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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5748/2021 R.G. avente ad oggetto: azione di adem- pimento TRA
, in persona del PA legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Acri giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 233 ATTRICE E
, in persona del sindaco p.t., rappresentata NT
e difesa dall'avvocato Pasquale Coticelli giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Gragnano alla via Brandi n. 3 CONVENUTO CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, PA citava dinanzi all'intestato Tribunale il al
[...] NT fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento, in suo favore, della somma di euro 213.048,08, poi ridotta ad euro 136. 813,36, oltre interessi legali, a titolo di saldo delle fatture emesse per il servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso dalla società attrice per gli anni 2014, 2015, 2019, 2020 e 2021. In via subordinata chiedeva, per gli anni 2015 e 2019, accertarsi l'esistenza del contratto di appalto di servizi e, per l'effetto, condannare il convenuto al CP_1 pagamento, in favore di della somma di euro 14.415,39 (euro PA
18.763,71 – 4.348,32) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dall'emissione delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi di mora ai sensi e per gli effetti ex D. Lgs. 231/02 dall'emissione delle singole fatture e fino al soddisfo;
per gli anni 2020 e 2021, chiedeva condannarsi il al pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 2041 NT
c.c., della complessiva somma di euro 122.397,97, oltre interessi legali e rivalutazio-
1 ne monetaria maturati e maturandi dall'emissione delle singole fatture e fino all'effet- tivo soddisfo, oltre interessi di mora ai sensi e per gli effetti ex D. Lgs. 231/02 dall'emissione delle singole fatture e fino al soddisfo. A tal fine premetteva che: la società PA
è una società interamente partecipata dalla
[...] Controparte_2 giusto decreto n. 683 del 29.12.2009 della Presidenza dell'Amministrazione Provin- ciale di Napoli;
il D.L. 30 Dicembre 2009 n. 195, convertito con modifiche dalla Legge 26 Febbraio 2010 n° 26, nel dichiarare la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania ed il passaggio alla gestione ordinaria, aveva affidato alle Province la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed attribuito alle stesse la possibilità di costituire società in house alle quali affidare le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
che, con decreto n. 144/2010, la Presidenza dell'Amministrazione Provinciale di Napoli aveva conferito alla
“tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei PA rifiuti” e, quindi, la gestione degli impianti, dei siti e delle discariche;
l'art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013, conv. In L. 11/2013, aveva prorogato al 31.12.2013 la durata della fase transitoria prevista al 31.12. 2013 durante la quale “le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero relative alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai Comuni”; che il termine era stato più volte differito e infine proro- gato al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/ 2014, conv. In L. 11/2015; il D.L. n° 201/2011 aveva introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui servizi e sui rifiuti (Tares) ed aveva soppresso “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura patrimoniale e tributaria ( Per_1 Per e )” con la conseguenza che le amministrazioni comunali costituivano gli unici soggetti titolari del credito tributario, nonché i beneficiari dei servizi resi dalle società in house, con la nel corso dell'assemblea ordinaria della società, in data PA
25.09.2013, il socio unico aveva ritenuto che “la società debba PA intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni comunali. Pertanto, dall'anno 2013, la dovrà fatturare direttamente ai comuni il costo relativo al segmento PA provinciale del ciclo dei rifiuti, provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni”; a tal fine tutti i comuni che beneficiavano del servizio svolto dalla PA
e, quindi da erano stati invitati a sottoscrivere i relativi contratti di PA servizio per disciplinare i relativi rapporti;
per l'anno 2014, tuttavia, il
[...]
