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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8266 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'articolo 281 sexies u.c. cpc, nella causa civile iscritta al n°1347 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 aven- te ad
OGGETTO: accertamento qualità di erede
TRA
(c.f.: ), Società Unipersonale con se- Parte_1 P.IVA_1 de in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n.1, capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore dott.
nato a [...] il [...] e per essa, quale Controparte_1 mandataria, giusta procura speciale per atto del Notaio dott.
[...]
di Pordenone del 05.11.2018 -rep. N. 299772 – racc. n. 32631 Per_1
- la on sede legale in San Donato Parte_2
Milanese in via dell'Unione Europea n.6a-6b, codice fiscale e p.iva rea n. 1888273, in persona della Dott.ssa P.IVA_2 CP_2
nata a [...] il [...] ( , nella qualità di
[...] CodiceFiscale_1 procuratore speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti in virtù di procura speciale per atto per notar dott. di Milano del Persona_2
21.10.2022 (rep. 5488– racc. n.4129 ), rilasciata dal presidente del C.d.A. e legale rapp. p.t. Dott. munito Controparte_3 dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministra- zione del 14.10.2022, rappresentata e difesa giusta delega allegata in calce al presente atto e rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Gianfranco Chiarelli ( ), del Foro di Taranto con studio in Martina C.F._2
Franca alla via Berardo Leone n.1/b, il quale dichiara in atti di voler rice- vere ogni notificazione, comunicazione e/o avviso all' indirizzo pec:
[...]
e/o al proprio numero di fax Email_1
080.4801581, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Francesco Ca- racciolo 10 presso e nello studio dell'avv. Alberico Selvaggi;
1
- RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_4 C.F._3
(C.F. CP_5 C.F._4
(C.F. Controparte_6 C.F._5
- RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti regolarmen- te citati e non costituiti nel presente giudizio;
da ciò consegue che nei lo- ro confronti non può farsi ricorso al principio della non contestazione, che si applica solo tra le parti costituite (cfr. art. 115 cpc).
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto;
invero non può ritenersi provato che gli odierni resistenti ab- biano compiuto atti che importino accettazione tacita dell'eredità. Non può attribuirsi un simile significato alla presentazione della dichiarazio- ne di successione, che costituisce un mero atto conservativo, che, come tale, non determina accettazione (cfr. Cass. Sez. 2 nn. 5463/1995, 178/1996, 2711/1996, 11408/1998, 4756/1999, 4783/2007, 4843/2019, Sez.
6-2 n. 11478/2021).
In punto di diritto va osservato che l'apertura della successione non comporta l'automatico trasferimento dell'eredità a favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari, poiché l'acquisto dell'eredità in capo ad essi dipende da una loro manifestazione di volontà (espressa o tacita) che si perfeziona mediante l'accettazione.
Diverse sono, altresì, le conseguenze giuridiche che discendono rispetti- vamente dalla trascrizione della denuncia di successione e dell'accettazione dell'eredità. Solo quest'ultima risulta, infatti, necessa- ria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull'immobile, ai sensi dell'art. 2650, comma 1, c.c. e 2648, comma 3, c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 5876 del 5 marzo 2024).
Ai fini dell'accettazione dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in mo-
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do certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte;
trat- tandosi infatti di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratte- rizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relati- vo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad es- si, il proposito di accettare l'eredità (cfr. Cass. Civ., n. 4849 del 19 feb- braio 2019; Cass. Civ. n. 5474 del 23 gennaio 2025).
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione, in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede;
la dichiarazione di successio- ne e il relativo pagamento delle imposte sono, infatti, atti non idonei a esprimere in modo certe ed univoco l'intenzione di accettare la qualità di erede ed hanno semplicemente una valenza fiscale per cui non produ- cono alcun effetto da un punto di vista civilistico.
L'accettazione tacita di eredità può desumersi, dunque, soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare. Non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Per quanto concerne la voltura catastale è noto che “l'accettazione taci- ta di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi” (Cass. Civ., n. 10544 del 18 aprile 2024, n. 11478 del 30 aprile 2021).
La voltura catastale non è però sempre, di per sé, sufficiente a configu- rare un'accettazione tacita dell'eredità. Occorre, infatti, valutare il com- portamento complessivo del chiamato e desumere da esso l'intenzione inequivocabile di accettare l'eredità. Se un soggetto è obbligato a fare qualcosa il comportamento che tale soggetto è obbligato a porre in es- sere non può essere interpretato dall'ordinamento anche come indizio di una volontà di ottenere altri effetti (come l'acquisto di un'eredità).
L'obbligo di richiedere e far eseguire la voltura catastale di una dichiara- zione di successione (anch'essa obbligatoria) è, infatti, espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650, norma che impone a chi abbia richiesto la registrazione di una dichiarazione di successione di domandare, entro trenta giorni dalla registrazione, la vol- tura catastale degli immobili contenuti nel patrimonio del de cuius (a pe- na di specifiche sanzioni pecuniarie per omissione o ritardo nell'esecuzione di tale adempimento).
La voltura catastale è, dunque, un obbligo e non può comportare sic et simpliciter un'accettazione tacita di eredità.
