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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 645/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 645/2022 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA Elisa e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN ODETTA e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 03/07/2025. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 30/06/2022, il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione delle indennità previste dalla legge in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, con conseguente condanna dell' ad erogare le relative prestazioni. Allegava CP_1
pagina 1 di 4 il ricorrente di lavorare dal 1997 come operaio presso MECC ALTE S.P.A., azienda che opera nel settore meccanico ed elettronico, per la produzione di alternatori di corrente, svolgendo varie mansioni, tra cui addetto al reparto tranciatura, alla rivettatura, all'avvolgimento, che comportavano movimentazione continua di pesi, con assunzione di posture incongrue, ciò che gli aveva cagionato spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple. Aveva quindi chiesto ad il riconoscimento della malattia CP_1 professionale, conseguendo il rigetto delle istanze per mancanza del nesso causale tra rischio lavorativo cui era stato esposto e malattia denunciata;
- l' , tempestivamente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 ribadendo la mancanza del nesso causale tra la patologia sofferta e le attività lavorativa svolte;
- veniva svolta attività istruttoria acquisendo la testimonianza di colleghi di lavoro del ricorrente nonché disponendo, all'esito, CTU medico legale sulla patologia denunciata, sulla riconducibilità della stessa alle mansioni lavorative svolte e sul grado di menomazione da esse determinato.
Ritenuto che:
- all'esito dell'istruttoria espletata, il ricorso deve essere accolto in conformità alle conclusioni della espletata CTU, che ha confermato l'origine tecnopatica della patologia e quantificato in misura pari a quella prospettata dal ricorrente le menomazioni da esse derivate;
- quanto alla prova delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente presso la MECC ALTE SPA, la stessa deve ritenersi raggiunta sulla base delle testimonianze acquisite (v. verbali d'udienza del 07/02, 18/04 e 20/06/2023, da intendersi qui riportati). È emerso infatti che per tale periodo, pari a circa 23 anni, il ricorrente ha svolto le mansioni analiticamente descritte nei capitoli di prova di parte ricorrente ammessi. Dette mansioni, comportanti il sovraccarico della colonna vertebrale, sono state ritenute idonee a provocare la malattia riscontrata dal CTU.
- Il Consulente ha quindi valutato il danno biologico permanente subito dal ricorrente per la suddetta patologia secondo le tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000 nella percentuale del 9%.
pagina 2 di 4 - Le sopra esposte valutazioni del CTU, espresse nella relazione da intendersi qui riportata, appaiono scevre da vizi logici e coerenti sia intrinsecamente sia con quanto emerso in sede di istruttoria, e di conseguenza le stesse giustificano l'accoglimento della domanda. In ordine alle osservazioni della parte resistente deve infatti rilevarsi che la descrizione delle attività lavorative svolte, considerata dal CTU, è sovrapponibile a quanto accertato in sede di istruttoria orale. Quanto alla mancata considerazione del DVR per la valutazione del rischio lavorativo, deve rilevarsi che il documento, oltre ad essere di provenienza datoriale ed esprimere pertanto valutazioni di parte, risale al 2020, e pertanto nulla dice in ordine al rischio lavorativo sussistente per gran parte del periodo in cui il ricorrente ha prestato la propria attività per la MECC ALTE SPA, anche in considerazione di quanto emerso in istruttoria sul fatto che le modalità di esecuzione di alcune mansioni erano cambiate dal 2019 (v. verbale 07/02/2023, “ADR Persona_1 posso confermare tale tecnica di lavorazione dal 2019 , mentre prima aveva dei passaggi diversi con attrezzature diverse. ADR nel 2020 ho personalmente avviato degli studi sui rischi ergonomici relativi a tutte le attività svolte in azienda, trasfuse nel DVR”).