non aveva provveduto a sottoscrivere il contratto di appalto di NT servizi;
con delibera della Giunta Provinciale di n. 603 del veniva fissato costo Pt_1 di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di competenza 2014, in euro 144,29 per tonnel- lata;
con delibera n. 134 del 25.6.2015 la città metropolitana di approvava il Pt_1 piano delle attività della per l'anno 2015, nonché le relative tariffe, PA riferite al medesimo periodo, per un importo pari ad euro 141,04 per tonnellata;
in
2 data 26.11.2015 la emetteva, nei confronti del PA NT
, nota di credito n. 79-E, per un importo di euro 4.348,32 relativo al
[...] conguaglio su tariffa costi anno 2014; in data 03/12/2015 la ed il PA
sottoscrivevano il contratto di servizio relativo NT all'annualità 2015; in data 19.2.2016 la emetteva, nei confronti del PA
, fattura n. 78-E, per un importo di euro 18.763,71 NT
(solo imponibile) per il servizio di conferimenti in e fuori provincia nel periodo di dicembre 2015; in data 10.12.2019 la ed il comune di PA NT
sottoscrivevano il contratto di servizio relativo all'annualità 2019; in data
[...]
13.12.2019 la emetteva, nei confronti del PA NT
, fattura n. 860-E, per un importo pari ad euro 29.302,64 per il servizio di
[...] conferimenti in e fuori provincia nel periodo di settembre - ottobre 2019, e in data 4.9.2020 emetteva fattura per un importo di euro 5.004,18 relativo al conguaglio su tariffa costi anno 2019; relativamente alle annualità 2020-2021, nonostante le molteplici sollecitazioni, il non provvedeva alla NT sottoscrizione dei contratti di servizio;
l'attrice, tuttavia, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, continuava ad erogare le prestazioni relative alla gestione dei rifiuti di cui il Comune beneficiava, emettendo le relative fatture (fattura 193-2020; Fattura 546-2020; fattura 934-2020; Fattura 201-2021; Fattura 357-2021; Nota di Credito 510-2021; Fattura 602-2021) che tuttavia rimanevano insolute. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio il conte- NT
la fondatezza della domanda ed istando per il suo rigetto, con vittoria di spese CP_3
e lite. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, parte attrice evidenziava che successi- vamente all'instaurazione del giudizio, il provvede- NT va a corrispondere gli importi delle seguenti fatture: fattura n. 860-E del 13.12.2019; fattura n. 193-E del 21.4.2020 (in parte compensata con la no9ta credito n. 510-E del 17.8.2021; fattura n. 546-E del 24.7.2020 e fattura n. 934-E del 30.11.2020, sicché il credito azionato veniva ridotto alla somma di complessivi euro 136.813,36. 2. Tanto premesso, per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4-8-2000, n. 10261). Nel caso di specie, l'attrice ha provato, attraverso copiosa produzione documentale non contestata specificamente da controparte, in primo luogo la propria legittimazio- ne attiva essendo stati ad essa affidati con decreto n. 144/2010 tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti;
in secondo luogo, per le annualità del 2015 e 2019 ha prodotto i contratti di appalto di servizi sotto-
3 scritti tra le parti afferenti a tali annualità. Ha altresì provato di aver effettivamente espletato il servizio di smaltimento mediante il deposito delle fatture e dei documenti FIR dai quali si evincono le quantità di rifiuti sversati negli impianti di destinazione. Ciò posto, il debitore, nelle more del processo, ha dimostrato di aver esegui- CP_1 to l'integrale pagamento della somma di euro 136.813,36, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sorta capitale.
3. Per quanto riguarda la richiesta di interessi, occorre operare una distinzione tra le annualità del 2015 e del 2019 e le annualità del 2020 e 2021. 3.1. In particolare, con riferimento agli anni 2015 e 2019 la società creditrice ha depositato i contratti di servizio sottoscritti tra le parti, oltre alle fatture emesse e ai FIR (formulari di identificazione del rifiuto). Dunque, dimostrati i fatti costitutivi del credito vantato, spettava al convenuto allegare e provare fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Il Comune, tuttavia, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, limitan- dosi ad operare una contestazione generica della pretesa creditoria, con la conse- guenza che l'azione di adempimento contrattuale era fondata e doveva essere accolta. Ne deriva, dunque, che sulla somma di euro 14.415,39, afferente al credito derivante dalle prestazioni erogate in esecuzione dei contratti relativi agli anni 2015 e 2019, devono essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dell'emissione delle fatture sino al soddisfo. Quanto agli interessi moratori richiesti, trova applicazione al caso di specie, limita- tamente agli anni 2015 e 2019, il d.lgs. 231/2005. Invero, tale ultima disposizione ha introdotto, per il caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali, una particolare forma di interessi, i cosiddetti interessi moratori. Si tratta di una disciplina che prevede un termine di pagamento più breve e un interesse più elevato del saggio di interesse legale in modo che sia satisfattivo per il creditore. Ai sensi dell'art. 2 comma
2 del predetto decreto legislativo per transazioni commerciali si intendono i contratti comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni comportanti - in via esclusiva o prevalente - la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un prezzo (v. Cass. civ. sez. III, 28/2/2019, n. 5803). La detta nozione di transazione commerciale di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio e, pertanto, anche i contratti stipulati per lo smaltimento dei rifiuti. Pertanto, sulla somma di euro 14.415,39 vanno riconosciuti altresì gli interessi moratori in applicazione degli artt.
