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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caravaggio
elettivamente domiciliato presso urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3447 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 3447 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 3447 IMU 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 3447 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 488/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 22 aprile 2025, Ricorrente_1 impugnava il provvedimento a mezzo del quale il Comune di Caravaggio gli negava il rimborso di quanto versato a titolo di IMU per gli anni 2020, 2021,
2022 e 2023 in relazione ad un terreno edificabile di proprietà che si sosteneva essere pertinenziale - e dunque esente dal tributo - al fabbricato ad uso ripostiglio classificato catastalmente sub. C2 cui era graffato.
Si costituiva l'ente territoriale che insisteva per il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio" (Cassazione civ. sez. trib. sent.
9.9.22 n. 26634). Sulla base di tale criterio, questa Corte ritiene che il ricorso in esame, volto a far valere il diritto all'esenzione dall'IMU in relazione ad un terreno che si assume essere pertinenziale, sia infondato.
Ed invero, pacifica essendo la mancata prova - incombente sul contribuente - dell'asserita relazione pertinenziale che escluderebbe il cespite in questione dall'assoggettamento all'IMU, a destituire ancor più di qualsivoglia consistenza il ricorso in scrutinio sta la considerazione che il principale motivo di gravame, quello afferente al valore assorbente della graffatura del terreno (la cui rilevante estensione, peraltro, mal si concilia con il suo asservimento ad un fabbricato di modestissima superficie) al limitrofo locale di deposito, non è di per sè dirimente.
Al riguardo, infatti, come correttamente è stato rilevato dall'ente impositore, è ormai principio assodato quello secondo cui la graffatura è un dato puramente formale non sufficiente a dimostrare il vincolo di pertinenza che dipende dalla destinazione effettiva e concreta del bene a servizio o ornamento di quello principale (CC
14904/2023).
In siffatto contesto, dunque, in assenza di evindenze di segno contrario, la Corte non può che avallare l'operato del Comune e conseguentemente rigettare il ricorso con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro
1.200,00.
Bergamo, 10 dicembre 2025 Il Presidente Relatore
MO ET
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caravaggio
elettivamente domiciliato presso urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3447 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 3447 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 3447 IMU 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 3447 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 488/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 22 aprile 2025, Ricorrente_1 impugnava il provvedimento a mezzo del quale il Comune di Caravaggio gli negava il rimborso di quanto versato a titolo di IMU per gli anni 2020, 2021,
2022 e 2023 in relazione ad un terreno edificabile di proprietà che si sosteneva essere pertinenziale - e dunque esente dal tributo - al fabbricato ad uso ripostiglio classificato catastalmente sub. C2 cui era graffato.
Si costituiva l'ente territoriale che insisteva per il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio" (Cassazione civ. sez. trib. sent.
9.9.22 n. 26634). Sulla base di tale criterio, questa Corte ritiene che il ricorso in esame, volto a far valere il diritto all'esenzione dall'IMU in relazione ad un terreno che si assume essere pertinenziale, sia infondato.
Ed invero, pacifica essendo la mancata prova - incombente sul contribuente - dell'asserita relazione pertinenziale che escluderebbe il cespite in questione dall'assoggettamento all'IMU, a destituire ancor più di qualsivoglia consistenza il ricorso in scrutinio sta la considerazione che il principale motivo di gravame, quello afferente al valore assorbente della graffatura del terreno (la cui rilevante estensione, peraltro, mal si concilia con il suo asservimento ad un fabbricato di modestissima superficie) al limitrofo locale di deposito, non è di per sè dirimente.
Al riguardo, infatti, come correttamente è stato rilevato dall'ente impositore, è ormai principio assodato quello secondo cui la graffatura è un dato puramente formale non sufficiente a dimostrare il vincolo di pertinenza che dipende dalla destinazione effettiva e concreta del bene a servizio o ornamento di quello principale (CC
14904/2023).
In siffatto contesto, dunque, in assenza di evindenze di segno contrario, la Corte non può che avallare l'operato del Comune e conseguentemente rigettare il ricorso con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro
1.200,00.
Bergamo, 10 dicembre 2025 Il Presidente Relatore
MO ET