con il ricorso è stata depositata la documentazione relativa all'integrazione e segnatamente: certificato di attribuzione del codice fiscale del 07.11.2022, passaporto egiziano e carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano;
lettera di assunzione a tempo indeterminato, a far data dal 05.12.2022, con qualifica di carpentiere edile presso la Società Manelli srl, unitamente alla comunicazione unilav, giudizio di idoneità medica, busta paga di dicembre 2022 (pari ad € 1.475), buste paga da gennaio 2023 a dicembre 2023 (da cui risulta imponibile pari ad € 34.496,57), ed ancora buste paga di gennaio e febbraio 2024 (rispettivamente pari ad € 1.367 e ad € 1.596); attestato di frequenza al corso di formazione base lavoratori;
comunicazione attivazione postepay evolution.
La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in narrativa e contrariis reiectis,
-in via principale dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di Milano (rectius di Savona n.d.r.) in data 12.09.2023 e notificato al ricorrente in data 05.03.2024 dichiarando il diritto dell'esponente all'ottenimento del permesso alla protezione speciale così come previsto dal D.L. 130/2020 e smm;
-in via istruttoria chiede l'interrogatorio libero del ricorrente nonché di ordinare alla P.A.
– Questura di Savona ex art 210 c.p.c. di depositare tutti gli atti e documenti, nessuno escluso, relativi al fascicolo per la richiesta di protezione internazionale/speciale del ricorrente.
Con vittoria di competenze e spese di lite, il cui difensore si dichiara antistatario”. Con separata istanza il difensore, in ragione del livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente e del pericolo imminente di danno grave in caso di espulsione, ha formulato istanza di sospensiva inaudita altera parte.
Con le note autorizzate del 14.10.2024, la difesa ha insistito in ricorso evidenziando il livello di integrazione raggiunto dal richiedente e ha versato in atti ulteriore documentazione ed in particolare: dichiarazione di ospitalità, regolarmente registrata, da parte di un connazionale, in Falconara Marittima (AN), con validità dal 17.10.2024 al
30.12.2024; domanda di iscrizione presso il Milano per a.s. 2024-2025 al corso di CP_2 italiano livello A2; attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione ed addestramento sul corretto uso e utilizzo pratico dei DPI di terza categoria;
attestato di partecipazione e superamento di un corso di formazione teorico e pratico per lavoratori addetti al montaggio-smontaggio di ponteggi, entrambi conseguiti nel corso del 2024; estratto conto previdenziale aggiornato al 11.10.2024, dal quale risultano i redditi percepiti dall'istante per il lavoro prestato presso Minelli impresa srl dal 2022 al mese di
2 agosto 2024; Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023, pari ad €
34.496,57; buste paga da gennaio a luglio 2024 dalla quale risulta un imponibile fiscale parziale pari ad € 16.179,40.
Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso, deducendo, in sintesi, che il provvedimento del
Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere negativo della
Commissione Territoriale;
che non fosse chiaro il luogo di residenza del ricorrente e di effettivo radicamento dello stesso al fine di verificare la competenza della Questura di
Savona; infine ha rilevato come la richiesta formulata dall'istante fosse da considerare un aggiramento del sistema flussi, sistema particolarmente favorevole per l'Egitto, ove sono previste possibilità di accesso anche fuori quota.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito di ufficio non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona.
La trattazione ed istruttoria del procedimento
La Giudice, con decreto inaudita altera parte del 08.04.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 06.11.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con cui è stata altresì fissata udienza per la discussione orale.
Con la nota per la precisazione delle conclusioni parte ricorrente, dopo avere ripercorso la vicenda lamentando che la Commissione prima, e la Questura poi, non avessero valutato l'effettiva e consolidata integrazione nel tessuto sociale, come risultante dalla documentazione prodotta, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza nanti alla Giudice del 25.2.2025, ove è comparsa la sola parte ricorrente, previa discussione orale, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
3 - alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998
(in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di
4 accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo
Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in
Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
5 Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).
Protezione accordabile
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto nel territorio italiano, protetti a mente dell'art. Cont 19, co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU.
Il ricorrente ha infatti dimostrato fin da subito il proprio impegno, volto ad una integrazione sul nostro territorio, reperendo un'attività lavorativa stabile e remunerativa, come carpentiere edile, che gli ha permesso in brevissimo tempo di rendersi totalmente autonomo sotto il profilo economico.
In particolare, come risulta dall'estratto contributivo INPS, dal dicembre 2022 il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società Manelli Impresa srl con un contratto a tempo indeterminato, ancora oggi in essere.
Sempre dall'estratto contributivo INPS (nonché dalla certificazione unica 2024 e dalle buste paga) si rilevano altresì i redditi percepiti, redditi che sono andati ad incrementarsi e stabilizzarsi nel corso del tempo: nel 2022, in correlazione con un unico mese di svolgimento di attività lavorativa, ha percepito un reddito imponibile previdenziale pari ad € 1.909; nel 2023 ha percepito un reddito pari ad € 36.251, oltre ad un'indennità di cassa integrazione pari di € 1.167, ed infine, per il periodo dal
01.01.2024 al 31.08.2024, risulta aver percepito un reddito pari ad € 18.649, oltre ad un'indennità per cassa integrazione pari ad € 113.
