TAR
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 30/01/2026
N. 00110 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00304/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2025, proposto da
LA RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, depositata il
29.1.2024, passata in giudicato. N. 00304/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. DR DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 89/2024, pubblicata in data 29.1.2024, con la quale il
Tribunale di Bergamo ha così statuito: “condanna il MIM a riconoscere al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale”.
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Bergamo (qui prodotto).
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito e ha chiesto la riunione di tutti i ricorsi per ottemperanza in materia di carta docente proposti dal medesimo difensore, al fine di ridurre la liquidazione delle spese di lite e il conseguente onere economico a carico del Ministero soccombente; la richiesta è fondata sull'art. 70 c.p.a. che, secondo la difesa erariale, dovrebbe essere interpretato anche alla luce della ratio sottostante all'art. 151 disp. att. c.p.c., il quale fa obbligo al giudice del lavoro di disporre la riunione delle cause connesse anche soltanto per identità delle questioni, tranne nelle ipotesi in cui essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. N. 00304/2025 REG.RIC.
L'istanza di riunione non può essere accolta per le ragioni ampiante illustrate nella sentenza di questa Sezione del 27.6.2025 n. 610, al paragrafo 2, al quale si rinvia; peraltro il Ministero non ha indicato quanti e quali ricorsi proposti dal medesimo difensore in materia di carta docente penderebbero davanti a questo Tribunale.
3.- La sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione di assenza di impugnazioni rilasciata dalla cancelleria del
Tribunale di Bergamo il 13.1.2025 e depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. Infatti la notificazione al
Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 13.3.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta l'11.3.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze.
Il Ministero infatti non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura.
5.1.- Pertanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, N. 00304/2025 REG.RIC.
mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
5.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così
C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie –
l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni a partire dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero, in sostituzione di quest'ultimo, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
6.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate N. 00304/2025 REG.RIC.
nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero nel punto precedente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00304/2025 REG.RIC.
NG GA, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
DR DE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG GA
Pubblicato il 30/01/2026
N. 00110 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00304/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2025, proposto da
LA RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, depositata il
29.1.2024, passata in giudicato. N. 00304/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. DR DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 89/2024, pubblicata in data 29.1.2024, con la quale il
Tribunale di Bergamo ha così statuito: “condanna il MIM a riconoscere al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale”.
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Bergamo (qui prodotto).
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito e ha chiesto la riunione di tutti i ricorsi per ottemperanza in materia di carta docente proposti dal medesimo difensore, al fine di ridurre la liquidazione delle spese di lite e il conseguente onere economico a carico del Ministero soccombente; la richiesta è fondata sull'art. 70 c.p.a. che, secondo la difesa erariale, dovrebbe essere interpretato anche alla luce della ratio sottostante all'art. 151 disp. att. c.p.c., il quale fa obbligo al giudice del lavoro di disporre la riunione delle cause connesse anche soltanto per identità delle questioni, tranne nelle ipotesi in cui essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. N. 00304/2025 REG.RIC.
L'istanza di riunione non può essere accolta per le ragioni ampiante illustrate nella sentenza di questa Sezione del 27.6.2025 n. 610, al paragrafo 2, al quale si rinvia; peraltro il Ministero non ha indicato quanti e quali ricorsi proposti dal medesimo difensore in materia di carta docente penderebbero davanti a questo Tribunale.
3.- La sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione di assenza di impugnazioni rilasciata dalla cancelleria del
Tribunale di Bergamo il 13.1.2025 e depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. Infatti la notificazione al
Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 13.3.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta l'11.3.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze.
Il Ministero infatti non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura.
5.1.- Pertanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, N. 00304/2025 REG.RIC.
mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
5.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così
C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie –
l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni a partire dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero, in sostituzione di quest'ultimo, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
6.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate N. 00304/2025 REG.RIC.
nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero nel punto precedente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00304/2025 REG.RIC.
NG GA, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
DR DE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG GA