4-5 del d.lgs. 231/2002.
3.2. Viceversa, con riferimento agli anni 2020-2021, l'azione contrattuale è infondata e correlativamente è infondata la richiesta di pagamento degli interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.lgs. 231/2002.
4 Invero, la stessa società attrice ha ammesso che il Comune di NT non aveva mai stipulato il contratto di servizio, nonostante le ripetute sollecitazioni;
tuttavia, un contratto con una Pubblica Amministrazione richiede la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 11 comma 2 L. 241/1990 e delle disposizioni relative all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"). Al contrario, ben poteva essere azionata domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Risulta, infatti, evidente la sussistenza del requisito dell'utilitas, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'accertamento ex art 2041 c.c. del vantaggio arrecato dalla realizzazione dell'opera o dall'esecuzione della prestazio- ne resta svincolato dalla valutazione discrezionale dell'ente pubblico e rimesso in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve verificare non tanto se l'Amministrazione abbia riconosciuto l'arricchimento, quanto se essa sia stata consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla. Ora, tenuto conto del fatto che il non ha contestato di avere usufruito del CP_1 servizio e, anzi, con il pagamento della somma di euro 122.397,97 ha dimostrato per fatti concludenti che anche l'importo richiesto era corrispondente all'arricchimento di fatto conseguito, appare sussistere il vantaggio arrecato all'ente attesa anche la natura essenziale del servizio reso e la particolare modalità con la quale si svolge il servizio che presuppone la consapevolezza dell'ente. Orbene, l'indennizzo spettante a seguito della riconosciuta fondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c., avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione, ancorché il soggetto tenuto al suo pagamento sia un ente pubblico, in quanto integra un debito di valore, e non di valuta. Pertanto, è dovuta sicuramente la rivalutazione, che pure è stata chiesta espressamente, secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), dal giorno in cui è terminata la prestazione il cui pagamento è stato chiesto in giudizio, fino al momento del deposito della presente sentenza. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subìto dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (v. Cass. civ. sez. III, 28/1/2013, n. 1889), arricchimento che pure ha avuto luogo al termine dell'anno in cui è stata effettuata la prestazione.
5 Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 28930 del 5 ottobre 2022) Questo Tribunale condivide la motivazione della Suprema Corte, e nel caso di specie la esercita attività imprenditoriale, cosicché è presumibile che, se la PA somma corrispondente al costo sostenuto per l'esecuzione della prestazione fosse stata fin dall'inizio nella sua disponibilità, sarebbe stata impiegata per un investi- mento fruttifero. Per tali ragioni, sulla somma di euro 122.397,97 va accolta la domanda di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché dalla condotta tenuta dalle parti (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti del PA [...]