Confrontando le diverse buste paga in atti risulta uno stipendio netto medio di oltre
2.000 €.
Oltre al percorso lavorativo documentato il signor ha diretto i propri sforzi, volti Pt_1 ad una complessiva integrazione sul territorio nazionale, anche per il conseguimento di una formazione professionale - come risulta dagli attestati dei corsi professionali svolti -
e di una crescita culturale, iscrivendosi al CIPIA di Milano per il conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana, per l'anno scolastico in corso.
Sotto il profilo alloggiativo, sebbene in atti risulti una dichiarazione di ospitalità presso un connazionale che riporta quale data di scadenza quella del 30.12.2024, si ritiene che l'istante non avrà difficoltà alcuna nel reperire un'autonoma sistemazione in considerazione dei rilevanti redditi di cui dispone, che lo hanno reso autosufficiente,
6 tanto da non dovere neppure fare ricorso al beneficio del gratuito patrocinio per il presente procedimento.
L'inserimento lavorativo così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità
(come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
La buona volontà di integrazione è attestata anche dal desiderio di imparare e migliorare l'apprendimento della nostra lingua, confermato, come già detto, dall'iscrizione al corso presso il di Milano. CP_2
Tali esperienze contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU.
Il Collegio evidenzia come, anche qualora in Egitto il richiedente avesse legami familiari, circostanza non emersa nel corso del procedimento, debba darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal 2022 ed al grado di integrazione raggiunta con l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato come carpentiere edile.
In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8
CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina
7 previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Spese di giudizio
In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, fin dal ricorso introduttivo, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte convenuta come in dispositivo, in assenza di notula.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
. C.F._1
• Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite così determinate: euro 1.800,00 per compensi di Avvocato oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre euro 125,00 di esborsi ove sostenuti
Così deciso in camera di consiglio in data 4.3.2025 e depositato in pari data
La Presidente relatrice
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Enzo Bucarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3253/2024 avente ad oggetto: l'impugnativa ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs.
150/2011, del provvedimento Cat.A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.41 del 12.09.2023 (notificato il 05.03.2024), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata in data 19.10.2022 proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IMMA CIRELLI del foro di Milano C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore - AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege - RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal
Questore di Savona in data 12.09.2023, su parere negativo espresso dalla CT di
Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale.
Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato che il ricorrente, cittadino egiziano, in data 19.10.2022 ha formulato istanza di protezione speciale presso la Questura di Savona producendo documentazione comprovante la propria
1 situazione anagrafica, lavorativa e formativa ed ha sottolineato la solida integrazione del richiedente in Italia, ove lo stesso ha svolto diversi corsi di formazione ed ove è titolare di un contratto a tempo indeterminato, grazie al quale può beneficiare di redditi elevati;
infine ha riferito che in Italia risiedono due fratelli dello stesso.
Con il ricorso è stata depositata la documentazione relativa all'integrazione e segnatamente: certificato di attribuzione del codice fiscale del 07.11.2022, passaporto egiziano e carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano;
lettera di assunzione a tempo indeterminato, a far data dal 05.12.2022, con qualifica di carpentiere edile presso la Società Manelli srl, unitamente alla comunicazione unilav, giudizio di idoneità medica, busta paga di dicembre 2022 (pari ad € 1.475), buste paga da gennaio 2023 a dicembre 2023 (da cui risulta imponibile pari ad € 34.496,57), ed ancora buste paga di gennaio e febbraio 2024 (rispettivamente pari ad € 1.367 e ad € 1.596); attestato di frequenza al corso di formazione base lavoratori;
comunicazione attivazione postepay evolution.
La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in narrativa e contrariis reiectis,
-in via principale dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di Milano (rectius di Savona n.d.r.) in data 12.09.2023 e notificato al ricorrente in data 05.03.2024 dichiarando il diritto dell'esponente all'ottenimento del permesso alla protezione speciale così come previsto dal D.L. 130/2020 e smm;
-in via istruttoria chiede l'interrogatorio libero del ricorrente nonché di ordinare alla P.A.
– Questura di Savona ex art 210 c.p.c. di depositare tutti gli atti e documenti, nessuno escluso, relativi al fascicolo per la richiesta di protezione internazionale/speciale del ricorrente.
Con vittoria di competenze e spese di lite, il cui difensore si dichiara antistatario”. Con separata istanza il difensore, in ragione del livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente e del pericolo imminente di danno grave in caso di espulsione, ha formulato istanza di sospensiva inaudita altera parte.