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Ne discende che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spet- tro soggettivo (cfr. Cass. Civ., n. 8980 del 6 aprile 2017): ed invero l'accettazione tacita dell'eredità – pur potendo avvenire attraverso “ne- gotiorum gestio”, cui segue la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può desumersi soltanto da un comportamento del suc- cessibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. Civ., n. 32770 del 19 dicembre 2018).
Alla richiesta di voltura non si può, pertanto, attribuire significa- to univoco di accettazione tacita allorché sia stata eseguita soltanto da un successibile senza elementi per ritenere il conferimento di delega o ratifica da parte degli altri. Non è configurabile, pertanto, “l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto com- piuto l'atto”; ed invero l'accettazione tacita "non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attri- buzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius" (Corte Cass., n. 22769 del 13 agosto 2024). Nel caso di pluralità di chiamati all'eredità, come nella fattispecie che ci occupa, posto che la di- chiarazione di successione è sottoscritta e presentata da uno solo di tali soggetti, l'effetto di accettazione tacita di eredità non può estendersi a quei chiamati che non avevano espressamente conferito una specifica delega (per la richiesta di voltura catastale) o che non abbiano successi- vamente ratificato la richiesta di voltura catastale presentata dal (l'unico) dichiarante indicato nella dichiarazione di successione.
Pertanto, nel caso di specie, non essendo stata prodotto alcun valido documento dal quale si evince che la voltura catastale sia stata effet- tuata da tutti i convenuti, o da terzi per loro conto, con ratifica successi- va, e non essendo emersa, da altre circostanze, l'intenzione inequivoca- bile dei convenuti di accettare l'eredità, la domanda deve essere rigetta- ta.
Tale accettazione non può desumersi nemmeno dal semplice certificato di residenza in atti prodotto da parte ricorrente, stante il carattere me- ramente indiziario di tale documento che va corroborato in giudizio da prove (documentali ovvero orali) certe ex art. 2697cc.
L'eventuale accettazione implicita, da parte dei chiamati, a che uno solo abitasse effettivamente l'immobile (allo stato non corroborato da prova certa) non rileva al fine: trattasi invero di condotta meramente omissiva che non è in alcun modo significativa della volontà di accettare l'eredità, non rientrando tra gli atti che presuppongono necessariamente la vo-
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lontà di accettare l'eredità e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr. art. 476 c.c.).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata, rimane assorbita nella moti- vazione di cui sopra.
Nulla per le spese di lite che, in assenza di costituzione della parte con- venuta, rimangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda perché infondata;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 23/09/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'articolo 281 sexies u.c. cpc, nella causa civile iscritta al n°1347 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 aven- te ad
OGGETTO: accertamento qualità di erede
TRA
(c.f.: ), Società Unipersonale con se- Parte_1 P.IVA_1 de in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n.1, capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore dott.
nato a [...] il [...] e per essa, quale Controparte_1 mandataria, giusta procura speciale per atto del Notaio dott.
[...]
di Pordenone del 05.11.2018 -rep. N. 299772 – racc. n. 32631 Per_1
- la on sede legale in San Donato Parte_2
Milanese in via dell'Unione Europea n.6a-6b, codice fiscale e p.iva rea n. 1888273, in persona della Dott.ssa P.IVA_2 CP_2
nata a [...] il [...] ( , nella qualità di
[...] CodiceFiscale_1 procuratore speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti in virtù di procura speciale per atto per notar dott. di Milano del Persona_2
21.10.2022 (rep. 5488– racc. n.4129 ), rilasciata dal presidente del C.d.A. e legale rapp. p.t. Dott. munito Controparte_3 dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministra- zione del 14.10.2022, rappresentata e difesa giusta delega allegata in calce al presente atto e rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Gianfranco Chiarelli ( ), del Foro di Taranto con studio in Martina C.F._2
Franca alla via Berardo Leone n.1/b, il quale dichiara in atti di voler rice- vere ogni notificazione, comunicazione e/o avviso all' indirizzo pec:
[...]
e/o al proprio numero di fax Email_1
080.4801581, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Francesco Ca- racciolo 10 presso e nello studio dell'avv. Alberico Selvaggi;
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- RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_4 C.F._3
(C.F. CP_5 C.F._4
(C.F. Controparte_6 C.F._5
- RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti regolarmen- te citati e non costituiti nel presente giudizio;
da ciò consegue che nei lo- ro confronti non può farsi ricorso al principio della non contestazione, che si applica solo tra le parti costituite (cfr. art. 115 cpc).
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto;
invero non può ritenersi provato che gli odierni resistenti ab- biano compiuto atti che importino accettazione tacita dell'eredità. Non può attribuirsi un simile significato alla presentazione della dichiarazio- ne di successione, che costituisce un mero atto conservativo, che, come tale, non determina accettazione (cfr. Cass. Sez. 2 nn. 5463/1995, 178/1996, 2711/1996, 11408/1998, 4756/1999, 4783/2007, 4843/2019, Sez.
6-2 n. 11478/2021).