- Le spese di lite, che includono i documentati esborsi per l'attività del CTP, seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- Accerta il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dal D. Lgs n. 38/2000, in conseguenza della malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta (spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple), determinante un danno biologico permanente del 9%, e per l'effetto
- condanna il convenuto a corrispondere in favore del ricorrente il CP_1 relativo indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del CP_1 ricorrente, a tale titolo liquidando la somma di €. 5.400,00, di cui € 400,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione a pagina 3 di 4 favore dei difensori antistatari;
- pone i costi di CTU definitivamente ed integralmente a carico della parte resistente . CP_1
Vicenza, 03/07/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 645/2022 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA Elisa e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN ODETTA e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 03/07/2025. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 30/06/2022, il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione delle indennità previste dalla legge in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, con conseguente condanna dell' ad erogare le relative prestazioni. Allegava CP_1
pagina 1 di 4 il ricorrente di lavorare dal 1997 come operaio presso MECC ALTE S.P.A., azienda che opera nel settore meccanico ed elettronico, per la produzione di alternatori di corrente, svolgendo varie mansioni, tra cui addetto al reparto tranciatura, alla rivettatura, all'avvolgimento, che comportavano movimentazione continua di pesi, con assunzione di posture incongrue, ciò che gli aveva cagionato spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple. Aveva quindi chiesto ad il riconoscimento della malattia CP_1 professionale, conseguendo il rigetto delle istanze per mancanza del nesso causale tra rischio lavorativo cui era stato esposto e malattia denunciata;
- l' , tempestivamente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 ribadendo la mancanza del nesso causale tra la patologia sofferta e le attività lavorativa svolte;
- veniva svolta attività istruttoria acquisendo la testimonianza di colleghi di lavoro del ricorrente nonché disponendo, all'esito, CTU medico legale sulla patologia denunciata, sulla riconducibilità della stessa alle mansioni lavorative svolte e sul grado di menomazione da esse determinato.
Ritenuto che:
- all'esito dell'istruttoria espletata, il ricorso deve essere accolto in conformità alle conclusioni della espletata CTU, che ha confermato l'origine tecnopatica della patologia e quantificato in misura pari a quella prospettata dal ricorrente le menomazioni da esse derivate;
- quanto alla prova delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente presso la MECC ALTE SPA, la stessa deve ritenersi raggiunta sulla base delle testimonianze acquisite (v. verbali d'udienza del 07/02, 18/04 e 20/06/2023, da intendersi qui riportati). È emerso infatti che per tale periodo, pari a circa 23 anni, il ricorrente ha svolto le mansioni analiticamente descritte nei capitoli di prova di parte ricorrente ammessi. Dette mansioni, comportanti il sovraccarico della colonna vertebrale, sono state ritenute idonee a provocare la malattia riscontrata dal CTU.
- Il Consulente ha quindi valutato il danno biologico permanente subito dal ricorrente per la suddetta patologia secondo le tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000 nella percentuale del 9%.
pagina 2 di 4 - Le sopra esposte valutazioni del CTU, espresse nella relazione da intendersi qui riportata, appaiono scevre da vizi logici e coerenti sia intrinsecamente sia con quanto emerso in sede di istruttoria, e di conseguenza le stesse giustificano l'accoglimento della domanda. In ordine alle osservazioni della parte resistente deve infatti rilevarsi che la descrizione delle attività lavorative svolte, considerata dal CTU, è sovrapponibile a quanto accertato in sede di istruttoria orale. Quanto alla mancata considerazione del DVR per la valutazione del rischio lavorativo, deve rilevarsi che il documento, oltre ad essere di provenienza datoriale ed esprimere pertanto valutazioni di parte, risale al 2020, e pertanto nulla dice in ordine al rischio lavorativo sussistente per gran parte del periodo in cui il ricorrente ha prestato la propria attività per la MECC ALTE SPA, anche in considerazione di quanto emerso in istruttoria sul fatto che le modalità di esecuzione di alcune mansioni erano cambiate dal 2019 (v. verbale 07/02/2023, “ADR Persona_1 posso confermare tale tecnica di lavorazione dal 2019 , mentre prima aveva dei passaggi diversi con attrezzature diverse. ADR nel 2020 ho personalmente avviato degli studi sui rischi ergonomici relativi a tutte le attività svolte in azienda, trasfuse nel DVR”).
- Le spese di lite, che includono i documentati esborsi per l'attività del CTP, seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- Accerta il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dal D. Lgs n. 38/2000, in conseguenza della malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta (spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple), determinante un danno biologico permanente del 9%, e per l'effetto
- condanna il convenuto a corrispondere in favore del ricorrente il CP_1 relativo indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del CP_1 ricorrente, a tale titolo liquidando la somma di €. 5.400,00, di cui € 400,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione a pagina 3 di 4 favore dei difensori antistatari;
- pone i costi di CTU definitivamente ed integralmente a carico della parte resistente . CP_1
Vicenza, 03/07/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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