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provve- NT de: A. dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento della somma di euro 136.813,36 a titolo di sorta capitale;
B. accoglie la domanda di pagamento della rivalutazione e degli interessi e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di NT degli interessi legali e degli PA interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla emissione delle fatture sino al soddisfo;
nonché al pagamento della rivalutazione maturata sulla somma di euro 122.397,97, oltre interessi compensativi;
6 C. condanna il , in persona del legale rappresentan- NT te p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_4 euro 786 per spese vive ed euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Torre Annunziata, così deciso il 2 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5748/2021 R.G. avente ad oggetto: azione di adem- pimento TRA
, in persona del PA legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Acri giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 233 ATTRICE E
, in persona del sindaco p.t., rappresentata NT
e difesa dall'avvocato Pasquale Coticelli giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Gragnano alla via Brandi n. 3 CONVENUTO CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, PA citava dinanzi all'intestato Tribunale il al
[...] NT fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento, in suo favore, della somma di euro 213.048,08, poi ridotta ad euro 136. 813,36, oltre interessi legali, a titolo di saldo delle fatture emesse per il servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso dalla società attrice per gli anni 2014, 2015, 2019, 2020 e 2021. In via subordinata chiedeva, per gli anni 2015 e 2019, accertarsi l'esistenza del contratto di appalto di servizi e, per l'effetto, condannare il convenuto al CP_1 pagamento, in favore di della somma di euro 14.415,39 (euro PA
18.763,71 – 4.348,32) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dall'emissione delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi di mora ai sensi e per gli effetti ex D. Lgs. 231/02 dall'emissione delle singole fatture e fino al soddisfo;
per gli anni 2020 e 2021, chiedeva condannarsi il al pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 2041 NT
c.c., della complessiva somma di euro 122.397,97, oltre interessi legali e rivalutazio-
1 ne monetaria maturati e maturandi dall'emissione delle singole fatture e fino all'effet- tivo soddisfo, oltre interessi di mora ai sensi e per gli effetti ex D. Lgs. 231/02 dall'emissione delle singole fatture e fino al soddisfo. A tal fine premetteva che: la società PA
è una società interamente partecipata dalla
[...] Controparte_2 giusto decreto n. 683 del 29.12.2009 della Presidenza dell'Amministrazione Provin- ciale di Napoli;
il D.L. 30 Dicembre 2009 n. 195, convertito con modifiche dalla Legge 26 Febbraio 2010 n° 26, nel dichiarare la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania ed il passaggio alla gestione ordinaria, aveva affidato alle Province la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed attribuito alle stesse la possibilità di costituire società in house alle quali affidare le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
che, con decreto n. 144/2010, la Presidenza dell'Amministrazione Provinciale di Napoli aveva conferito alla
“tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei PA rifiuti” e, quindi, la gestione degli impianti, dei siti e delle discariche;
l'art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013, conv. In L. 11/2013, aveva prorogato al 31.12.2013 la durata della fase transitoria prevista al 31.12. 2013 durante la quale “le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero relative alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai Comuni”; che il termine era stato più volte differito e infine proro- gato al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/ 2014, conv. In L. 11/2015; il D.L. n° 201/2011 aveva introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui servizi e sui rifiuti (Tares) ed aveva soppresso “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura patrimoniale e tributaria ( Per_1 Per e )” con la conseguenza che le amministrazioni comunali costituivano gli unici soggetti titolari del credito tributario, nonché i beneficiari dei servizi resi dalle società in house, con la nel corso dell'assemblea ordinaria della società, in data PA
25.09.2013, il socio unico aveva ritenuto che “la società debba PA intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni comunali. Pertanto, dall'anno 2013, la dovrà fatturare direttamente ai comuni il costo relativo al segmento PA provinciale del ciclo dei rifiuti, provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni”; a tal fine tutti i comuni che beneficiavano del servizio svolto dalla PA
e, quindi da erano stati invitati a sottoscrivere i relativi contratti di PA servizio per disciplinare i relativi rapporti;
per l'anno 2014, tuttavia, il
[...]