In punto di diritto va osservato che l'apertura della successione non comporta l'automatico trasferimento dell'eredità a favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari, poiché l'acquisto dell'eredità in capo ad essi dipende da una loro manifestazione di volontà (espressa o tacita) che si perfeziona mediante l'accettazione.
Diverse sono, altresì, le conseguenze giuridiche che discendono rispetti- vamente dalla trascrizione della denuncia di successione e dell'accettazione dell'eredità. Solo quest'ultima risulta, infatti, necessa- ria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull'immobile, ai sensi dell'art. 2650, comma 1, c.c. e 2648, comma 3, c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 5876 del 5 marzo 2024).
Ai fini dell'accettazione dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in mo-
2
do certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte;
trat- tandosi infatti di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratte- rizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relati- vo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad es- si, il proposito di accettare l'eredità (cfr. Cass. Civ., n. 4849 del 19 feb- braio 2019; Cass. Civ. n. 5474 del 23 gennaio 2025).
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione, in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede;
la dichiarazione di successio- ne e il relativo pagamento delle imposte sono, infatti, atti non idonei a esprimere in modo certe ed univoco l'intenzione di accettare la qualità di erede ed hanno semplicemente una valenza fiscale per cui non produ- cono alcun effetto da un punto di vista civilistico.
L'accettazione tacita di eredità può desumersi, dunque, soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare. Non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Per quanto concerne la voltura catastale è noto che “l'accettazione taci- ta di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi” (Cass. Civ., n. 10544 del 18 aprile 2024, n. 11478 del 30 aprile 2021).
La voltura catastale non è però sempre, di per sé, sufficiente a configu- rare un'accettazione tacita dell'eredità. Occorre, infatti, valutare il com- portamento complessivo del chiamato e desumere da esso l'intenzione inequivocabile di accettare l'eredità. Se un soggetto è obbligato a fare qualcosa il comportamento che tale soggetto è obbligato a porre in es- sere non può essere interpretato dall'ordinamento anche come indizio di una volontà di ottenere altri effetti (come l'acquisto di un'eredità).
L'obbligo di richiedere e far eseguire la voltura catastale di una dichiara- zione di successione (anch'essa obbligatoria) è, infatti, espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650, norma che impone a chi abbia richiesto la registrazione di una dichiarazione di successione di domandare, entro trenta giorni dalla registrazione, la vol- tura catastale degli immobili contenuti nel patrimonio del de cuius (a pe- na di specifiche sanzioni pecuniarie per omissione o ritardo nell'esecuzione di tale adempimento).
La voltura catastale è, dunque, un obbligo e non può comportare sic et simpliciter un'accettazione tacita di eredità.
3
Ne discende che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spet- tro soggettivo (cfr. Cass. Civ., n. 8980 del 6 aprile 2017): ed invero l'accettazione tacita dell'eredità – pur potendo avvenire attraverso “ne- gotiorum gestio”, cui segue la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può desumersi soltanto da un comportamento del suc- cessibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. Civ., n. 32770 del 19 dicembre 2018).
Alla richiesta di voltura non si può, pertanto, attribuire significa- to univoco di accettazione tacita allorché sia stata eseguita soltanto da un successibile senza elementi per ritenere il conferimento di delega o ratifica da parte degli altri. Non è configurabile, pertanto, “l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto com- piuto l'atto”; ed invero l'accettazione tacita "non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attri- buzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius" (Corte Cass., n. 22769 del 13 agosto 2024). Nel caso di pluralità di chiamati all'eredità, come nella fattispecie che ci occupa, posto che la di- chiarazione di successione è sottoscritta e presentata da uno solo di tali soggetti, l'effetto di accettazione tacita di eredità non può estendersi a quei chiamati che non avevano espressamente conferito una specifica delega (per la richiesta di voltura catastale) o che non abbiano successi- vamente ratificato la richiesta di voltura catastale presentata dal (l'unico) dichiarante indicato nella dichiarazione di successione.
Pertanto, nel caso di specie, non essendo stata prodotto alcun valido documento dal quale si evince che la voltura catastale sia stata effet- tuata da tutti i convenuti, o da terzi per loro conto, con ratifica successi- va, e non essendo emersa, da altre circostanze, l'intenzione inequivoca- bile dei convenuti di accettare l'eredità, la domanda deve essere rigetta- ta.
Tale accettazione non può desumersi nemmeno dal semplice certificato di residenza in atti prodotto da parte ricorrente, stante il carattere me- ramente indiziario di tale documento che va corroborato in giudizio da prove (documentali ovvero orali) certe ex art. 2697cc.
L'eventuale accettazione implicita, da parte dei chiamati, a che uno solo abitasse effettivamente l'immobile (allo stato non corroborato da prova certa) non rileva al fine: trattasi invero di condotta meramente omissiva che non è in alcun modo significativa della volontà di accettare l'eredità, non rientrando tra gli atti che presuppongono necessariamente la vo-
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lontà di accettare l'eredità e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr. art. 476 c.c.).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata, rimane assorbita nella moti- vazione di cui sopra.
Nulla per le spese di lite che, in assenza di costituzione della parte con- venuta, rimangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda perché infondata;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 23/09/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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