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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2695/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2695/2024 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato a FLORIDIA, VIA
VINCENZO GIULIANO N. 10, presso lo studio dell'avv. Antonino Carrabino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
OR in Via Silvio Pellico n. 30, P.1, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 136/L, presso lo studio dell'avv. GIROLAMO VENTURELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (visto del 10.9.2024)
***
All'udienza del 23.9.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.7.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
pagina 1 di 6 matrimonio con in data 16.12.2013 a OR e che dall'unione è nata la figlia CP_1 Per_1 il 20.5.2014, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, nonché di affidare in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre, cui assegnare la casa coniugale sino alla relativa vendita, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dello stessa nella misura mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie della stessa. Chiedeva, infine, di disporre che il versamento nella misura del 50% per ciascun genitore dell'Assegno Unico ed Universale per i figli.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda CP_1 di separazione avanzata dal marito, di affidamento in via condivisa della figli minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nell'allegato piano piano genitoriale, e chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa. Chiedeva, altresì, di ordinare al di Pt_1 versare alla ricorrente la metà delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, pari ad €
725,50, nonché € 1.600,00 quali arretrati per il mantenimento della minore da maggio 2024 ad agosto 2024 ed € 600,00 quale differenza per il mantenimento della minore da settembre 2024 a dicembre 2024. Chiedeva, infine: di disporre che il pagamento delle rate del mutuo avvenisse nella misura del 50% per ciascun coniuge fino a quando l'immobile non sarebbe stato venduto, con obbligo di suddividere in parti uguali il ricavato, previa estinzione del mutuo esistente;
di ordinare al di consegnarle l'auto di famiglia affinché la stessa potesse utilizzarla per le esigenze Pt_1 della minore;
di versare alla medesima la metà dell'importo ricavato dalla vendita dell'auto in comunione o, in caso di vendita a prezzo esiguo e non congruo al valore di mercato della stessa, che le venisse corrisposta una somma pari alla metà del valore dell'auto secondo il valore stabilito dal mercato, trattandosi di bene acquistato in comunione di beni;
chiedeva inoltre di consegnare il macchinario Plotter Summa alla ricorrente o di versare a quest'ultima la somma di euro € 1.800,00a titolo di risarcimento per mancata restituzione del detto macchinario, di disporre la permanenza del cane di proprietà del Sig. presso l'abitazione della sig.ra onerando il resistente Pt_1 CP_1 di provvedere ad ogni spesa riguardante il predetto cane, atteso che la sua presenza giova emotivamente alla minore e, infine, di corrispondere la metà dell'importo pagato dalla sig.ra per il consumo del gas per il mese di Marzo e Aprile 2024. CP_1
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 23.9.2025, i difensori delle pagina 2 di 6 parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi. Per_
2. La figlia minore, , resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la madre.
I genitori dovranno assumere di concerto le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Per_ 3. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, , corrispondendo alla sig.ra CP_1 la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile
[...] annualmente secondo indici ISTAT.
4. Quanto alla percezione del c.d. Assegno Unico e Universale, il padre vi rinuncia integralmente in favore della sig.ra , la quale ne beneficerà in via esclusiva. CP_1
5. Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie e documentate. Dette spese dovranno, senza deroga alcuna, essere preventivamente concordate tra i genitori.
6. Nell'esclusivo interesse dei figli, intendendo comunque e sempre privilegiare il rapporto degli stessi con ciascuno dei genitori, si concordano le seguenti condizioni che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
◦ A fine settimana alterni, la figlia starà con il padre dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera dopo cena, e riaccompagnata entro le ore 21:00.
◦ Nel corso della settimana durante l'anno scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, e senza ignorare la volontà della stessa, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle 20:30.
◦ Nel corso della settimana durante le ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), facendo sempre fede alla volontà della figlia, i genitori Per_ terranno con sé a settimane alterne.
◦ Durante le vacanze estive, previa intesa tra i genitori e programmazione per tempo, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia quindici giorni consecutivi e portarla anche fuori sede. pagina 3 di 6 ◦ Durante le vacanze natalizie ad anni alterni, previa intesa tra i genitori e programmazione per tempo, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno del 24 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre, parimenti per il 31 dicembre e il 1° gennaio.
◦ Nel periodo pasquale la figlia trascorrerà, ad anni alterni, rispettivamente la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì in albis con l'altro.