Con le note autorizzate del 14.10.2024, la difesa ha insistito in ricorso evidenziando il livello di integrazione raggiunto dal richiedente e ha versato in atti ulteriore documentazione ed in particolare: dichiarazione di ospitalità, regolarmente registrata, da parte di un connazionale, in Falconara Marittima (AN), con validità dal 17.10.2024 al
30.12.2024; domanda di iscrizione presso il Milano per a.s. 2024-2025 al corso di CP_2 italiano livello A2; attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione ed addestramento sul corretto uso e utilizzo pratico dei DPI di terza categoria;
attestato di partecipazione e superamento di un corso di formazione teorico e pratico per lavoratori addetti al montaggio-smontaggio di ponteggi, entrambi conseguiti nel corso del 2024; estratto conto previdenziale aggiornato al 11.10.2024, dal quale risultano i redditi percepiti dall'istante per il lavoro prestato presso Minelli impresa srl dal 2022 al mese di
2 agosto 2024; Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023, pari ad €
34.496,57; buste paga da gennaio a luglio 2024 dalla quale risulta un imponibile fiscale parziale pari ad € 16.179,40.
Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso, deducendo, in sintesi, che il provvedimento del
Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere negativo della
Commissione Territoriale;
che non fosse chiaro il luogo di residenza del ricorrente e di effettivo radicamento dello stesso al fine di verificare la competenza della Questura di
Savona; infine ha rilevato come la richiesta formulata dall'istante fosse da considerare un aggiramento del sistema flussi, sistema particolarmente favorevole per l'Egitto, ove sono previste possibilità di accesso anche fuori quota.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito di ufficio non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona.
La trattazione ed istruttoria del procedimento
La Giudice, con decreto inaudita altera parte del 08.04.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 06.11.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con cui è stata altresì fissata udienza per la discussione orale.
Con la nota per la precisazione delle conclusioni parte ricorrente, dopo avere ripercorso la vicenda lamentando che la Commissione prima, e la Questura poi, non avessero valutato l'effettiva e consolidata integrazione nel tessuto sociale, come risultante dalla documentazione prodotta, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza nanti alla Giudice del 25.2.2025, ove è comparsa la sola parte ricorrente, previa discussione orale, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente.
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
3 - alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998
(in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di
4 accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo
Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in
Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
5 Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).
Protezione accordabile
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto nel territorio italiano, protetti a mente dell'art. Cont 19, co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU.
Il ricorrente ha infatti dimostrato fin da subito il proprio impegno, volto ad una integrazione sul nostro territorio, reperendo un'attività lavorativa stabile e remunerativa, come carpentiere edile, che gli ha permesso in brevissimo tempo di rendersi totalmente autonomo sotto il profilo economico.
In particolare, come risulta dall'estratto contributivo INPS, dal dicembre 2022 il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società Manelli Impresa srl con un contratto a tempo indeterminato, ancora oggi in essere.
Sempre dall'estratto contributivo INPS (nonché dalla certificazione unica 2024 e dalle buste paga) si rilevano altresì i redditi percepiti, redditi che sono andati ad incrementarsi e stabilizzarsi nel corso del tempo: nel 2022, in correlazione con un unico mese di svolgimento di attività lavorativa, ha percepito un reddito imponibile previdenziale pari ad € 1.909; nel 2023 ha percepito un reddito pari ad € 36.251, oltre ad un'indennità di cassa integrazione pari di € 1.167, ed infine, per il periodo dal
01.01.2024 al 31.08.2024, risulta aver percepito un reddito pari ad € 18.649, oltre ad un'indennità per cassa integrazione pari ad € 113.
Confrontando le diverse buste paga in atti risulta uno stipendio netto medio di oltre
2.000 €.
Oltre al percorso lavorativo documentato il signor ha diretto i propri sforzi, volti Pt_1 ad una complessiva integrazione sul territorio nazionale, anche per il conseguimento di una formazione professionale - come risulta dagli attestati dei corsi professionali svolti -
e di una crescita culturale, iscrivendosi al CIPIA di Milano per il conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana, per l'anno scolastico in corso.
Sotto il profilo alloggiativo, sebbene in atti risulti una dichiarazione di ospitalità presso un connazionale che riporta quale data di scadenza quella del 30.12.2024, si ritiene che l'istante non avrà difficoltà alcuna nel reperire un'autonoma sistemazione in considerazione dei rilevanti redditi di cui dispone, che lo hanno reso autosufficiente,
6 tanto da non dovere neppure fare ricorso al beneficio del gratuito patrocinio per il presente procedimento.
L'inserimento lavorativo così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità
(come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
La buona volontà di integrazione è attestata anche dal desiderio di imparare e migliorare l'apprendimento della nostra lingua, confermato, come già detto, dall'iscrizione al corso presso il di Milano. CP_2
Tali esperienze contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU.
Il Collegio evidenzia come, anche qualora in Egitto il richiedente avesse legami familiari, circostanza non emersa nel corso del procedimento, debba darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia fin dal 2022 ed al grado di integrazione raggiunta con l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato come carpentiere edile.
In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8
CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina
7 previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Spese di giudizio
In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, fin dal ricorso introduttivo, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte convenuta come in dispositivo, in assenza di notula.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
. C.F._1
• Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite così determinate: euro 1.800,00 per compensi di Avvocato oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre euro 125,00 di esborsi ove sostenuti
Così deciso in camera di consiglio in data 4.3.2025 e depositato in pari data
La Presidente relatrice
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