non aveva provveduto a sottoscrivere il contratto di appalto di NT servizi;
con delibera della Giunta Provinciale di n. 603 del veniva fissato costo Pt_1 di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di competenza 2014, in euro 144,29 per tonnel- lata;
con delibera n. 134 del 25.6.2015 la città metropolitana di approvava il Pt_1 piano delle attività della per l'anno 2015, nonché le relative tariffe, PA riferite al medesimo periodo, per un importo pari ad euro 141,04 per tonnellata;
in
2 data 26.11.2015 la emetteva, nei confronti del PA NT
, nota di credito n. 79-E, per un importo di euro 4.348,32 relativo al
[...] conguaglio su tariffa costi anno 2014; in data 03/12/2015 la ed il PA
sottoscrivevano il contratto di servizio relativo NT all'annualità 2015; in data 19.2.2016 la emetteva, nei confronti del PA
, fattura n. 78-E, per un importo di euro 18.763,71 NT
(solo imponibile) per il servizio di conferimenti in e fuori provincia nel periodo di dicembre 2015; in data 10.12.2019 la ed il comune di PA NT
sottoscrivevano il contratto di servizio relativo all'annualità 2019; in data
[...]
13.12.2019 la emetteva, nei confronti del PA NT
, fattura n. 860-E, per un importo pari ad euro 29.302,64 per il servizio di
[...] conferimenti in e fuori provincia nel periodo di settembre - ottobre 2019, e in data 4.9.2020 emetteva fattura per un importo di euro 5.004,18 relativo al conguaglio su tariffa costi anno 2019; relativamente alle annualità 2020-2021, nonostante le molteplici sollecitazioni, il non provvedeva alla NT sottoscrizione dei contratti di servizio;
l'attrice, tuttavia, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, continuava ad erogare le prestazioni relative alla gestione dei rifiuti di cui il Comune beneficiava, emettendo le relative fatture (fattura 193-2020; Fattura 546-2020; fattura 934-2020; Fattura 201-2021; Fattura 357-2021; Nota di Credito 510-2021; Fattura 602-2021) che tuttavia rimanevano insolute. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio il conte- NT
la fondatezza della domanda ed istando per il suo rigetto, con vittoria di spese CP_3
e lite. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, parte attrice evidenziava che successi- vamente all'instaurazione del giudizio, il provvede- NT va a corrispondere gli importi delle seguenti fatture: fattura n. 860-E del 13.12.2019; fattura n. 193-E del 21.4.2020 (in parte compensata con la no9ta credito n. 510-E del 17.8.2021; fattura n. 546-E del 24.7.2020 e fattura n. 934-E del 30.11.2020, sicché il credito azionato veniva ridotto alla somma di complessivi euro 136.813,36. 2. Tanto premesso, per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4-8-2000, n. 10261). Nel caso di specie, l'attrice ha provato, attraverso copiosa produzione documentale non contestata specificamente da controparte, in primo luogo la propria legittimazio- ne attiva essendo stati ad essa affidati con decreto n. 144/2010 tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti;
in secondo luogo, per le annualità del 2015 e 2019 ha prodotto i contratti di appalto di servizi sotto-
3 scritti tra le parti afferenti a tali annualità. Ha altresì provato di aver effettivamente espletato il servizio di smaltimento mediante il deposito delle fatture e dei documenti FIR dai quali si evincono le quantità di rifiuti sversati negli impianti di destinazione. Ciò posto, il debitore, nelle more del processo, ha dimostrato di aver esegui- CP_1 to l'integrale pagamento della somma di euro 136.813,36, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sorta capitale.
3. Per quanto riguarda la richiesta di interessi, occorre operare una distinzione tra le annualità del 2015 e del 2019 e le annualità del 2020 e 2021. 3.1. In particolare, con riferimento agli anni 2015 e 2019 la società creditrice ha depositato i contratti di servizio sottoscritti tra le parti, oltre alle fatture emesse e ai FIR (formulari di identificazione del rifiuto). Dunque, dimostrati i fatti costitutivi del credito vantato, spettava al convenuto allegare e provare fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Il Comune, tuttavia, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, limitan- dosi ad operare una contestazione generica della pretesa creditoria, con la conse- guenza che l'azione di adempimento contrattuale era fondata e doveva essere accolta. Ne deriva, dunque, che sulla somma di euro 14.415,39, afferente al credito derivante dalle prestazioni erogate in esecuzione dei contratti relativi agli anni 2015 e 2019, devono essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dell'emissione delle fatture sino al soddisfo. Quanto agli interessi moratori richiesti, trova applicazione al caso di specie, limita- tamente agli anni 2015 e 2019, il d.lgs. 231/2005. Invero, tale ultima disposizione ha introdotto, per il caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali, una particolare forma di interessi, i cosiddetti interessi moratori. Si tratta di una disciplina che prevede un termine di pagamento più breve e un interesse più elevato del saggio di interesse legale in modo che sia satisfattivo per il creditore. Ai sensi dell'art. 2 comma
2 del predetto decreto legislativo per transazioni commerciali si intendono i contratti comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni comportanti - in via esclusiva o prevalente - la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un prezzo (v. Cass. civ. sez. III, 28/2/2019, n. 5803). La detta nozione di transazione commerciale di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio e, pertanto, anche i contratti stipulati per lo smaltimento dei rifiuti. Pertanto, sulla somma di euro 14.415,39 vanno riconosciuti altresì gli interessi moratori in applicazione degli artt.