◦ In ogni caso la figlia trascorrerà con i rispettivi genitori i giorni del loro compleanno e i giorni della festa del papà e la festa della mamma.
7. Nulla disporsi circa l'assegnazione della casa coniugale sita a OR in Via Silvio Pellico n.
30, censito al catasto fabbricati Comune di OR al Fg. 25 – Part. 5149 – Sub. 6, in quanto questa è già stata alienata giusto atto a rogito del Notaio di OR del 07/03/2025 Per_2
e il ricavato della vendita, al netto dell'estinzione del mutuo ipotecario, diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8. Nulla disporsi in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi, con vicendevole rinuncia sin da ora a qualsivoglia spettanza futura (TFR – indennità – sussidi), essendo economicamente autosufficienti e, dunque, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
9. Il sig. corrisponde la somma di € 2.834,00 alla sig.ra , che Parte_1 CP_1 accetta, a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa che la moglie vanta sulla autovettura Jeep Renegade tg. FT657XW, in proprietà esclusiva del sig. Parte_1
10. La sig.ra , persona offesa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. CP_1
2762/2024 R.G.N.R., pendente innanzi al Tribunale di Siracusa, Sezione Penale, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 12/09/2025, per il reato di cui agli artt. 582 – 858 in relazione agli artt. 577 e 61 n.11 quinquies c.p., si impegna a rimettere la querela nei confronti del sig. in sede di udienza del 12/09/2025, senza nulla a Parte_1 pretendere a titolo di risarcimento del danno fisico, morale e scaturente da reato.
Rinunciando, così, anche alla costituzione di parte civile in detto procedimento.
11. I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin da ora il rilascio dei necessari documenti.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 4 di 6 Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
La domanda di separazione
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse della minore ed idonee a garantire alla medesima il diritto ad Per_1 un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età della figlia.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1 collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlia come in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento della figlia deve ritenersi rispondente all'interesse della stessa, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2695/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in data 16.12.2013 a OR (iscritto nel registro degli atti di pagina 5 di 6 matrimonio del Comune di OR, Anno 2013, n. 33, Parte I,), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 2.10.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2695/2024 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato a FLORIDIA, VIA
VINCENZO GIULIANO N. 10, presso lo studio dell'avv. Antonino Carrabino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
OR in Via Silvio Pellico n. 30, P.1, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 136/L, presso lo studio dell'avv. GIROLAMO VENTURELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (visto del 10.9.2024)
***
All'udienza del 23.9.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.7.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
pagina 1 di 6 matrimonio con in data 16.12.2013 a OR e che dall'unione è nata la figlia CP_1 Per_1 il 20.5.2014, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, nonché di affidare in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre, cui assegnare la casa coniugale sino alla relativa vendita, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dello stessa nella misura mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie della stessa. Chiedeva, infine, di disporre che il versamento nella misura del 50% per ciascun genitore dell'Assegno Unico ed Universale per i figli.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda CP_1 di separazione avanzata dal marito, di affidamento in via condivisa della figli minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nell'allegato piano piano genitoriale, e chiedendo di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa. Chiedeva, altresì, di ordinare al di Pt_1 versare alla ricorrente la metà delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, pari ad €
725,50, nonché € 1.600,00 quali arretrati per il mantenimento della minore da maggio 2024 ad agosto 2024 ed € 600,00 quale differenza per il mantenimento della minore da settembre 2024 a dicembre 2024. Chiedeva, infine: di disporre che il pagamento delle rate del mutuo avvenisse nella misura del 50% per ciascun coniuge fino a quando l'immobile non sarebbe stato venduto, con obbligo di suddividere in parti uguali il ricavato, previa estinzione del mutuo esistente;
di ordinare al di consegnarle l'auto di famiglia affinché la stessa potesse utilizzarla per le esigenze Pt_1 della minore;
di versare alla medesima la metà dell'importo ricavato dalla vendita dell'auto in comunione o, in caso di vendita a prezzo esiguo e non congruo al valore di mercato della stessa, che le venisse corrisposta una somma pari alla metà del valore dell'auto secondo il valore stabilito dal mercato, trattandosi di bene acquistato in comunione di beni;
chiedeva inoltre di consegnare il macchinario Plotter Summa alla ricorrente o di versare a quest'ultima la somma di euro € 1.800,00a titolo di risarcimento per mancata restituzione del detto macchinario, di disporre la permanenza del cane di proprietà del Sig. presso l'abitazione della sig.ra onerando il resistente Pt_1 CP_1 di provvedere ad ogni spesa riguardante il predetto cane, atteso che la sua presenza giova emotivamente alla minore e, infine, di corrispondere la metà dell'importo pagato dalla sig.ra per il consumo del gas per il mese di Marzo e Aprile 2024. CP_1
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 23.9.2025, i difensori delle pagina 2 di 6 parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi. Per_
