Versione
15 luglio 1971
15 luglio 1971
Art. 6.
I massaggiatori privi di vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualita' presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attivita' per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneita' presso la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570 , o altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attivita' e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta e' tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi.
I criteri della prova di idoneita' saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.
Il diploma di idoneita' conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed e' equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
I massaggiatori privi di vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualita' presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attivita' per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneita' presso la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570 , o altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attivita' e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta e' tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi.
I criteri della prova di idoneita' saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.
Il diploma di idoneita' conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed e' equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 104Provvedimento: Sentenza n. 104/2025 Depositato il 07/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ASTEGIANO GIANCARLO, Presidente MOLINERIS GUIDO, Relatore GRECO SERGIO, Giudice in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1/2025 depositato il 07/01/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 Tel_Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni …Leggi di più...
- operatore di interesse sanitario·
- legge 145/2018·
- principio di neutralità fiscale·
- operatore sanitario·
- esenzione IVA·
- prestazioni sanitarie·
- massofisioterapista·
- art. 10 D.P.R. 633/1972·
- incertezza legislativa·
- elenco speciale ad esaurimento