4-5 del d.lgs. 231/2002.
3.2. Viceversa, con riferimento agli anni 2020-2021, l'azione contrattuale è infondata e correlativamente è infondata la richiesta di pagamento degli interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.lgs. 231/2002.
4 Invero, la stessa società attrice ha ammesso che il Comune di NT non aveva mai stipulato il contratto di servizio, nonostante le ripetute sollecitazioni;
tuttavia, un contratto con una Pubblica Amministrazione richiede la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 11 comma 2 L. 241/1990 e delle disposizioni relative all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"). Al contrario, ben poteva essere azionata domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Risulta, infatti, evidente la sussistenza del requisito dell'utilitas, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'accertamento ex art 2041 c.c. del vantaggio arrecato dalla realizzazione dell'opera o dall'esecuzione della prestazio- ne resta svincolato dalla valutazione discrezionale dell'ente pubblico e rimesso in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve verificare non tanto se l'Amministrazione abbia riconosciuto l'arricchimento, quanto se essa sia stata consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla. Ora, tenuto conto del fatto che il non ha contestato di avere usufruito del CP_1 servizio e, anzi, con il pagamento della somma di euro 122.397,97 ha dimostrato per fatti concludenti che anche l'importo richiesto era corrispondente all'arricchimento di fatto conseguito, appare sussistere il vantaggio arrecato all'ente attesa anche la natura essenziale del servizio reso e la particolare modalità con la quale si svolge il servizio che presuppone la consapevolezza dell'ente. Orbene, l'indennizzo spettante a seguito della riconosciuta fondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c., avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione, ancorché il soggetto tenuto al suo pagamento sia un ente pubblico, in quanto integra un debito di valore, e non di valuta. Pertanto, è dovuta sicuramente la rivalutazione, che pure è stata chiesta espressamente, secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), dal giorno in cui è terminata la prestazione il cui pagamento è stato chiesto in giudizio, fino al momento del deposito della presente sentenza. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subìto dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (v. Cass. civ. sez. III, 28/1/2013, n. 1889), arricchimento che pure ha avuto luogo al termine dell'anno in cui è stata effettuata la prestazione.
5 Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 28930 del 5 ottobre 2022) Questo Tribunale condivide la motivazione della Suprema Corte, e nel caso di specie la esercita attività imprenditoriale, cosicché è presumibile che, se la PA somma corrispondente al costo sostenuto per l'esecuzione della prestazione fosse stata fin dall'inizio nella sua disponibilità, sarebbe stata impiegata per un investi- mento fruttifero. Per tali ragioni, sulla somma di euro 122.397,97 va accolta la domanda di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché dalla condotta tenuta dalle parti (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti del PA [...]
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provve- NT de: A. dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento della somma di euro 136.813,36 a titolo di sorta capitale;
B. accoglie la domanda di pagamento della rivalutazione e degli interessi e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di NT degli interessi legali e degli PA interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla emissione delle fatture sino al soddisfo;
nonché al pagamento della rivalutazione maturata sulla somma di euro 122.397,97, oltre interessi compensativi;
6 C. condanna il , in persona del legale rappresentan- NT te p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_4 euro 786 per spese vive ed euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Torre Annunziata, così deciso il 2 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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