2. La figlia minore, , resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la madre.
I genitori dovranno assumere di concerto le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Per_ 3. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, , corrispondendo alla sig.ra CP_1 la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile
[...] annualmente secondo indici ISTAT.
4. Quanto alla percezione del c.d. Assegno Unico e Universale, il padre vi rinuncia integralmente in favore della sig.ra , la quale ne beneficerà in via esclusiva. CP_1
5. Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie e documentate. Dette spese dovranno, senza deroga alcuna, essere preventivamente concordate tra i genitori.
6. Nell'esclusivo interesse dei figli, intendendo comunque e sempre privilegiare il rapporto degli stessi con ciascuno dei genitori, si concordano le seguenti condizioni che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
◦ A fine settimana alterni, la figlia starà con il padre dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera dopo cena, e riaccompagnata entro le ore 21:00.
◦ Nel corso della settimana durante l'anno scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, e senza ignorare la volontà della stessa, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle 20:30.
◦ Nel corso della settimana durante le ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), facendo sempre fede alla volontà della figlia, i genitori Per_ terranno con sé a settimane alterne.
◦ Durante le vacanze estive, previa intesa tra i genitori e programmazione per tempo, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia quindici giorni consecutivi e portarla anche fuori sede. pagina 3 di 6 ◦ Durante le vacanze natalizie ad anni alterni, previa intesa tra i genitori e programmazione per tempo, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno del 24 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre, parimenti per il 31 dicembre e il 1° gennaio.
◦ Nel periodo pasquale la figlia trascorrerà, ad anni alterni, rispettivamente la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì in albis con l'altro.
◦ In ogni caso la figlia trascorrerà con i rispettivi genitori i giorni del loro compleanno e i giorni della festa del papà e la festa della mamma.
7. Nulla disporsi circa l'assegnazione della casa coniugale sita a OR in Via Silvio Pellico n.
30, censito al catasto fabbricati Comune di OR al Fg. 25 – Part. 5149 – Sub. 6, in quanto questa è già stata alienata giusto atto a rogito del Notaio di OR del 07/03/2025 Per_2
e il ricavato della vendita, al netto dell'estinzione del mutuo ipotecario, diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8. Nulla disporsi in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi, con vicendevole rinuncia sin da ora a qualsivoglia spettanza futura (TFR – indennità – sussidi), essendo economicamente autosufficienti e, dunque, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
9. Il sig. corrisponde la somma di € 2.834,00 alla sig.ra , che Parte_1 CP_1 accetta, a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa che la moglie vanta sulla autovettura Jeep Renegade tg. FT657XW, in proprietà esclusiva del sig. Parte_1
10. La sig.ra , persona offesa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. CP_1
2762/2024 R.G.N.R., pendente innanzi al Tribunale di Siracusa, Sezione Penale, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 12/09/2025, per il reato di cui agli artt. 582 – 858 in relazione agli artt. 577 e 61 n.11 quinquies c.p., si impegna a rimettere la querela nei confronti del sig. in sede di udienza del 12/09/2025, senza nulla a Parte_1 pretendere a titolo di risarcimento del danno fisico, morale e scaturente da reato.
Rinunciando, così, anche alla costituzione di parte civile in detto procedimento.
11. I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin da ora il rilascio dei necessari documenti.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 4 di 6 Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
La domanda di separazione
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse della minore ed idonee a garantire alla medesima il diritto ad Per_1 un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età della figlia.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1 collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlia come in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento della figlia deve ritenersi rispondente all'interesse della stessa, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2695/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in data 16.12.2013 a OR (iscritto nel registro degli atti di pagina 5 di 6 matrimonio del Comune di OR, Anno 2013, n. 33, Parte I,), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 2.10.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6